Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA
Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
Repertorio atti n.214 /CU del 16 dicembre 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 16 dicembre 2021
VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni che individua l’ambito soggettivo di applicazione delle misure previste dal predetto decreto - tra le quali rientrano quelle per l’accesso al lavoro agile - del personale dipendente delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il successivo comma 6 del medesimo decreto, ai sensi del quale vengono adottate le presenti linee guida che approfondiscono i profili relativi a:
a) l’invarianza dei servizi resi all’utenza;
b) l’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
c) l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
d) la necessità per l’amministrazione della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
f) la stipula dell’accordo individuale di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, cui spetta il compito di definire:
1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
2) le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione;
3) le modalità ed i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile;
g) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
h) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario;
VISTA la nota n. 1803 del 7 dicembre 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione - ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione dell’intesa in Conferenza Unificata, il provvedimento indicato in oggetto;
CONSIDERATO che detto provvedimento, con nota DAR n. 20599 del 7 dicembre 2021, è stato diramato a Regioni e Province autonome, ANCI e UPI e, contestualmente, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 9 dicembre 2021 durante la quale i rappresentanti dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione hanno esaminato le proposte di modifica delle Regioni, degli Enti locali e del Ministero dell’economia;
CONSIDERATO che, in data 14 dicembre 2021, con nota n.1840, l’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso un nuovo testo dello schema di linee guida che, con nota DAR 20968 in pari data, è stato diramato a tutte le amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che, con nota n. 1861 del 15 dicembre 2021, l’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha inviato un testo finale dello schema di linee guida all’esito dell’istruttoria svoltasi con le Regioni e gli Enti locali che, con nota DAR n. 21166 di pari data, è stato diramato a tutte le amministrazioni;
CONSIDERATO che, nel corso di questa Conferenza:
- le Regioni e le Province autonome hanno espresso l’intesa con le osservazioni e le proposte emendative contenute nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato 1);
- l’ANCI e l’UPI hanno dato avviso favorevole all’intesa;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali,
 

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, trasmesso, con nota n. 1861 del 15 dicembre 2021, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.
 


POSIZIONE SULLO SCHEMA DI LINEE GUIDA IN MATERIA DI LAVORO AGILE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 6, DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RECANTE MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL RIENTRO IN PRESENZA DEI LAVORATORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Punto 5) Odg Conferenza Unificata


La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’Intesa con le osservazioni e proposte emendative che seguono.

Le linee guida in oggetto intervengono nell’ambito di una cornice normativa dinamica (DPCM per il rientro in presenza, DM applicativo del DPCM ed infine la disciplina contrattuale in discussione al tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL per il triennio 2019-2021 con particolare riferimento al rinnovo del CCNL delle Funzioni centrali). Si ritiene, tuttavia, necessario precisare, in premessa, il riferimento alla contrattazione collettiva nazionale.
Pertanto, nel secondo paragrafo della premessa, si richiede di inserire dopo le parole “quella della contrattazione collettiva”, la parola "nazionale".

Si propongono, di seguito, alcune ulteriori osservazioni e proposte di modifica:
1. Si chiede un chiarimento ed un'espressione univoca in seno alle Linee Guida in tema di buoni pasto. Al pari di quanto indicato in tema di lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato e rischio, andrebbe infatti chiarito in modo uniforme per tutte le amministrazioni se il lavoratore agile (nelle giornate in cui se lo stesso avesse svolto la propria prestazione in presenza avrebbe protratto la propria attività anche nel pomeriggio) abbia diritto o meno al buono pasto. Come noto, la scelta era stata lasciata alle singole amministrazioni in sede di confronto con le OO.SS., ancorché alcune pronunce (ad es. quella del Tribunale del lavoro di Venezia) erano state categoriche nell'escludere il diritto al buono pasto stesso in regime di lavoro agile.


2. Alcuni aspetti relativi alle condizioni tecnologiche, privacy e sicurezza non chiari:
2.1 In particolare, l’accesso alle risorse digitali ed alle applicazioni dell’amministrazione raggiungibili tramite la rete internet deve avvenire attraverso sistemi di gestione dell’identità digitale (sistemi Multi factor authentication), anche per l’accesso alla posta elettronica aziendale, in grado di assicurare un livello di sicurezza adeguato e tramite sistemi di accesso alla rete predisposti sulla postazione di lavoro in dotazione in grado di assicurare la protezione da qualsiasi minaccia proveniente dalla rete.
• Si propone di esplicitare quale sia il livello di sicurezza che si ritiene adeguato: in particolare se sia sufficiente conformarsi alle indicazioni contenute nel documento o ci si riferisca ad altre linee guida.
Alternativamente si può ricorrere all’attivazione di una VPN (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l’ente.
• Inoltre, l’amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della documentazione, etc.
• Fermo restando quanto indicato nei paragrafi precedenti, di norma non può essere utilizzata una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati. In quest’ultima ipotesi, sono fomite dall’amministrazione puntuali prescrizioni per garantire la sicurezza informatica. Si chiede, dunque, di chiarire cosa si intenda per "utenza personale o domestica", se riferita a utenza di sistemi di office automation o utenza di connettività domestica (xDSL, FTTH, etc).


2.3 Si propone di eliminare l’ultimo periodo del comma 3 del paragrafo 2 “Accesso al lavoro agile”.
Il lavoro agile ha quale finalità quella di introdurre una nuova modalità di organizzazione del lavoro nell’ottica dell’innovazione e del miglioramento dei servizi. Inserire la previsione di facilitare l’accesso ai lavoratori “che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure '' snatura gli obiettivi del lavoro agile che diventerebbe, analogamente al telelavoro, una misura di tutela. In tal senso invece si muove il telelavoro (come peraltro indicato nelle premesse dello schema di linee guida e che ha già una propria e autonoma disciplina normativa e contrattuale).


2.4 Si propone di eliminare il paragrafo 6 “Lavoro da remoto”.
Viene introdotto un paragrafo dedicato al lavoro da remoto, indicato come diverso dal lavoro agile in quanto nel lavoro da remoto viene previsto il vincolo di tempo e il controllo della presenza e che, secondo la previsione indicata nello schema di linee guida, si concretizza nelle seguenti “forme di lavoro”:
- telelavoro domiciliare;
- coworking (attività svolta in luoghi pubblici o privati diversi dalla sede di lavoro) o lavoro decentrato da centri satellite.
Si ritiene non coerente con il quadro delineato nei paragrafi precedenti inserire una disciplina del lavoro da remoto (che peraltro non ha ancora una propria disciplina a livello di contrattazione nazionale a differenza del telelavoro) in quanto ha finalità e obiettivi diversi dallo smart working “strutturato”, che è stato pensato (già prima dell’emergenza sanitaria e quindi prima del ricorso al lavoro agile emergenziale) quale modalità di organizzazione del lavoro nell’ottica della trasformazione digitale e del miglioramento dei servizi resi all’utenza.
Inserire questo paragrafo sul lavoro da remoto rischia di creare confusione sulle modalità organizzative, nonché disparità di trattamento nella gestione degli istituti contrattuali.
In particolare:
- si fa riferimento al coworking quale forma di lavoro da remoto: in tal senso si prevederebbe la possibilità di svolgere attività di telelavoro non domiciliare ovvero in uno spazio pubblico o privato diverso dal proprio domicilio e diverso dalla sede di lavoro. In tal caso il dipendente è tenuto a rispettare l’ordinario orario di lavoro (vincolo di tempo che il lavoro agile non ha) e avrebbe diritto a percepire straordinari e a godere di permessi che nella disciplina del lavoro agile non sono consentiti stante l’assenza di vincoli di orari; inoltre il comma 6 del paragrafo 6 prevede che il datore di lavoro verifichi l’idoneità degli spazi ai fini della sicurezza (attività prevista in caso di telelavoro domiciliare ma molto onerosa in termini di tempi e di risorse da impiegare). Come potrebbe il datore di lavoro presidiare ai fini della sicurezza gli eventuali spazi di coworking ove verrebbe svolta questa forma di telelavoro non domiciliare?
- parimenti, il coworking continua ad essere per un lavoratore agile un luogo in cui si può prestare la propria attività lavorativa senza vincoli di spazi e di tempo. In questo caso al lavoratore non verrebbe controllata la presenza in servizio ma sarebbe preclusa, stante l’assenza di vincoli di orario, la possibilità di accedere sia allo straordinario che ad eventuali permessi brevi.
Questo porterebbe al paradosso di creare disparità di trattamento tra due dipendenti che prestano la propria attività nello stesso spazio di lavoro, uno in regime di telelavoro non domiciliare e l’altro in regime di lavoro agile.


2.5 Inoltre relativamente a “i tempi di riposo del lavoratore che, su base giornaliera o settimanale, non potranno essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”, si chiede cosa si intenda per "misure tecniche per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro".


2.6 Infine, con riferimento all’obbligo dell’amministrazione di effettuare la verifica almeno trimestrale circa il luogo ove lavoratore svolge presta l’attività lavorativa e della relativa idoneità, si chiede detto obbligo sia annuale o almeno semestrale.

Roma, 16 dicembre 2021