Cassazione Civile, Sez. 6,  06 aprile 2022, n. 11226 - Infortunio durante l'utilizzo di un mezzo meccanico privo di dispostivi di sicurezza



Presidente: DORONZO ADRIANA 

 

Rilevato che


con la sentenza n. 16 del 2021 la Corte d'appello di Ancona, accogliendo l’appello proposto dall’Inail e riformando la sentenza di primo grado, ha condannato C.F. al pagamento in favore dell’INAIL, che aveva agito in via di regresso, della somma di euro 437.114,80 in relazione all’infortunio subìto da D.C. in data 11.8.2014 il quale si era ribaltato con il mezzo meccanico utilizzato sul terreno agricolo della C.F.;
la Corte territoriale ha ritenuto che il materiale probatorio, di fonte testimoniale e documentale, dimostrasse l’omissione di ogni controllo sull’operato del lavoratore, affidato di fatto alla sorveglianza di un delegato (il coniuge della C.F.) il quale aveva fornito un mezzo meccanico sprovvisto di un importante dispositivo di sicurezza; avverso detta sentenza la C.F. propone ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria, e l’Inail oppone difese depositando controricorso;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.;
 

Considerato che


1. con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 cod.civ. in relazione all’art. 2222 cod.civ., omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. avendo, la Corte distrettuale, utilizzato una prospettazione dei fatti e delle qualifiche giuridiche non formulate dall’Inail (che aveva fatto riferimento ad un mezzo meccanico messo a disposizione dal datore di lavoro, non da un suo preposto) e non comprovate dai mezzi istruttori nonché escluso erroneamente la ricorrenza di un rischio elettivo;
2. con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, confidato erroneamente sugli scritti difensivi dell’Inail;
3. con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 cod.civ. in relazione all’art. 2222 cod.civ., omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. avendo, la Corte distrettuale, trascurato che non è configurabile una responsabilità del committente in re ipsa ossia solamente per aver affidato in appalto determinati lavori, trattandosi di una collaborazione coordinata e continuativa;
4. i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili per plurimi motivi (e non palesano la necessità di un rinvio alla pubblica udienza, come richiesto in memoria dalla ricorrente);
5. in linea generale, va osservato che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nel primo e nel terzo motivo, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti;
5.1. al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. nn. 37, 9043 e 21486 del 2011);
5.2. la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. (d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134): l’intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”;
5.3. nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori;
5.4. la Corte territoriale sulla base del quadro probatorio acquisito (in specie, i documenti inerenti l’indagine ispettiva svolta dall’Inail, i cui esiti sono stati confermati in sede testimoniale), ha accertato che “l’incidente è accaduto in seguito dell’utilizzo del mezzo meccanico prelevato dal D.C. per l’esecuzione del lavoro commissionatogli dalla C.F.”, mezzo “privo di un importante dispositivo di sicurezza (strumento di ritenzione) e prelevato con l’ausilio decisivo del coniuge della C.F., F.L., che l’ha trainato con un trattore dal medesimo condotto”;
6. in ordine alla natura del rapporto di lavoro, nella specie di collaborazione coordinata e continuativa (invece che di lavoro subordinato), si tratta di questione che non risulta affatto affrontata nella sentenza impugnata e la ricorrente non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, le ragioni del suo rigetto ed i motivi con i quali è stata riproposta al giudice del gravame, con ciò violando gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 23073 del 2015, Cass. n. 20694 del 2018); la censura (di cui al terzo motivo) è pertanto inammissibile;
7. in ogni caso, questa Corte ha anche recentemente (Cass. n.14991 del 2021) ribadito che nel nostro ordinamento non è configurabile una generale responsabilità del soggetto committente per gli eventi verificatisi nell'esecuzione dell'appalto, causalmente collegati alla violazione dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., ma anche il soggetto che affida in appalto dei lavori può essere chiamato a rispondere di detti eventi e le ragioni si collegano all'ipotesi di culpa in eligendo nella scelta dell'appaltatore, oppure - ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nel testo applicabile ratione temporis in ragione della data del verificarsi dell'infortunio - al ricorrere di un appalto endoaziendale, vale a dire di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, o dell'unità produttiva (Cass. n. 5419 del 2019; Cass. n. 798 del 2017) oppure, ancora, all'ipotesi di ingerenza organizzativa del soggetto committente nell'esecuzione dei lavori affidati in appalto (Cass. n. 11311 del 2017; Cass. n. 17902 del 2012; Cass. n. 22818 del 2009), circostanze - queste ultime – che, sulla base delle circostanze accertate dal giudice di merito, ricorrono nel caso di specie;
8. in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;
9. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013);
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 7.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 8 marzo 2022.