Cassazione Penale, Sez. 4, 11 aprile 2022, n. 13726 - Cedimento della copertura e caduta dall'alto durante la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Periodo di sospensione imposto dalle misure contenitive da Covid-19 e prescrizione


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA
Data Udienza: 22/03/2022
 

 

Fatto



1. Con sentenza in data 11/05/2021, la Corte d'Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella città, ha rideterminato la pena irrogata a C.L. in ordine al delitto di cui all'art. 590 commi 1, 2, 3 e 583 comma 1 nn 1) e 2) per aver cagionato, nelle qualità di di amministratore unico della CO&BE, con violazione della normativa prevenzioni infortuni sul lavoro, al lavoratore dipendente G.N. lesioni personali gravi (fatto commesso in Alterdo di Malabergo l'1.7.2013).

1.1. Il fatto, secondo la descrizione contenuta nel capo di imputazione, si era verificato con le modalità di seguito descritte. Nel corso di lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico nello stabilimento "APOFRUIT ITALIA SOC COOP Agricola", previa rimozione-smaltimento delle lastre di copertura in Eternit e successiva installazione di nuova copertura in pannelli metallici, G.N., in qualità di caposquadra, sul coperto del fabbricato denominato C2, era intento a spostare insieme ad un collega una o due lastre di cemento appena rimosse, quando, a causa del cedimento prevedibile della copertura su cui stava camminando, precipitava dal suolo ad un'altezza di circa 10 metri procurandosi plurime fratture. L'addebito di colpa del ricorrente, amministratore unico della ditta CO&BE incaricata di eseguire i lavori, era stato quello di non aver attuato quanto previsto nel PSC, di aver omesso di esigere che, trattandosi di lavori in quota, venissero adottate adeguate precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose e di avere omesso di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando due motivi
Con il primo motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione e travisamento delle prove. In particolare la Corte dì Appello avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente in maniera apodittica e senza tenere conto del compendio probatorio dai cui era emerso, al contrario, il corretto adempimento da parte di C.L. dell'obbligo di vigilanza imposto dalla legge. I Giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che alla data dell'infortunio gli operai stavano lavorando su una porzione del Capannone sicura che non richiedeva l'utilizzo di linee vita e che era stato G.N. di sua iniziativa a spostarsi nell'area non sicura ben delimitata ed evidenziata.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18. Il ricorrente già in sede di appello aveva rilevato che il termine massimo di prescrizione era maturato alla data dell'l.1.2020 e, quindi, prima della celebrazione del processo di secondo grado. La Corte di Appello, invece, aveva conteggiato anche il periodo di sospensione imposto dalle misure contenitive da Covid-19, nonostante nel periodo 9 marzo 2020- 11 maggio 2020, contemplato dal citato articolo come periodo nel quale le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari erano rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 con sospensione del corso della prescrizione, non fossero state fissate udienze, né fosse pendente alcun termine per il compimento di atti processuali.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere decorso, prima della data di celebrazione dell'appello, il termine di prescrizione

 

Diritto




1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo che, essendo pregiudiziale ed assorbente, deve essere trattato in via prioritaria.

2. La Corte di Appello, già investita della questione in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, aveva ritenuto che al termine massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6 di reclusione, decorrente dalla data di consumazione del reato dell' 1 luglio 2013, dovesse aggiungersi il periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla normativa per il contenimento della pandemia da covid-19 (dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020) e il periodo di sospensione della prescrizione dal 16.2.2021 al 11.5.2021, in quanto le udienze fissate al 16.2.2021 e al 23.3.2021 erano state rinviate per legittimo impedimento delle difese. I giudici avevano, pertanto, ritenuto che il termine massimo di prescrizione maturasse al 29.5.2021.

3. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che "In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali sia prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (ln motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia).(Sez. U, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 Ud., Sanna (dep. 10/02/2021 ) Rv. 280432).
Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata emessa il 4 febbraio 2019 con termine per il deposito della motivazione di giorni 90. La motivazione è stata depositata il 6 maggio 2019 e da tale data sono decorsi i 45 giorni per proporre appello. La Corte di Appello con decreto del 22.10.2020 ha fissato udienza al 16 febbraio 2021. Nel periodo considerato dall'art. 83 comma 4 sopra citato, ovvero dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, pari a giorni 64, pertanto non sono state fissate udienze, né era pendente alcun termine processuale. Ne consegue che il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale non doveva essere computato e che al momento della pronuncia della sentenza di appello il reato era già estinto per intervenuta prescrizione.

4. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendo dirsi, sulla base del compendio probatoprio di cui si da atto nella sentenza impugnata, che sia evidente la prova della assenza di responsabilità del ricorrente in ordine all'evento lesivo occorso al lavoratore dipendente.
 

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione