Categoria: 2016
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Tipologia: Intesa orario
Data: 10 febbraio 2016
Parti: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e RSU/Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi-Uil
Settori: Agroindustriale, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Fonte: cbmv.it


Durata, distribuzione, ora iniziale e finale dell'orario giornaliero e settimanale
(ex art. 51 del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario)


Premesso che:
- In data 01 marzo 2014 è stato istituito il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno nel quale sono stati accorpati il Consorzio di Bonifica Area Fiorentina, Consorzio di Bonifica Ombrone P.se - Bisenzio e Consorzio di Bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente Toscana Centrale.
- presso ognuno dei soppressi Consorzi era in vigore un proprio Regolamento per la gestione dell'orario di Lavoro anche con notevoli differenze l'uno dall'altro.
- è necessario ed indilazionabile per una migliore utilizzazione delle risorse umane e per la razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro dotare il Consorzio di un unico Regolamento per la gestione dell'orario di Lavoro in modo da uniformare l'orario di lavoro di tutte le sedi.
- l'art. 51 del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario attualmente vigente in materia di orario di lavoro prevede che la "durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale" sia fissata d'intesa fra l'amministrazione consortile e la RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Tutto ciò premesso
Il giorno 10 febbraio 2016, presso la sede distaccata del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Via Cavour, n. 81 Firenze, tra l'Amministrazione del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno rappresentata dal Presidente […] assistito dal Direttore Generale […] e i lavoratori del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno rappresentati dalla RSU aziendale […], assistiti dalle OO.SS.LL. provinciali di categoria Flai Cgil Fai Cisl Filbi Uil, si è raggiunta la seguente intesa:

Personale con qualifica di Impiegato e Quadro
Orario di lavoro - flessibilità

L'orario di lavoro per il personale a tempo pieno è di 38 (trentotto) ore settimanali, distribuito in 5 (cinque) giornate dal lunedì al venerdì collocate nella fascia oraria dalle ore 7 e 15 alle ore 19.
Profilo orario 1
Sono previste tre giornate della durata di sei ore e quaranta minuti (c.d. giornata "corta"), di cui una ricadente necessariamente il venerdì, e due della durata di nove ore (c.d. giornata "lunga")
1 - orario "standard" di 6 ore e 40 minuti (c.d. giornata "corta") dalle ore 8,00 alle ore 14,50.
- flessibilità in entrata: dalle ore 7,15 alle ore 9,15
- flessibilità in uscita: dalle ore 13,00 alle ore 17,00
2 - orario "standard" di 9 ore (c.d. giornata "lunga") dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30.
- flessibilità in entrata: dalle ore 7,15 alle ore 9,15
- flessibilità in uscita: dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
É prevista una interruzione obbligatoria minima per consumare il pasto di 30 minuti e massima di un'ora e trenta minuti non ricompresa nell'orario di lavoro da collocarsi fra le ore 13,00 e le ore 14,30.
Il lavoratore è obbligato a indicare le pause - che non saranno considerate nel computo dell'orario di lavoro effettivo svolto - con apposita rilevazione del "badge" per le timbrature. Nel caso in cui tale rilevazione, per ragioni di servizio autorizzate dal responsabile, non sia possibile, il dipendente dovrà far rilevare manualmente la pausa entro il giorno successivo.
In caso di carenza della rilevazione tramite badge e di rilevazione manuale il Consorzio considererà la pausa come effettivamente fruita dal dipendente per un periodo di un'ora e trenta minuti.
La mancata rilevazione da parte del dipendente delle pause di lavoro sarà valutata anche disciplinarmente dal Consorzio.
Prima dell'entrata in vigore del orario di lavoro verrà definita dal Consorzio la collocazione settimanale delle giornate "corte" e "lunghe" di ciascun dipendente al fine della più efficiente distribuzione delle risorse umane. Successivamente, al momento dell'assunzione di nuovi dipendenti verrà definita dal Consorzio la collocazione settimanale delle giornate "corte" e "lunghe".
Profilo orario 2
Sono previste quattro giornate della durata di otto ore (dal lunedì al giovedì - c.d. giornata "lunga") e una della durata di sei ore (venerdì - c.d. giornata "corta").
1 - orario "standard" di 8 ore (dal lunedì al giovedì - c.d. giornata "lunga") dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00.
- flessibilità in entrata: dalle ore 7,15 alle ore 9,15
- flessibilità in uscita: dalle ore 16,15 alle ore 19,00
É prevista una interruzione obbligatoria minima per consumare il pasto di 1 ora e massima di un'ora e trenta minuti non ricompresa nell'orario di lavoro da collocarsi fra le ore 13,00 e le ore 14,30.
Il lavoratore è obbligato a indicare le pause - che non saranno considerate nel computo dell'orario di lavoro effettivo svolto - con apposita rilevazione del "badge" per le timbrature. Nel caso in cui tale rilevazione, per ragioni di servizio autorizzate dal responsabile, non sia possibile, il dipendente dovrà far rilevare manualmente la pausa entro il giorno successivo.
In caso di carenza della rilevazione tramite badge e di rilevazione manuale il Consorzio considererà la pausa come effettivamente fruita dal dipendente per un periodo di un'ora e trenta minuti.
La mancata rilevazione da parte del dipendente delle pause di lavoro sarà valutata anche disciplinarmente dal Consorzio.
2 - orario "standard" di 6 ore (venerdì - c.d. giornata "corta") dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
- flessibilità in entrata: dalle ore 7,15 alle ore 9,15
- flessibilità in uscita: dalle ore 13,00 alle ore 17,00
Su entrambe le tipologie di profilo orario è prevista una interruzione obbligatoria minima di 10 minuti, qualora si superino le sei ore consecutive di effettivo lavoro, come previsto dalla vigente normativa, non ricompresa nell'orario di lavoro, che non potrà essere collocata all'inizio oppure alla fine della giornata lavorativa. Il lavoratore è obbligato a indicare la pausa - che non sarà considerata nel computo dell'orario di lavoro effettivo svolto - con apposita rilevazione del "badge" per le timbrature. Nel caso in cui tale rilevazione, per ragioni di servizio autorizzate dal responsabile, non sia possibile, il dipendente dovrà far rilevare manualmente la pausa entro il giorno successivo.
In caso di carenza della rilevazione tramite badge e di rilevazione manuale il Consorzio considererà la pausa come effettivamente fruita dal dipendente.
Il singolo dipendente in fase di prima applicazione potrà optare per l'applicazione del profilo orario maggiormente confacente alle proprie esigenze. Successivamente eventuali richieste di variazione del profilo orario applicato, promosse esclusivamente dal singolo dipendente, saranno valutate dal Consorzio caso per caso sulla base delle esigenze dei servizi.

Personale con orario part-time
Al personale a tempo parziale si applicano - purché compatibili - tutte le norme previste per il personale a tempo pieno anche relativamente alle pause di lavoro ed alla rilevazione di tali eventuali interruzioni attraverso il "badge". La distribuzione e collocazione dell'orario di lavoro nonché l'applicazione dell'istituto della flessibilità, considerate le particolari caratteristiche del tipo di rapporto, saranno valutati caso per caso e definiti nel contratto individuale.

Gestione flessibilità
Ciascun dipendente dovrà utilizzare la "flessibilità" concessa dall'ente in modo da non arrecare pregiudizio all'attività lavorativa. L'orario complessivo mensile effettivamente svolto dal dipendente in regime di flessibilità non potrà superare le 6 (sei) ore di lavoro in eccesso oppure in difetto, salvo diverso e specifico accordo.
I recuperi orari in difetto dovranno essere effettuati entro il mese successivo o nell'ambito della flessibilità o attraverso i rientri pomeridiani di durata pari almeno a 30 (trenta) minuti nelle giornate definite convenzionalmente "corte". L'eventuale debito orario non recuperato alla fine del mese successivo sarà compensato con l'utilizzo di ore di permesso ordinario o nel caso non sia possibile tale recupero sarà decurtato dalla retribuzione.
I recuperi orari in eccesso dovranno essere effettuati entro il mese successivo nell'ambito della flessibilità, oppure anche con recuperi/permessi concessi nell'ambito dell'orario di lavoro, non superiori alla metà dell'orario normale previsto per la giornata interessata, richiedendo preventiva autorizzazione analogamente alle altre tipologie di permessi. L'eventuale credito orario non recuperato con le modalità di cui sopra verrà definitivamente azzerato; laddove il dipendente dimostri che non sia stato possibile effettuare il predetto recupero per comprovate esigenze tecniche ed organizzative sarà consentita una ulteriore proroga solo attraverso idonea autorizzazione scritta.

Pausa facoltativa.
Il dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà effettuare una pausa giornaliera facoltativa dal lavoro fino ad un massimo di 15 minuti da far rilevare attraverso il "badge” e che comporterà una conseguente proporzionale decurtazione dell'orario di lavoro effettivo.
Nelle giornate in cui non è prevista la pausa pranzo obbligatoria, la durata della pausa facoltativa può essere estesa fino a 60 minuti da utilizzare comunque in unica soluzione escludendo qualsiasi possibilità di frazionamento. Sarà facoltà del Direttore Generale valutare se tale estensione comporti disservizi al funzionamento degli uffici, nel qual caso si provvederà a ridurre l'estensione riportandola a 30 minuti.
La fruizione della pausa facoltativa sostituisce l'interruzione obbligatoria di 10 minuti normativamente prevista.
La mancata rilevazione attraverso il "badge" sarà valutata disciplinarmente dal Consorzio.

Lavoro straordinario
Non sarà considerato lavoro straordinario - relativamente al personale impiegatizio - quello effettuato nell'ambito degli orari standard e nell'ambito della gestione della flessibilità.
Il lavoro straordinario - risultante da apposita rilevazione del "badge" - dovrà essere preventivamente autorizzato. In nessun caso potrà essere richiesto e/o autorizzato l'espletamento di lavoro straordinario in caso di debito orario riferito al mese precedente; l'eventuale maggior lavoro svolto dal dipendente sarà in questo caso comunque compensato.
Qualora per esigenze di servizio il Consorzio richieda il proseguimento dell'attività lavorativa per almeno 2 ore oltre il "limite orario minimo" di flessibilità in uscita, le ore di lavoro effettuate saranno considerate e pertanto retribuite come lavoro straordinario a decorrere da tale limite, purché il dipendente abbia completato l'intero orario giornaliero di lavoro ordinario, in questo caso non verrà calcolata la flessibilità per la giornata interessata.

Ritardi.
Sarà considerato come ritardo l'ingresso al lavoro che superi la fascia di flessibilità prevista.
Il ritardo sarà decurtato dalla retribuzione e calcolato mediante arrotondamento per multipli di 5 (cinque) minuti, (ad esempio: limite fascia oraria per la flessibilità ore 9:15 => orario di ingresso effettivo 9:17 saranno detratti dalla retribuzione 5 minuti).
Il ritardo sarà valutato dal Consorzio sotto il profilo disciplinare.

Personale operativo
Orario di lavoro

L'orario di lavoro per il personale a tempo pieno è di 38 ore settimanali, distribuito in 5 (cinque) giornate dal lunedì al venerdì e dovrà comunque essere collocato nella fascia oraria fra le ore 7,30 e le ore 16,45.
Tale orario sarà articolato come segue:

 

Entrata

 Pausa Pranzo

Uscita

lunedì

alle ore 07:30

dalle ore 12:00 alle ore 13:00

alle ore 16:45

martedì

 alle ore 07:30

dalle ore 12:00 alle ore 13:00

alle ore 16:45

mercoledì

alle ore 07:30

dalle ore 12:00 alle ore 13:00

alle ore 16:45

giovedì

alle ore 07:30

dalle ore 12:00 alle ore 13:00

alle ore 16:45

venerdì

alle ore 07:30

(non prevista pausa pranzo)

alle ore 12:30

È ammessa per gli operai la flessibilità di orario fino a 15 minuti, in anticipazione e posticipazione, sia sull'entrata che sull'uscita. Nel settore operai il tecnico responsabile, in caso di necessità di servizio, può decidere preventivamente (il giorno antecedente) gli operatori che dovranno registrare contemporaneamente l'inizio del lavoro al mattino essendo in servizio sullo stesso automezzo e/o comunque insieme per ragioni di lavoro.
Qualora il Dirigente di riferimento valuterà difficoltà operative nell'applicazione dell'orario flessibile il Consorzio si riserva unilateralmente la facoltà di variare le modalità applicative.
Il dipendente dovrà effettuare la timbratura del "badge" in entrata all'inizio dell'attività di lavoro. La timbratura del "badge" in uscita dovrà essere effettuata dal dipendente al momento di cessazione del lavoro.
Il dipendente dovrà usufruire di una pausa per il pranzo senza rilevazione a mezzo del "badge" per la durata di 1 ora, resta inteso che il rispetto della stessa potrà essere oggetto di controlli da parte del personale incaricato. Tale pausa non è inclusa nell'orario di lavoro.
Gli spostamenti "da" e "verso" i luoghi di refezione sono inclusi all'interno della fascia oraria sopra citata (1 ora) non costituendo in alcun modo attività lavorativa. Il personale operativo è comunque autorizzato ad utilizzare i mezzi del Consorzio per i citati spostamenti compilando come da disposizioni il libretto di marcia in dotazione ai mezzi stessi.
Eventuali variazioni dell'orario di refezione, motivate da esigenze lavorative e di distanza dei luoghi di refezione dal luogo di lavoro, verranno valutate congiuntamente dal tecnico responsabile e dal personale operativo. L'eventuale maggior durata della pausa pranzo rispetto a quella normalmente prevista sarà recuperata nell'arco della stessa giornata.
L'orario di lavoro in entrata oppure in uscita dovrà essere rispettato da ciascun dipendente secondo le indicazioni che precedono.

Gestione flessibilità
Ciascun dipendente dovrà utilizzare la "flessibilità" concessa dall'ente in modo da non arrecare pregiudizio all'attività lavorativa. L'orario complessivo mensile effettivamente svolto dal dipendente in regime di flessibilità non potrà superare le 3 (tre) ore di lavoro in eccesso oppure in difetto, salvo diverso e specifico accordo.
I recuperi orari in difetto dovranno essere effettuati entro il mese successivo nell'ambito della flessibilità. L'eventuale debito orario non recuperato alla fine del mese successivo sarà compensato con l'utilizzo di ore di permesso ordinario o nel caso non sia possibile tale recupero sarà decuratato dalla retribuzione.
I recuperi orari in eccesso dovranno essere effettuati entro il mese successivo nell'ambito della flessibilità, oppure anche con recuperi/permessi concessi nell'ambito dell'orario di lavoro, non superiori alla metà dell'orario normale previsto per la giornata interessata, richiedendo preventiva autorizzazione analogamente alle altre tipologie di permessi. L'eventuale credito orario non recuperato con le modalità di cui sopra verrà definitivamente azzerato; laddove il dipendente dimostri che non sia stato possibile effettuare il predetto recupero per comprovate esigenze tecniche ed organizzative sarà consentita una ulteriore proroga solo attraverso idonea autorizzazione scritta.

Lavoro straordinario
Per il personale operativo, l'uscita posticipata o eventualmente l'ingresso anticipato rispetto alle fasce orarie fissate costituirà lavoro straordinario e come tale retribuito soltanto se autorizzato, anche telefonicamente.
La maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro straordinario sarà corrisposta per il lavoro effettuato oltre il termine o l'inizio dell'orario di lavoro giornaliero sempre che sia stato completato il normale orario previsto, in caso contrario sarà corrisposta dal superamento dell'orario ordinario.
In caso di debito orario riferito al mese precedente derivante dalla gestione della flessibilità non sarà riconosciuta maggiorazione per lavoro straordinario fino al completo recupero del debito stesso.
Per il conteggio dell'orario straordinario farà fede l'apposita rilevazione del "badge" o, in mancanza, l'orario indicato dal responsabile tecnico in apposito modulo da far pervenire tempestivamente all'ufficio personale da cui risulti il personale autorizzato e l'orario di straordinario richiesto ed effettivamente svolto.

Ritardi.
Sarà considerato come ritardo l'ingresso al lavoro che superi la fascia di flessibilità prevista.
Il ritardo sarà decurtato dalla retribuzione e calcolato mediante arrotondamento per multipli di 5 (cinque) minuti, (ad esempio: limite fascia oraria per la flessibilità ore 7:45 => orario di ingresso effettivo 7:48 saranno detratti dalla retribuzione 5 minuti).
Il ritardo sarà valutato dal Consorzio sotto il profilo disciplinare.

Parte comune sia al personale impiegatizio che operativo
Permessi per le visite mediche

Il dipendente potrà ottenere un permesso retribuito per il tempo necessario ad effettuare una visita medica, e/o esami diagnostici e di laboratorio documentando l'impossibilità di effettuarla in orario diverso da quello di servizio e con il preavviso minimo di 24 ore e presentando successivamente alla visita un'idonea certificazione attestante l'orario di ingresso e di uscita dall'ambulatorio medico.
Sarà considerato nel permesso un ulteriore periodo di 30 minuti in entrata e 30 minuti in uscita rispetto all’orario indicato nella certificazione di cui sopra. Resta inteso che tale comporto sarà applicato soltanto nel caso in cui vi sia effettivo inizio e/o ripresa dell'attività lavorativa.
Non si terrà conto - ai fini del computo dell'orario di permesso - dei periodi di flessibilità, pertanto:
- personale impiegatizio e quadri, nelle giornate cosiddette "corte" sarà riconosciuto il permesso limitatamente alla fascia oraria compresa fra le ore 9,15 e le ore 13,00 e nelle giornate cosiddette "lunghe" limitatamente alla fascia oraria compresa fra le ore 9,15 e le ore 13,00 e tra le ore 14,30 e le ore 17,00 per il profilo orario 1 e tra le ore 14,30 e le ore 16,15 per il profilo orario 2
- personale operativo, nelle giornate dal lunedì al giovedì sarà riconosciuto il permesso limitatamente alla fascia oraria compresa fra le ore 7,45 e le ore 12,00 e tra le ore 13,00 e le ore 16,30, nella giornata di venerdì dalle 7,45 alle 12,15.
Tale permesso non potrà mai generare un credito orario, né potrà essere considerato alla stregua di orario di lavoro straordinario.
Nel caso in cui per l'effettuazione di visita medica venga richiesta la fruizione di permessi per l'intero turno mattutino o pomeridiano, sarà comunque riconosciuto il trattamento di cui sopra, fermo restando l'utilizzo dei permessi ordinari previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario fino alla copertura dell'orario ordinario.
Per tutti i casi in cui è prevista l'acquisizione di una autorizzazione, si rimanda ad apposito Regolamento aziendale per l'individuazione delle figure incaricate del rilascio delle autorizzazioni stesse sulla base dell'organigramma del Consorzio.
Le parti concordano che - decorso un anno dall'applicazione del presente orario di lavoro - si incontreranno per valutare eventuali problematiche applicative anche in relazione alla necessaria organizzazione rispetto alle sedi di lavoro.