Tipologia: CCNL
Data firma: 18 gennaio 1989
Validità: 01.01.1989 - 31.12.1991
Parti:
Federazione Nazionale Pulitintolavanderie artigiane-Confartigianato,
Satla-Fnaa-Cna, Casa, Claii e Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavanderie, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Data di stipulazione e
costituzione delle parti |
Art. 47 - Commissione
paritetica per l'inquadramento |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
dalle imprese artigiane del settore lavanderie, puliture a secco, tintorie di
abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere stipulato in Roma il 18
gennaio 1989
Data di
stipulazione e costituzione delle parti
Addì 18 gennaio 1989 in Roma tra: la Federazione Nazionale Pulitintolavanderie
artigiane (Confartigianato) [
]; il Sindacato Nazionale Artigiani Tintorie
Lavanderie e Affini (Satla) della Federazione Nazionale Artigiani
dell'Abbigliamento (Fnaa) istanza sindacale settoriale della Confederazione
Nazionale dell'Artigianato (Cna) [
]; assistiti per la Cna [
], la
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani [
] con l'intervento della
Federazione Artigiana Nazionale Tintorie e Lavanderie (Fantel) [
], la
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) [
], a
Federazione Italiana Lavoratori Tessili-Abbigliamento (Filtea) [
] e con
l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil),
Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell' Abbigliamento (Filta) [
]
con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl),
l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) è stato stipulato
il presente: Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Parte generale
Titolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 -
Categorie soggette ad efficacia del contratto
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese
artigiane appartenenti al settore lavanderia, puliture a secco, tintoria di
abiti e indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere, comprese quelle operanti
conto terzi.
Per imprese artigiane si intendono le aziende aventi i requisiti previsti dalla
Legge 8 agosto 1985, n. 443.
In considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 443 dell'8 agosto 1985
le parti convengono che per le imprese aventi i requisiti previsti dalla Legge
suddetta, confermati con il riconoscimento della domanda di iscrizione all'Albo
delle imprese artigiane, ma provenienti da diversa regolamentazione
contrattuale, si procederà alla stipula di specifica intesa sulle condizioni
contrattuali tra le organizzazioni sindacali e le associazioni artigiane a
livello regionale.
Art. 4 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale,
ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non
sia previsto, l'accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato
accordo, si ricorrerà ad incontri a livello territoriale, per dirimere le
controversie.
Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente
contratto saranno deferite all'esame delle organizzazioni nazionali stipulanti
per la loro definizione,
Titolo II - Relazioni sindacali
Premessa
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia
dell'attività imprenditoriale artigiane le rispettive e distinte responsabilità
di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni
e del sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo della
imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale del Paese, avuto
riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano sul sistema di
rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate
consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono
l'artigianato, ed in particolare il settore in oggetto, finalizzata al
raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche
attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione
dell'artigianato, la acquisizione di tecnologie più avanzate ed il
consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia, nell'ambito
dell'auspicata specifica legislazione in materia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come previsti
dai successivi articoli, che si traducano in accordo o intese fra le parti,
saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di
agevolazioni alle imprese.
Le parti concordano che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati
e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale
da Enti pubblici Nazionali o Regionali o della CEE, sia compreso l'impegno da
parte dell'impresa all'applicazione delle norme contrattuali e di legge in
materia di lavoro, fatte salve le divergenze interpretative.
Art. 7 - Osservatori
Le parti individuano nella costituzione di «Osservatori Nazionali e regionali»
di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate.
Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando
ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree
sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di
politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del Mercato del Lavoro, sui
flussi occupazioni, apprendistato, C.f.L., occupazione femminile, lavoro a
domicilio;
- l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare flusso di
informazioni sopradescritto, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca
pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a
qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e
la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione
tecnologica;
- ambiente.
Art. 8 - Livello
regionale di trattativa
Le parti concordano nella individuazione di un livello regionale di trattativa,
che terrà conto delle condizioni socio-economiche e delle dinamiche
occupazionali del territorio.
In tale ambito potranno essere affrontate le problematiche connesse allo
sviluppo economico ed occupazionale del settore, anche rispetto agli interventi
di politica economica e finanziaria posti in essere dalle regioni sulla base
delle competenze ad esse attribuite in materia di artigianato, e dagli Enti
pubblici ed economici operanti sul territorio, allo scopo di stimolare e
cogliere tutte le opportunità e risorse del settore.
In particolare potranno essere oggetto di trattativa a livello regionale i
seguenti argomenti:
- piani decentrati di utilizzo per la formazione professionale;
[
]
- gestione dell'Accordo
Interconfederale del 27.2.1987 relativamente a contratti
formazione lavoro, mobilità, ecc.;
- eventuale gestione di quanto esplicitamente demandato da leggi accordi
interconfederali e nazionali di categoria a livello regionale o territoriale.
Le parti, nello stabilire tali procedure, individueranno regionalmente tempi e
modalità degli incontri.
Gli accordi eventualmente raggiunti a tale livello escludono qualunque altro
livello di trattativa territoriale. Fermo restando quanto previsto dall'accordo
interconfederale del 27.2.87 relativamente alla non
ripetitività dei livelli di contrattazione, non potranno essere oggetto di
trattativa in sede regionale materie già definite a livello interconfederale e/o
nazionale di categoria.
Trattative a qualunque altro livello territoriale non possono realizzarsi se non
dopo aver verificato l'impossibilità di trattative a livello regionale.
Le parti, a livello regionale, di comune accordo, possono demandare la
trattazione di specifiche materie ai livelli territoriali.
Art. 9 - Protocollo di
intesa 6.5.1986
Le parti si danno atto nel recepire il Protocollo d'Intesa 6.5.1986.
premesso
- che si sono conclusi gli incontri in attuazione della normativa contrattuale
relativa al sistema di informazioni prevista dal CCNL dei dipendenti da imprese
artigiane dei settori Tessili, Abbigliamento, Calzaturiero (CCNL 6/6/84 - Titolo
Il);
- che negli incontri effettuati sono stati presi in esame in particolare
l'andamento economico ed occupazionale dei comparti produttivi e lo stato di
applicazione territoriale dei CCNL;
- che fra le parti, in prima analisi, si é verificato che:
- l'applicazione del contratto di lavoro si è estesa durante l'attuale vigenza
rispetto alle precedenti: - rimangono aree territoriali dove i fenomeni di
inapplicazione del CCNL investono numerose aziende; tale realtà trova origine,
oltre che nella dialettica sociale, in fattori inerenti la debolezza delle
strutture aziendali e del tessuto socio-economico complessivo.
Essendo le parti comunemente interessate a rimuovere le suddette situazioni, in
quanto costituiscono trattamenti economico/normativi ingiusti per i lavoratori e
contemporaneamente fenomeni di concorrenza sleale fra le imprese.
si concorda
1) che il livello di intervento principale, anche in relazione alle nuove
competenze assegnate alle Regioni dalla legge 483/85, debba essere quello
regionale;
2) di promuovere pertanto una serie di incontri tra le rispettive strutture
regionali (o territoriali) finalizzati in:
a) verificare l'andamento occupazionale nel settore con particolare riferimento
a:
- apprendistato (dato sull'andamento dell'applicazione della normativa
contrattuale);
- formazione professionale;
- contratti di formazione lavoro;
- mobilità finalizzata anche al recupero occupazionale;
b) realizzare una rilevazione sullo stato di applicazione del CCNL ed
intervenire, anche con azioni congiunte, per rimuovere le condizioni che diano
luogo a situazioni di non rispetto contrattuale;
c) individuare forze di sperimentazione affinché le Associazioni artigiane
sviluppino iniziative, per le imprese che operano conto terzi, tendenti a
realizzare criteri, strumenti e regole comuni per rafforzare sul mercato
l'autonomia delle imprese anche in rapporto ai costi-commesse;
d) presentare congiuntamente, qualora si raggiungano posizioni comuni, proposte
alle Regioni finalizzate alla qualificazione degli interventi di politica
settoriale (credito, formazione professionale, servizi reali alle imprese, ecc.)
dando attuazione alla normativa contrattuale (art. 7 - titolo II parte generale
CCNL 6/6/84 settore TAC), la quale prevede che tra i requisiti necessari ad
ottenere agevolazioni pubbliche debba essere previsto quello dell'impegno al
rispetto del CCNL e delle leggi in materia di lavoro;
e) il calendario degli incontri sarà stabilito di comune accordo ed in alcune
regioni, al fine di avviare positivamente il confronto, potrà essere utile la
presenza anche delle strutture nazionali;
3) di costituire una commissione per affrontare le questioni inerenti il lavoro
a domicilio.
Art. 10 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto delle possibilità di ricorso nell'ambito del settore
a lavorazioni presso terzi, affermano che il lavoro in conto terzi - sia
ricevuto che commesso da aziende artigiane - debba avvenire nel rispetto delle
leggi e del contratto di pertinenza dell'impresa assuntrice di commessa. In
presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione
del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le
parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi
nell'ambito delle loro competenze per il superamento di dette situazioni.
A livello nazionale, le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno
e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento ed il superamento delle situazioni irregolari.
Riconoscono altresì che contribuisca a tale fine l'azione autonoma delle
organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie
committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano
all'impresa la possibilità di coprire i costi aziendali.
Le parti convengono quanto segue:
1) Le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa
apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio
nazionale, l'impegno alla applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro e delle leggi sul lavoro.
2) A livello territoriale e ove non possibile a livello regionale di norma
annualmente o su richiesta di una delle parti, si procederà ad un confronto per
una valutazione globale dell'articolazione del lavoro esterno.
Le associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli
elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tale fenomeno.
L'utilizzazione dei dati complessivi raccolti, insieme ad ogni altro elemento
conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzato - sempre nel rispetto
della autonomia delle parti - ad iniziative tendenti a portare e a mantenere i
processi sopra indicati nell'ambito del rispetto delle leggi e dei contratti
esistenti.
Nota a verbale
In riferimento a quanto sopra resta salva guardato il vincolo del segreto
professionale previsto dalla legge.
Art. 11 - Lavoro a domicilio
Le parti, nel sottolineare il ruolo propulsivo sociale ed occupazionale del
sistema di imprese artigiane del settore lavanderie convengono sulla opportunità
di favorire ogni forma occupazionale regolare, compreso il lavoro a domicilio.
Le parti concordano di dar luogo al necessario sistema di confronti e verifiche
per una piena attuazione dei disposti contrattuali in materia.
[
]
Le associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso relativi al lavoro
a domicilio alle commissioni paritetiche, che potranno essere definite a livello
provinciale e territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto o al
sindacato territoriale, specificando nominativi ed indirizzi dei lavoratori
assunti articolati per singola azienda, (Per il regolamento sul lavoro a
domicilio vedi Art. 61).
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto
professionale.
Titolo III
Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta
nell'accordo interconfederale del 21.7.1988 per gli istituti previsti, anche a
modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da
esse sostituite.
Art. 14 - Assemblea
Vengono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea, 10 ore annue di permessi
retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
[
]
Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione
[
]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 18 - Contratto a termine
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo
indeterminato.
Il Contratto a termine è consentito solo nelle circostanze e con le modalità
fissate dalle vigenti leggi.
Art. 23 - Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale é di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali;
questo verrà distribuito normalmente sui primi cinque giorni della settimana
fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 e i casi di quelle imprese che hanno
rapporti diretti con il pubblico o orari regolamentati dagli enti locali.
[
]
Art. 24 - Flessibilità
dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di
contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro
connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario
contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa
dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di
orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino
al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno. A fronte
del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un
periodo di 4 mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio
della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità
di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la
maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per
iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità é impegnativa per tutti i lavoratori interessati
salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
A titolo informativo ed a consuntivo, le imprese, anche tramite le OO.AA.,
comunicheranno alle OO.SS. territoriali le intese raggiunte in materia di
flessibilità.
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello
regionale, fermo restando le quantità già definite a livello nazionale, viene
prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali
riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente CCNL.
Art. 25 - Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali la prestazione
eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario; fanno eccezione, salvo
giustificati motivi individuali di impedimento, le ore straordinarie richieste
nei casi di manutenzione, fuori servizio di impianti, inventario.
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro
ed il lavoratore con un limite massimo individuale di 190 ore annue di cui un
terzo recuperabile, tramite riposi compensativi non retribuiti, fruibili in
ragione della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[
]
Art. 26 - Lavoro
notturno, domenicale e festivo
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22 e le 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali, festive,
o di riposo compensativo (ad esclusione di quelli previsti all'Art. 29 punti CD).
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne domenicali o
festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti ed
eccezionali.
Si intendono qui richiamare le disposizioni di legge circa il divieto di adibire
a lavoro notturno le donne ed i minori.
[
]
Art. 27 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano
ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L'orario
ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di otto ore per turno, ivi compreso
il riposo, la cui durata è di mezz'ora. La distribuzione dell'orario di lavoro
viene stabilità in conformità con le disposizioni di cui all'art. 23, e
comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggere all'entrata dello
stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 23 l'orario ordinario contrattuale
sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l'intervallo di
mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di
riposo.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro
effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente
aumentata della maggiorazione di straordinario. Le modificazioni dei turni
devono essere comunicate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo
chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire -
all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle
norme di cui all'art. 23.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà
corrisposta una maggiorazione pari all'1 ,05% della retribuzione di fatto.
[
]
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al 1°
comma del presente articolo è stata determinata attuando la facoltà prevista
dalla legge in materia.
Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi
retributivi
a) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
b) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica, godrà
oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente
contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della
settimana da concordare.
[
]
Art. 33 - Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Art. 39 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza
richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione
e deve osservare le disposizioni nella esecuzione per la disciplina del lavoro
stesso.
La consumazione dei cibi e bevande nei locali dell'azienda deve essere
disciplinata.
Art. 41 - Provvedimenti
disciplinari
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non
superiore ai tre giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con il solo TFR..
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli
interessati, per iscritto, con la precisa indicazione dell'infrazione commessa.
Rimprovero, multa, sospensione
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza
l'autorizzazione prescritta:
[
]
- che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione
senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione,
oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità
nell'andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una
delle mancanze sopra elencate e l'applicazione delle norme deve essere adeguata
alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.
Prescrizione delle sanzioni
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi i sei
mesi dalla loro applicazione.
Licenziamento
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione,
senza preavviso, ma con TFR può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
[
]
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[
]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o
sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionatura, lavorazioni per conto
proprio o di terzi con danno all'azienda;
[
]
Art. 47 -
Commissione paritetica per l'inquadramento
Viene costituita una Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni nuove nonché di quelle
che in seguito ad innovazioni tecnologiche, di prodotto, o a fronte di nuove
Organizzazioni del lavoro, abbiano subito trasformazioni tali da far assumere
una diversa tipologia;
b) la Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti;
c) la Commissione esaminerà le relative esemplificazioni e procederà
all'individuazione dei criteri, anche con eventuale ricorso ad elementi di
valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno
sottoposte alle Organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta che
saranno state concordemente accolte, saranno recepite dal successivo CCNL.
Inoltre, la Commissione, potrà condurre uno studio analitico e propositivo anche
sulle declaratorie e livelli.
Una volta all'anno la Commissione riferirà in apposite riunioni alle parti
stipulanti sui risultati degli studi compiuti ed eventuali proposte.
Sei mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà un
rapporto conclusivo.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale le parti si incontreranno per una
verifica relativa ai risultati della Commissione paritetica per l'inquadramento.
Art. 50 - Ambiente di lavoro
I lavoratori - tramite le loro rappresentanze sindacali - hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali e promuovere la ricerca, la elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica.
Per concordare l'intervento di ricerca a livello territoriale, le parti si
incontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire
anche nell'ambito degli incontri fissati all'art. 7 del presente CCNL), di norma
una volta l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'attuazione degli
interventi nell'ambito della operatività della legge 833 e delle competenze
delle USL. Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle
organizzazioni contraenti per stipulare convenzioni con la USL e con gli enti
pubblici e centri di ricerca.
Le organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte
a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in
relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Art. 54 - Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato nel settore lavanderie è regolata dalla norma
di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore in età ed ai sensi della legge che venga
assunto dall'impresa per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la
qualifica professionale.
[
]
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre
imprese verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento
del periodo prescritto, sempreché si riferiscano alla stessa attività di
produzione e non siano intercorse, tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni
superiori ai 18 mesi.
[
]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, al
divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti valgono le norme
di legge qualora risultino più favorevoli e quelle del presente contratto. Per
quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni
valgono le norme contrattuali applicabili per qualifica di appartenenza.
Formazione professionale (Insegnamento complementare)
Le ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti in base alla
legge 19.1.1955 n. 25 sono determinate come segue:
- 2° gruppo 4 ore settimanali fino ad un massimo di 120 ore annuali.
Parte Operai
Titolo V
Art. 61 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro a
domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con
l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per
conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e
attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il
tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il
lavoratore a domicilio é tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore
circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da
eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale nel completamento o
nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore
committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni
di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2. Non
ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi del l'opera di
mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del
quale hanno svolto la loro attività.
3. Libretto personale di
controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1
gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno
speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta
del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la
circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
5. Retribuzione
[
]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento in
esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle Associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ivi compresi i
rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i
particolari caratteri e le varie produzioni - e il trattamento economico
riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni
all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dalla entrata in vigore del presente
contratto.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti
potrà chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si
riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione
delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni Sindacali
territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di
funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a
livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti. Le commissioni
di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi
utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la
costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle
parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni
Nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di
rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra
previsto.
Allegati
Allegato n. 1 - Norme transitorie di applicazione CCNL 12.2.85
1) Agli apprendisti assunti dal 1.6.84 e fino alla data del 3.1.85 si applica il
trattamento economico e normativo del presente accordo,
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Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di
Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali
la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.