Categoria: Normativa regionale
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Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2022, n. 045/ Pres.
Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà di imprese, emanato con DPReg. 168/2017.
B.U.R. 20 aprile 2022, n. 16

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017) e in particolare l’articolo 4, comma 30 che autorizza l’amministrazione regionale a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale o sede di imprese;
VISTO il successivo comma 31 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa;
VISTO il proprio decreto 21 luglio 2017, n. 0168/Pres. “Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà di imprese”;
VISTA la legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità) e in particolare l’articolo 7 che ha sostituito al comma 30 dell’articolo 4 della legge regionale 25/2016, le parole «di proprietà di imprese» con quelle «da edifici sedi di imprese»;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (legge di stabilità 2022), e in particolare l’articolo 4 comma 8 secondo cui “In via di interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), ai fini della concessione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, si intendono edifici sedi di imprese anche le unità locali delle imprese, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale.”;
PRESO ATTO della opportunità di adeguare il regolamento vigente alle sopravvenute disposizioni normative;
ATTESO che le attuali difficoltà di conferimento dell’amianto, dovute all’esaurimento della discarica regionale di amianto sita nel Comune di Porcia, impediscono a molti beneficiari di completare gli inter-venti di rimozione e smaltimento e, conseguentemente, di rendicontare le spese sostenute nei termini prescritti dal regolamento a pena di decadenza dal contributo;
PRESO ATTO, pertanto, della necessità di modificare il regolamento, emanato con il citato proprio decreto n. 0168/Pres./2017, non limitando ad un’unica volta la possibilità di richiedere la proroga del termine di rendicontazione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 470 del 1 aprile 2022;
 

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà di imprese, emanato con D.P.Reg 168/2017”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà di imprese, emanato con D.P.Reg 168/2017.

art. 1 Modifica del titolo del D.P.Reg. 168/2017
art. 2 Modifica dell’articolo 2 del D.P.Reg 168/2017
art. 3 Modifica dell’articolo 6 del D.P.Reg 168/2017
art. 4 Modifica dell’articolo 12 del D.P.Reg 168/2017
art. 5 Norma transitoria
art. 6 Entrata in vigore


Art. 1 Modifica del titolo del D.P.Reg. 168/2017
1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017, n. 168/Pres. recante: « Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà di imprese» è sostituito dal seguente: « Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese».

Art. 2 Modifica dell’articolo 2 del D.P.Reg 168/2017
2. L’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 168/2017 è sostituito dal seguente:
«1. Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici, sede legale o sede di unità locali dell’impresa richiedente il contributo, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale, situati sul territorio regionale.».

Art. 3 Modifica dell’articolo 6 del D.P.Reg 168/2017
1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 168/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 1 della lettera d) del comma 2 le parole «unità operativa» sono sostituite dalle seguenti: «unità locale, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale, »;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il richiedente presenta distinte domande per la sede legale nonché per ciascuna unità locale, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale, oggetto di intervento. Nel caso in cui nella medesima sede o unità locale, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale, sia necessario rimuovere e smaltire sia amianto compatto che friabile, sono presentate due distinte domande. ».

Art. 4 Modifica dell’articolo 12 del D.P.Reg 168/2017
1. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 168/2017 le parole « una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi » sono soppresse.

Art. 5 Norma transitoria
1. La modifica di cui all’articolo 4 si applica anche ai contributi già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.