Responsabilità del legale rappresentante del pastificio
industriale La. S.p.A. per infortunio ad operaio di V livello dipendente della
medesima società addetto alle mansioni di rifinitore - Sussiste.
In particolare la colpa riguarda:
- l'aver messo a disposizione degli operai addetti all'impianto di laminazione
un'attrezzatura non adeguata al lavoro da svolgere e non idonea ai fini della
sicurezza;
- il non aver informato i lavoratori addetti all'impianto di laminazione, ed in
particolare all'utilizzo della sovratramoggia a stella, sulle condizioni di
impiego dell'attrezzatura medesima, sulle - situazioni di lavoro anormali
prevedibili e sui rischi ai quali erano esposti;
- il non avere inoltre informato i lavoratori addetti all'impianto di
laminazione sulle caratteristiche delle attrezzature presenti nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente.
"Alla luce della descrizione dell'incidente che appare precisa e non meritevole di dubbi, dovendo essere escluso che l'infortunato abbia intenzionalmente infilato la mano nella tramoggia con la macchina in movimento allo scopo di procurarsi una lesione e sulla cui dinamica non vi sono contrasti nelle deposizioni testimoniali, appare evidente la sussistenza delle violazioni alle norme sulla prevenzione degli infortuni che sono state contestate.
La prima prevede che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della sicurezza e della salute.
La seconda dispone che il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
Nella fattispecie tale obbligo è stato disatteso in modo clamoroso dato che non solo il macchinario si è rivelato inidoneo alla produzione di quel particolare tipo di focaccia, ma il responsabile della produzione ha anche ordinato ai lavoratori di compiere operazioni che sono all'evidenza pericolose, ponendosi in contrasto con la regola di esperienza che vieta l'esecuzione di operazioni manuali in prossimità di organi in movimento e fatta propria dalla legislazione antinfortunistica già a partire dal D.P.R. n. 547/1955. .
Tali violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno svolto un ruolo causale nel verificarsi dell'incidente.
Inoltre "si deve escludere che l'infortunio si sia verificato per la condotta imprudente dell'infortunato dato che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non può spiegare alcun effetto esimente per uno dei soggetti indicati dall'art. 4 del D.P.R. n. 547/55 che si sia reso responsabile di specifiche violazioni di prescrizioni in materia antinfortunistica".
Bo.Fr. nato (omissis), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. M.Va. difensore di fiducia
unitamente all'Avv. R.Ra. entrambi del Foro di Genova.
Libero contumace
Colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 35 co. 1 e 2, 37 comma 1 punti a) e b), comma 1 bis, D.Lgs 626/94) ed in particolare:
nell'aver messo a disposizione degli operai addetti all'impianto di laminazione un'attrezzatura non adeguata al lavoro da svolgere e non idonea ai fini della sicurezza in quanto durante la discesa dell'impasto, utilizzato per la produzione delle focaccine, dalla tramoggia di carico alla zona sottostante della linea, la pasta si attaccava alle pareti della tramoggia ed un operatore era costretto a salire in prossimità della tramoggia stessa e a rimuoverlo con le mani, a impianto e macchina in funzione, con il rischio di entrare in contatto con gli organi lavoratori in movimento (art. 35 co. 1 e 2 D.Lgs 626/94);
nel non aver informato i lavoratori addetti all'impianto di laminazione, ed in particolare all'utilizzo della
sovratramoggia a stella, sulle condizioni di impiego dell'attrezzatura medesima, sulle - situazioni di lavoro anormali prevedibili e sui rischi ai quali erano esposti;
In data (omissis) Sa.La. veniva incaricato di aiutare l'impastatore nella preparazione dell'impasto per la focaccia.
A causa del tipo di impasto utilizzato per la produzione delle focaccine, la pasta si attaccava alle pareti della tramoggia.
Per risolvere l'incoveniente, il La. - che non aveva ricevuto alcun tipo di informazione ed informazione sull'utilizzo dell'attrezzatura e sulle procedure da adottare in caso di inconvenienti insorti nel corso della lavorazione - saliva nella zona della tramoggia (situata a circa tre metri da terra) e spingeva la pasta con le mani sì da farla scendere nella zona sottostante.
Nel mentre compiva tale operazione, le stelle della sovratramoggia, posizionate nella parte inferiore della tramoggia stessa, si muovevano e gli schiacciavano il terzo dito della mano sinistra contro la tramoggia, procurandogli l'amputazione dell'apice della falange.
All'udienza fissata per il dibattimento, preliminarmente, la parte offesa La.Sa. si costituiva parte civile, mentre l'imputato non compariva senza addurre alcun legittimo impedimento e veniva dichiarato contumace.
Dopo l'ammissione delle prove documentali e orali richieste, all'udienza del 10/10/2008 erano sentiti, in qualità di testimoni, la palle offesa, Fr.Ma., De.Fr., Ra.Mi. e il tecnico della Asl n. (omissis) Fe.Ca.; alla successiva udienza del 7/11/2008 erano sentiti il teste D'A.Pi., non comparso alla precedente udienza e gli altri testimoni indicati dalla parte civile (Pa.Ma. e Mo.Al.), nonché il consulente tecnico indicato dalla parte civile Ca.Ma.; all'udienza del 24/11/2008 erano sentiti i testi indicati dalla difesa (Fi.Ch., El.Iv. e Gr.Ma.); quindi, dopo un rinvio dell'udienza del 2/3/2009 in pendenza di trattative per il risarcimento del danno, all'udienza del 29/5/2009 era iniziata la discussione che proseguiva all'odierna udienza nella quale, dopo le conclusioni dell'ultimo difensore del prevenuto e le repliche, il processo era definito come da separato dispositivo.
L'istruttoria dibattimentale e l'attività svolta nel corso delle indagini preliminari hanno consentito di
ricostruire con sufficiente precisione i fatti posti alla base dell'imputazione elevata nei confronti del
giudicabile.
La parte offesa ha riferito di essere stata assunta dalla società legalmente rappresentata dall'imputato nel 2005 con contratto a tempo determinato e con mansioni di operaio rifinitore, consistenti nell'applicare alla focaccia prodotta in forma industriale eventuali ingredienti aggiuntivi e nella rifinitura manuale del prodotto in modo tale da renderlo il più appetibile possibile.
Anche i testi De., Sa. e D'A. hanno confermato che tutte le volte in cui si produceva quel particolare tipo di focaccia, un lavoratore era sempre assegnato a svolgere le mansioni svolte dal La. il giorno dell'infortunio, sempre al fine di facilitare il movimento dell'impasto.
Erano state richieste informazioni anche alla società produttrice del macchinario la quale aveva risposto con lettera che è stata acquisita al fascicolo per il dibattimento e nella quale era espressamente affermato che l'operazione compiuta dall'infortunato era erronea e pericolosa se fatta con la macchina in funzione.
Il tecnico della Asl Ferrara ha infine dichiarato che l'imputato era risultato il legale rappresentante della società e non aveva conferito deleghe in materia di sicurezza sul lavoro.
Alla luce della descrizione dell'incidente che appare precisa e non meritevole di dubbi, dovendo essere escluso che l'infortunato abbia intenzionalmente infilato la mano nella tramoggia con la macchina in movimento allo scopo di procurarsi una lesione e sulla cui dinamica non vi sono contrasti nelle deposizioni testimoniali, appare evidente la sussistenza delle violazioni alle norme sulla prevenzione degli infortuni che sono state contestate.
Si tratta a questo punto di valutare se tali violazioni che hanno concorso a determinare l'infortunio,
comportante lesioni guarite in tempo superiore ai quaranta giorni e postumi la cui precisa entità deve
essere ancora valutata, ma che sono certamente sussistenti, attese le attuali condizioni del dito
infortunato, siano o meno addebitabili all'imputato.
In primo luogo si deve escludere che l'infortunio si sia verificato per la condotta imprudente dell'infortunato dato che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non può spiegare alcun effetto esimente per uno dei soggetti indicati dall'art. 4 del D.P.R. n. 547/55 che si sia reso responsabile di specifiche violazioni di prescrizioni in materia antinfortunistica in quanto la normativa è diretta a prevenire pure gli effetti delle condotte colpose dei lavoratori per la cui tutela è adottata (Cass. Sez. IV 14712/1999; Cass. Sez. IV 49492/2003).
Dall'istruttoria dibattimentale è inoltre emerso in modo inequivoco che l'operazione eseguita dall'infortunato non era frutto di un'iniziativa autonoma del medesimo e vietata dal datore di lavoro e dai suoi preposti, ma adempimento di un preciso ordine in tal senso impartito al lavoratore dal responsabile di produzione Fi.
Valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, da un lato, la minima capacità a delinquere del prevenuto desunta dal suo certificato penale e, dall'altro, la non modesta gravità del fatto, attesa l'entità delle lesioni riportate dalla parte offesa in conseguenza dell'incidente, si stima equa la pena di mesi due di reclusione.
L'incensuratezza del giudicabile consente di formulare un giudizio di prognosi favorevole circa la non
commissione in futuro di ulteriori reati da parte sua e, in presenza delle altre condizioni di legge, possono essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
D'eventuale applicazione del condono ex lege n. 241/06 sarà valutata dopo che la sentenza sarà divenuta irrevocabile.
Sempre a seguito della pronuncia di condanna, l'imputato deve essere condannato a risarcire la parte civile del danno cagionato a quest'ultima dal reato.
L'imputato deve essere infine condannato a rifondere alla parte civile le spese processuali relative
all'azione civile, liquidate in Euro 4.000,00 a titolo di spese e onorari, oltre accessori di legge.
Visti gli artt. 163 - 175 c.p. concede all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento del danno cagionato dal reato alla parte civile da liquidarsi in separato giudizio civile davanti al quale vanno rimesse le parti; assegna alla parte civile la provvisionale di Euro 20.000,00 e condanna l'imputato alla rifusione in favore della parte civile delle spese relative all'azione civile liquidate in Euro 4.000,00 a titolo di spese e onorari, oltre accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2009.