COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
I Reparto


OGGETTO: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Attività di servizio a distanza.
 

A …omissis…


1. In relazione all’emergenza causata dalla diffusione pandemica del virus COVID-19 sono state emanate dall’Autorità di Governo stringenti misure volte a contenere il rischio biologico in corso anche mediante la limitazione della concentrazione del personale nei luoghi di lavoro.
Anche a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020¹, in base al quale presso le Pubbliche Amministrazioni è favorito il ricorso alla prestazione lavorativa in forma “agile”, sono state diramate disposizioni di dettaglio nell’ambito del Corpo con la circolare n.76565/2020 in data 13 marzo 2020 dell’ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore.
In tale particolare frangente, l’applicazione della disciplina del lavoro “a distanza” sarà consentita:
a. ferma restando la possibilità di avvalersi degli altri istituti in materia di orario di lavoro e di assenze dal servizio;
b. prevalentemente - per quanto di più stretta pertinenza - nell’ambito delle articolazioni di staff, salvaguardando comunque la funzionalità di tutte le unità organizzative;
c. laddove compatibile con le specifiche mansioni dei singoli militari o il particolare compito, di volta in volta, a ciascuno attribuito, favorendo, tra i destinatari della misura, quelli con maggiori difficoltà di carattere personale, anche al fine di alleggerire il fenomeno del pendolarismo;
d. previa presentazione di apposita domanda da parte del militare interessato ovvero di formale accettazione, in caso di individuazione d’ufficio dello stesso;
e. con esclusione della possibilità di trattare qualsiasi informazione classificata o sottoposta a vario titolo a particolari regimi di tutela e garantendo, comunque, la riservatezza e la privacy dei dati trattati;
f. subordinandola alla disponibilità - ove l’Amministrazione non ne disponga - delle necessarie strumentazioni informatiche da parte del militare, che se ne assume i relativi oneri diretti o indiretti (elettricità, connessione alla rete, usura/danni ai dispositivi utilizzati, etc..).
La prestazione lavorativa svolta “a distanza” equivale a quella resa presso l’abituale sede di lavoro e costituisce servizio prestato a tutti gli effetti; non sì matura il compenso per lavoro straordinario, il trattamento di missione né il buono pasto (non sono al contempo fruibili permessi brevi o altri istituti che comportino riduzioni di orario).
Quanto agli aspetti legati alla rendicontazione, l’esito dell’attività svolta sarà quotidianamente rapportato al Superiore diretto, con comunicazione di posta ovvero con altre modalità da determinarsi a cura di quest’ultimo.
2. Ciò posto, le SS.LL. vorranno con effetto immediato procedere all’attuazione delle suddette disposizioni, prevedendo:
a. anche un’idonea presenza, in ufficio, della forza effettiva;
b. nelle giornate prescelte, una rendicontazione giornaliera pari a 7,15 ore;
c. un’alternanza tra il personale catione materiae, idonea a garantire lo svolgimento delle attività di competenza anche in sede.
3. È appena il caso di sottolineare, infine, che la grave ed eccezionale emergenza determinata dalla diffusione del “coronavirus”, con le inevitabili ripercussioni sull’attività di servizio e sulla sfera individuale e familiare di ogni militare, impone a ogni livello e da parte di tutti, equilibrio, senso di responsabilità e dedizione altrettanto straordinari.
 

IL CAPO DEL REPARTO
(Gen. B. Mariano La Malfa)

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¹ “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. La norma richiama l’art.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, che a sua volta raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.