Tipologia: Accordo
Data firma: 25 settembre 2020
Parti: ATS e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa, Confsal-Unsa Fed. Intesa Fp, Cisal, RSU
Comparti: P.A., Istruzione, Ambito Territoriale Sassari
Fonte: uspss.it


Accordo decentrato tra il rappresentante dell’Ambito Territoriale di Sassari, l’RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del territorio, ai sensi del punto 4 dell’Accordo Nazionale siglato dal Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni sindacali

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l'art. 7, comma 6, il quale, alla lettera k), prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica "le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro";
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Relativo al Personale dell'area Funzioni Centrali, triennio 2016 - 2018, e in particolare l'art. 43, comma 1, lett. c), che include tra le materie oggetto di confronto "le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti lo stato di salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro";
Visto il DL 17/2020 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" ed in particolare l'art. 87 "(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali";
Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 contenente "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
Visti i Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19” sottoscritti in data 3 e 8 aprile dalle OO.SS. e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione;
Visto il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", redatto dall' INAIL ed approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile di aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Vista la circolare n. 14915-29/04/2020 del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività";
Vista la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 5 maggio 2020, contenente le "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni";
Vista la Circolare n. 3/2020 della Presidenza del consiglio dei Ministri, recante le indicazioni applicative della Legge n. 77 di conversione del DL 19 maggio 2020, n. 34
Visto l’Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero dell'istruzione a seguito emergenza COVID- 19;
Rilevato che il citato Accordo prevede che presso gli Uffici sede di elezione di RSU venga attivato un livello di contrattazione integrativa di sede territoriale avente ad oggetto le misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera k) del CCNL Funzioni Centrali, per affrontare le specifiche esigenze del contesto territoriale e le disposizioni formulate dalle competenti autorità locali.
Esaminata l’indicazione del Dirigente dell’ATP di Sassari sulla unità interessate alla prima fase del rientro anche con turnazioni periodiche, suscettibili di modificazione all’esito di peculiari esigenze personali o organizzative al fine di assicurare il distanziamento sociale;
Concordano
- il lavoro agile rimane la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, nei limiti del 50% delle unità dell'organico dell'ufficio, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covidl9, secondo le direttive del quadro normativo attualmente vigente.
- l’attività in presenza e quella in lavoro agile sarà prestata secondo il criterio della ripartizione al 50% di cui all’art. 231 del DL n. 34/20, tenendo conto delle adesioni volontarie al rientro in servizio, nonché dell’esigenza di garantire indifferibili adempimenti legati all'avvio dell'anno scolastico, delle condizioni personali (per situazioni di disabilità o condizioni familiari di assistenza di minori o disabili) e logistiche (distanza dalla sede di lavoro) dei dipendenti, cosi come illustrate nella normativa di riferimento.
- nei rapporti con l'utenza, la gestione delle richieste di informazioni e servizi verrà garantita attraverso i canali di accesso telematico e/o mediante assistenza telefonica. Resta escluso l’accesso fisico alle sedi da parte del pubblico o di terzi, fatte salve esigenze eccezionali. In tal caso il ricevimento avverrà previo appuntamento con il dipendente addetto.
Analogamente si procederà per l’ingresso di terzi finalizzato a interventi di manutenzione o sugli impianti. Per l’espletamento delle attività di front office che dovessero rendersi necessarie, il personale si avvarrà del locale guardiania, ubicato al piano terra, che presenta apposito sportello con vetro separatore.
In nessun altro caso vi sarà l'accesso di terzi dall'esterno.
Ciò, nell’immediato e con riserva di futuro allestimento di apposite aree di front office, con attrezzature informatiche e barriere per accogliere l'utenza.
- Gli spazi di lavoro consentono 1 inserimento di un'unità per stanza, atta a garantire il distanziamento sociale. Nell’ipotesi di incremento numerico delle unità di personale in presenza, si provvederà ad impartire disposizioni apposite, ove si dovesse verificare la contemporanea presenza di più persone in un unico ambiente.
- Il divieto di tutti gli spostamenti non necessari, con utilizzo dei soli servizi igienici del piano e ala in cui il dipendente presta ordinariamente servizio.
Gli spostamenti ad ogni titolo devono comunque avvenire indossando le mascherine chirurgiche fornite dall’amministrazione.
- Il mantenimento, nei locali comuni, di tutte le misure organizzative che consentano un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza minima di sicurezza interpersonale di 1 metro (es: delimitazione delle porzioni di pavimento adiacenti alle fotocopiatrici ad uso comune, limitazione dell’uso degli ascensori ad 1 persona alla volta, etc.).
- La distribuzione di una mascherina per ogni giorno di presenza a ciascun dipendente, con l'obbligo di utilizzo nei luoghi chiusi, in presenza di altre persone e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, ad eccezione dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero dei soggetti che interagiscono con i predetti (cfr. art. 3, comma 2, DPCM 17 maggio 2020). Il personale che ritira la corrispondenza e che svolge attività esterne (es. incaricati del ritiro corrispondenza o che intrattengono rapporti con Uffici, prelevando materiale cartaceo), avrà altresì cura di procedere alla pronta igienizzazione delle mani;
- Nei punti di accesso dell’ufficio, in corrispondenza del rilevatore delle presenze al piano terra, di fronte alla porta di ingresso del piano primo e delle due porte di ingresso del piano secondo, sono installati erogatori di soluzione disinfettante a funzionamento automatico e apposito cartello segnaletico che ne prescriva l'utilizzo a chiunque si. accinga a entrare. Nei bagni sono posizionati dispenser erogatori di soluzione idroalcolica disinfettante.
- L'amministrazione assicura nella sede la pulizia e la sanificazione giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
- In relazione agli impianti di condizionamento, nella proprietà dell’Ente Locale Provincia, questo Ufficio provvederà, con cadenza periodica, alla richiesta di disinfezione dei filtri.
- Si è proceduto a una sanificazione straordinaria dei locali, mediante ditte specializzate e con l’impiego dei prodotti con le caratteristiche previste dall’Autorità sanitaria;
- Sono indicati i percorsi per l’entrata e l’uscita, per evitare assembramenti. Non sono consentite riunioni per a pausa pranzo che, se ritenuto di dover effettuare nei locali dell’ufficio, dovrà avvenire con modalità tali da evitare la presenza di più di una persona per stanza;
- Le modalità di rilevazione della temperatura saranno oggetto di valutazione con il medico competente di riferimento e con il coinvolgimento del servizio di prevenzione e protezione. Potrà al momento essere assicurata la misurazione della temperatura dell’utenza, nei casi eccezionali di ammissione nell’edificio, con la dotazione strumentale in possesso dell’amministrazione.
Potrà anche procedersi a mezzo di compilazione di apposita autodichiarazione.
Le parti si impegnano a tenere un monitoraggio riguardo l’efficacia del presente Accordo e ad aggiornarne i contenuti anche in funzione dell’effettivo andamento epidemiologico sul territorio ovvero in presenza di eventuali mutamenti della presenza di personale.
Il monitoraggio avrà cadenza mensile.
Per quanto non espressamente indicato, si richiama, ad integrazione, l’Accordo nazionale sottoscritto dal Ministero dell’istruzione e le Rappresentanze sindacali in materia di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Letto e sottoscritto
Sassari 25-09-2020