Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Lazio, Sez. 1, 31 marzo 2022, n. 3713 - Sospensione attività di sale giochi: lockdown legittimo




N. 03713/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11462/2020 REG.RIC.

 



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente



SENTENZA
 



sul ricorso numero di registro generale 11462 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tre Esse Scommesse S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Niccolò Travia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Livia Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'art. 1, comma 10, lett. l), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3.12.2020, a mente del quale “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente”; dell'art. 1, comma 9, lett. l) del DPCM 3.11.2020, di identico tenore; dell'art. 1, comma 9, lett. l) del DPCM 24.10.2020, che ha previsto la sospensione delle sole “attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò”; la Circolare n. 41/2020, pubblicata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 26.10.2020 ricognitiva delle misure adottate dal Governo in data 24.10.2020; di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi, coordinati e/o conseguenti, ivi compresi i verbali del Comitato Tecnico-Scientifico n. 133 del 3 dicembre 2020, nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020, nn. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020;
per la condanna Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa dei suindicati provvedimenti, che ci si riserva di precisare dettagliatamente in corso di giudizio; con ogni ulteriore pronuncia, anche in ordine alle spese e ai compensi di lite.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 gennaio 2021:
- dell'art. 1, comma 10, lett. l), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3.12.2020, a mente del quale “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente”;
- dell'art. 1, comma 9, lett. l) del DPCM 3.11.2020, di identico tenore;
- dell'art. 1, comma 9, lett. l) del DPCM 24.10.2020, che ha previsto la sospensione delle sole “attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò”;
- della Circolare n. 41/2020, pubblicata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 26.10.2020 ricognitiva delle misure adottate dal Governo in data 24.10.2020;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi, coordinati e/o conseguenti, ancorchè non conosciuti, ivi compresi i verbali del Comitato Tecnico-Scientifico n. 133 del 3 dicembre 2020, nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020, nn. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020; nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa dei suindicati provvedimenti, che ci si riserva di precisare in corso di giudizio;
nonché per l'annullamento
- dell'art. 1, comma 10, lett. l), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.1.2021, le cui disposizioni risultano efficaci dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 “in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020”, a mente del quale “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente”;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti, ivi compreso il verbale del Comitato Tecnico-Scientifico n. 144 della seduta del 12.01.2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 marzo 2021:
- dell'art. 20, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2.3.2021 (le cui disposizioni “si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021”), a mente del quale “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente”;
- dell'art. 1, comma 10, lett. l), del DPCM 14.1.2021, di identico tenore;
- dell'art. 1, comma 10, lett. l), del DPCM 3.12.2020, di identico tenore;
- dell'art. 1, comma 9, lett. l) del DPCM 3.11.2020, di identico tenore;
- dell'art. 1, comma 9, lett. l) del DPCM 24.10.2020, che ha previsto la sospensione delle sole “attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò”;
- della Circolare n. 41/2020, pubblicata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 26.10.2020 ricognitiva delle misure adottate dal Governo in data 24.10.2020;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi, coordinati e/o conseguenti, ancorchè non conosciuti, ivi compresi i verbali del Comitato Tecnico-Scientifico nn. 157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente delle sedute del 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 26 febbraio 2021 e 27 febbraio 2021, n. 144 della seduta del 12.01.2021, n. 133 del dicembre 2020, nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020, nn. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020, nonché le osservazioni tecniche inviate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 febbraio 2021;
nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa dei suindicati provvedimenti, che ci si riserva di precisare in corso di giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

Fatto


 

1. A mezzo dell’originario ricorso, la società, rappresentando commercializzare giochi in rete fisica su eventi ippici e sportivi per conto dello Stato italiano, ha impugnato i provvedimenti sopra indicati che disponevano la sospensione delle attività, al fine del contenimento della pandemia da Sars-Cov-2 «di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò» (art. 1, comma 9, lett. l), d.p.c.m. 24 ottobre 2020), estendendo poi tale inibitoria alle medesime attività «anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente» (art. 1, comma 9, lett. l) d.p.c.m. 3 novembre 2020 e art. 1, comma 10, lett. l) d.p.c.m. 3 dicembre 2020), chiedendone l’annullamento e la conseguente condanna al risarcimento del danno.
2. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Al ricorso era unita domanda di sospensione interinale dell’efficacia degli atti impugnati che veniva chiamata alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021: nondimeno, il giorno precedente parte ricorrente impugnava con ricorso per motivi aggiunti il d.p.c.m. 14 gennaio 2021, sicché il Collegio dava atto del mancato decorso dei termini a difesa e cancellava la causa dal ruolo delle sospensive.
3.1. All’esito della camera di consiglio del 10 febbraio 2021, il Collegio respingeva la domanda cautelare con ordinanza appellata dall’odierna ricorrente: il Consiglio di Stato – dopo il rigetto della tutela monocratica – accoglieva il gravame ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando a questo Tribunale di fissare in via anticipata l’udienza di merito.
3.2. Nelle more, parte ricorrente impugnava con ricorso per motivi aggiunti il d.p.c.m. 2 marzo 2021.
3.3. Chiamata alla camera di consiglio del 24 marzo 2021 l’istanza cautelare, essa veniva respinta dal Collegio con ordinanza non appellata.
3.4. Le parti si scambiavano documenti e memorie in vista dell’udienza pubblica del 9 marzo 2022, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
 

Diritto


1. Preliminarmente, deve osservarsi come il ricorso per l’annullamento degli atti gravati è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo i decreti impugnati esaurito i loro effetti (cfr. da ultimo, Tar Lazio, sez. I, 18 gennaio 2022, n. 558).
2. Residua, pertanto, unicamente l’analisi della loro legittimità ai fini del giudizio risarcitorio: invero, qualora i provvedimenti fossero legittimi, non sussisterebbe l’elemento oggettivo del danno ingiusto.
2.1. Deve infatti osservarsi come la responsabilità invocata dalla parte ricorrente sia riconducibile a quella extra-contrattuale (Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7), discendendo la lamentata lesione dell’interesse da un atto autoritativo dell’amministrazione. Non può infatti accogliersi la tesi della società secondo cui la responsabilità avrebbe natura contrattuale basandosi sul rapporto di concessione: difatti, il danno discende non dall’inadempimento, da parte del concessionario, di una qualche obbligazione preesistente, bensì dalla sospensione tout court dell’attività, ordinata per ragioni di sanità pubblica. È palese che si tratta dell’esercizio di un potere che si sviluppa al di fuori ed oltre la concessione: un’evidenza in tal senso è fornita dalla circostanza che l’adozione è stata curata da un’amministrazione distinta da quella che gestisce il rapporto concessorio.
3. Chiarita, dunque, la latitudine dello scrutinio cui è chiamato il Collegio, è possibile verificare la fondatezza delle censure spiegate dalla ricorrente.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce il difetto d’istruttoria dei provvedimenti impugnati, non essendovi evidenza scientifica del fatto che le attività imprenditoriali della ricorrente favorissero particolarmente la propagazione del virus, non potendo rilevare l’inciso del verbale del Comitato tecnico scientifico (Cts) del 18 ottobre 2020, n. 119, che si riferiva a tali attività.
3.2. Con il secondo motivo, si censurano i provvedimenti per violazione del legittimo affidamento, essendo le sospensioni intervenute pochi giorni dopo l’adozione di linee guida che imponevano particolari oneri di sicurezza per l’esercizio delle attività di gioco e scommesse.
3.3. A mezzo della terza censura, invece, parte ricorrente si lamenta della disparità di trattamento subita rispetto agli esercizî commerciali che non avevano come oggetto esclusivo l’esercizio del gioco (es. bar o tabacchi), per i quali la sospensione non operava.
4. I successivi due ricorsi per motivi aggiunti ripropongono, in buona sostanza, le medesime censure, indirizzandole però verso i reiterati d.p.c.m.
4.1. In particolare, con il primo atto, si evidenzia come anche il d.p.c.m. 14 gennaio 2021 fosse stato adottato senza alcuna istruttoria, non potendosi considerare tale il parere rilasciato dal Cts con verbale del 3 dicembre 2020, n. 133. Del pari, il decreto non avrebbe fatto buon bilanciamento tra prevenzione e precauzione ed adeguatezza e proporzionalità, essendo le misure inidonee, non necessarie ed inadeguate al fine di tutelare la salute pubblica. In ultimo, si deduce altra disparità di trattamento nella sospensione, dato che non venivano interrotte le attività dei tabaccai, che potevano continuare a vendere lotterie stantanee ed a ripetizione.
4.2. Per mezzo del secondo ricorso per motivi aggiunti, si censura il d.p.c.m. del 2 marzo 2021, prospettando il difetto d’istruttoria, citando all’uopo il decreto monocratico del Presidente della III sezione del Consiglio di Stato che respingeva la richiesta di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza pronunciata da questa Sezione. Infatti, i verbali del Cts, in particolare quello del 27 febbraio 2021, n. 161, non evidenzierebbero le ragioni poste a base della sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre, sempre prendendo le mosse dal citato pronunciamento monocratico, si deduce l’erroneità della classificazione delle attività non essenziali, risultando palese che quelle gestite dalla società ricorrente siano sicuramente di primaria importanza per i lavoratori impiegati, nonché per le casse dell’erario. Infine, si lamenta ulteriore disparità di trattamento con riguardo alle attività di musei, cinema e teatri (v. artt. 14 e 15 d.p.c.m. 2 marzo 2021), i quali presenterebbero fattori di rischio maggiori rispetto alle sale scommesse o bingo.
5. Alla luce di quanto sinora evidenziato, appare chiaro che tutti i motivi del ricorso principale, nonché quelli proposti con i ricorsi per motivi aggiunti possano essere scrutinati congiuntamente, essendo connessi da un punto di vista logico-giuridico.
5.1. Essi, nel complesso, sono tutti infondati, essendo i provvedimenti impugnati pienamente legittimi.
5.2. Prima però di affrontare le doglianze fatte valere dalla parte ricorrente, appare opportuno riepilogare i fatti rilevanti per la decisione. Ovviamente, non si vuole procedere ad una cronistoria della pandemia in corso – che ormai appartiene al notorio – ma si può rammentare che il Sars-Cov-2 è un particolare coronavirus, scoperto per la prima volta nel 2019, che cagiona una malattia (Covid-19) che sino all’inizio di marzo 2022 ha già cagionato oltre 6 milioni di vittime nel mondo. La patologia è stata classificata come pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ed è diffusa praticamente in ogni territorio del globo. Tutti gli Stati hanno adottato misure straordinarie per evitare il contagio e per curare gli ammalati; in particolare, la severità della malattia, che ha cagionato numerosissime ospedalizzazioni, si è tradotta nel tentativo delle autorità pubbliche di ridurre in primo luogo quanto più possibile i contagi: di conseguenza, trattandosi di virus a diffusione aerea, che si trasmette da uomo a uomo, la principale misura di prevenzione è rappresentata dalla riduzione dei contatti sociali.
5.3. Orbene, dopo la prima fase di totale chiusura della stragrande maggioranza delle attività imprenditoriali ed il confinamento in casa della quasi totalità della popolazione (marzo-maggio 2020) ed in seguito ad un’estate durante la quale il virus appariva scomparso, nell’autunno 2020 è sopraggiunta una nuova ondata pandemica (la seconda, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, seguita da una terza nel febbraio- maggio 2021) di portata ben maggiore rispetto all’iniziale. La strategia di politica sanitaria adottata dalle autorità italiane (analoga a quelle delle altre democrazie europee) è stata focalizzata alla riduzione delle infezioni, apparendo essa l’unico strumento per evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere, in assenza di vaccini che prevenissero decorsi gravi. All’uopo, si sono introdotte – a mezzo del d.p.c.m. 24 ottobre 2020, poi rafforzato dal d.p.c.m. 3 novembre 2020, reiterato, col d.p.c.m. 3 dicembre 2020, a sua volta sostituito dal d.p.c.m. 14 gennaio 2021 ed infine dal d.p.c.m. 2 marzo 2021 – misure particolarmente restrittive della vita sociale delle persone, limitandone la libertà di circolazione (es. coprifuoco) o la partecipazione ad eventi ricreativi: in tale contesto si inseriscono anche le sospensioni di svariate attività commerciali reputate non essenziali.
5.4. Orbene, su tale punto, la decisione, certamente dolorosa, di inibire l’esercizio delle attività delle sale da gioco con il d.p.c.m. 24 ottobre 2020 appare sicuramente legittima, frutto di un’attenta ponderazione degli interessi in campo: come si è anticipato, la strategia politica di contenimento del virus mirava a contenere le occasioni di infezione, impedendo alla cittadinanza di partecipare ad attività rischiose reputate non essenziali. Tale scelta risponde a protocolli elaborati in sede internazionale e compendiati nel documento redatto dalle autorità tecniche italiane intitolato «Prevenzione e risposta a Covid-19. Evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione autunno-invernale»: esso, elaborato prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati, chiariva che l’«interruzione [delle] attività sociali/culturali/sportive maggiormente a rischio (es. discoteche, bar, palestre - anche su base oraria)» fosse una misura necessaria nell’ipotesi di scenarî di rischio moderato (in realtà, la situazione si evolveva poi fino allo scenario del rischio alto). Ovviamente, l’elencazione trascritta è esemplificativa, sicché vi rientra legittimamente anche l’attività di commercializzazione dei giochi leciti, in quanto assimilabile dal punto di vista del rischio pandemico. In aggiunta, prima dell’adozione dell’impugnato
d.p.c.m. del 24 ottobre 2020, il Cts con verbale del 18 ottobre 2020, n. 119, chiariva come la scelta di sospendere le attività non essenziali fosse coerente con le finalità di contenimento del virus, rilevando, al contempo, come non fossero state ricomprese in tale elenco le attività di sale scommesse e bingo, suggerendo di correggere tale antinomia.
5.5. Appare quindi evidente che, nell’amplissima discrezionalità di cui gode il Governo nel perseguire gli obiettivi di politica sanitaria prefissati – data la straordinaria situazione pandemica (v. Tar Lazio, sez. I, 19 febbraio 2021, n. 2102)
– l’inibizione di attività quali quella della società ricorrente si rivela legittima. Tale conclusione appare corroborata dal parere reso nel verbale Cts 27 febbraio 2021, n. 161, che ribadiva come la sospensione delle attività delle sale da gioco fosse da collegare al rischio particolarmente alto di trasmissione del contagio, così fugando qualsiasi dubbio che la decisione poggi su giudizî etici o morali (cfr., in tal senso, Tar Lazio, sez. III-quater, 4 gennaio 2021, n. 35, resa sulle chiusure dei centri commerciali).
5.6. Non condivisibile è l’argomento della ricorrente secondo cui trattasi di valutazione effettuata in assenza di dati scientifici. Difatti, senza aver la presunzione di fornire spiegazioni epistemologiche, va osservato come il sapere scientifico non si esaurisce nelle scienze esatte (fisica, matematica etc…), ma si compone anche dell’esperienza comune ovvero delle prolungate osservazioni di un fenomeno che possono entrambe condurre ad affermare la regolarità di un certo evento (cfr. Cass. pen., sez. V, 7 settembre 2015, n. 36080). Orbene, nel caso di specie, le riflessioni del Cts prendono le mosse proprio da questa tipologia di constatazioni. Da un lato, invero, non vi sono – allo stato – evidenze scientifiche certe di come si propaghi il virus, avendosi solo indizî che l’esposizione di un individuo sano ad uno contagiato (anche asintomatico) determina un elevato rischio di infezione; dall’altro, notoriamente, nelle sale scommesse si assembrano persone che possono stazionare lungamente in esse. Dati questi elementi d’esperienza, è evidente che la frequentazione delle sale scommesse espone i relativi avventori ad un elevato rischio di contagio, sicché pienamente logica e razionale è la sospensione delle relative attività (v. Tar Calabria, sez. I, 9 maggio 2020, n. 841, che annullava un’ordinanza regionale che consentiva la riapertura di alcune attività di ristorazione).
5.7. Neppure può sostenersi una lesione del legittimo affidamento nella discrasia tra le linee guida per la riapertura dell’11 giugno 2020 e le sospensioni di cui al d.p.c.m. del 24 ottobre 2020 (e seguenti). Infatti, come osservato in precedenza, la recrudescenza della pandemia mutava totalmente il contesto: mentre le citate linee guida venivano adottate in una fase calante della pandemia, le sospensioni intervenivano in un momento di crescita inarrestabile ed imprevedibile. Di conseguenza, nessun affidamento può aver riposto la ricorrente nell’adozione delle linee guida, essendo esse riferite ad una situazione di fatto totalmente superata dagli avvenimenti (v. Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2021, n. 7988).
5.8. In aggiunta, nessuna disparità di trattamento può lamentare la parte ricorrente. La mancata sospensione degli impianti di gioco nei bar e nei tabacchi (nel periodo compreso tra il 24 ottobre ed il 3 novembre 2020) appare in linea col principio di proporzionalità: il Governo, invero, prima di adottare la più drastica misura, nel tentativo di ridurre al minimo il sacrificio per le imprese, evitava di sospendere i giochi presenti nei bar e nei tabacchi in quanto ivi presenti in numero notoriamente minore. Tale scelta, come detto, veniva abbandonata sin dall’adozione del d.p.c.m. 3 novembre 2020, stante il rapido peggioramento della curva epidemiologica: le lotterie istantanee ed a ripetizione, invece, non venivano sospese, in quanto è palese che esse sono fruibili in sicurezza. Neppure può paragonarsi l’attività esercitata dalla ricorrente con quella di musei, teatri e cinema, per i quali venivano previste limitate riaperture sin dal d.p.c.m. 2 marzo 2021: infatti, le regole per la riapertura (con controlli all’ingresso, utilizzo di mascherine, limitazioni delle capienze etc…) e le modalità di fruizione (di regola statica, silenziosa ed in piccoli gruppi), scrutinate funditus nel verbale Cts 26 febbraio 2021, n. 156, consentivano di fornire un servizio a basso rischio di contagio (cfr. Tar Lazio, sez. III-quater, 5 febbraio 2021, n. 1523).
5.9. Fermo quanto sopra sulla fattispecie oggettiva del fatto illecito, deve rilevarsi come in ogni caso difetta di prova la ricorrenza dell’elemento soggettivo (Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2018, n. 2495). Invero, l’azione della pubblica amministrazione appare essere ispirata dal criterio della massima prudenza, bilanciando correttamente le opposte esigenze di tutela della salute pubblica e del libero esercizio dell’attività economica.
6. Si rileva, solo per inciso, che le sospensioni imposte dal governo venivano comunque compensate con l’elargizione di svariati ristori per le imprese coinvolte, volte a mitigare le inevitabili conseguenze negative dei provvedimenti impugnati. Ciò vale in particolare per i lavoratori che, attraverso varî ammortizzatori sociali, vedevano solo parzialmente compressa la propria retribuzione.
7. In conclusione, può affermarsi che i diversi decreti governativi hanno tutti compiuto un equo bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti: essi non appaiono viziati da illogicità o incongruità, essendo stati adottati all’esito di puntuali istruttorie, risultando idonei (almeno in astratto) a contenere quanto più possibile i contagi, in un quadro emergenziale straordinario, imprevedibile ed in continua evoluzione (in generale, cfr. Corte Cost. 12 marzo 2021, n. 37).
7.1. La legittimità dei decreti impugnati, pertanto, rende infondata la domanda risarcitoria.

8. Le spese, stante l’assoluta novità della controversia, possono essere integralmente compensate.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile la domanda annullatoria svolta;
- rigetta la domanda risarcitoria. Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere, Estensore Matthias Viggiano, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lucia Maria Brancatelli Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO