Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 28 marzo 2022, n. 10
Misure urgenti per il contrasto alla pandemia da COVID-19 dopo la cessazione dello stato d’emergenza nazionale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 18, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 31 dell’01.10.2021 e n. 3 del 13.01.2022;
• il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;
 

CONSTATATO

• che lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, da ultimo prorogato con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si conclude il 31 marzo 2022;
• che la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4 regola la ripresa e lo svolgimento delle attività sociali, economiche e produttive nel territorio della Provincia di Bolzano fino alla cessazione dello stato d’emergenza dichiarato a livello nazionale;
• che sussiste la necessità di superare la gestione emergenziale delle attività, per avviarle sempre di più verso modalità ordinarie, che tengano comunque conto delle esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19;
• che a livello statale, allo scopo di adeguare all’evoluzione della pandemia da COVID- 19 le misure di contrasto alla diffusione del virus, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha introdotto alcune prescrizioni per il periodo dal 1° al 30 aprile 2022;
• che si ritiene pertanto necessario recepire a livello provinciale le predette misure;
 

ORDINA

che nell’intero territorio provinciale dal 1° al 30 aprile 2022 si applichino le seguenti misure:
 

PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE

1) è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
L’obbligo di cui al primo periodo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
In sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo;
2) fermo restando quanto previsto per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto obbligo di indossare come protezione delle vie respiratorie una mascherina FFP2 o equivalente nei seguenti casi:
a) per l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico, urbani ed extraurbani, previsti dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;
b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive;
3) i vettori dei mezzi di trasporto, i loro delegati, nonché i titolari o gestori dei servizi e delle attività di cui alle lettere b) e c) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1) e 2).
 

CERTIFICAZIONE VERDE

4) Ai fini delle misure di sicurezza contenute nella presente ordinanza, si intende per “certificazione verde semplice” quella emessa ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, comprovante le seguenti fattispecie:
a) l’avvenuta vaccinazione contro il SARS- CoV-2;
b) la guarigione dall’infezione da SARS- CoV-2;
c) l’effettuazione di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 che ha dato esito negativo;
5) ai fini delle misure di sicurezza contenute nella presente ordinanza, si intende per “certificazione verde rafforzata” quella emessa ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, comprovante le seguenti fattispecie:
a) l’avvenuta vaccinazione contro il SARS- CoV-2;
b) la guarigione dall’infezione da SARS- CoV-2;
6) gli esercenti le attività per cui è prevista la certificazione verde sono tenuti a richiederne l’esibizione;
7) sono prorogate le disposizioni relative all’obbligo di presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde semplice) nei settori lavorativi pubblico e privato contenute nell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 31 dell’01.10.2021, con la modifica di cui al punto 6) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 3 del 13.01.2022;
8) fermo restando l’obbligo vaccinale e il relativo regime sanzionatorio di cui al decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44 -ai lavoratori e alle lavoratrici del settore pubblico e privato che abbiano compiuto, il cinquantesimo anno d’età è fatto obbligo, per accedere ai luoghi in cui svolgono la propria attività lavorativa, di possedere e di esibire la certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde semplice);
9) l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde semplice): a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati,
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
f) partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto;
10) l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde semplice):
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
11) l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una certificazione verde di cui al punto 5) (certificazione verde rafforzata):
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
 

DISPOSIZIONI GENERALI

12) È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione, che avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina statale vigente;
13) a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS- CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, secondo le modalità stabilite dalla disciplina statale vigente;
14) trovano applicazione le disposizioni del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 in merito alle proroghe di termini precedentemente collegati allo stato d’emergenza;
15) in merito alle modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, le disposizioni statali di cui al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 sostituiscono quelle dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 6 del 04.02.2022.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Presidente della Provincia