Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 29 marzo 2022, n. 198
Qualificazione delle stazioni appaltanti nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, aggiornamento delle disposizioni
B.U.R. 7 aprile 2022, n. 14


La Giunta Provinciale
Visto
L’articolo 6/bis della legge provinciale sugli appalti pubblici (l.p. 16/2015 e s.m.i.) prevede che la Giunta provinciale definisca i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti, sulla base dei principi della normativa statale da un lato e dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione dall’altra, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale.
Ai sensi dell’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) la qualificazione delle stazioni appaltanti ha per oggetto a livello statale il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
- capacità di programmazione e progettazione;
- capacità di affidamento;
- capacità di verifica sull’esecuzione dei contratti e controllo sulla procedura.
Il Codice individua, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di base, tra cui:
- struttura organizzativa stabile,
- presenza di dipendenti con specifiche competenze,
- sistema di formazione e aggiornamento del personale,
- numero e caratteristiche delle procedure di gara svolte,
- rispetto della tempistica di pagamento; e requisiti premianti, tra cui:
- attuazione delle misure in materia di anticorruzione;
- eventuali certificazioni;
- aggiudicazione per via telematica;
- livello di soccombenza nel contenzioso;
- applicazione dei criteri di sostenibilità sociale e ambientale.
La Giunta provinciale persegue il principio di sussidiarietà nel settore della governance degli appalti pubblici, decentrando il più possibile a livello di singola stazione appaltante, mantenendo la competenza e il controllo a livello centrale. A tale scopo, nel 2013 è stata istituita l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP), i cui compiti e obblighi sono stati costantemente ampliati.
Sulla base delle disposizioni della l.p. 15/2011 e della l.p. 16/2015 l’ACP svolge le funzioni di soggetto aggregatore provinciale di cui all’art. 38 del d.lgs. 50/2016.
Le stazioni appaltanti in Provincia di Bolzano dispongono quindi dell’ACP quale centro di riferimento e di competenza, che sovraintende le attività in materia di appalti e contratti pubblici,
Con delibera n. 64 del 12.02.2019, la Giunta provinciale ha affidato all’ACP, nell’ambito della convenzione con questa stipulata, il compito di predisporre le misure per l'attuazione dell'articolo 6/bis della legge provinciale n. 16/2015.
Con propria delibera n. 850 del 22.10.2019, la Giunta provinciale ha approvato la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ed affidato all’ACP, il coordinamento del sistema di formazione dei RUP.
L’art. 6 della suddetta disciplina prevede che “L'ACP è incaricata di effettuare, successivamente ai due anni dall’avvio del sistema di qualificazione, una valutazione degli obiettivi formativi raggiunti. Nel caso dovesse emergere che gli obiettivi di qualità della formazione continua non sono stati adeguatamente raggiunti, verrà valutata la necessità di introdurre un sistema di accreditamento, idoneo a meglio garantire il raggiungimento degli elementi di qualità”.
ACP ha effettuato questa valutazione, da cui è risultato che gli obiettivi di qualità vengono pienamente raggiunti, ma la disciplina necessità di alcune precisazioni e miglioramenti, al fine di essere in grado di meglio intercettare le diverse situazioni concrete e di renderne più agevole l’applicazione.
Da questa valutazione è originata una nuova versione della disciplina stessa, allegata alla presente delibera.
L’art. 4 della disciplina prevede un periodo transitorio per l’iscrizione nel registro dei RUP, con alcune prescrizioni specifiche.
L’analisi effettuata da ACP ha evidenziato la difficoltà per alcune Stazioni Appaltanti e per alcuni RUP, anche a causa della situazione eccezionale dovuta alla pandemia, ad adempiere pienamente e secondo le tempistiche previste alle disposizioni, in particolare a quella sulla formazione continua.
ACP quindi propone di prevedere come misura eccezionale il mantenimento dell’iscrizione dei RUP al Registro avendo svolto tra il 1.1.2021 ed il 31.3.2022 almeno 5 crediti formativi. Per chi non abbia raggiunto tale limite si propone di concedere una proroga straordinaria dell’iscrizione a seguito di richiesta motivata con l’impegno di recuperare nel corso del 2022 almeno 5 crediti del 2021 in aggiunta a quelli previsti per il 2022.
La presente delibera è stata predisposta dall’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture.
 

delibera
a voti unanimi legalmente espressi

1. di approvare in attuazione dell'articolo 6/bis della legge sugli appalti pubblici n. 16/2015, l’allegata nuova versione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti della Provincia Autonoma di Bolzano- Alto Adige, formante parte integrante della presente delibera;
2. di prevedere il mantenimento dell’iscrizione al Registro dei RUP, che hanno maturato tra il 1.1.2021 ed il 31.3.2022 almeno 5 crediti formativi, se iscritti per 6 mesi o più, o anche con nessun credito se iscritti per meno di 6 mesi;
3. di concedere ai RUP iscritti per 6 mesi o più nel 2021, che tra il 1.1.2021 ed il 31.3.2022 non siano riusciti a raggiungere almeno 5 crediti formativi, una proroga straordinaria dell’iscrizione a seguito di richiesta motivata con l’impegno di recuperare nel corso del 2022, in aggiunta ai crediti previsti per il 2022 stesso, i crediti mancanti del 2021 per raggiungere almeno il numero di 5;
4. la presente delibera viene pubblicata sul sito dell’ACP e sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 28 della L.P. 17/1993.
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti qualificate della Provincia Autonoma di Bolzano
Aggiornamento 2022

Art. 1 - Elenco delle stazioni appaltanti qualificate

L’ambito di applicazione di queste disposizioni riguarda i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e.s.m.i..
È istituito presso ACP l’Elenco delle stazioni appaltanti qualificate della Provincia Autonoma di Bolzano, di cui fanno parte anche le centrali di committenza, e le quali possono espletare procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni.
Stazioni appaltanti che non sono iscritte in questo elenco e quindi non sono qualificate possono svolgere, affidamenti in modo autonomo solamente attraverso convenzioni, accordi quadro ed il mercato elettronico. Queste procedure potranno essere gestite da un responsabile non iscritto al Registro dei RUP.
La qualificazione è conseguita in rapporto ai seguenti parametri:
a) la stazione appaltante ha almeno un dipendente iscritto nel registro dei RUP di cui all’art. 2 o lo deve garantire attraverso la collaborazione intercomunale;
b) la stazione appaltante utilizza gli strumenti, la documentazione standard e le procedure di cui all'articolo 5 della legge provinciale sugli appalti pubblici;
c) la stazione appaltante dispone di un piano anticorruzione aggiornato, se l’ordinamento giuridico lo prevede;
d) la stazione appaltante rispetta i tempi previsti per i pagamenti a imprese e fornitori.
Se il requisito di cui al precedente punto a) non possa essere soddisfatto dalla stazione appaltante in quanto non abbia dipendenti, la stazione appaltante può individuare quale RUP un soggetto che sia stato ufficialmente nominato e con il quale la Stazione Appaltante abbia un rapporto giuridico stabile.
Rimane salva la necessità per la Stazione Appaltante, per ottenere la qualificazione, di avere la disponibilità di un RUP iscritto al Registro RUP grazie all’esperienza triennale o all’avvenuta formazione, ovvero l’impegno ad ottenerla, ai sensi dell’art. 4 paragrafo 4.2.
La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni.
 

Art. 2 - Registro dei RUP

È istituito presso l’ACP il Registro dei RUP della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.
L’iscrizione al Registro dei RUP è requisito per lo svolgimento della funzione di RUP all’interno di una stazione appaltante qualificata.
Salvo le disposizioni del successivo comma, la condizione per l’iscrizione nel Registro dei RUP è il possesso, da parte del dipendente della stazione appaltante, di un’adeguata
formazione in materia di appalti pubblici. Tale formazione deve essere conseguita presso un'università, un istituto superiore o altro istituto di formazione equivalente e deve avere natura sia teorica che pratica e riguardare in generale tutti gli aspetti essenziali della procedura di appalto, in particolare dal punto di vista della normativa altoatesina e della relativa prassi amministrativa. La formazione deve comprendere almeno dieci crediti ECTS.
I dirigenti apicali delle stazioni appaltanti che in funzione della loro posizione all’interno dell’organizzazione della stazione appaltante siano individuati come RUP da norme nazionali e/o provinciali, nonché i dirigenti ed i dipendenti dell'ACP, che svolgono i compiti di responsabile unico del procedimento o per ACP anche di responsabile del subprocedimento di gara hanno d'ufficio diritto ad iscriversi nel Registro dei RUP.
Rimane salva la necessità per la Stazione Appaltante per ottenere la qualificazione di avere la disponibilità di un RUP iscritto al Registro RUP grazie all’esperienza triennale o all’avvenuta formazione, rispettivamente l’impegno ad ottenerla, ai sensi dell’art. 4 paragrafo 4.2.
 

Art. 3 - Entrata in vigore del sistema di qualificazione

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti della Provincia di Bolzano, compreso il Registro dei RUP è entrato in vigore l’01.01.2020.
L'ACP effettuerà periodicamente una valutazione degli obiettivi raggiunti.
Nel caso dovesse emergere che gli obiettivi di qualità della qualificazione delle stazioni appaltanti e della formazione dei RUP non sono stati adeguatamente raggiunti, verranno introdotti correttivi alla regolamentazione, oppure, ove non ritenuto sufficiente, verrà valutata la necessità di introdurre un diverso sistema di accreditamento, idoneo a meglio garantire il raggiungimento degli elementi di qualità.
 

Art. 4 - Disposizioni per l’iscrizione nel Registro dei RUP

4.1 - Periodo transitorio
In fase di prima applicazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, con riferimento all’iscrizione nel Registro dei RUP, si applica un periodo transitorio di quattro anni dal 1.1.2020 fino al 31.12.2023, durante il quale la posizione dei dipendenti di stazioni appaltanti che dichiarino di aver svolto attività di RUP per almeno tre anni continuativi e senza interruzioni superiori a 180 giorni complessivi anteriormente al 1.1.2020 viene equiparata alla formazione di cui all’art. 2, terzo comma e possono iscriversi nel Registro dei RUP. Questa possibilità di iscrizione cesserà inderogabilmente al 31.12.2023.
Si ritiene comprovato lo svolgimento dell’attività di RUP se risulta disponibile documentazione che dimostri almeno una delle situazioni seguenti:
a) la firma di documenti relativi all’attivazione, e/o gestione di procedure di appalto, e/o alla gestione dei contratti conseguenti;
b) l’acquisizione dei CIG presso ANAC;
c) l’incarico da parte del dirigente responsabile per lo svolgimento delle attività di attivazione, e/o gestione di procedure di appalto, e/o della gestione dei contratti conseguenti;
d) la posizione organizzativa occupata all’interno della stazione appaltante implichi anche lo svolgimento delle attività di attivazione, e/o gestione delle procedure di appalto, e/o della gestione dei contratti conseguenti
Se in seguito a controlli da parte di ACP dovesse emergere la mancanza dei requisiti per l’iscrizione, ACP provvede all’annullamento dell’iscrizione ed il RUP cancellato potrà poi riscriversi, ma solamente come “provvisorio” e con l’impegno a svolgere la formazione obbligatoria, fatto salvo in ogni caso l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

4.2 Regole generali
I dipendenti di stazioni appaltanti che svolgono attività di RUP per la prima volta o che non dispongono dell’esperienza pregressa di cui al paragrafo precedente 4.1. “Periodo transitorio” possono iscriversi, anche senza adeguata qualificazione nel Registro a condizione di impegnarsi a concludere la formazione specifica entro i due anni successivi.
L’ACP può concedere proroga a seguito di richiesta specifica e circostanziata presentata a ridosso della scadenza dell’iscrizione nel Registro dei RUP.
Nel caso in cui una persona non ottemperi all’impegno assunto, la sua posizione viene chiusa d’ufficio dal Registro dei RUP.
 

Art. 5 - Procedura per il rilascio della qualificazione delle stazioni appaltante

La singola stazione appaltante presenta all’ACP, su apposita modulistica da questa predisposta, richiesta di iscrizione nell’ Elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
L’ACP esamina la richiesta e in caso di esito positivo provvede all’iscrizione della stazione appaltante nell’Elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
La mancata iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti qualificate o la sua decadenza non fa venir meno gli atti già adottati in relazione alle procedure ed ai contratti conclusi o ancora in corso, che mantengono la loro validità ed efficacia ove non siano presenti altre cause ostative previste dall’ordinamento, ma non sarà possibile per la stazione appaltante avviare nuove procedure che richiedano la qualificazione fino al momento della sua iscrizione, salvo quanto previsto al paragrafo seguente.
La Stazione appaltante qualificata che perda la qualificazione ha tempo 6 mesi per ripristinare le condizioni che le permettono di essere qualificata. Trascorsi i 6 mesi senza che sia stata ripristinata la qualificazione non sarà più possibile per la SA avviare nuove procedure che richiedano la qualificazione stessa.
Sono da intendersi in corso le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano stati pubblicati antecedentemente alla perdita della qualificazione, nonché, gli appalti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure negoziate e affidamenti diretti, nonché i contratti per i quali, alla data di perdita di qualificazione, siano stati inviati gli inviti a presentare offerte o avviata l’indagine di mercato.
 

Art. 6 - Formazione continua dei RUP

La formazione continua dei RUP nella Provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria ed è necessario l’ottenimento da parte del RUP di almeno 8 crediti formativi nell’arco di un anno solare, ridotti a 5 nel caso dei dirigenti apicali di cui all’art 2 quarto comma. La partecipazione documentata ad un’ora di corso in qualità di corsista comporta l’assegnazione di un credito formativo, mentre in qualità di docente di due crediti formativi.
Al fine di agevolare il raggiungimento dei crediti formativi si ammettono per ogni periodo annuale ulteriori tre mesi dell’anno successivo, dal 1° gennaio al 31 marzo, per lo svolgimento dell’attività formativa richiesta.
È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un anno a quello successivo con un limite massimo di 2 crediti.
Nell’anno di acquisizione dei 10 crediti ECTS, prevista per la formazione di cui all’art. 3, terzo comma, l’acquisizione dei crediti formativi non è dovuta.
ACP può concedere proroga a seguito di richiesta specifica e circostanziata presentata a ridosso della scadenza dell’iscrizione nel Registro dei RUP da parte di un RUP che per circostanze eccezionali non sia riuscito a assolvere la formazione continua nella misura richiesta. Tale proroga può essere concessa non più di una volta ogni 4 anni.
Il direttore dell'ACP, previa consultazione del Comitato di indirizzo e di coordinamento, elabora un programma annuale di formazione e aggiornamento in materia di appalti pubblici, che viene pubblicato sul sito internet di ACP.
Al fine dell’ottenimento dei crediti formativi è necessario che il corso frequentato abbia per oggetto una tematica inclusa nel programma annuale.
Entro marzo dell’anno successivo il RUP conferma l’ottenimento dei suoi crediti formativi. Questo può essere controllato da ACP anche contestualmente ai controlli sulle procedure di affidamento svolte dalle SA ai sensi dell’art. 5 co. 7, LP n. 16/2015
Qualora il RUP non possa documentare l’ottenimento dei crediti formativi la sua posizione nel registro dei RUP viene chiusa da parte di ACP.
Fatte salve comunque eventuali sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, in caso di esiti negativi dei controlli o di decadenza dell’iscrizione al Registro RUP per qualsiasi motivo ACP segnala al RUP ed alle stazioni appaltanti per conto di cui egli opera, la chiusura della posizione dell’iscrizione e la decadenza dalla qualificazione per svolgerne le funzioni.
A seconda del numero di mesi di iscrizione al Registro RUP nell’anno solare, l’obbligo di formazione continuativa si modifica come segue:
• Presenza nel Registro superiore a 9 mesi: obbligo di 8 crediti formativi
• Presenza nel Registro tra 6 e 9 mesi: obbligo di 5 crediti formativi
• Presenza nel Registro inferiore a 6 mesi: nessun obbligo di formazione continuativa.
Questa riduzione dei crediti formativi richiesti non opera se l’iscrizione del RUP deriva dalla perdita della qualificazione nello stesso anno.
Ove non siano presenti altre cause ostative previste dall’ordinamento, la perdita della qualificazione da parte del RUP non fa venir meno la validità ed efficacia degli atti e dei provvedimenti già adottati, analogamente a quanto previsto all’art. 3 comma 5 per le Stazioni Appaltanti, ma non sarà possibile per il RUP avviare nuove procedure che richiedano l’iscrizione fino al momento della sua effettuazione.
L’obbligo formativo è sospeso in casi di assenza giustificata dal servizio per un periodo superiore a sei mesi. Si considera tale l’assenza per maternità, paternità e adozione, malattia, infortunio, assenza dall'Italia, impedimento per forza maggiore e situazioni di eccezionalità, che determinino il mancato svolgimento dei compiti di RUP.
Ove l’assenza dal servizio determini il mancato rinnovo dell’iscrizione al Registro dei RUP, entro 10 anni dalla chiusura dell’iscrizione sarà comunque possibile la reiscrizione con la medesima tipologia, provvisorio o effettivo, disponibile al momento della cessazione.
Anche oltre il termine di 10 anni sarà possibile iscriversi, ma nel caso si tratti di RUP già effettivo, nell’anno dell’iscrizione dovrà essere svolta una formazione straordinaria di aggiornamento pari a 15 crediti formativi.
Lo stesso vale anche nel caso in cui, l’iscrizione al Registro dei RUP dopo l’ottenimento dei 10 crediti ECTS, non sia mai avvenuta l’iscrizione al Registro dei RUP.
Ai fini dell’obbligo di formazione continua e dell’iscrizione al Registro dei RUP la permanenza in servizio con cessazione temporanea dell’attività di RUP è considerata assenza giustificata ai sensi di questo articolo.
 

Art. 7 - Ambito di applicazione soggettivo

Dall’applicazione della presente delibera sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 2 comma 3 della legge provinciale n. 16/2015.
 

Art. 8 - Disposizione finale

La presente Linea guida sostituisce la Linea guida, parte integrante e allegata alla delibera della Giunta Provinciale n. 850/2019.