Cassazione Penale, Sez. 7, 06 aprile 2022, n. 13057 - Responsabilità per infortunio sul lavoro. Causa estintiva del reato


 

Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 09/02/2022
 

 

FattoDiritto




S.A., a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità per l'infortunio sul lavoro in danno di G.O., in relazione al contestato reato di cui all'art. 590, commi 1 e 3, cod. pen. (fatto del 25.5.2013).
Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, in data successiva alla sentenza impugnata (segnatamente, il 5.8.2021).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'odierno ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione.


 

P.Q.M.
 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 9 febbraio 2022