Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Sicilia, Sez. 4, decreto 07 aprile 2022, n. 182 - Farmacista sospesa dalla professione per inadempimento dell'obbligo vaccinale. L'obbligo discende da un atto avente forza di legge e non può essere sindacato dal giudice amministrativo



 

Presidente Cabrini
 


per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento, prot. n.-omissis-, con il quale il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di -omissis-, ha accertato l'inadempimento in capo alla ricorrente dell'obbligo vaccinale, dal che ne “discende, ai sensi di legge, l'immediata sospensione dall'esercizio della professione”; - del provvedimento, prot. n. -omissis-, con il quale il Direttore del Dipartimento del Farmaco dell'ASP di -omissis-, ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della professione di farmacista per inadempimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021 s.m.i. e ha disposto l'interdizione all'accesso ai locali della farmacia, fino alla revoca del suddetto provvedimento di sospensione; - delle circolari Ministeriali e dell'Ordine di appartenenza; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; nonché per l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad essere reintegrata nell'Albo di appartenenza al fine di poter espletare il proprio lavoro di titolare della “Farmacia -omissis-”, sita a -omissis-, con risarcimento del danno conseguente al mancato svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo di sospensione e ordine di immediato di rientro nei locali della farmacia; - nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dalla parte ricorrente e derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia, nonché per il risarcimento del danno morale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; Ritenuto che sussistono alcuni profili di possibile inammissibilità del ricorso: - quanto alla giurisdizione dell'adito giudice amministrativo (v. sentenze T.a.r. Aosta n. 72/2021 e T.a.r. –Venezia, n. 427/2022) e ciò tenuto anche conto del fatto che la stessa parte ricorrente, a prescindere dalla previsione in ordine all'autorità cui proporre ricorso contenuta nel provvedimento di accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, dubita della giurisdizione del g.a. e probabilmente ha adito contemporaneamente anche il giudice ordinario (v. punto 1 della parte in diritto del ricorso che richiama “stranamente” il potere del g.o. di disapplicare gli atti amministrativi); - quanto alla possibile non impugnabilità delle circolari ministeriali, rispetto alle quali non è stata, comunque, evocata in giudizio la parte legittimata passivamente (il Ministero della Salute); Ritenuto che, nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare (ove potrà essere delibata la prospettata questione di costituzionalità dell'art. 4 d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021 s.m.i., a condizione che sia ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo), l'istanza cautelare debba essere respinta, non solo tenuto conto dell'orientamento del giudice di appello in materia (secondo cui l'obbligo vaccinale discende da un atto avente forza di legge, il quale, in quanto atto politico, non può essere sindacato dal giudice amministrativo), ma anche tenuto conto, da un lato, del fatto che secondo la prospettazione della parte ricorrente, nel caso di specie, vi sarebbe il diritto all'esenzione dall'obbligo vaccinale (diritto che potrebbe - anzi avrebbe potuto da tempo - essere accertato davanti al giudice ordinario, sicuramente munito di giurisdizione sul punto) e, dall'altro lato, del fatto che non risulta essere stata chiesta l'eventuale (temporanea) sostituzione del direttore responsabile, ove possibile; Ritenuto pertanto che l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., debba essere respinta e che debbano comunque essere disposti gli incombenti istruttori indicati in dispositivo.

P.Q.M.



Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. Ordina alla parte ricorrente di depositare in giudizio copia del provvedimento del Direttore del Dipartimento del Farmaco dell'ASP di -omissis- prot. n. -omissis- ed alle pp.aa. intimate, di depositare in giudizio relazione illustrativa relativa ai fatti di cui è causa, corredata di ogni documento ritenuto utile ai fini della decisione (ivi compresa la questione della possibile sostituzione del direttore responsabile della farmacia) e ciò entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione in via amministrativa del presente decreto monocratico. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022, ore di rito. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parte ricorrente, presso il proprio difensore ed alle parti pubbliche, presso la propria sede legale. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e/o il luogo dell'esercizio.