Tipologia: Ipotesi di accordo per il rinnovo
Data firma: 23 marzo 2010
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti:
Confindustria Energia e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Energia e petrolio, Industria
Fonte: FILCEM-CGIL
Sommario:
Il 23 marzo 2010 a Roma, tra Confindustria
Energia e le Organizzazioni Sindacali Filcem - Cgil, Femca - Cisl, Uilcem - Uil
è stata stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del
CCNL Energia
e Petrolio 30 marzo 2006.
La riserva verrà sciolta entro il 23 aprile 2010.
Introduzione
Le parti convengono di rinnovare il CCNL Energia e Petrolio in una prospettiva
di allargamento del perimetro contrattuale. Per l'ambiziosità del progetto e la
complessità della sua costruzione si conviene di modificare alcune sezioni dei
contratto e di programmare la negoziazione di quelle che richiedono
approfondimenti tecnici e momenti di sperimentazione, secondo un percorso
strutturato e scansionato temporalmente. Le Parti del
CCNL 30 marzo 2006 non
modificate dal presente accordo restano vigenti.
Si conviene pertanto:
di operare il rinnovo del CCNL provvedendo ad apportare le modifiche:
o alla parte I nelle sezioni A (Relazioni Industriali), B (Formazione), C
(Salute, Sicurezza, Ambiente);
o alla parte VII (Previdenza integrativa);
o alla parte VIII (Assistenza sanitaria integrativa);
o alla durata e decorrenza;
o alla parte economica;
di programmare successivi momenti negoziali finalizzati alla costruzione
progressiva dei CCNL Energia.
Parte I
Sezione A. Relazioni industriali
a. Premessa
Le Parti firmatarie del presente CCNL sono consapevoli che il settore energia e
petrolio si conferma strategico nei processi di globalizzazione in atto, deve
far fronte a rilevanti processi di liberalizzazione dei mercati energetici, è
chiamato a miglioramenti continui nella sostenibilità ambientale dei propri
cicli produttivi e dei relativi prodotti e alla piena valorizzazione delle
risorse umane, nella comune convinzione che una partecipazione attiva dei
lavoratori sia un fattore essenziale per il raggiungimento dei comuni
obbiettivi.
Questo scenario ha comportato fusioni e concentrazioni delle maggiori imprese
petrolifere e diffuse riorganizzazioni mirate alla focalizzazione della
strategia aziendale nel core business e nello sviluppo internazionale. Tali
processi sollecitano tra l'altro le parti a promuovere interventi finalizzati a
mantenere, anche in caso di mutamenti societari, nella sua attuale integrità
l'area contrattuale dell'energia e a facilitarne l'applicazione,
privilegiandola. A tal fine le Parti si impegnano a rafforzare il processo
informativo preventivo, con l'obiettivo di adottare strumenti condivisi di
tutela dei lavoratori. In relazione alle sfide dei cambiamenti in corso e
all'esigenza di una crescente competitività, le Parti convengono sulla necessità
di consolidare un modello di relazioni industriali partecipativo che rafforzi
consapevolezze, competenze e responsabilità reciproche, attraverso un flusso
continuo di informazioni, un programma di consultazioni e una sede di
valutazione e di analisi congiunta delle tematiche più rilevanti per l'impresa e
per i lavoratori.
Le relazioni industriali
partecipative
Il settore dell'energia e petrolio dispone di un patrimonio di esperienze
maturate anche in ambito europeo e può offrire alle singole realtà soluzioni
rispondenti alle diverse specificità. È però sul piano concreto della
contrattazione collettiva che si misura la qualità delle relazioni industriali,
il rinnovo del CCNL Energia e Petrolio è caratterizzato da eventi di particolare
importanza:
- la grave crisi economica e produttiva del Paese che si riflette nel settore
della raffinazione e del downstream petrolifero in genere;
- l'integrazione dell'industria del gas che attualmente è disciplinata in parte
nel CCNL Energia e Petrolio e in parte nel CCNL Gas-Acqua.
Tali condizioni pongono alte parti il problema di avviare un percorso di
ampliamento del perimetro contrattuale.
Il CCNL Energia e Petrolio
Il mondo dell'energia è attraversato da tempo da una serie di profondi processi
quali la liberalizzazione e privatizzazione dei servizi,
l'internazionalizzazione dei mercati, la progressiva integrazione tra i vari
business e consistenti riassetti societari.
In una tale cornice, la gestione dei rapporti di lavoro diventa sempre più
critica in presenza di una molteplicità di CCNL che rende problematica la
transizione delle risorse da un business ad un altro all'interno delta stessa
azienda o tra aziende diverse. La costruzione di un contratto unico per il
comparto energia appare una scelta strategica di ampio respiro che tende a
risolvere le criticità gestionali, a ridurre il numero dei CCNL, a semplificare
il processo e i tempi di negoziazione.
In tale contesto, le parti si pongono l'obiettivo di costruire un contratto
unico per i settori di riferimento. Tale contratto collettivo che andrà esteso
anche ai servizi idrici ed è la naturale prosecuzione della storica aggregazione
contrattuale dei settori gas e acqua, primo embrione di un contratto dei servizi
a rete.
Le parti si pongono l'obiettivo di costruire un contratto di settore fondato
sulle seguenti linee:
elaborare soluzioni in grado di agevolare l'integrazione tra i vari settori,
in considerazione della forte presenza nel comparto energia delle aziende
multi-business;
differenziare i settori in ragione della specificità dei business;
aggregare in un unico settore i business del gas (rigassificazione,
stoccaggio, trasporto, distribuzione) in un'unica area "Industria del gas";
razionalizzare il welfare contrattuale con la previsione di un accorpamento
dei diversi fondi.
b. Osservatorio
Le Parti, in coerenza con quanto espresso in premessa, convengono di costituire
un Osservatorio nazionale di settore congiunto e paritetico composto da 12
membri (8 di parte sindacale e 8 di parte datoriale). Ferme restando le
autonomie e le responsabilità dei sindacati e degli imprenditori, le Parti
assegnano all'Osservatorio un ruolo mirato all'analisi, alla verifica e ai
confronto a livello nazionale sui seguenti temi:
- dinamiche congiunturali del settore energia e petrolio
- liberalizzazione dei mercati energetici
- assetti occupativi e mercato del lavoro
- evoluzione sistemi previdenziali -salute, sicurezza, ambiente
- formazione
- pari opportunità
- legislazione sul lavoro e sulle politiche energetiche
- Comitati Aziendali Europei
- Quadri
L'attività dell'Osservatorio si articola nelle seguenti Commissioni paritetiche
permanenti, composte da n. 12 membri (6 di parte sindacale e 6 di parte
datoriale):
1) Politiche industriali energetiche 2) Politiche del lavoro 3) Salute -
sicurezza - ambiente 4) Formazione
che affronteranno temi specifici di comune interesse eventualmente avvalendosi
di esperti esterni. Il lavoro delle Commissioni produrrà documenti e materiali
di studio utili in sede di analisi dell'Osservatorio e nel livello della
negoziazione tra le parti. L'Osservatorio si riunirà annualmente a Commissioni
unificale e eccezionalmente su richiesta di una delle parti per esaminare il
quadro economico e industriale del settore energia e petrolio e la relativa
evoluzione occupazionale, gli impegni nel campo della formazione e nelle
politiche di tutela della salute, sicurezza e ambiente. In questa occasione si
procederà alla calendarizzazione del programma di incontri aziendali, secondo
quanto di seguito previsto, anche con riferimento a tematiche di carattere
territoriale. Il sistema relazionale si articola inoltre nel livello delle
Aziende Capogruppo e/o loro Aree di business che svolgeranno con le OO.SS.
nazionali e territoriali di categoria, con una rappresentanza delle RSU, due
incontri all'anno sulle tematiche seguenti:
- analisi degli elementi a consuntivo dell'anno precedente
- piano degli investimenti
- scenario economico ed energetico previsionale
- cambiamenti organizzativi/strutturali
- evoluzione occupazione
- salute - sicurezza - ambiente
- formazione
- indirizzi di politica retributiva
Il primo incontro, da tenersi di norma entro il 1° quadrimestre, avrà carattere
generale e onnicomprensivo delle tematiche sopra indicate, mentre il secondo
sarà finalizzato all'approfondimento di un tema specifico da individuare di
comune accordo tra le parti e che abbia particolare valenza nell'anno di
riferimento. Gli incontri sopraddetti avranno carattere di informazione e di
consultazione sulle strategie aziendali, in un quadro di trasparenza e di
relazioni industriali positive.
Le politiche partecipative si sviluppano sui temi sopraindicati anche nei
Comparti e nelle Grandi Unità Produttive attraverso il confronto tra le
Direzioni aziendali e le RSU assistite dai Sindacati Territoriali, dedicando
attenzione alle tematiche complessive della sicurezza sia per quanto riguarda le
attività gestite direttamente che quelle affidate in appalto e subappalto.
Nota a verbale
Commissione Politiche Industriali Energetiche
Le Parti si attiveranno affinché questa articolazione dell'Osservatorio
nazionale di settore possa trovare una collocazione istituzionale più funzionale
e autorevole nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico, anche
nell'intento di facilitare il monitoraggio di tematiche a valenza territoriale.
c. Assetti contrattuali
Le Parti convengono di adottare il modello contrattuale che prevede un contratto
collettivo nazionale di lavoro con vigenza triennale sia per la parte normativa
che per la parte economica ed un secondo livello di contrattazione aziendale con
vigenza triennale la cui configurazione viene specificata dal Contratto
nazionale.
[
]
I due livelli contrattuali devono essere distinti nelle materie, nella loro
funzione e non possono essere ripetitivi.
Contrattazione nazionale
Il livello nazionale regolamenta le seguenti materie:
- relazioni industriali
- elementi retributivi
- sistema classificatorio - orario di lavoro
- tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente
- norme di regolamentazione del rapporto di lavoro
- recepimento normative nazionali ed europee
- diritti sindacali
[
]
Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già
definite nel Contratto Nazionale. Detta contrattazione ha la funzione di
negoziare quanto espressamente demandato dai CCNL e precisamente: Sezione C
della Parte I Salute-Sicurezza-Ambiente; art. 38 - Premio di Produttività/Premio
di Partecipazione; art. 39 - Indennità di trasporto; art. 40 - Indennità di
reperibilità; art. 41 - indennità speciali per il personale addetto alle
ricerche petrolifere; art. 43 - Trasferte; art. 44 - Altri trattamenti.
Gli accordi aziendali hanno una durata triennale e saranno rinnovati evitando di
avere una sovrapposizione dei cicli negoziali. Sono soggetti della
contrattazione aziendale le RSU e le OO.SS. competenti. [
]
e. Assemblea
Omissis
Per lo svolgimento delle riunioni in orario di lavoro, è previsto il limite di
12 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione, secondo la
regolamentazione seguente: di norma la convocazione dovrà essere unitaria e
riguardare la generalità dell'unità produttiva.
Tali riunioni dovranno svolgersi, di norma, nel periodo terminale e iniziale
dell'orario giornaliero, previe intese tra la direzione dell'unità produttiva e
la RSU, anche per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle
attrezzature e dei prodotti.
Nell'ambito del limite suddetto di 12 ore annue, pertanto, l'assemblea non
unitaria e non riguardante la generalità dei lavoratori può essere indetta dalla
singola organizzazione sindacale entro il limite di 4 ore.
Omissis
Sezione B. Formazione
Formazione e bilateralità
La formazione è considerata dalle parti elemento strategico per la crescita e lo
sviluppo delle risorse umane, per dare continuità alla competitività
dell'impresa e alla sua attitudine al cambiamento.
La formazione si conferma inoltre il principale strumento finalizzato
all'evoluzione delle competenze professionali, alla valorizzazione professionale
dei lavoratori, a rispondere e a prevenire situazioni di possibile precarietà
professionale e occupazionale e al potenziamento dell'occupabilità di tutti i
lavoratori.
Nello stesso tempo la formazione deve saper rispondere all'aspettativa di una
migliore qualità della vita lavorativa soprattutto nell'ambito della tutela
della salute, della sicurezza e dell'ambiente, al fine di sviluppare un
benessere collettivo nell'ambito dell'intera organizzazione del lavoro.
A tale fine le parti proporranno piani formativi integrati che affrontino
contestualmente i temi connessi al potenziamento del sistema professionale e
quelli connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori e della salvaguardia
dell'ambiente, nonché alla Responsabilità Sociale delle imprese.
La formazione sarà di contenuto adeguato ad affrontare temi quali: ricerca e
sviluppo, nuove tecnologie, aggiornamento del mix professionale.
Le parti ritengono che si debba riconoscere adeguato rilievo al processo
formativo nel modello partecipativo consolidato nelle relazioni industriali del
settore energia e petrolio.
Questa scelta appare coerente con il nuovo assetto istituzionale della
formazione continua che ha assegnato un ruolo di impulso e di coordinamento a
Fondimpresa.
La Commissione Paritetica Formazione approfondirà la normativa in merito al
libretto formativo del lavoratore.
In tale contesto, le parti intendono valorizzare la bilateralità nell'ambito
della formazione continua prevedendone procedure e percorsi legati
specificatamente all'utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani
formativi aziendali e/o interaziendali.
Sulla base del patrimonio di positive esperienze acquisito e con la finalità di
rendere più efficace il rapporto partecipativo si conviene che la Commissione
Nazionale Paritetica Formazione (6 membri di parte datoriale e 6 di parte
sindacale) assuma il compito di approfondire i contenuti della formazione. Una
delle iniziative possibili riguarda la progettazione di un corso sulle
opportunità offerte da Fondimpresa.
È infatti in questo organismo non negoziale e paritetico che le parti possono
svolgere un'analisi sistematica delle politiche industriali delle imprese e
delle grandi linee di tendenza dell'intero settore energetico e sono in grado di
indicare le conseguenze delle sfide del mercato sull'organizzazione del lavoro e
di riflesso sulle politiche da adottare verso le risorse umane.
La formazione deve occupare un posto significativo in questo processo
conoscitivo e di partecipazione del sindacato alle strategie d'impresa e deve
essere condivisa dalle parti nelle sue diverse fasi.
A tale scopo la Commissione potrà avvalersi di un gruppo di lavoro paritetico
quale strumento operativo per l'elaborazione di proposte e la gestione dei piani
formativi nazionali, aziendali e interaziendali attraverso la valutazione dei
bisogni formativi, degli obiettivi e delle priorità, la programmazione delle
attività, il monitoraggio quali/quantitativo e la verifica dei risultati
formativi.
Le Parti si impegnano a valorizzare la bilateralità in questo processo della
formazione con l'obiettivo di sviluppare una concertazione tra le imprese e il
sindacato, finalizzata ad una comune visione delle esigenze aziendali e delle
aspettative dei lavoratori.
Al fine di dare massimo impulso alla bilateralità, per la formazione finanziata
sia continua che in materia di salute sicurezza e ambiente, verranno stipulati i
necessari accordi di attuazione (delle linee guida, dei piani formativi
nazionali, aziendali e interaziendali) con le RSU e le Strutture Sindacali
territoriali definendo i programmi e i criteri di partecipazione e prestando
particolare attenzione al raggiungimento dei risultati attesi.
Le aziende incentiveranno la partecipazione dei lavoratori ai corsi, con
particolare attenzione alle pari opportunità formative, favorendo in tal modo,
l'incremento delle motivazioni personali e l'arricchimento della conoscenza e
del patrimonio professionale individuale e aziendale.
Il sistema relazionale della formazione si articolerà su tre livelli:
1. il livello di settore che viene identificato nella Commissione paritetica per
la formazione istituita presso l'Osservatorio nazionale di settore, la quale si
riunirà due volte all'anno e in ogni occasione ritenuta utile dalle parti con il
compito della programmazione strategica in materia di formazione continua.
2. il livello d'azienda che coincide con gii incontri annuali che le singole
imprese svolgono con i sindacati nazionali e/o territoriali per l'illustrazione
dei risultati economici. In questa occasione le parti dedicheranno una specifica
sessione dell'incontro alla formazione continua e alla firma di accordi
sindacali richiesti dalle procedure della bilateralità di Fondimpresa.
3. il livello di unità produttiva che è quello relativo agli incontri tra
Direzioni aziendali e RSU le quali dovranno, oltre che recepire gli orientamenti
sulla formazione continua fissati dalle parti nell'ambito dell'Osservatorio
nazionale, renderli coerenti con le proprie realtà produttive ed esprimere
bisogni specifici che dovranno essere recepiti nella programmazione formativa
aziendale e di settore, nonché stipulare i relativi accordi richiesti dalie
procedure della bilateralità di Fondimpresa.
Formazione congiunta
dell'Energia
Le Parti convengono di proseguire l'esperienza in tema di formazione congiunta
rendendo sistematica la formazione centrata su "Economia dell'Energia e
Relazioni industriali" e di programmare un nuovo ciclo di seminari con oggetto
"La negoziazione della produttività" da progettare entro giugno 2010, con
l'obiettivo di realizzare anche su questo aspetto un salto di qualità
nell'avanzamento del modello partecipativo.
Sezione C.
Salute-Sicurezza-Ambiente
La salute, la sicurezza ed il rispetto dell'ambiente rappresentano per le
aziende e per i lavoratori beni primari irrinunciabili per lo sviluppo delle
attività produttive. Le Parti convengono sulla necessità di concorrere insieme
nella definizione e nell'attuazione di una strategia volta a determinare una più
diffusa cultura della prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro e delle
condizioni necessarie allo sviluppo sostenibile.
Le Parti sono consapevoli che il settore energia e petrolio, inserito tra le
industrie a rischio di incidente rilevante dal
D.Lgs. 334/99, pur avendo
consolidato esperienze e pratiche significative in materia di salute, sicurezza
e ambiente, intende potenziare soluzioni tecniche e organizzative sempre più
orientate al miglioramento continuo e alla sostenibilità ambientale dei propri
cicli produttivi e dalla qualità dei prodotti.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il perseguimento di questo obiettivo
assume maggiore efficacia con l'adozione da parte delle aziende di sistemi di
gestione integrata salute - sicurezza - ambiente che si realizza con il pieno
coinvolgimento di tutti gli interlocutori interessati lavorando sulle
interazioni tra le persone, i sistemi, gli ambienti di lavoro, le comunità
locali e le istituzioni.
Il sistema relazionale attuato con l'esperienza della Commissione Nazionale
Paritetica nel corso delle due precedenti vigenze contrattuali ha consentito la
sperimentazione operativa e la successiva diffusione di pratiche d'eccellenza,
quali le linee di indirizzo per il Sistema di Gestione Integrato
Salute-Sicurezza-Ambiente Aziende Energia (accordo 28 giugno 2007, tra Inail, Asiep, Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil). Tale iniziativa tripolare si
realizza con visite in siti industriali.
Sulla base del patrimonio di positive esperienze e di pratiche consolidate si
conviene di attribuire alla Commissione Nazionale Paritetica
Salute-Sicurezza-Ambiente (6 membri di parte datoriale e 6 di parte sindacale)
il compito di approfondimento delle tematiche Salute-Sicurezza-Ambiente.
a. II
Sistema Relazionale Salute-Sicurezza-Ambiente
Le Parti convengono che un moderno sistema di relazioni industriali improntato
alla partecipazione e alla trasparenza dei processi decisionali costituisce un
presupposto essenziale per valorizzare le relazioni tra azienda e lavoratori in
materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Il sistema relazionale salute-sicurezza-ambiente si articola a livello nazionale
nella Commissione apposita dell'Osservatorio nazionale di settore e, a livello
aziendale, nei rapporti informativi e partecipativi tra Direzioni aziendali,
RSPP e RLSA/RSU.
La Commissione salute-sicurezza-ambiente dell'Osservatorio nazionale di settore
ha la funzione di stimolo e di informazione per lo sviluppo di corretti rapporti
nei diversi luoghi di lavoro riconoscendo nella dimensione territoriale e
aziendale il luogo decisivo per una fattiva politica di tutela della salute,
della sicurezza e dell'ambiente.
La Commissione inoltre supporta le Direzioni aziendali, i RSPP e i RLSA nella
sperimentazione di iniziative concordate sulla comunicazione e sulla relazione
con il territorio (istituzioni, enti, associazioni, cittadini) nel rispetto dei
ruoli autonomi dei sindacati e delle aziende.
Ai fine di realizzare obiettivi condivisi in materia di tutela della salute,
della sicurezza e dell'ambiente il sistema relazionale è orientato
all'implementazione delle esperienze dei sistemi di gestione integrata
attraverso la valorizzazione dei rapporti con le strutture dei RLSA e delle RSU
che devono poter svolgere concretamente il proprio ruolo non solo nell'ambito
organizzativo aziendale ma anche nei processi di comunicazione con l'esterno.
A questo riguardo l'integrazione delle competenze di salute-sicurezza-ambiente
del RLSA comporta soluzioni organizzative aziendali che consentano una maggiore
efficacia nelle comunicazioni intercorrenti tra RLSA e RSPP/ASPP, dotando queste
funzioni di adeguati mandati che consentano risposte concrete ai problemi
emergenti.
A questo livello del sistema relazionale saranno resi noti annualmente gli
elementi conoscitivi, forniti alle Amministrazioni Pubbliche, relativi alle
normative nazionali e alle direttive europee concernenti la legislazione
ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione di impatto ambientale, di
trattamento e smaltimento dei rifiuti e di emissioni.
Nell'intento di diffondere la cultura della prevenzione, con il coinvolgimento
di tutti i lavoratori, le Parti concordano di realizzare annualmente
un'iniziativa congiunta nell'ambito aziendale sulle tematiche della salute,
della sicurezza e dell'ambiente.
La Commissione nazionale salute-sicurezza-ambiente promuoverà Conferenze
nazionali, interregionali e/o regionali per condividere l'evoluzione dei sistemi
normativi attinenti le problematiche del settore energia e petrolio, per
diffondere e valorizzare le migliori pratiche di prevenzione dei rischi e per
rendere pubblici i risultati delle politiche ambientali e dei programmi di
prevenzione adottati dalle aziende del settore.
Nel triennio 2010-2012, particolare attenzione sarà dedicata alle tematiche
ambientali. La Commissione Salute, Sicurezza, Ambiente, congiuntamente con la
Commissione Formazione e con INAIL, elaborerà iniziative informative e formative
per la diffusione delle linee di indirizzo SGI-AE.
b. Sviluppo Sostenibile: Definizione delle Strategie Ambientali
Lo sviluppo industriale eco-sostenibile si basa sui rispetto dell'ambiente,
tiene conto della accettabilità sociale e della salvaguardia dell'occupazione,
opera in maniera equilibrata con le esigenze finanziarie, economiche e
produttive delle aziende.
Le Parti si impegnano, nell'ambito del sistema relazionale concordato, a
concorrere insieme alla definizione di strategie ambientali tese al
miglioramento continuo.
In questo quadro le aziende si impegnano ad utilizzare e a sviluppare il modello
per la predisposizione di un
Sistema di Gestione Integrato (SGI) salute-sicurezza-ambiente redatto dall'Osservatorio nazionale nel gennaio 2004,
adattandolo alle proprie specificità organizzative e produttive.
Le parti confermano il ruolo importante delle certificazioni, già esplicitato
nel
Protocollo del 31 gennaio 2001, in particolare per assicurare l'allineamento
dei sistemi di gestione, non solo alle prescrizioni normative ma anche alle
migliori pratiche internazionali. Le aziende intensificheranno il ricorso alle
certificazioni secondo lo standard ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001 e di numerosi
altri tipi equivalenti (es. OIMS).
L'obiettivo delle Parti è quello di far crescere in ogni luogo di lavoro la
cultura della sostenibilità ambientale attraverso la sensibilizzazione di
ciascun dipendente, l'utilizzo di idonei sistemi di gestione ambientale, le
procedure operative e i programmi di formazione dei personale.
A tal fine tra la Direzione aziendale e la struttura dei RLSA e della RSU
saranno attivati confronti annuali che avranno l'obiettivo di definire
interventi condivisi mirati al miglioramento ambientale. Il confronto annuale,
nei rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, dovrà inoltre
riguardare i seguenti temi coerentemente con il sistema di gestione adottato:
le politiche ed i programmi relativi all'applicazione dei sistemi di gestione
integrati e delle certificazioni;
gli obiettivi di adeguamento alle normative sui grandi rischi e al controllo
integrato;
investimenti effettuati nell'anno nonché quelli in corso per il biennio
riferiti alla prevenzione, alla sicurezza ed alla tutela ambientale;
le iniziative relative alla gestione dei siti inquinati;
i programmi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti
e quelli relativi agli altri aspetti ambientali significativi (risorse
impiegate, gestione dei rifiuti, depurazione degli scarichi);
programmi di formazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente rivolti a tutti i lavoratori;
eventuali collegamenti con gli Organismi Paritetici Territoriali in materia di
formazione;
informazione sulla gestione dei rischi e loro comunicazione al territorio.
I RLSA e la RSU sono tenuti alla riservatezza circa i dati per i quali l'Azienda
ne faccia richiesta.
Impresa territorio
Ai fine di completare il sistema delle informazioni ai lavoratori e di
verificare gli effetti concreti derivanti dall'applicazione delle norme, dai
rapporti negoziali e dai contributi dei soggetti interessati al miglioramento
della prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, le
Parti concordano di individuare strumenti che consentano una verifica delle
problematiche ambientali sul territorio. L'individuazione dei contenuti e le
modalità di gestione di tali strumenti saranno oggetto di verifica in sede di
Commissione dell'Osservatorio nazionale di settore.
c. Sicurezza
nelle Manutenzioni e negli Appalti
Le Parti ritengono che la realizzazione di un corretto sistema di gestione
integrato salute-sicurezza-ambiente deve comprendere anche le attività del
personale delle imprese appaltataci che operano nel sito.
L'attività di manutenzione, collegata al mantenimento della sicurezza ed
efficienza degli impianti, cosi come l'affidamento di queste attività ad imprese
terze deve far parte dei sistema integrato di gestione salute-sicurezza-ambiente
e come tale sarà oggetto di confronto preventivo con i RLSA/RSU.
In questo caso l'affidamento, la durata e la conferma dei relativi contratti
dovranno comunque essere condizionati alla qualità dei risultati conseguiti
anche sul piano della sicurezza e della salvaguardia ambientale.
Le Parti convengono che una corretta politica finalizzata alla prevenzione dei
rischi nell'indotto si può sviluppare in tre fasi: la selezione delle imprese
per il conferimento dell'appalto, la realizzazione dei lavori (piano dei
lavori), il coordinamento delle attività e verifica delle prestazioni.
Nella prima fase deve esistere una procedura che preliminarmente contribuisca
alla selezione e alla valutazione della qualità delle imprese anche in tema di
salute, sicurezza e ambiente.
La Commissione dell'Osservatorio Nazionale di settore definirà specifiche Linee
Guida per facilitare l'adozione da parte delle aziende di procedure coerenti con
il precedente punto e renderà più efficace lo strumento della Banca Dati
Infortunistica per monitorare in particolare l'ambito critico del lavoro in
appalto.
Nelle stesse Linee Guida il riferimento a incidenti e infortuni ripetuti
costituirà criterio di valutazione e di qualificazione delle aziende.
Nella fase di realizzazione dei lavori, per le attività di
manutenzione/investimenti di particolare complessità che prevedono il
coinvolgimento di più imprese, l'Azienda committente informerà i propri RLSA sui
contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
Questo documento verrà consegnato, ove previsto dalie normative (manutenzioni
generali e nuove realizzazioni) alle imprese, affinché ne rendano edotti i
propri lavoratori e i rispettivi RLSA. L'Azienda committente verificherà
inoltre, mediante dichiarazione dei datore di lavoro dell'impresa appaltatrice,
che il personale alle dipendenze della stessa sia stato debitamente informato,
formato e periodicamente addestrate in materia di prevenzione.
Nella terza fase, durante i lavori di grandi manutenzioni e di investimenti,
l'Azienda committente promuoverà attività di coordinamento attraverso modalità
specifiche (gruppi di lavoro, riunioni post operam, comitati) tra le imprese che
operano nel sito, coinvolgendo i propri RLSA e fornendo adeguata informazione
alle RSU.
Il tema della sicurezza per le attività appaltate negli impianti industriali
rappresenta un valore condiviso che riguarda tutti i soggetti presenti nei siti
produttivi. Si affida alla suddetta Commissione Nazionale Paritetica
Salute-Sicurezza-Ambiente il compito di formulare, entro il mese di maggio 2010,
proposte che consentano di conciliare l'interesse preminente per la sicurezza
delle persone, la salvaguardia dell'integrità degli impianti e la tutela
dell'ambiente con il rispetto delle responsabilità e prerogative degli altri
soggetti coinvolti, anche attraverso la squalifica delle aziende appaltatici che
presentano gravi e ripetuti incidenti.
Si conviene inoltre di sviluppare iniziative locali per la diffusione della
cultura della sicurezza attraverso scambi di informazioni e la divulgazione
delle migliori pratiche con la partecipazione attiva di mail, aziende del
settore, aziende terze, organizzazioni sindacali e datoriali.
d. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA)
Il ruolo, i compiti, le modalità di elezione, i diritti e i doveri del RLS
unitamente ad una sua concreta partecipazione alle politiche aziendali mirate
alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro sono regolati dal [D.Lgs.] (n.d.r.)
n. 81/2008 e successive modifiche e dall'Accordo Interconfederale Confindustria
Cgil, Cisl, Uil del 22 giugno 1995.
L'adozione da parte delle aziende di sistemi di gestione integrata salute,
sicurezza, ambiente e la complessità della normativa soprattutto in materia
ambientale richiedono una più alta qualificazione del RLS unitamente ad una sua
concreta partecipazione alle politiche aziendali mirate alla prevenzione dei
rischi. La nuova figura di RLSA resta quella già definita dal
CCNL 14.3.2002.
La Commissione salute-sicurezza-ambiente dell'Osservatorio nazionale di settore
proseguirà il lavoro già avviato di attuazione di processi di informazione, di
formazione e di partecipazione di tutti i lavoratori in materia di salute,
sicurezza ed ambiente, di programmazione della formazione congiunta dei RLSA e
di attivazione dell'erogazione della formazione di 64 ore globali, sulla base
dei moduli formativi di salute, sicurezza ed ambiente indicati dalle parti nella
Linea Guida per la formazione RLSA 2006-2009. La formazione del RLSA verrà
completata con l'erogazione di un ulteriore modulo aziendale di aggiornamento di
16 ore anno per fa durata del mandato privilegiando le tematiche ambientali.
La Commissione salute-sicurezza-ambiente dell'Osservatorio nazionale di settore
disporrà di una Banca dati per l'anagrafe del RLSA di tutte le Aziende del
settore sulla base della quale potrà programmare e monitorare i processi
formativi di base e gli aggiornamenti. La Commissione salute-sicurezza-ambiente
dell'Osservatorio nazionale di settore provvedere alla definizione di apposite
linee guida per una condivisa interpretazione:
- del rischio chimico moderato, come introdotto dal comma 2 dell'articolo
72-quinquies
D.Lgs. 626/94, facendo riferimento a quanto indicato dal
legislatore europeo; regolamentato dalla legislazione vigente;
- dell'utilizzo delle sostanze cancerogene o sospette cancerogene, in
particolare relativamente all'applicazione della
Direttiva 2004/73 CEE (all.
1/B).
Nella predisposizione delle Linee Guida sopradette la Commissione si avvarrà di
adeguate competenze tecniche e legali che saranno individuate di comune accordo
tra le Parti.
Il numero dei RLSA, eletti all'interno delle RSU, sarà rapportato all'organico
delle strutture organizzative aziendali secondo la seguente tabella:
1 rappresentante da 16 a 50 dipendenti;
2 rappresentanti da 51 a 100;
3 rappresentanti da 101 a 300;
4 rappresentanti da 301 a 600;
5 rappresentanti da 601 a1000;
6 rappresentanti oltre 1000 dipendenti.
Il monte ore a disposizione del RLSA è di 50 ore anno, oltre a quelle già
previste per le RSU.
L'agibilità del RLSA sarà ampliata a fronte di progetti comuni relativi in
particolare ad applicazioni di nuove normative e a necessità specifiche di
comunicazione e di dialogo con il territorio. Tali progetti saranno definiti
nell'ambito del confronto annuale che si svolgerà a livello aziendale.
omissis
Divieto assunzione bevande alcooliche e superalcooliche in attività lavorative a
rischio elevato di infortunio
(Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità o la
salute dei terzi)
Nella logica condivisa di dedicare il massimo impegno alla tutela della salute e
dell'incolumità delle persone e la salvaguardia degli impianti le Parti
convengono sull'opportunità che la Commissione paritetica
Salute-Sicurezza-Ambiente proceda a proporre entro aprile 2010 apposite linee
guida.
Strumenti informativi
Per garantire la tutela della salute ed avere in ogni momento riferimenti sui
lavoratori in merito ai rischi cui sono esposti e allo stato della loro salute,
sono attivati strumenti di archiviazione ed informazione secondo quanto previsto
dall'Osservatorio nazionale.
Per una più efficace e rapida informazione, dove le condizioni lo permettano ed
in particolare per comunicazioni con la Commissione salute-sicurezza-ambiente
dell'Osservatorio nazionale di settore (programmazione della formazione,
aggiornamenti, scambio di informazioni nell'ambito delle strategie predisposte
dall'Osservatorio...) si rende disponibile ai RLSA l'accesso a strumenti
informatici compresa la possibilità di utilizzo di internet e della posta
elettronica nell'ambito dei codici di comportamento che saranno varati dalle
singole aziende.
Documento di valutazione dei rischi/Registro dei dati ambientali
Ai fini di una più puntuale valutazione dei rischi l'Azienda si impegna, ove
opportuno e possibile, a predisporre controlli quantitativi degli agenti di
rischio chimico/fisico/biologico. I risultati saranno allegati al documento di
valutazione dei rischi, istituito ed aggiornato secondo quanto previsto dal
D.Lgs. n. 81/2008.
Le sintesi dei risultati stessi saranno inoltre rese accessibili a tutti i
lavoratori. In tal modo il registro dei dati ambientali, definito nelle
precedenti stesure contrattuali, viene inglobato nel documento, costituendone
una parte integrante.
omissis
Registro
degli infortuni e delle malattie professionali
Ferme restando le norme in materia di tenuta dei registri infortuni e delle
malattie professionali, l'Azienda mette a disposizione del RLSA/RSU la raccolta
dei dati sugli infortuni e malattie professionali e le relative elaborazioni
statistiche secondo le modalità previste dall'Osservatorio nazionale. Elenco dei
valori limite di soglia: TLV L'elenco dei TLV è aggiornato annualmente mediante
supporto informatico.
omissis
Organismi paritetici
Con riferimento a quanto previsto dal
D.Lgs. n. 81/2008 per quanto attiene alle
attribuzione di funzioni agli organismi bilaterali, si ritiene che il tema
meriti un approfondimento anche in considerazione della possibilità che si possa
sviluppare in una logica più ampia che riguardi l'intero settore energia. In
relazione a quanto sopra, la Commissione Paritetica Salute-Sicurezza-Ambiente
formulerà una proposta in tempi brevi che consenta di valutare i possibili
sviluppi.
Quadro normativo
Le Parti condividono la necessità di rendere il CCNL Energia e Petrolio un agile
strumento di lavoro che eviti ridondanze dovute all'inclusione di normative di
legge e di aggiornarlo nelle materie delegate dalla legislazione. Si conviene,
pertanto, di demandare ad una Commissione "Quadro normativo" la realizzazione di
tale obiettivo da completare entro ottobre 2010.
Parte II
Costituzione del rapporto di
lavoro
omissis
Dopo l'art. 9 -
Protocollo di relazioni industriali sulla valutazione della professionalità
(Accordo sindacale nazionale del 3.07.2007)
Sistema di relazione
Al fine di assicurare un costante flusso informativo sull'andamento complessivo
del piano classificatorio di settore e sviluppare momenti informatici di
informazione e confronto le parti convengono sul seguente percorso relazionale:
Livello nazionale
Premesso che la Commissione Paritetica "Valutazione della professionalità"
costituisce un riferimento costante sull'applicazione e sulle tematiche
riguardanti il sistema classificatorio, nell'ambito dell'incontro annuale
dell'Osservatorio nazionale di settore verrà dedicata una sessione specifica
riepilogativa, riguardante l'andamento applicativo del sistema classificatorio,
con riferimenti quali/quantitativi.
Livello aziendale
Nell'ambito degli incontri annuali, previsti dal sistema relazione contrattuale,
riguardante le Aziende Capogruppo e/o le loro aree di business, che si
svolgeranno con le OO.SS: nazionali e territoriali di categoria, verrà dedicata
una sessione specifica, una volta l'anno, sull'andamento del sistema
classificatorio con riferimenti quali/quantitativi.
Livello unità produttiva
A livello territoriale verranno forniti dalle aziende, alle RSU e OO.SS.
territoriali, in un apposito incontro da tenersi con cadenza annuale,
riferimenti quali/quantitativi riguardanti il personale delle singole unità
produttive. In tale occasione, su richiesta delle RSU, saranno oggetto di
confronto le metodologie valutative applicate e i lo riflessi sull'apprezzamento
dei lavoratori.
La comunicazione
Le parti convengono sulla necessità di un adeguato livello di conoscenza del
sistema classificatorio che si può ottenere solo con uno strutturato processo di
comunicazione. Conseguentemente ritengono di esprimere le seguenti linee guida:
- rendere edotto il neo assunto delle peculiarità dei sistema classificatorio,
sia tramite la evidenziazione della parte contrattuale ad esso dedicata, sia
ricorrendo alla "Guida all'apprezzamento del CREA" aggiornata da Asiep e
Organizzazioni Sindacali;
- rendere edotti i responsabili di linea sulle modalità dell'apprezzamento
dell'apporto individuate del lavoratore e della metodologia da usare nella
comunicazione dell'apprezzamento stesso attraverso al relativa scheda;
- rendere edotte le rappresentanze sindacali dei lavoratori, sia a livello
territoriale che locale sulla metodologia di apprezzamento e di comunicazione
dello stesso.
Allo scopo di favorire quanto sopra riportato, la Commissione Paritetica di
valutazione della professionalità conviene sulla opportunità di procedere ad un
aggiornamento della "Guida all'apprezzamento del CREA" ed alla successiva
diffusione, nonché, in accordo con la Commissione Paritetica Formazione,
progettare iniziative di formazione congiunta rivolta sia ai responsabili di
linea che alle rappresentanze sindacali locali e territoriali, per aumentare la
conoscenza del sistema classificatorio nei suoi elementi basilari.
Con il presente protocollo le parti ritengono di aver fornito al sistema una
procedura di riferimento per il modello relazionale che prevede anche un
percorso successivo caratterizzato da momenti formativi.
Ciò dovrà permettere di cogliere appieno nel tempo gli aspetti peculiari del
piano classificatorio che lo caratterizzano rispetto ad altri già esistenti,
quali:
la possibilità di evoluzione salariale prevista all'interno di ciascuna
categoria;
la varietà di modelli negli inquadramenti professionali concreti all'interno
delle imprese;
la possibilità di mutamento di lavoro all'interno di ruoli professionalmente
equivalenti;
minore frammentazione nella suddivisione e nell'identità professionale dei
lavoratori;
elementi tutti che conferiscono attualità al piano classificatorio e ampie
possibilità di confronto tra le parti sullo stesso.
Art. 3 - Contratto di lavoro a tempo determinato e attività di cantiere e di
commessa nei settori di ingegneria, servizi, montaggio e perforazione
omissis
Da " I limiti del rapporto ... a attività di cantiere e di commessa" (pag. 45)
eliminato.
omissis
Art. 4 -
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
(eliminato)
Art. 4 - Limiti numerici temporali ai contratti a tempo determinato e di lavoro
somministrato a tempo determinato
[
]
In relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 7, del
D.Lgs. n. 368/2001 e
dall'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 275/2003, il numero dei lavoratori
occupati nell'azienda con i contratti di lavoro a tempo determinato o di lavoro
somministrato a tempo determinato non potrà superare la percentuale del 20%.
Relativamente ai contratti a tempo determinato, nei casi in cui il rapporto
percentuale dia un numero inferiore a 10, resta inteso che possono essere
instaurati fino ad un massimo di 10 rapporti di lavoro a termine come media
annua, sempre per la medesima fattispecie.
In ogni caso il loro numero non dovrà essere superiore agli occupati a tempo
indeterminato nelle aziende.
Relativamente ai contratti di lavoro somministrato a tempo determinato, nei casi
in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5, resta inteso che
possono essere instaurati fino ad un massimo di 5 rapporti di lavoro a termine
come media annua, sempre per la medesima fattispecie, in ogni caso il loro
numero non dovrà essere superiore agli occupati a tempo indeterminato nelle
aziende.
Le parti si incontreranno prima della stesura per la verifica dell'efficacia
della presente normativa.
Art. 66 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa, contributo per il
rinnovo contrattuale
Le aziende distribuiranno gratuitamente a tutti i lavoratori una copia del
contratto. [
]
Art. 67 - Decorrenza e durata
[
]
Per tutto quanto non modificato dal presente accordo, si intende confermato
quanto convenuto nel
CCNL Energia e Petrolio 30 marzo 2006 e nelle intese
successive di settore.