Cassazione Penale, Sez. 7, 06 aprile 2022, n. 13061 - Lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Estinzione del reato per intervenuta prescrizione


 

Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 28/02/2022
 

FattoDiritto




1. R.S. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella del Tribunale di Vicenza con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Fatto occorso in data 8/11/2011.
2. A motivi di ricorso lamenta quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
I) Violazione degli artt. 354, 356 cod. proc. pen., 114 e 220 disp. att. cod. proc. pen.; motivazione illogica, contraddittoria e carente in punto di ritenuta nullità del sopralluogo effettuato dallo Spisal senza impartire gli avvisi di cui all'art. 356 cod. proc. pen.; inutilizzabilità della deposizione del teste B. all'udienza del 12/01/2017.
II) Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta abnorme del lavoratore suscettibile d'interrompere il nesso di causalità.
3. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione.
Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità, capaci d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275: "In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva").
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

 

P.Q.M.




Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 28 febbraio 2022