Tipologia: Accordo
Data firma: 23 novembre 2021
Validità: cessazione stato emergenza sanitaria
Parti: Agenzia delle Entrate e Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp, Usb-Pi, Confintesa-Fp*
Comparti: P.A., Agenzia Entrate
Fonte: agenziefiscali.usb.it


Accordo per l’adeguamento delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”

Il giorno 23 novembre 2021 si sono incontrati i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali, parte in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, e parte, su base volontaria, in presenza presso la sede dell’Agenzia di via Giorgione 159, nel rispetto delle norme e misure di sicurezza imposte dal perdurante stato di emergenza sanitaria da Covid 19;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l’art. 7, comma 6, del CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Centrali, il quale, alla lettera k), prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica “le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro”;
Visti l’Accordo del 30 aprile 2020 e il Protocollo del 3 maggio 2020 per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19;
Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;
Visto il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126;
Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro Pubblica Amministrazione - Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020;
Visto il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, redatto dall’Inail ad aprile 2020;
Confermate tutte le precedenti direttive del Direttore dell’Agenzia e dell’Unità di crisi nazionale in materia di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro inerenti il contrasto alla diffusione del COVID-19, ove compatibili con le disposizioni attualmente in vigore;
Fermi restanti gli obblighi e i doveri per i datori di lavoro derivanti dalla specifica normativa in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (es.: d.lgs. n. 81/2008) e della vigente normativa emergenziale;
Preso atto che nel delicato contesto dell’emergenza epidemiologica di COVID-19, il personale dell’Agenzia delle Entrate, cosciente del ruolo fondamentale svolto per la collettività, ha continuato ad operare con impegno ed efficacia in frangenti spesso difficilissimi;
Preso atto altresì che strumento indispensabile per l’operatività del personale nel periodo emergenziale è stato il ricorso al lavoro agile, esperienza positiva che l’Agenzia intende continuare a valorizzare;
Preso atto inoltre che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 è stato stabilito che a far data dal 15 ottobre la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 - comma 2 - del D.Lgs n. 165/2001 è quella in presenza;
Che, allo stesso tempo, il citato Decreto stabilisce che detta disposizione si applica assicurando il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid 19 impartite dalle competenti autorità;
Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione 8 ottobre 2021 con cui sono state disciplinate le modalità per l’organizzazione del rientro in presenza per tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione previsto dal DPCM 23 settembre 2021;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l' emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» come successivamente modificato, integrato ed esteso nella validità in successione dal D.L. 01/04/2021, n. 44 (convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76), dal D.L. 22/04/2021, n. 52 (convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87) e dal D.L. 23/07/2021, n. 105 (convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126);
Considerato che rimangono invariate le prescrizioni sulle misure minime igienico - sanitarie da adottare e contenute nell’allegato 19 al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
Ritenuto necessario garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;
Confermata l’opportunità, per il periodo di emergenza, che siano promosse modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente accordo, al fine di addivenire allo scambio di informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire la più efficace erogazione di servizi;
Al fine di consolidare ed adeguare, anche sulla base dell’art. 18 dell’Accordo sulle misure di sicurezza sottoscritto il 30 aprile 2020 dall’Agenzia e dalle OO.SS. nazionali, le misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi;
Convengono
1. In accordo con quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e dalle indicazioni del Governo e delle Autorità competenti, l’Agenzia continua a mantenere i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione.
2. Per quanto al punto 1, nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale, in considerazione delle previsioni del D.P.C.M. 23 settembre 2021 e secondo quanto già previsto dal protocollo quadro “Rientro in Sicurezza” emanato il 24 luglio 2020 dal Ministro della Pubblica Amministrazione, ciascun datore di lavoro provvede alla revisione del documento di valutazione dei rischi con il coinvolgimento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, oltre che con la prevista consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, individuando misure di prevenzione e protezione adeguate alle nuove modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e sulla base della specificità di ogni luogo di lavoro.
3. In ogni sede di contrattazione decentrata, in coerenza con la sopravvenuta normativa in merito alla modalità ordinaria di erogazione della prestazione lavorativa, è avviata la contrattazione per l’adeguamento delle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera k) del CCNL Funzioni Centrali alle previsioni del presente accordo.
4. Gli accordi sottoscritti localmente potranno integrare i contenuti del presente accordo anche con riferimento alle specifiche esigenze e/o alle normative in materia emergenziale di emanazione regionale e/o delle competenti autorità territoriali (Ordinanze Presidenti Regioni, Sindaci, Prefettizie, autorità sanitarie, ecc.) Sono confermati i tavoli regionali permanenti sulle materie oggetto del presente accordo, costituiti, al fine di coordinare le misure da attuare negli uffici della regione, nel rispetto delle prerogative dirigenziali e di quelle delle Organizzazioni Sindacali.
5. In attuazione delle disposizioni contenute nel D.M. 8 ottobre 2021, sono adottate misure organizzative idonee a garantire la prevalenza della prestazione lavorativa in presenza nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro e in base a piani di rientro anche plurisettimanali e mensili. Saranno adottati dei piani di rientro compatibili con le caratteristiche degli ambienti di lavoro così come formalizzate dai locali accordi sulla sicurezza redatti in considerazione della specifica valutazione del rischio. Al fine di garantire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il prioritario rispetto delle misure di sicurezza negli ambienti lavorativi, la prestazione lavorativa può essere resa parte in presenza e parte in lavoro agile nella medesima giornata, previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio.
6. È confermato che il personale in condizioni di fragilità o convivente con soggetti fragili o con ultraottantenni svolge ordinariamente, per motivi di tutela della salute propria e dei propri familiari, la prestazione lavorativa in modalità agile, con esclusione dai rientri. In particolare, non svolgono ordinariamente lavorazioni in presenza coloro che sono affetti dalle particolari patologie a rischio indicate dal Ministero della Salute (come ad esempio pazienti immunodepressi - persone con immunodeficienze congenite o secondarie - le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche), né coloro che convivono con persone affette da tali patologie o con persone anziane ultraottantenni e la cui condizione di convivenza sia riferibile a quanto specificato nella nota n. 302822 dell’11 settembre 2020. Analoga tutela si estende ai lavoratori e alle lavoratrici che dovessero manifestare uno stato di salute, anche transitorio e comunque certificato da un punto di vista medico - sanitario, che potenzialmente espone a conseguenze di maggior gravità in caso di contagio da COVID-19. Nella predetta categoria possono rientrare anche specifiche condizioni legate allo stato di gravidanza. Le predette categorie di lavoratori/lavoratrici potranno far pervenire le istanze con le procedure già vigenti. Sono esclusi da svolgere lavorazioni in presenza i dipendenti genitori di minori di quattordici anni, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
7. Nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali previste dal vigente ordinamento e dal presente accordo, gli spazi di lavoro sono organizzati nel rispetto del distanziamento fisico previsto dalle autorità sanitarie e l’articolazione dell’orario di lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, come previsto dal D.M. 8 ottobre 2021. Il numero di lavoratori presenti in ufficio dovrà essere compatibile anche con gli accordi in materia di sicurezza sottoscritti presso ciascuna sede, in particolare per garantire il necessario distanziamento.
Ordinariamente è opportuno l’utilizzo per il 50% della capienza delle stanze adibite a postazioni plurime. In ogni caso la presenza contemporanea del personale assegnato ad ogni stanza deve essere compatibile con la capienza massima individuata dagli accordi locali sopra richiamati e dal protocollo di sicurezza elaborato dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione protezione, del medico competente e con la preventiva consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Nei locali in cui si svolge l’attività lavorativa dovranno essere osservate, tra le altre, le seguenti indicazioni:
• le finestre dovranno restare aperte per 10 minuti ogni ora;
• la distanza tra le postazioni nelle stanze dovrà essere almeno pari a 2 metri; laddove la stanza sia occupata da più di una persona contemporaneamente, tutti i presenti dovranno indossare sempre la mascherina;
• il datore di lavoro dovrà provvedere a fornire al lavoratore un numero di mascherine chirurgiche sufficienti per lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza.
8. In considerazione del fatto che sino al 31 dicembre permane lo stato di emergenza e che l’esperienza dello smart working cosiddetto emergenziale ha dato esiti più che positivi per la funzionalità dell’Agenzia delle Entrate, i datori di lavoro favoriranno al massimo possibile l’uso di modalità lavorative agili, fermo restando il principio di prevalenza della prestazione lavorativa in presenza, da calcolare considerando il totale dei giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19, al netto delle assenze a qualunque titolo.
9. Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della sede che devono comunque avvenire indossando le mascherine. Le attività di trasferta e i viaggi di lavoro (nazionali e internazionali) seguono la disciplina prevista dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 in relazione al colore della Zona.
10. Le riunioni possono essere organizzate con forme di collegamento da remoto e, se in presenza, le stesse possono avvenire solo in presenza di esplicita autorizzazione del datore di lavoro e nel rispetto delle misure di sicurezza previste ed eventualmente integrate per lo specifico incontro da organizzare (distanziamento, ventilazione, riduzione numero partecipanti, ecc).
11. Il personale viene informato e sensibilizzato sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RLS) circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta ad evitare il contagio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla necessità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, all’obbligo di indossare la mascherina fornita e alla frequente igiene delle mani.
12. L’Agenzia continua ad assicurare la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento e alla costante sanificazione dei filtri e degli apparecchi fissi e mobili, e la sanificazione costante dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise, delle pulsantiere degli ascensori, delle superfici esterne dei distributori automatici, tramite aziende specializzate e con l’utilizzo dei prodotti aventi caratteristiche virucide nei confronti del virus Sars-CoV-2 previste dall’Autorità sanitaria.
13. L’Agenzia continua a fornire al personale tutte le indicazioni per un sicuro accesso alle parti comuni degli edifici, come i punti di ristoro, anche disponendo un utilizzo a rotazione degli stessi, prevedendo percorsi e distanziamenti obbligati con segnali orizzontali, un’adeguata areazione naturale dei locali e il rispetto delle misure di distanziamento sociale.
14. L’Agenzia fornisce a tutto il personale mascherine chirurgiche nel numero di minimo due unità giornaliere, anche nei casi in cui vi sia la possibilità di mantenere la distanza minima di sicurezza. È fatto obbligo ai lavoratori di mantenere la mascherina nelle stanze condivise con altri colleghi. È fatto obbligo, inoltre, di sostituire la mascherina dopo circa 4 ore dal momento in cui è stata indossata e comunque secondo le eventuali disposizioni del datore di lavoro. Tutti i dispositivi qualificati come monouso devono essere sostituiti, a cura del datore di lavoro, giornalmente. Per il personale a contatto con il pubblico e su specifica valutazione del datore di lavoro di riferimento potranno essere fornite mascherine FFP2. Gli utenti e i fornitori, in occasione dell’accesso agli uffici, dovranno indossare i dispositivi di protezione.
15. In tutti i Front office sono installate barriere protettive in plexiglass per evitare il diffondersi di contagi tra il personale e tra questo e la cittadinanza, e gli stessi sono dotati di gel per la pulizia delle mani e, eventualmente, di salviette disinfettanti.
16. È disposta la rilevazione della temperatura di colleghi, utenti, fornitori in accesso agli uffici dell’Agenzia. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone con temperatura superiore ai 37,5° saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Ogni sede ove si dovesse applicare la misura della misurazione della temperatura deve quindi essere dotata di un’area di isolamento. La misurazione della temperatura potrà avvenire mediante sistemi di rilevamento automatico a distanza o tramite termometro con funzionamento manuale a distanza. In quest’ultimo caso, i soggetti preposti alla rilevazione potranno essere individuati negli addetti al servizio di vigilanza, ove presente. Sarà assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
17. Nei punti di accesso di ogni ufficio e nei front office sono installati erogatori di soluzione disinfettante a funzionamento automatico e apposito cartello segnaletico che ne prescriva l’utilizzo a chiunque si accinga a entrare. La medesima tipologia di dispenser è installata negli spazi comuni.
18. Fermi restanti gli obblighi normativi del datore di lavoro in materia, si ribadisce che la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) e che vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Inoltre, la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
19. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e i RLS. Il medico competente segnala al datore di lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy, anche su richiesta dell’interessato, situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.
20. L’Agenzia e i dipendenti osserveranno con la più scrupolosa attenzione tutte le misure dirette ad assicurare che la prestazione lavorativa dei lavoratori e l’accesso degli utenti esterni avvenga nella maggiore sicurezza possibile, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, alla vigente normativa e agli accordi e protocolli d’intesa sottoscritti in materia.
21. Le Parti si impegnano a proseguire, con un tavolo permanente, il monitoraggio sulla efficacia e l’aggiornamento del presente accordo, anche in funzione dell’effettivo andamento epidemiologico sul territorio nazionale.
22. Si applicano in ogni caso le previsioni dei Protocolli nazionali (anche futuri) sottoscritti in materia dalle parti sociali e dal Governo e/o dai Ministri competenti, sia a quanto non previsto dal presente accordo, sia a quanto previsto, se di maggiore garanzia e tutela per la sicurezza dei lavoratori.
23. Le previsioni del presente accordo hanno validità fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19.

Roma, 23 novembre 2021 


* non sottoscrive l'Accordo