Tipologia: CCNL
Data firma: 18 giugno 1993
Validità: 01.01.1993 - 31.12.1996
Parti:
Federazione Nazionale Pulitintolavanderie artigiane-Confartigianato, Aip, Satla,
Casa, Claii, Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavanderie, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Data di stipulazione e
costituzione delle parti |
Art. 43 - Preavviso di licenziamento o
dimissioni. |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
dipendenti delle imprese artigiane del settore delle pulitintolavanderie 1
gennaio 1993 - 31 dicembre 1996
Data di
stipulazione e costituzione delle parti
Addì 18 giugno 1993 tra: la Federazione Nazionale Pulitintolavanderie artigiane
(Confartigianato) [
]; l'Associazione Italiana Pellicceria [
]; il Sindacato
Nazionale Artigiani Tintorie Lavanderie e Affini (Satla) [
]; la Confederazione
Autonoma Sindacati Artigiani (Casa) [
] e con l'intervento della Federazione
Nazionale di Categoria delle Pulitintolavanderie [
]; la Confederazione delle
Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) [
], e la Federazione Italiana
Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) [
]; la Federazione Italiana dei
Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filta) [
] con l'assistenza della
Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori - Cisl; l'Unione Italiana
Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta)
[
]
Parte generale
Titolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 -
Categorie soggette ad efficacia del contratto.
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese
artigiane appartenenti al settore lavanderia, puliture a secco, tintoria di
abiti e indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere, comprese quelle operanti
conto terzi, nonché al settore pulitura delle pelli e pellicceria.
Per imprese artigiane si intendono le aziende aventi i requisiti previsti dalla
legge 8.8.85 n. 443.
In considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 443 dell'8.8.85 le parti
convengono che per le imprese aventi i requisiti previsti dalla legge suddetta,
confermati con il riconoscimento della domanda di iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane, ma provenienti da diversa regolamentazione contrattuale, si
procederà alla stipula di specifica intesa sulle condizioni contrattuali tra le
OO.SS. e le associazioni artigiane a livello regionale.
Art. 4 - Reclami e controversie.
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale,
ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non
sia previsto, l'accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato
accordo, si ricorrerà ad incontri a livello territoriale, per redimere le
controversie.
Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente
contratto, saranno deferite all'esame delle organizzazioni nazionali stipulanti
per la loro definizione.
Titolo II - Relazioni sindacali
Premessa.
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia
dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte
responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro
organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo
dell'imprenditoria artigiana del settore delle Pulitintolavanderie ha assunto
nell'economia generale del settore e del Paese; avuto riguardo altresì
all'attuale situazione del comparto, concordano su un sistema di rapporti
sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche che
investono l'artigianato, e in particolare il settore in oggetto, finalizzata al
raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche
attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione
dell'artigianato, l'acquisizione di tecniche più avanzate e il consolidamento
delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come previsto
dai successivi articoli, che si traducano in accordi o intese fra le parti,
saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di
agevolazioni alle imprese.
Art. 7 - Osservatori.
Le parti individuano nella costituzione di osservatori nazionali e regionali di
settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopra indicate.
Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando
ciò è giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali
(aree-sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'osservatorio saranno:
[
]
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui
flussi occupazionali, apprendistato, CFL, occupazione femminile, lavoro a
domicilio, contratti a termine;
- l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di
informazioni sopradescritto, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca
pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a
qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e
la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione
tecnologica;
- ambiente.
Art. 8
- Azioni di concertazione sulle politiche di settore.
Le parti convengono di confermare, in relazione al presente CCNL, quanto
convenuto nel protocollo d'intesa del 6.5.86.
Protocollo d'intesa 6 maggio 1986
Premesso
- che si sono conclusi gli incontri in attuazione della normativa contrattuale
relativa al sistema di informazioni prevista dal CCNL dei dipendenti da imprese
artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero (CCNL 6.6.84 - titolo
II);
- che negli incontri effettuati sono stati presi in esame in particolare
l'andamento economico e occupazionale dei comparti produttivi e lo stato di
applicazione territoriale dei CCNL;
- che fra le parti, in prima analisi, si sia verificato che l'applicazione del
contratto di lavoro si è estesa durante l'attuale vigenza rispetto alle
precedenti;
- rimangono aree territoriali dove i fenomeni di inapplicazione dei CCNL
investono numerose aziende; tale realtà trova origine, oltre che nella
dialettica sociale, in fattori inerenti la debolezza delle strutture aziendali e
del tessuto socio-economico complessivo.
Essendo le parti comunemente interessate a rimuovere le suddette situazioni, in
quanto costituiscono trattamenti economico/normativi ingiusti per i lavoratori e
contemporaneamente fenomeni di concorrenza sleale fra le imprese
Si concorda:
1) che il livello di intervento principale, anche in relazione alle nuove
competenze assegnate alle Regioni dalla legge n. 483/85, debba essere quello
regionale;
2) di promuovere pertanto una serie di incontri tra le rispettive strutture
regionali (o territoriali) finalizzati a:
a) verificare l'andamento occupazionale nel settore con particolare riferimento
a:
- apprendistato (dato sull'andamento dell'applicazione della normativa
contrattuale);
- formazione professionale;
- contratti di formazione e lavoro;
- mobilità finalizzata anche al recupero occupazionale;
b) realizzare una rilevazione sullo stato di applicazione del CCNL e
intervenire, anche con azioni congiunte, per rimuovere le condizioni che diano
luogo a situazioni di non rispetto contrattuale;
c) individuare forme di sperimentazione affinché le associazioni artigiane
sviluppino iniziative, per le imprese che operano conto terzi, tendenti a
realizzare criteri, strumenti e regole comuni per rafforzare sul mercato
l'autonomia delle imprese anche in rapporto ai costi-commesse;
d) presentare congiuntamente, qualora si raggiungano posizioni comuni, proposte
alle Regioni finalizzate alla qualificazione degli interventi di politica
settoriale (credito, formazione professionale, servizi reali alle imprese, ecc.)
dando attuazione alla normativa contrattuale (Art. 7 - titolo II, parte generale
CCNL 6.6.84 settore TAC), il quale prevede che tra i requisiti necessari ad
ottenere agevolazioni pubbliche debba essere previsto quello dell'impegno al
rispetto del CCNL e delle leggi in materia di lavoro;
e) il calendario degli incontri sarà stabilito di comune accordo e in alcune
Regioni, al fine di avviare positivamente il confronto, potrà essere utile la
presenza anche delle strutture nazionali;
3) di costituire una Commissione per affrontare le questioni inerenti il lavoro
a domicilio.
Art. 9 - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore
lavorazione presso terzi, affermano che il lavoro in conto terzi sia ricevuto
che commesso da aziende artigiane - debba avvenire nel rispetto delle leggi e
dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano
corso all'applicazione del contratto collettivo di pertinenza e delle leggi sul
lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad
adoperarsi nell'ambito delle loro competenze per il superamento di dette
situazioni. A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni
del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni
per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari.
Riconoscono altresì che contribuisca a tale fine l'azione autonoma delle
organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie
committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano
all'impresa la possibilità di coprire i costi aziendali.
Le parti convengono quanto segue:
1) le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di
commessa, apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel
territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e
delle leggi sul lavoro;
2) a livello territoriale e, ove non possibile, a livello regionale, di norma
annualmente o su richiesta di una delle parti, si procederà a un confronto per
una valutazione globale dell'articolazione del lavoro esterno.
Le associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli
elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali fenomeni.
L'utilizzazione dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro
elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzata - sempre nel
rispetto dell'autonomia delle parti - ad iniziative tendenti a portare e a
mantenere i processi sopra indicati nell'ambito del rispetto delle leggi e dei
contratti esistenti.
Nota a verbale.
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto
professionale previsto dalla legge.
Art. 10 - Lavoro a domicilio.
Le parti, nel sottolineare il ruolo propulsivo sociale e occupazionale del
sistema di imprese artigiane del settore lavanderie convengono sulla opportunità
di favorire ogni forma occupazionale regolare, compreso il lavoro a domicilio.
Le parti concordano di dar luogo al necessario sistema di confronti e verifiche
per una piena attuazione dei disposti contrattuali in materia.
[
]
Le associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso, relativi al lavoro
a domicilio, alle commissioni paritetiche, che potranno essere definite a
livello provinciale o territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto
o al sindacato territoriale, specificando nominativi e indirizzi dei lavoratori
assunti, articolati per singola azienda.
(Per il regolamento sul lavoro a domicilio vedi art. 62).
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto
professionale.
Art. 11 - Sistema contrattuale.
Livello nazionale di categoria.
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le
materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi
settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno
dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
[
]
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL;
[
]
Livello decentrato di
categoria.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle
organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà
regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che
tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata
attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di
settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della
titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture
territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale
non previsti dal contratto regionale integrativo vigente, la relativa
trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle
strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio del CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento,
le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano
comunque avviate in ogni Regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.
Titolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Accordo
interconfederale.
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta
nell'accordo interconfederale 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a
modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da
esso sostituite.
Art. 14 - Assemblea.
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi
retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente. Le ore
di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le
assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
[
]
Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione.
[
]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 18 - Contratto a termine.
[
]
Le parti convengono che la materia del contratto a termine potrà essere oggetto
di confronto anche al livello regionale di categoria.
Art. 23 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali;
questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana fatto
salvo quanto previsto dall'art. 24 e i casi di quelle imprese che hanno rapporti
diretti con il pubblico o orari regolamentati dagli Enti locali.
[
]
Art. 24 - Flessibilità
dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di
contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensioni del lavoro
connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario
contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa
dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di
orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino
al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno. A fronte
del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un
periodo di 4 mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio
della flessibilità e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità
di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la
maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per
iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati
salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
A titolo informativo e a consuntivo, le imprese, anche tramite le OO.AA.,
comunicheranno alle OO.SS. territoriali le intese raggiunte in materia di
flessibilità.
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello
regionale, fermo restando le quantità già definite a livello nazionale, viene
prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali
riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente CCNL.
Art. 25 - Lavoro straordinario.
È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali la prestazione
eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario: fanno eccezione, salvo
giustificati motivi individuali di impedimento, le ore straordinarie richieste
nei casi di manutenzione, fuori servizio di impianti, inventario.
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro
e il lavoratore con un limite massimo individuale di 190 ore annue di cui 1/3
recuperabile, tramite riposi compensativi non retribuiti, fruibili in ragione
dell'effettuazione di almeno 24 ore di straordinario.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[
]
Art. 26 - Lavoro
notturno, domenicale e festivo.
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22 e le 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali, festive
o di riposo compensativo (ad esclusione di quelle previste all'art. 29, punti C
e D).
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o
festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti ed
eccezionali.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire
a lavoro notturno le donne e i minori.
[
]
Art. 27 - Lavoro a squadre.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano
a una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L'orario
ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il
riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le
disposizioni di cui all'art. 23 e comunicata ai lavoratori in apposita tabella
da affiggere all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 23, l'orario ordinario contrattuale
sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l'intervallo di
mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di
riposo.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. Le eventuali
prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo
saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente aumentate
della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere comunicate 24 ore prima mediante avviso
collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire -
all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle
norme di cui all'art. 23.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà
corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[
]
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al
comma 1 del presente articolo è stata determinata attuando la facoltà prevista
dalla legge in materia.
Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi
retribuiti.
A) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
B) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica, godrà
oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente
contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della
settimana da concordare.
[
]
Art. 34 - Maternità.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Art. 40 - Disciplina del lavoro.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza
richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione
e deve osservare le disposizioni nell'esecuzione per la disciplina del lavoro
stesso.
La consumazione dei cibi e bevande nei locali dell'azienda deve essere
disciplinata.
Art. 42 - Provvedimenti
disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con multa fino a una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non
superiore ai 3 giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con il solo TFR.
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli
interessati, per iscritto, con la precisa indicazione della infrazione commessa.
Rimprovero, multa, sospensione.
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza
l'autorizzazione prescritta;
[
]
- che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione
senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti un macchinario o il materiale di lavorazione,
oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità
nell'andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una
delle mancanze sopra elencate e l'applicazione delle norme deve essere adeguata
alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.
Licenziamento.
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza
preavviso, ma con TFR può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
[
]
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[
]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o
sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionatura, lavorazioni per conto
proprio o di terzi con danno all'azienda;
[
]
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero,
multa e sospensione" di cui al presente articolo, quando siano già stati
comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso paragrafo.
[
]
Art. 48 -
Commissione paritetica per l'inquadramento.
Viene costituita una Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni nuove nonché di quelle
che in seguito a innovazioni tecnologiche, di prodotto o a fronte di nuove
organizzazioni del lavoro, abbiano subito trasformazioni tali da far assumere
una diversa tipologia;
b) la Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti;
c) la Commissione esaminerà le relative esemplificazioni e procederà
all'individuazione dei criteri, anche con eventuale ricorso ad elementi di
valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno
sottoposte alle organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta che
saranno state concordemente accolte, saranno recepite dal successivo CCNL.
Inoltre, la Commissione potrà condurre uno studio analitico e propositivo anche
sulle declaratorie e i livelli.
Una volta all'anno la Commissione riferirà in apposite riunioni alle parti
stipulanti sui risultati degli studi compiuti ed eventuali proposte.
Sei mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà un
rapporto conclusivo.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale le parti si incontreranno per una
verifica relativa ai risultati della Commissione paritetica per l'inquadramento.
Art. 51 - Ambiente di lavoro.
I lavoratori - tramite le loro rappresentanze sindacali - hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica.
Per concordare l'intervento di ricerca a livello territoriale, le parti si
incontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire
anche nell'ambito degli incontri fissati all'art. 7 del presente CCNL) di norma
1 volta all'anno o su richiesta di una delle parti; per l'attuazione degli
interventi nell'ambito dell'operatività della
legge n. 833/78 e successive.
Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle organizzazioni
contraenti per stipulare convenzioni con la USL e con gli Enti pubblici e Centri
di ricerca.
Le organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte
a diffondere una precisa informativa sulle sostanza usate nelle lavorazioni in
relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Art. 55 - Apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato nel settore lavanderie è regolata dalla norma
di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore in età e ai sensi della legge che venga
assunto dall'impresa per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la
qualifica professionale.
[
]
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre
imprese verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del
concepimento del periodo prescritto, sempreché si riferiscano alla stessa
attività di produzione e non siano intercorse, tra l'uno e l'altro periodo,
interruzioni superiori ai 18 mesi.
[
]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, al
divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti valgono le norme
di legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente contratto. Per
quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni
valgono le norme contrattuali applicabili per qualifica di appartenenza.
Formazione professionale (Insegnamento complementare).
Le ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti in base alla
legge 19.1.55 n. 25 sono determinate come segue:
- 2° gruppo 4 ore settimanali fino a un massimo di 120 ore annuali.
Regolamento (Apprendistato).
Data la particolare struttura dell'impresa artigiana, si riconosce che la
qualificazione dell'apprendista passa necessariamente anche attraverso
esperienze che consentano una conoscenza complessiva della lavorazione per cui
viene qualificato.
Ai fini dell'inserimento definitivo nell'ambito del 2° gruppo (A o B) previsto
dall'accordo interconfederale 21.12.83, l'azienda potrà utilizzare un periodo di
6 mesi, durante il quale verranno valutate le attitudini dell'apprendista ed
eventualmente modificata l'assegnazione primaria al gruppo di appartenenza (A o
B).
Qualora l'azienda intenda modificare l'assegnazione primaria al gruppo di
appartenenza, la decisione, previe autorizzazioni degli uffici competenti, sarà
comunicata all'apprendista tramite lettera la quale dovrà contenere:
- il nuovo gruppo di appartenenza;
- il livello di inquadramento professionale corrispondente alle mansioni e/o
profili dei lavoratori in qualifica;
- la nuova durata del periodo di apprendistato previsto.
Ultimato il periodo di apprendistato, il lavoratore verrà inquadrato nel livello
corrispondente alle declaratorie e mansioni dei lavoratori (operai - intermedi -
impiegati) dallo stesso svolte e per le quali ha effettuato il periodo di
apprendistato.
2° Gruppo - Lavorazioni a medio contenuto professionale.
2° Gruppo "A" - Per gli apprendisti che svolgono le seguenti mansioni:
- addetti alla tintura su qualsiasi manufatto e con tutte le classi di
coloranti;
- addetti alla stiratura completa su pressa;
- addetti alla stiratura completa con ferro di abiti "capospalla", maglieria e
camiceria maschili e femminili in genere puliti a secco o ad acqua ivi comprese
le stirerie conto terzi;
- addetti alla conduttura di macchina di lavaggio ad acqua o a secco, in grado
di preparare e immettere miscele in base ai dosaggi indicati;
- addetti alla smacchiatura di qualsiasi tipo di tessuto e di macchia;
- addetti alla raccolta, classificazione e numerazione dei capi e alla
distribuzione degli stessi, che operano in autonomia.
Durata: 3 anni e 6 mesi.
B) 2° Gruppo "B" - Per gli apprendisti che svolgono le seguenti mansioni:
- addetti alla stiratura parziale a mano o mediante l'uso di manichini topper e
cabinet di indumenti, maschili e femminili e/o stiratura indumenti casual e
denim;
- addetti alla stiratura e piegatura a mano o/e a macchina di lenzuola,
tovagliati e biancheria in genere o alla numerazione e relativo confezionamento;
- addetti alla lavatura ad acqua, a mano o a macchina di ogni indumento.
Durata: 3 anni.
Le mansioni e le lavorazioni elencate ai fini della collocazione degli
apprendisti nei gruppi, previsti dall'accordo interconfederale 21.12.83, non
esauriscono il numero delle mansioni e delle lavorazioni esistenti.
Gli apprendisti assunti per mansioni e lavorazioni non citate saranno collocati
nei vari gruppi secondo criteri analogici.
Le parti si danno atto di aver dato corretta applicazione all'accordo
interconfederale 21.12.83 sul trattamento economico degli apprendisti, fissando
per il periodo iniziale valori che, seppur scaglionati, sono nella media
ponderale comprensiva delle percentuali previste dall'accordo stesso.
Si dà inoltre atto che la definizione di tale normativa resta di esclusiva
competenza delle organizzazioni nazionali stipulanti e ha validità per tutto il
territorio nazionale.
Dichiarazione delle parti.
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di
Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali
la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Titolo V - Parte Operai
Art. 62 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1. Definizione del lavoro a
domicilio.
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con
l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per
conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e
attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il
tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il
lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore
circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da
eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale nel completamento o
nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore
committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni
di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2. Non
ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio.
Non è ammessa l'esecuzione del lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di
mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del
quale hanno svolto la loro attività.
3. Libretto personale di
controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35
n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto
di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne
ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
5. Retribuzione.
[
]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento in
esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ivi compresi i
rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i
particolari caratteri e le varie produzioni - e il trattamento economico
riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni
all'interno dell'azienda o delle aziende interessate. Queste saranno definite
entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto.
A tal fine:
nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere
la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno
periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe
di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le associazioni territoriali degli imprenditori e le OO.SS. territoriali dei
lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali
Commissioni. Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello
provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti
gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di
cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la
costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle
parti, dopo aver avvertita l'altra, potrà richiedere alle organizzazioni
nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di
rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra
previsto.