Tribunale di Bergamo, Sez. Lav., 21 gennaio 2022, n. 239 - Obbligo vaccinale e diritto di obiezione di coscienza


 

Decreto di rigetto n. cronol. 239/2022 del 21/01/2022
RG n. 1977/2021




Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12 gennaio 2022 sul ricorso promosso ai sensi dell'art. 669 ss. c.p.c. da CM per ottenere l'esonero dall'adempimento dell'obbligo vaccinale, con previsione della possibilità di svolgere la sua prestazione esibendo la certificazione verde base o, in via subordinata, attraverso la didattica a distanza, osserva quanto segue:
E' opportuno chiarire preliminarmente che, ai sensi dell'art. 671 c. p.c., il provvedimento richiesto richiede la sussistenza di due presupposti: il "fumus boni iuris", consistente in una situazione che consenta di ritenere probabile l'esistenza della pretesa in contestazione ed il "periculum in mora", ovvero l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio che il diritto fatto valere può subire nelle more del giudizio ordinario. In assenza anche di uno soltanto di tali requisiti la domanda cautelare non può trovare accoglimento (v. anche cass. sez. I, n. 8729/97).
Il ricorrente, nel dare atto di essere, oltre che avvocato, docente a tempo indeterminato di scuola secondaria superiore presso l'Istituto Superiore "X " di Bergamo, esponeva che l'art. 2 d.l. 172/11 aveva esteso l'obbligo vaccinale Sars-CoV-2 a tutto il personale della scuola a decorrere dal 15.12.2021.
Il ricorrente, nel riferire di essere praticante di fede Cristiano-Ortodossa, affermava il proprio diritto di obiezione di coscienza, atteso che nella fase di ricerca, sviluppo e produzione dei vaccini Covid-19 sono state utilizzate linee cellulari embrionali di nascituri da aborti, ragion per cui eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. 172/21, in relazione agli artt. 2, 3 e 19, nella parte in cui non prevede per i lavoratori sottoposti all'obbligo vaccinale il diritto di sollevare obiezione di coscienza in caso di conflitto grave e insormontabile tra l'obbligo imposto e la loro coscienza o le loro convinzioni religiose.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, ricordando come in tema di vaccinazioni la Corte costituzionale abbia sino ad oggi sempre affermato che l'art. 32 Cost. presuppone un necessario contemperamento tra il diritto alla salute del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri, nonché con l'interesse della collettività.
Così pure l'art. 2 d.l. 172/21 esprime, alla luce del contesto emergenziale, un criterio di ragionevolezza nella scelta di estendere l'obbligo vaccinale all'intero personale scolastico, trattandosi di un contesto pericoloso per l'alta densità di persone.
L'art. 2 d.l. 172/21, prevede al suo primo comma che "dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1 ° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblìco1 della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo B-ter del decreto legislativo 30 dicembre 199Q, n. 502 e degli Istituti penitenziari). 1. Dal,. 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico dei sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Il secondo comma della disposizione prescrive la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del primo comma, con obbligo per i dirigenti scolastici di assicurare il rispetto dell'obbligo in esame.
Infine, in base al terzo comma dell'art. 2 d.l. 172/21
"l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominabili. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021".
Il ricorrente sotto il profilo del "periculum in mora" fa valere il danno economico connesso alla lesione del suo diritto al lavoro; tuttavia, in relazione a tale aspetto non può trascurarsi che la tutela cautelare è stata richiesta a favore di un diritto di credito, che, per definizione, è sempre risarcibile (v. Trib. Milano, 29.2.2002 e Trib. Milano, 28.2.1996, Trib. Piacenza, 13.4.2000)
Di conseguenza, il ricorso alla tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. del credito pecuniario può ammettersi solo a condizione che la stessa sia rivolta a salvaguardare, non la mera situazione patrimoniale in quanto tale, ma situazioni giuridiche soggettive - di cui il ricorrente deve fornire la prova a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica o alla salute), che potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito.
In altri termini, il diritto avente ad oggetto una somma di denaro di per sé non è suscettibile di essere leso in maniera irreparabile, ai fini dell'art. 700 c.p.c., salvo nei casi in cui si tratti di un diritto immediatamente e istituzionalmente preordinato al soddisfacimento di beni della vita di natura infungibile, in quanto eccedenti la dimensione meramente patrimoniale.
La prova rigorosa del pregiudizio imminente e irreparabile derivante dalla mancata percezione di somme dovute nelle more del giudizio di merito deve essere ovviamente fornita dal ricorrente che in questa sede non ha però offerto elementi sufficienti a tal fine.
In relazione a tale aspetto non può fare a meno di evidenziarsi che il ricorrente non svolge solo il lavoro di docente, che lo impegna per sole 18 ore settimanali, ma esercita da molti anni anche la libera professione forense, essendo anche avvocato.
Non è noto quale delle due attività lavorative sia prevalente in termini economici, ma certamente a tutt'oggi al ricorrente non è impedito l'esercizio della professione forense, posto che per gli accessi in Tribunale è richiesto solo il green pass cd. base, ottenibile semplicemente a seguito di un tampone con esito negativo. Sarebbe stato quindi onere del ricorrente chiarire, innanzitutto, la propria condizione familiare e dar conto dell'esistenza o meno di familiari conviventi, nonché degli ulteriori redditi propri e degli eventuali familiari, al fine di dimostrare, pur nell'ambito di un procedimento di carattere sommario, l'esistenza del pregiudizio imminente e irreparabile connesso alla temporanea sospensione della retribuzione quale docente.
Per tali argomentazioni appare certamente carente l'elemento del "periculum in mora", cosa che rende superflua l'indagine sul "fumus boni iuris".
Il ricorso va dunque respinto, potendosi disporre la compensazione delle spese processuali, considerata la peculiarietà della situazione trattata.
 

 

P.Q.M.

 




Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
Bergamo, 20 gennaio 2022
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini