Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 21 dicembre 1983
Parti: Cgia, Cna, Claai, Casa e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

  Art. 1 - Entrata in vigore
Art. 2 - Diritti Sindacali
• Assemblea

• Delegato d'impresa
Art. 3 - Licenziamenti individuali
Art. 4 - Enti bilaterali
Art. 5 - Apprendistato
• Appartenenza ai vari gruppi
  • Retribuzione
• Formazione professionale
Art. 6 - Norma transitoria
Art. 7 - Apprendisti attualmente in forza
Art. 8 - Contributi sindacali: modalità per la riscossione
Art. 9 - Corretta applicazione dell'accordo impegno ad intervenire
Comunicato stampa

Accordo interconfederale 21 dicembre 1983 tra la Federazione Cgil-Cisl-Uil e le Confederazioni delle Imprese Artigiane (Cgia-Cna-Claai-Casa).

Art. 1 - Entrata in vigore
Le clausole del presente accordo interconfederale sono tra loro inscindibili ed entrano in vigore, salvo quanto previsto all'art. 6, a far data dal rinnovo dei contratti collettivi dei settori artigiani (metalmeccanici, argentieri, orafi, odontotecnici, tessili, abbigliamento, edili, legno, ceramica, ecc.) da portare a compimento entro il 31 gennaio 1984.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 10 febbraio 1984 per verificare l'applicabilità del presente accordo ai settori artigiani attualmente non coperti da normativa contrattuale (grafico, tipografico, alimentari ecc.).

Art. 2 - Diritti Sindacali
Assemblea

Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni dipendente.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della impresa, ma può svolgersi anche all'interno previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori.

Delegato d'impresa
Il Delegato d'impresa viene eletto nelle imprese artigiane con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti per garantire miglior collegamento tra i datori di lavoro e i dipendenti dell'impresa stessa.
Il delegato d'impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell'impresa artigiana in una assemblea che potrà tenersi nei locali dell'azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di una ora da usufruire collettivamente in una unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a due ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annuo) ed in sede di contratto nazionale le Confederazioni potranno decidere l'utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato di impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda stessa e per un miglior collegamento con il datore di lavoro ovvero, l'utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
Le modalità di scelta tra i due sistemi per le singole realtà territoriali sono fissate in sede nazionale con la partecipazione delle rappresentanze sindacali territoriali.

Nota a verbale
La Confartigianato (Cgia) dichiara e le OO.SS. dei lavoratori ne prendono atto, di esercitare la facoltà di opzione prevista per l'utilizzazione delle somme accantonate indicando l'erogazione in forma mutualistica tramite l'Ente bilaterale o in sua assenza tranne le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.

Art. 3 - Licenziamenti individuali
Si prevedono due fasi di verifica:
1° livello in sede sindacale.
2° livello in altra sede.
Viene istituita una commissione composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni sindacali di appartenenza, con l'assistenza del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio, o di persona da questi designata.
All'avvenuta conciliazione si può dare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 411 c.p.c.
Tali procedure non si applicano in caso di licenziamento di apprendisti con meno di 1 anno di anzianità, di operai con meno di tre mesi di anzianità, di contratto a termine, e si applicano nelle aziende che abbiano almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti.
In sede conciliativa potrà essere proposta una indennità complementare ai soli fini del TFR non inferiore a 70 ore e non superiore a 180 ore di retribuzione contrattuale.
Per le modalità di esercizio del tentativo di conciliazione, i termini e gli altri aspetti tecnici vengono definiti in sede sindacale.

Art. 4 - Enti bilaterali
Le parti si danno atto del comune interesse per la costituzione ed il più ampio sviluppo degli enti bilaterali al livello territoriale, privilegiando il livello provinciale.
Agli enti bilaterali potranno aderire volontariamente le imprese artigiane ad esclusione di quelle edili.
Entro sei mesi dalla firma del presente accordo, le Organizzazioni firmatarie promuoveranno incontri, a livello delle rispettive rappresentanze territoriali, per esaminare la possibilità di costituire l'ente bilaterale verificandone le modalità di realizzazione.
Le parti firmatarie si impegnano politicamente, ciascuno nel rispetto della propria autonomia organizzativa, alla più efficace azione di sostegno e di promozione degli enti bilaterali a livello territoriale. Detti enti, una volta che ne sia verificata la fattibilità, anche in termini economici, saranno a gestione mista ed a composizione paritetica degli organi.
La contribuzione sarà a carico dei datori di lavoro e, in misura più limitata, dei lavoratori.
Resta salva l'autonomia delle strutture costituite su base non bilaterale.
Gli enti bilaterali potranno:
- intervenire con criteri di mutualizzazione per l'erogazione delle principali prestazioni integrative contrattualmente dovute ai lavoratori (malattia, maternità, infortunio, etc.);
- impostare e gestire corsi di formazione professionale e manageriale d'intesa con gli enti locali competenti.
In caso di crisi strutturali di settore e/o di aree territoriali, o di calamità naturali dalle quali possano conseguire riduzioni di orario di lavoro, le Organizzazioni firmatarie si impegnano a promuovere ai livelli territoriali interessati incontri tra le parti per la ricerca di possibili soluzioni, da confrontare eventualmente con le istituzioni pubbliche ed enti interessati per un loro coinvolgimento.
Le Organizzazioni firmatarie procederanno annualmente, su richiesta di una delle parti, ad un esame dello sviluppo degli enti bilaterali nelle diverse realtà territoriali.

Dichiarazione congiunta:
In considerazione del fatto che attualmente in alcuni enti bilaterali vengono assoggettate a contribuzione sia la quota di mutualizzazione versata dall'imprenditore all'ente, sia l'erogazione dovuta dall'ente al lavoratore, le parti firmatarie sottolineano la necessità che il Ministero del Lavoro provveda ad eliminare tale distorsione, ritenendo che la contribuzione debba avvenire solo al momento dell'erogazione della prestazione al lavoratore.

Art. 5 - Apprendistato
A seconda del contenuto professionale si distinguono tre gruppi:
1° Gruppo: lavorazioni ad alto contenuto professionale e mestieri artistici.
Durata: fino ad un massimo di 5 anni per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni e di 4 anni per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni.

2° Gruppo: medio contenuto professionale.
Durata: fino ad un massimo di 3 anni e 4 mesi per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni e di 2 anni e 6 mesi per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni.

3° Gruppo: basso contenuto professionale.
Durata: fino ad un massimo di 18 mesi per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni e di 12 mesi per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni.

Appartenenza ai vari gruppi
L'appartenenza ai gruppi 1° 2° e 3° sarà definita nei contratti collettivi di categoria.
Salvo diversa determinazione in detta sede, è stabilito un periodo iniziale di apprendistato determinato come segue:

Apprendisti di età superiore ai 18 anni:
18 mesi per il 1° gruppo
12 mesi per il 2° gruppo
6 mesi per il 3° gruppo

Apprendisti di età inferiore ai 18 anni:
24 mesi per il 1° gruppo
12 mesi per il 2° gruppo
6 mesi per il 3° gruppo

Retribuzione
La retribuzione globale degli apprendisti di età inferiore ai 18 anni non potrà essere inferiore nel periodo iniziale al 58%, né superiore nel periodo finale all'85% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dai contratti collettivi di lavoro per l'operaio qualificato.
La retribuzione globale degli apprendisti di età superiore ai 18 anni non potrà essere inferiore, nel periodo iniziale, al 62% né superiore nel periodo finale all'85% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dai contratti collettivi di lavoro per l'operaio qualificato.
La progressione economica, salvo diversa determinazione in sede di contratti di categoria, è fissata per i periodi, successivi a quello iniziale con cadenza semestrale.

Formazione professionale
Le ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti in base alla legge 19.1.1955 n. 25 sono determinate come segue:
1° gruppo 6 ore settimanali fino ad un massimo di 150 ore annuali.
2° gruppo 4 ore settimanali fino ad un massimo di 120 ore annuali.
3° gruppo 2 ore settimanali fino ad un massimo di 80 ore annuali.

Art. 6 - Norma transitoria
A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo interconfederale e per 12 mesi successivi (fino al 20.12.84) gli imprenditori artigiani che risolvono il rapporto di lavoro nei confronti degli apprendisti nel corso del primo anno di anzianità, non potranno procedere a nuove assunzioni di apprendisti nell'arco del periodo suddetto.
Fino a 12 mesi dalla decorrenza dell'accordo l'imprenditore artigiano che proceda a risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di apprendisti nel corso del loro primo anno di anzianità dopo aver effettuato assunzioni di apprendisti secondo il nuovo regime, dovrà versare una somma pari al 40% della differenza definitiva dei due regimi per ogni mese che intercorre fra la data del licenziamento e quella della fine del periodo transitorio.
Tale somma sarà versata al CUAF salvo diversa definizione in sede contrattuale.

Art. 7 - Apprendisti attualmente in forza
Restano fermi i trattamenti di miglior favore per gli apprendisti in forza alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 8 - Contributi sindacali: modalità per la riscossione
Le modalità per la riscossione dei contributi sindacali degli iscritti e delle quote volontarie di contribuzione per i servizi contrattuali sono definite nei contratti collettivi nazionali.
Le parti si incontreranno dopo la firma del presente accordo al fine di pervenire all'elaborazione di uno schema di regolamentazione da sottoporre a titolo indicativo ai diversi tavoli di categoria allo scopo di assicurare il massimo possibile di omogeneità nella riscossione.

Art. 9 - Corretta applicazione dell'accordo impegno ad intervenire
Le Organizzazioni Sindacali Imprenditoriali assumono l'impegno di intervenire presso i rispettivi associati nel caso in cui si verificasse un applicazione distorta del presente contratto ai danni degli apprendisti attualmente in forza.

Comunicato stampa
Il Ministro del Lavoro, Gianni De Michelis, ha espresso la propria soddisfazione per la positiva conclusione della vertenza per il rinnovo del contratto degli artigiani. Dopo un lungo e serrato confronto si chiude una trattativa che riguarda 700 mila lavoratori del settore.
Il Ministro ha preso atto dell'alto senso di responsabilità di tutte le organizzazioni artigiane e dei sindacati che renderanno così meno problematiche il confronto nell'ambito delle trattative sull'accordo del 22 gennaio.
Si deve peraltro tener presente che il «lodo» siglato ieri non ha assolutamente modificato le attuali norme dello Statuto dei lavoratori in tema di relazioni sindacali.

(Diramato il 22. 12. 1983).