Il Ministro
dell’Università e della Ricerca

 

Carissime, Carissimi,


il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, come noto, ha disposto la cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 a far data dal 1° aprile 2022.
Al contempo, il medesimo decreto-legge ha indicato un processo di graduale rientro alla ordinarietà per tutti i settori coinvolti dalle misure disposte in costanza dello stato di emergenza e, tra questi, anche quello della formazione superiore.
Al fine di assicurare una tempestiva ed uniforme applicazione delle nuove disposizioni, appare utile fornire le seguenti indicazioni.
Si sottolinea che è tuttora vigente l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (“nell’anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”), in base al quale gli atenei hanno potuto stabilire, alla vigilia dell’anno accademico in corso, la programmazione didattica ed ogni altra conseguente misura organizzativa con un notevole grado di autonomia. Con il nuovo decreto-legge, non essendo intervenuta alcuna modifica al riguardo, le università potranno proseguire nella programmazione, ovviamente prevedendo attività “prioritariamente in presenza”, fermo restando il riferito grado di autonomia e flessibilità organizzativa in relazione al contesto epidemiologico di riferimento.
Le medesime considerazioni valgono, ovviamente, anche per le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, in ragione della perdurante vigenza anche del comma 7 del citato articolo 1 del D.L. n. 111/2021.
Tanto premesso, si illustrano, di seguito, le misure contenute nel citato decreto-legge n. 24, di interesse della formazione superiore:
 permangono fino al 30 aprile 2022 - secondo le medesime modalità previste finora - l’obbligo di possesso del solo green pass base per chiunque accede alle strutture della formazione superiore, ivi compresi gli studenti (cfr. articolo 6, comma 4) nonché l’obbligo di predisposizione, da parte delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, delle misure di sicurezza di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del richiamato D.L. n. 111/2021 (ovvero, rispettivamente, in tema di: utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale e controllo della temperatura) - cfr. articolo 10, comma 3.
 con riferimento al personale delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, per il quale è prorogato al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale (cfr. art. 8, comma 4, cpv.):
- fino al 30 aprile 2022, il personale, ai fini dell’accesso alle strutture della formazione superiore, deve possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis del D.L. n. 52 del 2021 (ovvero: da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base) - cfr. art. 8, comma 6, cpv.;
- dal 1° maggio al 15 giugno 2022, il personale accede alle strutture della formazione superiore senza alcun obbligo di green pass;
- dal 1° aprile al 15 giugno 2022: relativamente alla mancata osservanza dell’obbligo vaccinale permane il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, non essendo più vigenti le disposizioni di cui all’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, che imponevano ai responsabili delle istituzioni, in caso di accertato inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione del personale interessato dall’attività lavorativa e dal relativo trattamento retributivo - cfr. art. 8, comma 3, lett. b).

Colgo l’occasione per ringraziarVi, come sempre, per la Vostra preziosa collaborazione.

prof.ssa Maria Cristina Messa
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Ai Rettori e ai Direttori generali delle Università
Ai Presidenti e ai Direttori delle Istituzioni AFAM