Categoria: 2010
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Tipologia: Ipotesi di accordo per il rinnovo
Data firma: 23 marzo 2010
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Confindustria Energia e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Energia e petrolio, Industria
Fonte: FILCEM-CGIL

Sommario:

 

Introduzione
Parte I
Sezione A. Relazioni industriali

a. Premessa
Le relazioni industriali partecipative
Il CCNL Energia e Petrolio
b. Osservatorio
Nota a verbale - Commissione Politiche Industriali Energetiche
c. Assetti contrattuali
Contrattazione nazionale
Contrattazione aziendale
e. Assemblea
Sezione B. Formazione
Formazione e bilateralità
Formazione congiunta dell'Energia
Sezione C. Salute-Sicurezza-Ambiente
a. II Sistema Relazionale Salute-Sicurezza-Ambiente
b. Sviluppo Sostenibile: Definizione delle Strategie Ambientali
Impresa territorio
c. Sicurezza nelle Manutenzioni e negli Appalti
d. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA)
Divieto assunzione bevande alcooliche e superalcooliche in attività lavorative a rischio elevato di infortunio
Strumenti informativi
Documento di valutazione dei rischi/Registro dei dati ambientali
Registro degli infortuni e delle malattie professionali
Organismi paritetici
Quadro normativo
Parte II
Costituzione del rapporto di lavoro
Protocollo di relazioni industriali sulla valutazione della professionalità
Sistema di relazione

 

Livello nazionale
Livello aziendale
Livello unità produttiva
La comunicazione
Art. 3 - Contratto di lavoro a tempo determinato e attività di cantiere e di commessa nei settori di ingegneria, servizi, montaggio e perforazione
Art. 4 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 4 - Limiti numerici temporali ai contratti a tempo determinato e di lavoro somministrato a tempo determinato
Art. 15 schede per l'apprezzamento dell'apporto professionale individuale (CREA)
• Tabella 1
• Tabella 2
Art. 20 Bis - Attività logistica
( Accordo sindacale nazionale del 16.10.2006 già allegato ai CCNL 30.03.2006)
Art. 25 - Compensi per lavoro in turno
Art. 34 - Retribuzione Tabellare (Minimo di Categoria e Livello CREA)
Una tantum (accordo di rinnovo del CCNL 23.03.2010)
Art. 35-Indennità di funzione
Specificità salariali di settore
• Incrementi settore petrolio
• Incrementi settore gas
Art. 38 - Premio di produttività/Premio di partecipazione
Parte VII
Previdenza integrativa
• Normativa
• Contribuzioni dovute a Fondenergia
Parte VIII
Assistenza sanitaria integrativa
Art. 66 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa, contributo per il rinnovo contrattuale
Art. 67 - Decorrenza e durata
Percorso programmatico


Il 23 marzo 2010 a Roma, tra Confindustria Energia e le Organizzazioni Sindacali Filcem - Cgil, Femca - Cisl, Uilcem - Uil è stata stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Energia e Petrolio 30 marzo 2006.

La riserva verrà sciolta entro il 23 aprile 2010.

Introduzione
Le parti convengono di rinnovare il CCNL Energia e Petrolio in una prospettiva di allargamento del perimetro contrattuale. Per l'ambiziosità del progetto e la complessità della sua costruzione si conviene di modificare alcune sezioni dei contratto e di programmare la negoziazione di quelle che richiedono approfondimenti tecnici e momenti di sperimentazione, secondo un percorso strutturato e scansionato temporalmente. Le Parti del CCNL 30 marzo 2006 non modificate dal presente accordo restano vigenti.
Si conviene pertanto:
• di operare il rinnovo del CCNL provvedendo ad apportare le modifiche:
o alla parte I nelle sezioni A (Relazioni Industriali), B (Formazione), C (Salute, Sicurezza, Ambiente);
o alla parte VII (Previdenza integrativa);
o alla parte VIII (Assistenza sanitaria integrativa);
o alla durata e decorrenza;
o alla parte economica;
• di programmare successivi momenti negoziali finalizzati alla costruzione progressiva dei CCNL Energia.

Parte I
Sezione A. Relazioni industriali
a. Premessa

Le Parti firmatarie del presente CCNL sono consapevoli che il settore energia e petrolio si conferma strategico nei processi di globalizzazione in atto, deve far fronte a rilevanti processi di liberalizzazione dei mercati energetici, è chiamato a miglioramenti continui nella sostenibilità ambientale dei propri cicli produttivi e dei relativi prodotti e alla piena valorizzazione delle risorse umane, nella comune convinzione che una partecipazione attiva dei lavoratori sia un fattore essenziale per il raggiungimento dei comuni obbiettivi.
Questo scenario ha comportato fusioni e concentrazioni delle maggiori imprese petrolifere e diffuse riorganizzazioni mirate alla focalizzazione della strategia aziendale nel core business e nello sviluppo internazionale. Tali processi sollecitano tra l'altro le parti a promuovere interventi finalizzati a mantenere, anche in caso di mutamenti societari, nella sua attuale integrità l'area contrattuale dell'energia e a facilitarne l'applicazione, privilegiandola. A tal fine le Parti si impegnano a rafforzare il processo informativo preventivo, con l'obiettivo di adottare strumenti condivisi di tutela dei lavoratori. In relazione alle sfide dei cambiamenti in corso e all'esigenza di una crescente competitività, le Parti convengono sulla necessità di consolidare un modello di relazioni industriali partecipativo che rafforzi consapevolezze, competenze e responsabilità reciproche, attraverso un flusso continuo di informazioni, un programma di consultazioni e una sede di valutazione e di analisi congiunta delle tematiche più rilevanti per l'impresa e per i lavoratori.

Le relazioni industriali partecipative
Il settore dell'energia e petrolio dispone di un patrimonio di esperienze maturate anche in ambito europeo e può offrire alle singole realtà soluzioni rispondenti alle diverse specificità. È però sul piano concreto della contrattazione collettiva che si misura la qualità delle relazioni industriali, il rinnovo del CCNL Energia e Petrolio è caratterizzato da eventi di particolare importanza:
- la grave crisi economica e produttiva del Paese che si riflette nel settore della raffinazione e del downstream petrolifero in genere;
- l'integrazione dell'industria del gas che attualmente è disciplinata in parte nel CCNL Energia e Petrolio e in parte nel CCNL Gas-Acqua.
Tali condizioni pongono alte parti il problema di avviare un percorso di ampliamento del perimetro contrattuale.

Il CCNL Energia e Petrolio
Il mondo dell'energia è attraversato da tempo da una serie di profondi processi quali la liberalizzazione e privatizzazione dei servizi, l'internazionalizzazione dei mercati, la progressiva integrazione tra i vari business e consistenti riassetti societari.
In una tale cornice, la gestione dei rapporti di lavoro diventa sempre più critica in presenza di una molteplicità di CCNL che rende problematica la transizione delle risorse da un business ad un altro all'interno delta stessa azienda o tra aziende diverse. La costruzione di un contratto unico per il comparto energia appare una scelta strategica di ampio respiro che tende a risolvere le criticità gestionali, a ridurre il numero dei CCNL, a semplificare il processo e i tempi di negoziazione.
In tale contesto, le parti si pongono l'obiettivo di costruire un contratto unico per i settori di riferimento. Tale contratto collettivo che andrà esteso anche ai servizi idrici ed è la naturale prosecuzione della storica aggregazione contrattuale dei settori gas e acqua, primo embrione di un contratto dei servizi a rete.
Le parti si pongono l'obiettivo di costruire un contratto di settore fondato sulle seguenti linee:
• elaborare soluzioni in grado di agevolare l'integrazione tra i vari settori, in considerazione della forte presenza nel comparto energia delle aziende multi-business;
• differenziare i settori in ragione della specificità dei business;
• aggregare in un unico settore i business del gas (rigassificazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione) in un'unica area "Industria del gas";
• razionalizzare il welfare contrattuale con la previsione di un accorpamento dei diversi fondi.

b. Osservatorio
Le Parti, in coerenza con quanto espresso in premessa, convengono di costituire un Osservatorio nazionale di settore congiunto e paritetico composto da 12 membri (8 di parte sindacale e 8 di parte datoriale). Ferme restando le autonomie e le responsabilità dei sindacati e degli imprenditori, le Parti assegnano all'Osservatorio un ruolo mirato all'analisi, alla verifica e ai confronto a livello nazionale sui seguenti temi:
- dinamiche congiunturali del settore energia e petrolio
- liberalizzazione dei mercati energetici
- assetti occupativi e mercato del lavoro
- evoluzione sistemi previdenziali -salute, sicurezza, ambiente
- formazione
- pari opportunità
- legislazione sul lavoro e sulle politiche energetiche
- Comitati Aziendali Europei
- Quadri
L'attività dell'Osservatorio si articola nelle seguenti Commissioni paritetiche permanenti, composte da n. 12 membri (6 di parte sindacale e 6 di parte datoriale):
1) Politiche industriali energetiche 2) Politiche del lavoro 3) Salute - sicurezza - ambiente 4) Formazione
che affronteranno temi specifici di comune interesse eventualmente avvalendosi di esperti esterni. Il lavoro delle Commissioni produrrà documenti e materiali di studio utili in sede di analisi dell'Osservatorio e nel livello della negoziazione tra le parti. L'Osservatorio si riunirà annualmente a Commissioni unificale e eccezionalmente su richiesta di una delle parti per esaminare il quadro economico e industriale del settore energia e petrolio e la relativa evoluzione occupazionale, gli impegni nel campo della formazione e nelle politiche di tutela della salute, sicurezza e ambiente. In questa occasione si procederà alla calendarizzazione del programma di incontri aziendali, secondo quanto di seguito previsto, anche con riferimento a tematiche di carattere territoriale. Il sistema relazionale si articola inoltre nel livello delle Aziende Capogruppo e/o loro Aree di business che svolgeranno con le OO.SS. nazionali e territoriali di categoria, con una rappresentanza delle RSU, due incontri all'anno sulle tematiche seguenti:
- analisi degli elementi a consuntivo dell'anno precedente
- piano degli investimenti
- scenario economico ed energetico previsionale
- cambiamenti organizzativi/strutturali
- evoluzione occupazione
- salute - sicurezza - ambiente
- formazione
- indirizzi di politica retributiva
Il primo incontro, da tenersi di norma entro il 1° quadrimestre, avrà carattere generale e onnicomprensivo delle tematiche sopra indicate, mentre il secondo sarà finalizzato all'approfondimento di un tema specifico da individuare di comune accordo tra le parti e che abbia particolare valenza nell'anno di riferimento. Gli incontri sopraddetti avranno carattere di informazione e di consultazione sulle strategie aziendali, in un quadro di trasparenza e di relazioni industriali positive.
Le politiche partecipative si sviluppano sui temi sopraindicati anche nei Comparti e nelle Grandi Unità Produttive attraverso il confronto tra le Direzioni aziendali e le RSU assistite dai Sindacati Territoriali, dedicando attenzione alle tematiche complessive della sicurezza sia per quanto riguarda le attività gestite direttamente che quelle affidate in appalto e subappalto.

Nota a verbale
Commissione Politiche Industriali Energetiche

Le Parti si attiveranno affinché questa articolazione dell'Osservatorio nazionale di settore possa trovare una collocazione istituzionale più funzionale e autorevole nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico, anche nell'intento di facilitare il monitoraggio di tematiche a valenza territoriale.

c. Assetti contrattuali
Le Parti convengono di adottare il modello contrattuale che prevede un contratto collettivo nazionale di lavoro con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica ed un secondo livello di contrattazione aziendale con vigenza triennale la cui configurazione viene specificata dal Contratto nazionale.
[…]
I due livelli contrattuali devono essere distinti nelle materie, nella loro funzione e non possono essere ripetitivi.

Contrattazione nazionale
Il livello nazionale regolamenta le seguenti materie:
- relazioni industriali
- elementi retributivi
- sistema classificatorio - orario di lavoro
- tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente
- norme di regolamentazione del rapporto di lavoro
- recepimento normative nazionali ed europee
- diritti sindacali
[…]

Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite nel Contratto Nazionale. Detta contrattazione ha la funzione di negoziare quanto espressamente demandato dai CCNL e precisamente: Sezione C della Parte I Salute-Sicurezza-Ambiente; art. 38 - Premio di Produttività/Premio di Partecipazione; art. 39 - Indennità di trasporto; art. 40 - Indennità di reperibilità; art. 41 - indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere; art. 43 - Trasferte; art. 44 - Altri trattamenti.
Gli accordi aziendali hanno una durata triennale e saranno rinnovati evitando di avere una sovrapposizione dei cicli negoziali. Sono soggetti della contrattazione aziendale le RSU e le OO.SS. competenti. […]

e. Assemblea
Omissis
Per lo svolgimento delle riunioni in orario di lavoro, è previsto il limite di 12 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione, secondo la regolamentazione seguente: di norma la convocazione dovrà essere unitaria e riguardare la generalità dell'unità produttiva.
Tali riunioni dovranno svolgersi, di norma, nel periodo terminale e iniziale dell'orario giornaliero, previe intese tra la direzione dell'unità produttiva e la RSU, anche per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle attrezzature e dei prodotti.
Nell'ambito del limite suddetto di 12 ore annue, pertanto, l'assemblea non unitaria e non riguardante la generalità dei lavoratori può essere indetta dalla singola organizzazione sindacale entro il limite di 4 ore.
Omissis

Sezione B. Formazione
Formazione e bilateralità

La formazione è considerata dalle parti elemento strategico per la crescita e lo sviluppo delle risorse umane, per dare continuità alla competitività dell'impresa e alla sua attitudine al cambiamento.
La formazione si conferma inoltre il principale strumento finalizzato all'evoluzione delle competenze professionali, alla valorizzazione professionale dei lavoratori, a rispondere e a prevenire situazioni di possibile precarietà professionale e occupazionale e al potenziamento dell'occupabilità di tutti i lavoratori.
Nello stesso tempo la formazione deve saper rispondere all'aspettativa di una migliore qualità della vita lavorativa soprattutto nell'ambito della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, al fine di sviluppare un benessere collettivo nell'ambito dell'intera organizzazione del lavoro.
A tale fine le parti proporranno piani formativi integrati che affrontino contestualmente i temi connessi al potenziamento del sistema professionale e quelli connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori e della salvaguardia dell'ambiente, nonché alla Responsabilità Sociale delle imprese.
La formazione sarà di contenuto adeguato ad affrontare temi quali: ricerca e sviluppo, nuove tecnologie, aggiornamento del mix professionale.
Le parti ritengono che si debba riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello partecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore energia e petrolio.
Questa scelta appare coerente con il nuovo assetto istituzionale della formazione continua che ha assegnato un ruolo di impulso e di coordinamento a Fondimpresa.
La Commissione Paritetica Formazione approfondirà la normativa in merito al libretto formativo del lavoratore.
In tale contesto, le parti intendono valorizzare la bilateralità nell'ambito della formazione continua prevedendone procedure e percorsi legati specificatamente all'utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali.
Sulla base del patrimonio di positive esperienze acquisito e con la finalità di rendere più efficace il rapporto partecipativo si conviene che la Commissione Nazionale Paritetica Formazione (6 membri di parte datoriale e 6 di parte sindacale) assuma il compito di approfondire i contenuti della formazione. Una delle iniziative possibili riguarda la progettazione di un corso sulle opportunità offerte da Fondimpresa.
È infatti in questo organismo non negoziale e paritetico che le parti possono svolgere un'analisi sistematica delle politiche industriali delle imprese e delle grandi linee di tendenza dell'intero settore energetico e sono in grado di indicare le conseguenze delle sfide del mercato sull'organizzazione del lavoro e di riflesso sulle politiche da adottare verso le risorse umane.
La formazione deve occupare un posto significativo in questo processo conoscitivo e di partecipazione del sindacato alle strategie d'impresa e deve essere condivisa dalle parti nelle sue diverse fasi.
A tale scopo la Commissione potrà avvalersi di un gruppo di lavoro paritetico quale strumento operativo per l'elaborazione di proposte e la gestione dei piani formativi nazionali, aziendali e interaziendali attraverso la valutazione dei bisogni formativi, degli obiettivi e delle priorità, la programmazione delle attività, il monitoraggio quali/quantitativo e la verifica dei risultati formativi.
Le Parti si impegnano a valorizzare la bilateralità in questo processo della formazione con l'obiettivo di sviluppare una concertazione tra le imprese e il sindacato, finalizzata ad una comune visione delle esigenze aziendali e delle aspettative dei lavoratori.
Al fine di dare massimo impulso alla bilateralità, per la formazione finanziata sia continua che in materia di salute sicurezza e ambiente, verranno stipulati i necessari accordi di attuazione (delle linee guida, dei piani formativi nazionali, aziendali e interaziendali) con le RSU e le Strutture Sindacali territoriali definendo i programmi e i criteri di partecipazione e prestando particolare attenzione al raggiungimento dei risultati attesi.
Le aziende incentiveranno la partecipazione dei lavoratori ai corsi, con particolare attenzione alle pari opportunità formative, favorendo in tal modo, l'incremento delle motivazioni personali e l'arricchimento della conoscenza e del patrimonio professionale individuale e aziendale.
Il sistema relazionale della formazione si articolerà su tre livelli:
1. il livello di settore che viene identificato nella Commissione paritetica per la formazione istituita presso l'Osservatorio nazionale di settore, la quale si riunirà due volte all'anno e in ogni occasione ritenuta utile dalle parti con il compito della programmazione strategica in materia di formazione continua.
2. il livello d'azienda che coincide con gii incontri annuali che le singole imprese svolgono con i sindacati nazionali e/o territoriali per l'illustrazione dei risultati economici. In questa occasione le parti dedicheranno una specifica sessione dell'incontro alla formazione continua e alla firma di accordi sindacali richiesti dalle procedure della bilateralità di Fondimpresa.
3. il livello di unità produttiva che è quello relativo agli incontri tra Direzioni aziendali e RSU le quali dovranno, oltre che recepire gli orientamenti sulla formazione continua fissati dalle parti nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, renderli coerenti con le proprie realtà produttive ed esprimere bisogni specifici che dovranno essere recepiti nella programmazione formativa aziendale e di settore, nonché stipulare i relativi accordi richiesti dalie procedure della bilateralità di Fondimpresa.

Formazione congiunta dell'Energia
Le Parti convengono di proseguire l'esperienza in tema di formazione congiunta rendendo sistematica la formazione centrata su "Economia dell'Energia e Relazioni industriali" e di programmare un nuovo ciclo di seminari con oggetto "La negoziazione della produttività" da progettare entro giugno 2010, con l'obiettivo di realizzare anche su questo aspetto un salto di qualità nell'avanzamento del modello partecipativo.

Sezione C. Salute-Sicurezza-Ambiente
La salute, la sicurezza ed il rispetto dell'ambiente rappresentano per le aziende e per i lavoratori beni primari irrinunciabili per lo sviluppo delle attività produttive. Le Parti convengono sulla necessità di concorrere insieme nella definizione e nell'attuazione di una strategia volta a determinare una più diffusa cultura della prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro e delle condizioni necessarie allo sviluppo sostenibile.
Le Parti sono consapevoli che il settore energia e petrolio, inserito tra le industrie a rischio di incidente rilevante dal D.Lgs. 334/99, pur avendo consolidato esperienze e pratiche significative in materia di salute, sicurezza e ambiente, intende potenziare soluzioni tecniche e organizzative sempre più orientate al miglioramento continuo e alla sostenibilità ambientale dei propri cicli produttivi e dalla qualità dei prodotti.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il perseguimento di questo obiettivo assume maggiore efficacia con l'adozione da parte delle aziende di sistemi di gestione integrata salute - sicurezza - ambiente che si realizza con il pieno coinvolgimento di tutti gli interlocutori interessati lavorando sulle interazioni tra le persone, i sistemi, gli ambienti di lavoro, le comunità locali e le istituzioni.
Il sistema relazionale attuato con l'esperienza della Commissione Nazionale Paritetica nel corso delle due precedenti vigenze contrattuali ha consentito la sperimentazione operativa e la successiva diffusione di pratiche d'eccellenza, quali le linee di indirizzo per il Sistema di Gestione Integrato Salute-Sicurezza-Ambiente Aziende Energia (accordo 28 giugno 2007, tra Inail, Asiep, Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil). Tale iniziativa tripolare si realizza con visite in siti industriali.
Sulla base del patrimonio di positive esperienze e di pratiche consolidate si conviene di attribuire alla Commissione Nazionale Paritetica Salute-Sicurezza-Ambiente (6 membri di parte datoriale e 6 di parte sindacale) il compito di approfondimento delle tematiche Salute-Sicurezza-Ambiente.

a. II Sistema Relazionale Salute-Sicurezza-Ambiente
Le Parti convengono che un moderno sistema di relazioni industriali improntato alla partecipazione e alla trasparenza dei processi decisionali costituisce un presupposto essenziale per valorizzare le relazioni tra azienda e lavoratori in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Il sistema relazionale salute-sicurezza-ambiente si articola a livello nazionale nella Commissione apposita dell'Osservatorio nazionale di settore e, a livello aziendale, nei rapporti informativi e partecipativi tra Direzioni aziendali, RSPP e RLSA/RSU.
La Commissione salute-sicurezza-ambiente dell'Osservatorio nazionale di settore ha la funzione di stimolo e di informazione per lo sviluppo di corretti rapporti nei diversi luoghi di lavoro riconoscendo nella dimensione territoriale e aziendale il luogo decisivo per una fattiva politica di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
La Commissione inoltre supporta le Direzioni aziendali, i RSPP e i RLSA nella sperimentazione di iniziative concordate sulla comunicazione e sulla relazione con il territorio (istituzioni, enti, associazioni, cittadini) nel rispetto dei ruoli autonomi dei sindacati e delle aziende.
Ai fine di realizzare obiettivi condivisi in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente il sistema relazionale è orientato all'implementazione delle esperienze dei sistemi di gestione integrata attraverso la valorizzazione dei rapporti con le strutture dei RLSA e delle RSU che devono poter svolgere concretamente il proprio ruolo non solo nell'ambito organizzativo aziendale ma anche nei processi di comunicazione con l'esterno.
A questo riguardo l'integrazione delle competenze di salute-sicurezza-ambiente del RLSA comporta soluzioni organizzative aziendali che consentano una maggiore efficacia nelle comunicazioni intercorrenti tra RLSA e RSPP/ASPP, dotando queste funzioni di adeguati mandati che consentano risposte concrete ai problemi emergenti.
A questo livello del sistema relazionale saranno resi noti annualmente gli elementi conoscitivi, forniti alle Amministrazioni Pubbliche, relativi alle normative nazionali e alle direttive europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione di impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti e di emissioni.
Nell'intento di diffondere la cultura della prevenzione, con il coinvolgimento di tutti i lavoratori, le Parti concordano di realizzare annualmente un'iniziativa congiunta nell'ambito aziendale sulle tematiche della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
La Commissione nazionale salute-sicurezza-ambiente promuoverà Conferenze nazionali, interregionali e/o regionali per condividere l'evoluzione dei sistemi normativi attinenti le problematiche del settore energia e petrolio, per diffondere e valorizzare le migliori pratiche di prevenzione dei rischi e per rendere pubblici i risultati delle politiche ambientali e dei programmi di prevenzione adottati dalle aziende del settore.
Nel triennio 2010-2012, particolare attenzione sarà dedicata alle tematiche ambientali. La Commissione Salute, Sicurezza, Ambiente, congiuntamente con la Commissione Formazione e con INAIL, elaborerà iniziative informative e formative per la diffusione delle linee di indirizzo SGI-AE.

b. Sviluppo Sostenibile: Definizione delle Strategie Ambientali
Lo sviluppo industriale eco-sostenibile si basa sui rispetto dell'ambiente, tiene conto della accettabilità sociale e della salvaguardia dell'occupazione, opera in maniera equilibrata con le esigenze finanziarie, economiche e produttive delle aziende.
Le Parti si impegnano, nell'ambito del sistema relazionale concordato, a concorrere insieme alla definizione di strategie ambientali tese al miglioramento continuo.
In questo quadro le aziende si impegnano ad utilizzare e a sviluppare il modello per la predisposizione di un Sistema di Gestione Integrato (SGI) salute-sicurezza-ambiente redatto dall'Osservatorio nazionale nel gennaio 2004, adattandolo alle proprie specificità organizzative e produttive.
Le parti confermano il ruolo importante delle certificazioni, già esplicitato nel Protocollo del 31 gennaio 2001, in particolare per assicurare l'allineamento dei sistemi di gestione, non solo alle prescrizioni normative ma anche alle migliori pratiche internazionali. Le aziende intensificheranno il ricorso alle certificazioni secondo lo standard ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001 e di numerosi altri tipi equivalenti (es. OIMS).
L'obiettivo delle Parti è quello di far crescere in ogni luogo di lavoro la cultura della sostenibilità ambientale attraverso la sensibilizzazione di ciascun dipendente, l'utilizzo di idonei sistemi di gestione ambientale, le procedure operative e i programmi di formazione dei personale.
A tal fine tra la Direzione aziendale e la struttura dei RLSA e della RSU saranno attivati confronti annuali che avranno l'obiettivo di definire interventi condivisi mirati al miglioramento ambientale. Il confronto annuale, nei rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, dovrà inoltre riguardare i seguenti temi coerentemente con il sistema di gestione adottato:
• le politiche ed i programmi relativi all'applicazione dei sistemi di gestione integrati e delle certificazioni;
• gli obiettivi di adeguamento alle normative sui grandi rischi e al controllo integrato;
• investimenti effettuati nell'anno nonché quelli in corso per il biennio riferiti alla prevenzione, alla sicurezza ed alla tutela ambientale;
• le iniziative relative alla gestione dei siti inquinati;
• i programmi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti e quelli relativi agli altri aspetti ambientali significativi (risorse impiegate, gestione dei rifiuti, depurazione degli scarichi);
• programmi di formazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente rivolti a tutti i lavoratori;
• eventuali collegamenti con gli Organismi Paritetici Territoriali in materia di formazione;
• informazione sulla gestione dei rischi e loro comunicazione al territorio.
I RLSA e la RSU sono tenuti alla riservatezza circa i dati per i quali l'Azienda ne faccia richiesta.

Impresa territorio
Ai fine di completare il sistema delle informazioni ai lavoratori e di verificare gli effetti concreti derivanti dall'applicazione delle norme, dai rapporti negoziali e dai contributi dei soggetti interessati al miglioramento della prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, le Parti concordano di individuare strumenti che consentano una verifica delle problematiche ambientali sul territorio. L'individuazione dei contenuti e le modalità di gestione di tali strumenti saranno oggetto di verifica in sede di Commissione dell'Osservatorio nazionale di settore.

c. Sicurezza nelle Manutenzioni e negli Appalti
Le Parti ritengono che la realizzazione di un corretto sistema di gestione integrato salute-sicurezza-ambiente deve comprendere anche le attività del personale delle imprese appaltataci che operano nel sito.
L'attività di manutenzione, collegata al mantenimento della sicurezza ed efficienza degli impianti, cosi come l'affidamento di queste attività ad imprese terze deve far parte dei sistema integrato di gestione salute-sicurezza-ambiente e come tale sarà oggetto di confronto preventivo con i RLSA/RSU.
In questo caso l'affidamento, la durata e la conferma dei relativi contratti dovranno comunque essere condizionati alla qualità dei risultati conseguiti anche sul piano della sicurezza e della salvaguardia ambientale.
Le Parti convengono che una corretta politica finalizzata alla prevenzione dei rischi nell'indotto si può sviluppare in tre fasi: la selezione delle imprese per il conferimento dell'appalto, la realizzazione dei lavori (piano dei lavori), il coordinamento delle attività e verifica delle prestazioni.
Nella prima fase deve esistere una procedura che preliminarmente contribuisca alla selezione e alla valutazione della qualità delle imprese anche in tema di salute, sicurezza e ambiente.
La Commissione dell'Osservatorio Nazionale di settore definirà specifiche Linee Guida per facilitare l'adozione da parte delle aziende di procedure coerenti con il precedente punto e renderà più efficace lo strumento della Banca Dati Infortunistica per monitorare in particolare l'ambito critico del lavoro in appalto.
Nelle stesse Linee Guida il riferimento a incidenti e infortuni ripetuti costituirà criterio di valutazione e di qualificazione delle aziende.
Nella fase di realizzazione dei lavori, per le attività di manutenzione/investimenti di particolare complessità che prevedono il coinvolgimento di più imprese, l'Azienda committente informerà i propri RLSA sui contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
Questo documento verrà consegnato, ove previsto dalie normative (manutenzioni generali e nuove realizzazioni) alle imprese, affinché ne rendano edotti i propri lavoratori e i rispettivi RLSA. L'Azienda committente verificherà inoltre, mediante dichiarazione dei datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, che il personale alle dipendenze della stessa sia stato debitamente informato, formato e periodicamente addestrate in materia di prevenzione.
Nella terza fase, durante i lavori di grandi manutenzioni e di investimenti, l'Azienda committente promuoverà attività di coordinamento attraverso modalità specifiche (gruppi di lavoro, riunioni post operam, comitati) tra le imprese che operano nel sito, coinvolgendo i propri RLSA e fornendo adeguata informazione alle RSU.
Il tema della sicurezza per le attività appaltate negli impianti industriali rappresenta un valore condiviso che riguarda tutti i soggetti presenti nei siti produttivi. Si affida alla suddetta Commissione Nazionale Paritetica Salute-Sicurezza-Ambiente il compito di formulare, entro il mese di maggio 2010, proposte che consentano di conciliare l'interesse preminente per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dell'integrità degli impianti e la tutela dell'ambiente con il rispetto delle responsabilità e prerogative degli altri soggetti coinvolti, anche attraverso la squalifica delle aziende appaltatici che presentano gravi e ripetuti incidenti.
Si conviene inoltre di sviluppare iniziative locali per la diffusione della cultura della sicurezza attraverso scambi di informazioni e la divulgazione delle migliori pratiche con la partecipazione attiva di mail, aziende del settore, aziende terze, organizzazioni sindacali e datoriali.

d. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA)
Il ruolo, i compiti, le modalità di elezione, i diritti e i doveri del RLS unitamente ad una sua concreta partecipazione alle politiche aziendali mirate alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro sono regolati dal [D.Lgs.] (n.d.r.) n. 81/2008 e successive modifiche e dall'Accordo Interconfederale Confindustria Cgil, Cisl, Uil del 22 giugno 1995.
L'adozione da parte delle aziende di sistemi di gestione integrata salute, sicurezza, ambiente e la complessità della normativa soprattutto in materia ambientale richiedono una più alta qualificazione del RLS unitamente ad una sua concreta partecipazione alle politiche aziendali mirate alla prevenzione dei rischi. La nuova figura di RLSA resta quella già definita dal CCNL 14.3.2002.
La Commissione salute-sicurezza-ambiente dell'Osservatorio nazionale di settore proseguirà il lavoro già avviato di attuazione di processi di informazione, di formazione e di partecipazione di tutti i lavoratori in materia di salute, sicurezza ed ambiente, di programmazione della formazione congiunta dei RLSA e di attivazione dell'erogazione della formazione di 64 ore globali, sulla base dei moduli formativi di salute, sicurezza ed ambiente indicati dalle parti nella Linea Guida per la formazione RLSA 2006-2009. La formazione del RLSA verrà completata con l'erogazione di un ulteriore modulo aziendale di aggiornamento di 16 ore anno per fa durata del mandato privilegiando le tematiche ambientali.
La Commissione salute-sicurezza-ambiente dell'Osservatorio nazionale di settore disporrà di una Banca dati per l'anagrafe del RLSA di tutte le Aziende del settore sulla base della quale potrà programmare e monitorare i processi formativi di base e gli aggiornamenti. La Commissione salute-sicurezza-ambiente dell'Osservatorio nazionale di settore provvedere alla definizione di apposite linee guida per una condivisa interpretazione:
- del rischio chimico moderato, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 72-quinquies D.Lgs. 626/94, facendo riferimento a quanto indicato dal legislatore europeo; regolamentato dalla legislazione vigente;
- dell'utilizzo delle sostanze cancerogene o sospette cancerogene, in particolare relativamente all'applicazione della Direttiva 2004/73 CEE (all. 1/B).
Nella predisposizione delle Linee Guida sopradette la Commissione si avvarrà di adeguate competenze tecniche e legali che saranno individuate di comune accordo tra le Parti.
Il numero dei RLSA, eletti all'interno delle RSU, sarà rapportato all'organico delle strutture organizzative aziendali secondo la seguente tabella:
1 rappresentante da 16 a 50 dipendenti;
2 rappresentanti da 51 a 100;
3 rappresentanti da 101 a 300;
4 rappresentanti da 301 a 600;
5 rappresentanti da 601 a1000;
6 rappresentanti oltre 1000 dipendenti.
Il monte ore a disposizione del RLSA è di 50 ore anno, oltre a quelle già previste per le RSU.
L'agibilità del RLSA sarà ampliata a fronte di progetti comuni relativi in particolare ad applicazioni di nuove normative e a necessità specifiche di comunicazione e di dialogo con il territorio. Tali progetti saranno definiti nell'ambito del confronto annuale che si svolgerà a livello aziendale.
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Divieto assunzione bevande alcooliche e superalcooliche in attività lavorative a rischio elevato di infortunio
(Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi)
Nella logica condivisa di dedicare il massimo impegno alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e la salvaguardia degli impianti le Parti convengono sull'opportunità che la Commissione paritetica Salute-Sicurezza-Ambiente proceda a proporre entro aprile 2010 apposite linee guida.

Strumenti informativi
Per garantire la tutela della salute ed avere in ogni momento riferimenti sui lavoratori in merito ai rischi cui sono esposti e allo stato della loro salute, sono attivati strumenti di archiviazione ed informazione secondo quanto previsto dall'Osservatorio nazionale.
Per una più efficace e rapida informazione, dove le condizioni lo permettano ed in particolare per comunicazioni con la Commissione salute-sicurezza-ambiente dell'Osservatorio nazionale di settore (programmazione della formazione, aggiornamenti, scambio di informazioni nell'ambito delle strategie predisposte dall'Osservatorio...) si rende disponibile ai RLSA l'accesso a strumenti informatici compresa la possibilità di utilizzo di internet e della posta elettronica nell'ambito dei codici di comportamento che saranno varati dalle singole aziende.

Documento di valutazione dei rischi/Registro dei dati ambientali
Ai fini di una più puntuale valutazione dei rischi l'Azienda si impegna, ove opportuno e possibile, a predisporre controlli quantitativi degli agenti di rischio chimico/fisico/biologico. I risultati saranno allegati al documento di valutazione dei rischi, istituito ed aggiornato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.
Le sintesi dei risultati stessi saranno inoltre rese accessibili a tutti i lavoratori. In tal modo il registro dei dati ambientali, definito nelle precedenti stesure contrattuali, viene inglobato nel documento, costituendone una parte integrante.
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Registro degli infortuni e delle malattie professionali
Ferme restando le norme in materia di tenuta dei registri infortuni e delle malattie professionali, l'Azienda mette a disposizione del RLSA/RSU la raccolta dei dati sugli infortuni e malattie professionali e le relative elaborazioni statistiche secondo le modalità previste dall'Osservatorio nazionale. Elenco dei valori limite di soglia: TLV L'elenco dei TLV è aggiornato annualmente mediante supporto informatico.
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Organismi paritetici
Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 per quanto attiene alle attribuzione di funzioni agli organismi bilaterali, si ritiene che il tema meriti un approfondimento anche in considerazione della possibilità che si possa sviluppare in una logica più ampia che riguardi l'intero settore energia. In relazione a quanto sopra, la Commissione Paritetica Salute-Sicurezza-Ambiente formulerà una proposta in tempi brevi che consenta di valutare i possibili sviluppi.

Quadro normativo
Le Parti condividono la necessità di rendere il CCNL Energia e Petrolio un agile strumento di lavoro che eviti ridondanze dovute all'inclusione di normative di legge e di aggiornarlo nelle materie delegate dalla legislazione. Si conviene, pertanto, di demandare ad una Commissione "Quadro normativo" la realizzazione di tale obiettivo da completare entro ottobre 2010.

Parte II
Costituzione del rapporto di lavoro
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Dopo l'art. 9 - Protocollo di relazioni industriali sulla valutazione della professionalità
(Accordo sindacale nazionale del 3.07.2007)

Sistema di relazione
Al fine di assicurare un costante flusso informativo sull'andamento complessivo del piano classificatorio di settore e sviluppare momenti informatici di informazione e confronto le parti convengono sul seguente percorso relazionale:

Livello nazionale
Premesso che la Commissione Paritetica "Valutazione della professionalità" costituisce un riferimento costante sull'applicazione e sulle tematiche riguardanti il sistema classificatorio, nell'ambito dell'incontro annuale dell'Osservatorio nazionale di settore verrà dedicata una sessione specifica riepilogativa, riguardante l'andamento applicativo del sistema classificatorio, con riferimenti quali/quantitativi.

Livello aziendale
Nell'ambito degli incontri annuali, previsti dal sistema relazione contrattuale, riguardante le Aziende Capogruppo e/o le loro aree di business, che si svolgeranno con le OO.SS: nazionali e territoriali di categoria, verrà dedicata una sessione specifica, una volta l'anno, sull'andamento del sistema classificatorio con riferimenti quali/quantitativi.

Livello unità produttiva
A livello territoriale verranno forniti dalle aziende, alle RSU e OO.SS. territoriali, in un apposito incontro da tenersi con cadenza annuale, riferimenti quali/quantitativi riguardanti il personale delle singole unità produttive. In tale occasione, su richiesta delle RSU, saranno oggetto di confronto le metodologie valutative applicate e i lo riflessi sull'apprezzamento dei lavoratori.

La comunicazione
Le parti convengono sulla necessità di un adeguato livello di conoscenza del sistema classificatorio che si può ottenere solo con uno strutturato processo di comunicazione. Conseguentemente ritengono di esprimere le seguenti linee guida:
- rendere edotto il neo assunto delle peculiarità dei sistema classificatorio, sia tramite la evidenziazione della parte contrattuale ad esso dedicata, sia ricorrendo alla "Guida all'apprezzamento del CREA" aggiornata da Asiep e Organizzazioni Sindacali;
- rendere edotti i responsabili di linea sulle modalità dell'apprezzamento dell'apporto individuate del lavoratore e della metodologia da usare nella comunicazione dell'apprezzamento stesso attraverso al relativa scheda;
- rendere edotte le rappresentanze sindacali dei lavoratori, sia a livello territoriale che locale sulla metodologia di apprezzamento e di comunicazione dello stesso.
Allo scopo di favorire quanto sopra riportato, la Commissione Paritetica di valutazione della professionalità conviene sulla opportunità di procedere ad un aggiornamento della "Guida all'apprezzamento del CREA" ed alla successiva diffusione, nonché, in accordo con la Commissione Paritetica Formazione, progettare iniziative di formazione congiunta rivolta sia ai responsabili di linea che alle rappresentanze sindacali locali e territoriali, per aumentare la conoscenza del sistema classificatorio nei suoi elementi basilari.
Con il presente protocollo le parti ritengono di aver fornito al sistema una procedura di riferimento per il modello relazionale che prevede anche un percorso successivo caratterizzato da momenti formativi.
Ciò dovrà permettere di cogliere appieno nel tempo gli aspetti peculiari del piano classificatorio che lo caratterizzano rispetto ad altri già esistenti, quali:
• la possibilità di evoluzione salariale prevista all'interno di ciascuna categoria;
• la varietà di modelli negli inquadramenti professionali concreti all'interno delle imprese;
• la possibilità di mutamento di lavoro all'interno di ruoli professionalmente equivalenti;
• minore frammentazione nella suddivisione e nell'identità professionale dei lavoratori;
elementi tutti che conferiscono attualità al piano classificatorio e ampie possibilità di confronto tra le parti sullo stesso.

Art. 3 - Contratto di lavoro a tempo determinato e attività di cantiere e di commessa nei settori di ingegneria, servizi, montaggio e perforazione
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Da " I limiti del rapporto ... a attività di cantiere e di commessa" (pag. 45) eliminato.
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Art. 4 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
(eliminato)

Art. 4 - Limiti numerici temporali ai contratti a tempo determinato e di lavoro somministrato a tempo determinato
[…]
In relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001 e dall'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 275/2003, il numero dei lavoratori occupati nell'azienda con i contratti di lavoro a tempo determinato o di lavoro somministrato a tempo determinato non potrà superare la percentuale del 20%.
Relativamente ai contratti a tempo determinato, nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta inteso che possono essere instaurati fino ad un massimo di 10 rapporti di lavoro a termine come media annua, sempre per la medesima fattispecie.
In ogni caso il loro numero non dovrà essere superiore agli occupati a tempo indeterminato nelle aziende.
Relativamente ai contratti di lavoro somministrato a tempo determinato, nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5, resta inteso che possono essere instaurati fino ad un massimo di 5 rapporti di lavoro a termine come media annua, sempre per la medesima fattispecie, in ogni caso il loro numero non dovrà essere superiore agli occupati a tempo indeterminato nelle aziende.
Le parti si incontreranno prima della stesura per la verifica dell'efficacia della presente normativa.

Art. 66 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa, contributo per il rinnovo contrattuale
Le aziende distribuiranno gratuitamente a tutti i lavoratori una copia del contratto. […]

Art. 67 - Decorrenza e durata
[…]
Per tutto quanto non modificato dal presente accordo, si intende confermato quanto convenuto nel CCNL Energia e Petrolio 30 marzo 2006 e nelle intese successive di settore.