Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Il Segretario Generale
 

Al Direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali
Al Direttore generale per le risorse informatiche e la statistica
Ai Dirigenti della Giustizia amministrativa
e, p.c. Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato
Al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali
Al Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa
Al Responsabile del Servizio per l'informatica
                                                                    LORO SEDI

 

Oggetto: la sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro dal 1° aprile 2022.

 

Il 31 marzo 2022 termina lo stato di emergenza sanitaria legata al Covid-19.
Ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 sia il personale amministrativo e di magistratura che il personale di ditte esterne deve indossare negli uffici dispositivi di protezione delle vie respiratorie (le mascherine cd. chirurgiche, salvo che il dipendente non sia stato contatto stretto con soggetti positivi Sars-CoV-2, nel quale caso occorre indossare la mascherina di tipo FFP2). Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i dipendenti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, certificate dal medico curante.
In occasione della celebrazione delle udienze camerali e pubbliche, situazioni in cui si determina una compresenza di più persone in luogo chiuso, è opportuno continuare ad utilizzare i DPI di tipo FFP2, fatte salve in ogni caso le disposizioni dei Presidenti degli Uffici giudiziari. 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, del citato d.l. n. 24 del 2022, il dipendente risultato positivo alla Sars-CoV-2 deve restare in isolamento fino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.
A decorrere dal 1° aprile 2022, il dipendente che ha avuto contatto stretto con soggetti positivi Sars-CoV-2 è sottoposto al regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
Resta naturalmente ferma in entrambe le citate due situazioni la comunicazione al dirigente dell'ufficio.
In considerazione della necessità di continuare a tenere alta la soglia di sorveglianza sanitaria è ancora possibile fare ricorso ai servizi straordinari di pulizia dei locali e delle dotazioni di lavoro, dell'impianto di climatizzazione, nonché all'utilizzo di soluzioni disinfettanti ed applicare accorgimenti nel servirsi delle autovetture in dotazione, specie se di piccole dimensioni, circa il numero delle persone a bordo (un conducente e un passeggero).
Per la stessa finalità, si applica l’addendum sottoscritto con le OO.SS. sulle fasce di ingresso e di flessibilità sottoscritto il 29 ottobre 2020
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Sergio De Felice