Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 

 

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

 

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionale dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

 

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

e, p.c.       

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.

LORO SEDI

 

OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Prime indicazioni urgenti.

L’articolo 8 del provvedimento in oggetto, entrato in vigore in data 25 marzo 2022, modifica, tra l’altro, i seguenti articoli del decreto-legge n. 44/2021:
- 4-ter, prevedendo che, pur permanendo per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022, non trova più applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 24/2022, la norma inerente la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa. In tale quadro, l’eventuale inosservanza del citato obbligo comporterà esclusivamente l’applicazione della sanzione pecuniaria (pari a euro 100), prevista all’articolo 4-sexsies del medesimo decreto-legge n. 44/2021 ed effettuata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate- riscossione;
- 4-quinquies, consentendo, sino al 30 aprile p.v., l’accesso alle sedi di servizio, previa esibizione del c.d. certificato verde base, anche al personale del Corpo precedentemente sospeso.
Restano confermate fino al predetto termine del 30 aprile 2022 le disposizioni di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52/2021, come modificato dall’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 24/2022, inerenti l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico (green-pass base). Ai fini dell’applicazione del predetto articolo 9-quinquies si rimanda agli indirizzi forniti con la circolare prot. STAFFCAPDIP 21758 del 13 ottobre 2021 e con la circolare prot. STAFFCNVVF 20318 del 14 ottobre 2021.
Tenuto conto della immediata efficacia delle nuove disposizioni, le SS.LL. vorranno assicurare la più ampia, celere e capillare diffusione della presente avendo cura di darne immediata comunicazione, in particolare, al personale sospeso dallo svolgimento dell’attività lavorativa, che, nel rispetto di quanto sopra indicato, dovrà essere riammesso in servizio a decorrere dal 25 marzo 2022.
Si fa riserva di fornire ulteriori indirizzi discendenti dall’entrata in vigore del provvedimento in oggetto.
 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
(PARISI)