Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo del Dipartimento

A …omissis…


OGGETTO: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, introdotte dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - adozione di misure conseguenti

In virtù del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 marzo 2022, n.70) sono state dettate disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza fissata al 31 marzo 2022.
Si intende, con la presente circolare, indicare le disposizioni, anche di carattere generale, destinate ad avere immediata incidenza sull’attività degli Uffici e dei servizi, limitando la breve analisi alle sole disposizioni che innovano rispetto alla disciplina allo stato in vigore, in ordine alla quale si richiamano le precedenti circolari m_dg.DOG.13/10/2021.0209381.U, DOG.13/10/2021.0209382.U, m_dg.DOG.14/10/2021.0210064.U, m_dg.DOG.14/10/2021.0210214.U, m_dg.DOG.14/02/2022.0031428.U, m_dg.DOG.14/02/2022.0031644.U.

A) Isolamento e auto sorveglianza
Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 detta innanzi tutto, all’art. 3, una misura di carattere generale, ridefinendo l’ambito di applicazione, rispettivamente, dell’isolamento sanitario e dell’auto sorveglianza, indipendentemente dallo stato vaccinale.
In particolare, mediante l’introduzione dell’art. 10-ter nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si stabilisce che:
- i soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura dell’isolamento sanitario fino all’accertamento dell’avvenuta guarigione, con divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora;
- i soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, anche se non vaccinati, sono soggetti al regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (in luoghi chiusi ovvero in presenza di assembramenti) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto, e sono tenuti ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
A differenza, dunque, del regime in vigore fino al 31 marzo 2022, per coloro che non risultano vaccinati, che non hanno completato il previsto ciclo vaccinale con la somministrazione della dose di richiamo (cd “booster”), non è più previsto un periodo di isolamento precauzionale ma un semplice regime di auto sorveglianza con l’obbligo di rispettare alcune regole prudenziali.

B) Dispositivi di protezione per le vie respiratorie
A decorrere dal primo aprile e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione per le vie respiratorie:
- del tipo FFP2, oltre che per i soggetti in auto sorveglianza di cui all’art. 10-ter nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (sopra menzionati sub A), anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto oltre che in determinati luoghi ed in presenza di particolari condizioni (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri locali assimilati);
- di qualsiasi altra tipologia, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al punto precedente (es. uffici pubblici, sale colloqui, etc.) salvo che, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento delle altre persone non conviventi. In tale ultima situazione non vi è obbligo di indossare i predetti dispositivi.
Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 precisa inoltre, all’art. 5 comma 8, che fino al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, sono considerati - per i lavoratori - dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi dell’art. 74, comma 1, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le mascherine c.d. “chirurgiche”.

C) Graduale eliminazione del green pass base - art. 6 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24
C.1 - Personale amministrativo

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 interviene a modificare l’ambito di impiego di tutte le certificazioni verdi COVID-19, sia di quella cd. base (rilasciata a seguito dell’effettuazione di un test antigenico o molecolare) sia di quella cd. rafforzata (rilasciata a seguito di somministrazione di vaccino o a seguito di guarigione).
In particolare, a decorrere dal primo aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 il personale delle pubbliche amministrazioni (personale appartenente cioè alle categorie menzionate dall’art. 9-quinquies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come novellato dall’art. 6, comma 6, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24), per l’accesso ai luoghi di lavoro al fine dello svolgimento della prestazione lavorativa, dovrà possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da avvenuta vaccinazione, guarigione o test (quindi anche il cd. green pass base).
Stessa diposizione, per lo stesso arco temporale, primo aprile-30 aprile 2022, si applica a:
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazione pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o istituzionali che, per lo svolgimento della propria attività, hanno diritto di accesso presso gli uffici e servizi senza preventiva autorizzazione (art. 9-quinquies, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come novellato dall’art. 6, comma 6, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24).
- coloro i quali accedono alle mense, ai concorsi pubblici, ai corsi di formazione pubblici e privati (art. 9-bis, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).

C.2 - Personale di magistratura, difensori e altri soggetti assimilati che accedono agli Uffici giudiziari
A decorrere dal primo aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, ai sensi dell’art. 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come novellato dall’art. 6, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, i magistrati che accedono agli uffici giudiziari nonché i magistrati onorari, i giudici popolari, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia dovranno possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da avvenuta vaccinazione, guarigione o test (quindi anche il cd. green pass base).

D) Esenzioni
Continua ad avere applicazione la disposizione in tema di esenzione, art. 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, richiamato anche dal successivo art. 9-sexies, comma 7, in forza del quale le disposizioni in tema di obbligo di possesso e di esibizione di green pass da parte dei pubblici dipendenti e di soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazione pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o istituzionali che, per lo svolgimento della propria attività, hanno diritto di accesso presso gli uffici e servizi senza preventiva autorizzazione, “non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

E) Graduale eliminazione del green pass rafforzato - art. 7 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24
Nell’ottica della graduale eliminazione del cd. green pass rafforzato, a decorrere dal primo aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, le ipotesi per le quali è richiesta tale certificazione sono limitate a quelle tassativamente indicate nell’art. 7, comma 1, lett. a) del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che sostituisce l’art. 9 bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nessuna delle ipotesi indicate da detto articolo, in cui perdura l’obbligo di possesso e di esibizione unicamente di green pass rafforzato, rientra nel novero di attività degli Uffici e dei servizi.
Nel ricordare che nulla è stato modificato in merito alle norme di cautela sanitaria generale e di distanziamento previste per la pandemia COVID 19¹, e che immutato è rimasto il quadro sanzionatorio previsto per le violazioni connesse agli obblighi di possesso del green pass di cui agli artt. 9-quinques e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si raccomanda di continuare a provvedere alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie del tipo “chirurgico”.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 30 marzo 2022
 

IL CAPO DIPARTIMENTO
Barbara Fabbrini

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¹ • Tenersi aggiornati sulla diffusione della pandemia da fonti ufficiali.
• Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
• Evitare abbracci e strette di mano.
• Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.
• Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
• Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico.
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol /cellulare e accessori inclusi.
• Le persone con sintomatologia: infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.