Tipologia: CPL
Data firma: 17 dicembre 2021
Validità: dal 17.12.2021
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Palermo
Fonte: filcacisl.it


Sommario
:

 

Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 3 Indennità per lavori speciali disagiati e in galleria
Art. 4 Indennità di guida
Art. 5 Indennità di reperibilità
Art. 6 Elemento variabile della retribuzione - EVR
Art. 7 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 8 Trasferta e località disagiate
Art. 9 Ferie
Art. 10 Mensa
Art. 11 Indennità di trasporto
Art. 12 Anzianità Professionale Edile
Art. 13 Cassa Edile
Art. 14 Quote di adesione contrattuale
Art. 15 Dichiarazione di adesione al contratto
Art. 16 Borsa lavoro

 

Art. 17 Osservatorio
Art. 18 Carenza malattia
Art. 19 Formazione professionale e sicurezza sul lavoro
Art. 20 Quote sindacali
Art. 21 ITS
Art. 22 Appalti e subappalti/affidamenti
Art. 23 Contrattazione di sito
Impiegati
Art. 24 Premio di produzione impiegati
Art. 25 EVR
Art. 26 Indennità di trasporto
Art. 27 Mensa
Art. 28 Clausola di salvaguardia
Art. 29 Decorrenza e durata
Tabella delle prestazioni di Cassa Edile a favore dei lavoratori


Contratto collettivo provinciale edilizia della provincia di Palermo 2019/2022
Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil Ance Palermo


Art. 1 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è regolato dall'art.5 del CCNL 19/04/2010
L'orario di lavoro contrattuale, nei limiti settimanali previsti, dovrà essere ripartito su 5 giorni per settimana.
Nel caso di ripartizione dell'orario di lavoro su sei giorni lavorativi per le giornate lavorate di sabato è dovuta ai lavoratori una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010.
Ai sensi dell'art. 38 comma 3 par. a) del CCNL 19/04/2010, eventuali differenziazioni dell'orario di lavoro nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali potranno essere stabilite con accordo aziendale.
Previo accordo aziendale, dove sussistono le condizioni, limitatamente ai cantieri in estensione, l'inizio dell'orario di lavoro giornaliero potrà coincidere con il raggiungimento del sito di raccolta del cantiere, individuato e comunicato dall'impresa all'apertura dello stesso.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all'art. 6 del CCNL 19/04/2010.

Art. 2 Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento all'art. 23 del CCNL 19/04/2010 si intendono per lavori in alta montagna quelli eseguiti oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare.
Ai lavoratori chiamati ad eseguire lavori oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una indennità aggiuntiva del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010.
L'indennità di cui sopra non sarà corrisposta ai lavoratori che lavorano nel comune costituente la loro abituale dimora.

Art. 3 Indennità per lavori speciali disagiati e in galleria
Oltre alle indennità previste al Gruppo A) - Lavori vari dell'art. 20 del CCNL del 19 aprile 2010, agli operai che lavorano in condizioni di disagio in discariche di rifiuti solidi urbani e in impianti di depurazione, purché in esercizio va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità del 12, 50% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) par. a) dell'art. 24.
Ai sensi dell'art. 20 del CCNL del 19 aprile 2010, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità da computarsi in misura percentuale sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° par. a) dell'art. 24 del citato CCNL del 19 aprile 2010.
Tali indennità, per i lavori da effettuarsi nella provincia di Palermo, sono fissati nella misura massima prevista ai punti a), b) e c) del punto B) dell'art. 20 del citato CCNL.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) è prevista un'ulteriore indennità del 19%.
Qualora vi sia concorrenza di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità viene elevata al 30%. Per la verifica dell'efficienza del sistema di ventilazione e sicurezza all'interno delle gallerie, la RSU e le OO.SS. potranno chiedere un controllo almeno trimestrale, avvalendosi dell'ausilio dei tecnici di PANORMEDIL-CPT.
Al personale addetto ai lavori per la realizzazione di gallerie con la tipologia "scatolare chiuso" verranno corrisposte le medesime maggiorazioni previste per i lavori in galleria, così come descritte dall'art. 20 del CCNL del 19 aprile 2010, qualora queste lavorazioni vengano riconosciute come tali nel contratto di appalto.

Art. 4 Indennità di guida
Ai lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali per il trasporto dei lavoratori, spetta una indennità giornaliera di guida […]

Art. 5 Indennità di reperibilità
Con riferimento all'art. 38 lettera "e" del CCNL 19/04/2010, ai lavoratori cui viene richiesto per iscritto di essere reperibili al di fuori dell'orario normalmente praticato dovrà essere corrisposta una indennità da concordarsi con accordo sindacale aziendale.

Art. 10 Mensa
Ai sensi dell'articolo 48 del CCNL del 19 aprile 2010, le parti concordano che il diritto per gli operai edili ad usufruire di un pasto caldo nei cantieri può essere conseguito nei seguenti modi articolo:
a) distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata scelta dalla RSU sotto la responsabilità della stessa anche con riferimento alla composizione ed alla qualità del pasto stesso;
b) il convenzionamento con una trattoria da individuare nei pressi del cantiere sotto la responsabilità della RSU;
c) mediante tickets restaurant..
Per i cantieri che abbiano un numero di addetti superiore a 100 ed una durata superiore a 18 mesi l'impresa, in alternativa alle soluzioni di cui alle lettere a), b) e c), potrà provvedere, ove le situazioni locali lo consentano, a:
d) istituzione di una mensa aziendale per la distribuzione dei pasti caldi la cui composizione sarà scelta dalla RSU.
Tale soluzione, in ogni caso, deve trovare l'adesione di almeno il 60% degli operai interessati e tale adesione deve risultare da atto scritto da realizzare nella sede provinciale ed in tale atto deve risultare che la soluzione è cogente per tutti i dipendenti del cantiere e che quanti non vorranno usufruire della mensa aziendale perdono diritto al servizio di cui ai punti a), b) e c).
In ogni caso la distribuzione del pasto non deve portare modifiche o intralci nell'espletamento del normale orario di lavoro.
Il servizio di mensa aziendale verrà a cessare quando il numero dei dipendenti scenderà al di sotto delle 75 unità.
In tale caso, sarà ripristinato il servizio di cui ai punti a), b) e c).
[…]
È facoltà del datore di lavoro, in alternativa a quanto previsto ai punti a) b), c) e d) riconoscere al lavoratore una indennità sostitutiva di pari valore.
[…]
In presenza di Consorzi, ATI e/o similari, fermo restando le condizioni di cui sopra, le imprese del Consorzio, ATI o similari dovranno approntare per tutti i lavoratori operanti nel cantiere, anche se dipendenti da altre imprese che non fanno parte del Consorzio, ATI, o similari, locali idonei per la consumazione del pasto a condizione che il cantiere sia limitato entro uno spazio ben determinato.

Art. 13 Cassa Edile
[…]
Ai sensi dell'art. 108 del CCNL del 19 aprile 2010, le prestazioni della Cassa Edile, compresa la decontribuzione e la premialità per le imprese, verranno deliberate con cadenza annuale con accordo tra le Organizzazioni territoriali contraenti nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione, e sulla base dei criteri indicati al punto H del Protocollo sugli Organismi Bilaterali allegato all'accordo del 1 luglio 2014, ovvero "dovranno essere privilegiate le prestazioni per borse di studio e rimborsi per spese scolastiche e per indumenti e calzature di lavoro".
Restano, in ogni caso in vigore tutte le prestazioni vigenti fino a quando una nuova deliberazione non provveda espressamente a modificarle.
A decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino a nuova deliberazione le prestazioni a favore di lavoratori e imprese sono quelle dell'allegato 1.

Art. 17 Osservatorio
Le parti concordano di istituire un osservatorio con i seguenti compiti:
1) monitoraggio negli appalti pubblici e privati dei parametri di congruità previsti dal Decreto Semplificazioni del 2020 - DL 76 del 16 luglio 2020 oltre che dall'avviso comune del maggio 2007 al fine di limitare il fenomeno del lavoro nero o irregolare.
2) monitoraggio negli appalti pubblici e privati circa l'applicazione del contratto edile, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività, oggetto dell'appalto o della concessione, svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, al fine di arginare il fenomeno dell'elusione contrattuale che determina anche un danno alle casse dell'ente
3) Incrocio dati con tutti gli enti previdenziali e le stazioni appaltanti.

Art. 19 Formazione professionale e sicurezza sul lavoro
L'ente unico per la formazione e sicurezza in edilizia Panormedil-Cpt gestisce, in applicazione del CCNL del 19 aprile 2010, la formazione professionale in edilizia e promuove il miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri attraverso una politica attiva della sicurezza e la formazione delle figure addette (RLS, RSPP, Addetti alle emergenze e ai ponteggi, etc.).
La misura del contributo stabilito dall'art. 91 del CCNL del 19 aprile 2010, dovuto all'ente unico per la formazione e sicurezza in edilizia Panormedil-Cpt è fissato nella misura complessiva dello 0,68%, di cui 0,48% per la formazione e 0,20% per la sicurezza, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010, maggiorati di accantonamento per GNF e riposi annui ed eventuali indennità aggiuntive, a carico dei datori di lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, (RLST), istituito con accordo interconfederale del 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti.
Esso svolge i compiti previsti dal protocollo integrativo al citato accordo interconfederale e dall'art. 87 del CCNL del 19 aprile 2010.
Con decorrenza 1 gennaio 2022, il contributo, a carico dei datori di lavoro, da versare alla Cassa Edile per il "Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza", per la copertura degli oneri derivanti dall'attività dei RLST, viene fissato nello 0,11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010, maggiorati di accantonamento per GNF e riposi annui ed eventuali indennità aggiuntive.
Tali somme accantonati dalla Cassa Edile saranno versate all'Associazione RLST di Palermo.

Art. 22 Appalti e subappalti/affidamenti
Al fine di individuare metodi e procedure di controllo relative alla regolarità contributiva, retributiva e di rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, si ritiene necessario che le parti (OO.SS. - imprese aggiudicatarie- affidatarie-subaffidatarie-subappaltatrici) calendarizzino incontri con cadenza almeno semestrale.

Art. 23 Contrattazione di sito
Le parti, relativamente agli appalti nei quali si applica la contrattazione di anticipo prevista per le grandi opere o per le opere strategiche, concordano di istituire i delegati di sito o di cantiere che avranno il compito di coordinare la rappresentanza sindacale delle diverse aziende e di indire congiuntamente o disgiuntamente dalle segreterie provinciali l'assemblea retribuita per tutti lavoratori impegnati nell'appalto a prescindere dalla dimensione aziendali e dal contratto applicato.

Impiegati
Art. 27 Mensa

Con decorrenza 1 gennaio 2022, agli impiegati è dovuto il ticket restaurant o una indennità sostitutiva di mensa […]
Per i cantieri nei quali viene istituita la mensa, si applica il comma 2 del precedente art. 10.

Art. 28 Clausola di salvaguardia
Per quanto non regolamentato nel presente contratto integrativo si fa riferimento al CCNL del 19 aprile 2010 ed all'accordo nazionale del 1 luglio 2014.

Tabella delle prestazioni di Cassa Edile a favore dei lavoratori

 

PRESTAZIONE

REQUISITI RICHIESTI

DOTAZ.

FINANZ.

(% SU TOT.

DISP.)

1

VISITE MEDICHE ANNUALI OPERAI E IMPIEGATI

La Cassa Edile rimborserà alle imprese il costo delle visite mediche fino ad un massimo di € 20,00 per addetto.

LE IMPRESE DEVONO ESSERE IN REGOLA CON 1 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI.

GLI OPERAI DEVORO RISULTARE ISCRITTI ALLA CASSA EDILE E GLI IMPIEGATI AL PREVEDI.

25%

2

***

***

***

3

DOTAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

La Cassa Edile rimborserà alle imprese il costo sostenuto per l'acquisto di dispositivi di protezione per la sicurezza del lavoro.

Il rimborso sarà erogato una tantum per un massimo di € 150,00 per anno.

Il Comitato di gestione dell'Ente potrà, in alternativa, optare per l'acquisto diretto e la distribuzione dei dispositivi.

LE IMPRESE DEVONO ESSERE IN REGOLA CON 1 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI.

20%

4

ASSEVERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

La Cassa Edile rimborserà alle imprese il costo sostenuto per l'ottenimento di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro riconosciuto a livello internazionale ovvero per l'ottenimento dell'asseverazione, rilasciata dal CPT, che attesti l'adozione di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Il costo massimo rimborsabile è di € 1.500,00.

 

LE IMPRESE DEVONO ESSERE IN REGOLA CON 1 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI.

PER OTTENERE IL CONTRIBUTO LE IMPRESE DOVRANNO GIÀ ESSERE IN POSSESSO DI SOA E DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9000. IL RIMBORSO POTRÀ AVVENIRE PREVIA PRESENTAZIONE DI RELATIVA FATTURA.

 

20%
5

DOTAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

La Cassa Edile rimborserà alle imprese il costo sostenuto per l'acquisto di dispositivi di protezione per la sicurezza del lavoro.

Il rimborso sarà erogato una tantum per un massimo di € 150,00 per anno.

Il Comitato di gestione dell'Ente potrà, in alternativa, optare per l'acquisto diretto e la distribuzione dei dispositivi.

LE IMPRESE DEVONO ESSERE IN REGOLA CON 1 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. 20%
6

ASSEVERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

La Cassa Edile rimborserà alle imprese il costo sostenuto per l'ottenimento di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro riconosciuto a livello internazionale ovvero per l'ottenimento dell'asseverazione, rilasciata dal CPT, che attesti l'adozione di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Il costo massimo rimborsabile è di € 1.500,00.

LE IMPRESE DEVONO ESSERE IN REGOLA CON 1 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI.

PER OTTENERE IL CONTRIBUTO LE IMPRESE DOVRANNO GIÀ ESSERE IN POSSESSO DI SOA E DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9000. IL RIMBORSO POTRÀ AVVENIRE PREVIA PRESENTAZIONE DI RELATIVA FATTURA.

20%

 

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