Tipologia: CCNL
Data firma: 22 maggio 2019
Validità: 01.09.2019 - 31.08.2022
Parti: Fidef, Ciu e Fla, Confal Scuola, Confal
Settori: Istruzione/Formazione
Fonte: fidef.it

 

Sommario:

  Premesso
Parte prima
Relazioni sindacali

Art. 1 - Il sistema di relazioni sindacali
Art. 2 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Procedure per il rinnovo - Livelli di contrattazione
Associazione diritti sindacali
Art. 3 - Diritti - libertà sindacale - Trattenuta sindacale
Art. 4 - Assemblea
Art. 5 - Permessi
Art. 6 - Affissioni
Art. 7 - Trattenute per contributi sindacali
Art. 8 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
I rapporti di lavoro
Art. 9 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 10 - Apprendistato professionalizzante
Art. 11 - Contratto a Tempo determinato
Art. 12 - Lavoro intermittente
Art. 13 - Contratto di lavoro ripartito
Art. 14 - Somministrazione a tempo determinato
Art. 15 - Rapporto di lavoro Autonomo e di Collaborazione coordinata
Art. 16 - Collaborazione Coordinata e Continuativa
Art. 17 - Contratto a monte ore (MOG) per Docenti
Art. 18 - Commissione di conciliazione, sede e procedure
Art. 19 - Clausola Compromissoria
Art. 20 - Collegio arbitrale
Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione

Art. 21 - Sfera di applicazione del Contratto
Art. 22 - Decorrenza e durata
Art. 23 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Titolo II - Classificazione
Art. 24 - Classificazione del personale
Art. 25 - Mutamenti di qualifica
Art. 26 - Collegio dei formatori e Profilo professionale dei docenti
Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 27 - Assunzione
Art. 28 - Tirocinio - Stage - Volontariato
Art. 29 - Periodo di prova
Art. 30 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 31 - Fascicolo personale
Art. 32 - Trasferimento di istituzioni formative e di ramo d’azienda
Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 33 - Retribuzione mensile Determinazione della quota giornaliera ed oraria
Art. 34 - Prospetto paga
Art. 35 - Tredicesima mensilità
Art. 36 - Livelli retributivi
Art. 37 - Indennità di contingenza
Art. 38 - Compensi aggiuntivi
  Art. 39 - Trasferte
Art. 40 - Sostituzione di lavoratori assenti
Art. 41 - Supplenze personale docente/formatore
Art. 42 - Allineamento contrattuale
Titolo V - Durata del lavoro
Art. 43 - Orario di lavoro - Orario multi periodale “Banca delle ore” Clausole elastiche
Art. 44 - Riposo giornaliero
Art. 45 - Pause
Art. 46 - Lavoro suppletivo e straordinario
Art. 47 - Ferie
Art. 48 - Festività
Art. 49 - Riposo settimanale
Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 50 - Assenze per malattia
Art. 51 - Infortunio sul lavoro
Art. 52 - Congedo matrimoniale
Art. 53 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 54 - Permessi per lavoratori invalidi
Art. 55 - Aspettative e Permessi aggiornamento Professionale e Culturale
Art. 56 - Congedi e Aspettativa non retribuita
Art. 57 - Congedi per la Formazione
Art. 57 bis - Formazione continua
Art. 58 - Concedi e Permessi per handicap
Art. 59 - Permessi elettorali
Art. 60 - Parità e Tutela dei Lavoratori
Art. 61 - Dichiarazione dello stato di crisi
Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 62 - Licenziamento e dimissioni
Art. 63 - Licenziamento
Art. 64 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 65 - Trattamento dl fine rapporto
Art. 66 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 67 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 68 - Semplificazione amministrativa e tutela della privacy
Art. 69 - Ente Bilaterale
Art. 70 - Finanziamento dell’Ente Bilaterale
Art. 71 - Legislazione Nazionale
Art. 72 - Allegati
Allegato n. 1 - Tabelle Retributive
Allegato n. 2 - Codice disciplinare
Allegato n. 3 - Codice di utilizzo dei sistemi informatici
Allegato n. 4 - Codice di comportamento dei dipendenti
Allegato n. 5 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Allegato n. 6 - Collegio dei docenti/formatori
Appendice:
Parere pro veritate
Comunicato stampa

Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti gestori dei Corsi di Istruzione Formazione e Cultura varia

Il giorno 22 del mese di maggio dell’anno 2019 presso la sede della Ciu in Roma, dopo la sigla dell’ipotesi di accordo, la Fidef - Federazione italiana degli enti e scuole di istruzione e formazione, […], Ciu - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, […], Federazione Lavoratori Autonomi - Atipici e Somministrati” Fla […], Confal Scuola, […], Confal -Confederazione Nazionale Autonomo dei Lavoratori, […], hanno stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che disciplina il trattamento economico e normativo per il personale degli enti gestori di corsi di istruzione e cultura varia aderenti alla Fidef ed alle altre Associazioni datoriali che, successivamente aderiranno.

Parte prima
Relazioni sindacali
Art. 1 - Il sistema di relazioni sindacali

Le parti esprimono il comune intento, nel rispetto dei rispettivi ruoli, di promuovere e valorizzare lo strumento concertativo consolidato su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l’utilizzo delle risorse umane per ottimizzare l’efficacia dei servizi per la istruzione e formazione permanete, per mantenere e migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia degli obiettivi delle attività corsuali.
Le Parti intendono adottare strumenti idonei a favorire appropriati momenti di confronto, atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria. A tal fine, intendono costituire una Commissione Paritetica Nazionale, composta da due membri per ciascuna delle organizzazioni firmatarie del presente contratto, con il compito diversificare, con attività monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti, anche attraverso l’interpretazione autentica del CCNL, ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo. Alla Commissione è inoltre demandata la funzione di verificare l’andamento del settore e presentare proposte nel merito alle Parti stipulanti, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:
a) apprendistato, formazione, pari opportunità;
b) evoluzione del mercato e del lavoro;
c) ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;
d) elaborare e adottare norme che la legge rinvia alla contrattazione collettiva;
e) individuare le caratteristiche degli operatori della formazione, il livello occupazione e la tipologia del rapporto lavorativo.
Il presidente è designato a maggioranza dai componenti, le organizzazioni contraenti che redigono il regolamento per la Commissione.
La Commissione si riunisce ogni sei mesi o su istanza di almeno una delle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.

Art. 2 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Procedure per il rinnovo - Livelli di contrattazione

[…]
Le parti prevedono e disciplinano:
• la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
• la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali o territoriali.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle convenienze ed opportunità, per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività degli Enti, anche per il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
La contrattazione di secondo livello potrà, altresì, interessare qualifiche esistenti e non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto, […]
Le parti riconoscono e promuovono la contrattazione decentrata, che potrà concernere materia sia normativa che economica. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione territoriale. Tra le OO.SS. firmatarie del presente CCNL è prevista la contrattazione decentrata di secondo livello, su base regionale, anche per le materie riguardanti qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL, il trattamento economico, l’organizzazione e distribuzione dell’orario di lavoro, ovvero materie e istituti diversi e non ripetitivi, rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione.
La contrattazione decentrata sia regionale, e/o territoriale o aziendale, deve tenere in debito conto delle esigenze della realtà socio-economica, con particolare attenzione al territorio a cui l’attività corsuale a cui si riferisce, finalizzata a valutare adattamenti in ragione anche al miglioramento ed alla penetrazione sull’utenza di benefici ottenibili. Le modifiche possono essere effettuate sulla base di parametri oggettivi quali, ad esempio, l’andamento del mercato del lavoro, i livelli di competenze e professionalità disponibili, il tasso di produttività, il tasso di avvio e di cessazione delle iniziative e la necessità di implementare nuove iniziative corsuali.

Associazione diritti sindacali
Art. 3 - Diritti - libertà sindacale - Trattenuta sindacale

Le Parti, riconoscono la specifica tipicità e dimensioni degli Enti gestori del comparto. Per quelle di ridotta dimensione operativa che occupano fino a 15 dipendenti, ove non è possibile individuare ed applicare normative sindacali di valenza generalizzata previste dalla Legge 300/1970, intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, pertanto i sindacati territoriali di categorie aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio comunicazioni di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei predetti sindacati.
Nelle anzidette aziende i sindacali stipulanti il presente CCNL, sentiti i lavoratori, possono nominare congiuntamente un “Delegato Aziendale” ai sensi della Legge 14 luglio 1959, n. 741, con compiti di intervento presso il Datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro, con l’ulteriore diritto di sottoscrivere, assistito dalla propria organizzazione provinciale o nazionale, la contrattazione collettiva di secondo livello svolta in sede Territoriale od Aziendale che avrà la durata massima di 3 anni. Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello, per oltre 3 mesi, le Parti delegheranno gli Organismi Nazionali per la stipula. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo, ai sensi di legge.
Per le aziende con numero di dipendenti superiori a 15, si applica quanto previsto dai seguenti commi, nonchè dagli articoli 4, 5 e 6 del presente contratto.
I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla Legge 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto. Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori, in ogni sede operativa, nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati, ai sensi del disposto dall’art.19 Legge 300/1970.
[…]

Art. 4 - Assemblea
I dipendenti degli Enti hanno diritto di riunirsi nella sede in cui prestano la loro opera o nei locali concordati con i rispettivi Enti, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.
Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con un preavviso di almeno 7 giorni, che ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e/o mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.

Art. 6 - Affissioni
Le OO.SS. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 8 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori fra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che prestino la propria attività nella singola Unità Operativa. Per ciascuna Unità Operativa è individuato un rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinato da D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e su successive variazioni ed integrazioni, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al responsabile di struttura le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo da parte del responsabile di struttura di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il responsabile di struttura consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui D.Lgs. n. 81/2008. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra, sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni pro-venienti dai servizi di vigilanza;
d) il responsabile di struttura, su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista; la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base, i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui al D.Lgs 81/2008, rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali.
Con successivo accordo, le parti si impegnano a verificare l’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo e a determinare eventuali integrazioni.

I rapporti di lavoro
Art. 9 - Durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale addetto alle attività corsuali degli enti gestori è di norma a tempo indeterminato.
Considerata la prerogativa delle OO.SS. di regolamentare la tipologia del rapporto lavorativo, tenuto conto della peculiarietà delle attività corsuali, le parti riconoscono che è consentito il rapporto di lavoro sia a tempo determinato, con “contratto di collaborazione”, in particolare per il personale docente/formatore in possesso di specifica preparazione professionale, individuabile al livello IV, V e VI del presente contratto. Il ricorso alla predetta tipologia contrattuale è ritenuto requisito indispensabile per l’attuazione di iniziative corsuali, non cicliche ed indirizzata a platea di discenti con diversa formazione di base ed a programmi didattici in continua evoluzione.
In quest’ultimo caso le motivazioni relative vanno evidenziate nel contratto stesso. Il datore di lavoro, se richiesto, è tenuto a dare prova alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, della obiettiva necessità e sulle ragioni che hanno determinato detta scelta.
Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori in sciopero.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo, quanto già disciplinato da specifiche normative o intese tra le parti:
• i contratti di apprendistato;
• le attività di stages e tirocinio.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la gratifica natalizia o tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabile ed in proporzione al periodo lavorativo prestato.
Tutti i contratti individuali vanno redatti in forma scritta ad substantiam.

Art. 10 - Apprendistato professionalizzante
Possono esse assunti con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato all’occupazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 167/2011, i giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della Legge 53/03, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Nel procedere ad assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante dovranno attenersi ai principi contenuti nell’accordo interconfederale. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto scritto, in cui dovrà essere indicata: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, la categoria di inquadramento iniziale e quella finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto verrà consegnato al lavoratore copia del piano formativo individuale, che definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell’ambito del contratto di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutor.
Il contratto può essere stipulato per i profili e la durata massima di cui alla sotto riportata tabella. Della durata si terrà conto di eventuali contratti di apprendistato pregressi finalizzati al raggiungimento della medesima qualifica.
Potranno essere stipulati contratti di apprendistato a tempo parziale, con orario non inferiore ad ore 20 settimanali.
Nel rispetto della competenza delle Regioni, l’Ente gestore si obbliga ad effettuare una formazione idonea funzionale ad acquisire competenze sia di base che tecnico professionali, per un monte ore di 180 nel triennio, ivi comprese le ore, se previste di formazione pubblica e attivate, nel rispetto delle cognizioni necessarie al conseguimento della qualifica finale da conseguire. Il periodo di formazione è sospeso in caso di malattia o altra causa di sospensione contrattualmente prevista e riprende al rientro in servizio del lavoratore. La predetta formazione verrà erogata in tutto o parte di essa all’interno dell’Ente, presso al Ente avente le stessa attività e caratteristiche o altra struttura autorizzata. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e o interne all’azienda. L’ente attesterà la formazione effettuata anche ai fini del “libretto formativo” come previsto dalla normativa nazionale e regionale.
Il “tutor-referente”, deve essere in possesso dei requisiti e delle competenze previste dalla legge e dalle regolamentazioni regionali. L’attività di tutoraggio è considerata a tutti gli effetti rientrante nel normale orario di lavoro.
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere per un minimo di 12 mesi ed un massimo di 36. Il piano formativo individuale avrà la durata massima di 120 ore nell’arco dei 36 mesi. Se la durata è inferiore le ore formative verranno terminate in rapporto alla minore predetta durata.
Livello     Durata apprendistato     Durata Periodo di prova
    III         24 mesi                         30 giorni
    IV        24 mesi                         30 giorni
    V         28 mesi                         40 giorni
    VI        28 mesi                         40 giorni
    VII       36 mesi                         60 giorni
[…]
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese eventuali normative emanate dalle regioni a statuto speciale nonché dalle province di Bolzano e Trento.

Art. 11 - Contratto a Tempo determinato
È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ai sensi del D.Lgs. 368/2001 e nel limite di durata dalla legge. […]
Nei confronti del personale con contratto a termine, si applicano la norme del presente accordo, compatibili con la natura del rapporto stesso.
Stante la atipicità del comparto, si concorda che nessun limite percentuale, rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato, è previsto per gli assunti con contratto a termine, in attuazione della deroga prevista dalla legge, in considerazione delle tipicità, flessibilità, imprevedibilità e la variabilità della domanda delle attività corsuali, dell’intensificazione dell’attività a cui fa seguito periodi stasi della durata anche di molti mesi, sia parziale che completa, nonché in ragione della dimensione aziendale delle singole unità operative.

Art. 14 - Somministrazione a tempo determinato
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte all’Albo delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6.9.2001 n. 368, e può essere concluso quindi ogni qualvolta l’Ente gestore debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività.

Art. 16 - Collaborazione Coordinata e Continuativa.
Le parti convengono che è consentito il ricorso ai contratti di lavoro atipico, in particolare al contratto di Collaborazione coordinata e continuativa per il personale docente/ formatore impegnato nei corsi, in considerazione della richiesta specifica professionalità ed in ragione delle mutevoli esigenze delle attività da erogare, tipiche di comparto, in quanto rivolta ad una utenza spesso non omogenea o in possesso di specifici requisiti di accesso. […]
Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova:
[…]
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore, fermo restando quanto disposto dalla legge 81/2008 e successive modificazioni.
[…]
La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore alla metà della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata.
[…]
In caso di infortunio o malattia professionale si rinvia al D.Lgs. 38/2000 e successive modificazioni.
In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Per il trattamento economico riconosciuto nel periodo di maternità si rinvia a quanto disposto dalla L.449/1997 e successive modificazioni.
[…] Oltre alle disposizioni di cui alla Legge 11.8.1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all’art.64 del D.Lgs 26.3.2001, n. 151 e successive modificazioni, si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all’art.51, co1, della legge 23.12.1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12.1.2001.
[…]

Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 21 - Sfera di applicazione del Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, su tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro intercorrente tra gli operatori ed i gestori di corsi e lezioni tenute da Enti, Scuole, Agenzie ed Istituti, attinenti variegati obiettivi culturali e formativi, in conformità alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro, diversi dai corsi di studio regolamentati, quali quelli delle scuole statali e non statali di Istruzione dell’infanzia, primarie e secondarie; di corsi di formazione ed istruzione finanziati. Corsi non ciclici, aventi autonomia gestionale, di percorso didattico e di obiettivi, orientati alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro, nei seguenti ambiti:
• corsi di musica, informatica, danza, comunicazione ed arti visive;
• corsi orientati a creare figure nel mondo IT
• corsi di grafica, desing, estetica, moda e lingue;
• corsi tenuti da istituzioni culturali straniere in Italia e/o sottoposti al controllo di enti stranieri;
• corsi di istruzione, istruzione e formazione permanente, corsi sulla sicurezza sul lavoro, corsi di aggiornamento professionale e culturale;
• corsi tenuti da Università Popolari, Accademie e Conservatori, para e post-universitari;
• corsi EDA e corsi di formazione ed aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado di studio;
• corsi per diritto dovere all’Istruzione e alla Formazione (tipologia ex art. 1 D.Lgs 76/05);
• corsi di istruzione permanente di qualsiasi tipo, collegati alla precedente elencazione o ad essa inerente.

Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 28 - Tirocinio - Stage - Volontariato

L’attività di tirocinio non comporta per il tirocinante alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito. Per la regolamentazione dello stage si rinvia a quanto previsto dalle leggi vigenti. Il tirocinio può essere:
• un momento di alternanza scuola - lavoro (tirocinio curriculare)
• un mezzo per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per favorire l’occupazione (tirocinio non curriculare)
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa e tantomeno fargli assumere responsabilità dirette. Elementi essenziali per instaurare un Tirocinio:
• Ente promotore (colui il quale promuove il tirocinio formativo)
• Ente ospitante (l’azienda presso la quale avviene il tirocinio)
• Tirocinante (il giovane stagista)
• Convenzione (contratto Ente promotore - Ente ospitante)
• Progetto formativo
• Coperture assicurative
Gli Enti che non perseguono fini di lucro e gli enti non-profit che applicano il presente contratto potranno utilizzare personale volontario, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 266/91 per lo svolgimento di attività occasionale e/o saltuarie. Detto personale non può sostituire, in tutto o in parte, il personale necessario al normale funzionamento delle attività corsuali.

Titolo V - Durata del lavoro
Art. 43 - Orario di lavoro - Orario multi periodale “Banca delle ore” - Clausole elastiche

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di funzionamento e d’apertura all’utenza, consiste nell’anticiparne o posticiparne l’entrata e l’uscita dell’utenza stessa, distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo: le necessità connesse al piano dell’offerta corsuale, l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, la fruibilità dei servizi anche in ragione delle esigenze dell’utenza.
L’orario di lavoro ordinario è quello previsto all’atto dell’assunzione e deve intendersi per una applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario giornaliero.
L’orario contrattuale ha un massimo:
a) per personale non docente, compreso il personale direttivo e i “quadri intermedi” l’orario settimanale è di 40 ore, estendibili a 48 se comprensive del lavoro straordinario; b) per personale Docente/Formatore l’orario settimanale è 32 ore articolate in ore di insegnamento ed attività connesse, concordate con l’Ente Gestore.
La settimana lavorativa va dal lunedì al sabato. Per lavoro effettivo si intende un’applica-zione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo, ai fini del superamento dei limiti di durata della prestazione (vedi art. 8 c.3 D.Lgs. 66/2003), le soste durante il lavoro superiore a 10 minuti, nonché quelle comprese tra l’inizio e la fine dell’orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’istituto.
Qualora il turno ecceda le ore 22:00, ogni ora eccedente sarà considerata lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoratore dipendente, durante l’orario di lavoro non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall’istituto senza esserne autorizzato; il trattenersi nell’ambiente di lavoro per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, non è computabile nel calcolo del lavoro effettivo. Nel rispetto delle disposizioni sull’orario di servizio e sull’orario di apertura al pubblico, l’articolazione dell’orario di lavoro della struttura è definita dal direttore in relazione alle esigenze organizzative dei servizi. Eventuali variazioni dell’articolazione dell’orario di lavoro in corso d’anno sono di norma di competenza del Direttore o, in sua assenza, da persona delegata dall’ente gestore.
È facoltà dell’Ente gestore modificare l’orario di lavoro laddove vi siano giustificate ragioni organizzative. Le variazioni dell’orario di lavoro individuale divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno un giorno prima della variazione. Nei limiti dell’organizzazione corsuale, l’orario delle lezioni consentirà ai docenti un giorno di riposo infrasettimanale.
L’ora di lezione corrisponde a 60 minuti. Eventuali lezioni di durata inferiore vengono calcolate proporzionalmente ai fini della retribuzione.
Potenziamento orario - È facoltà dell’istituto richiedere al personale docente un potenziamento dell’orario, non superiore al 30% dell’orario settimanale.
È dovuto il trattamento economico previsto per il lavoro straordinario, solo nel caso in cui il personale docente superi il monte ore annuo.
Orario multiperiodale e “Banca delle ore” - In considerazione della peculiarietà propria del comprato, le Parti riconoscono che l’orario settimanale, può essere superato in particolari periodi dell’anno e recuperato in altri periodi, il numero massimo di settimane durante le quali è possibile il superamento dell’orario è di 22 settimane, fino a 48 ore settimanali, con recupero tramite un minor orario osservato in altre settimane, a fronte della normale retribuzione, erogata sia nel periodo di maggior orario che in quello di recupero dell’orario stesso. Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.
L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati.
Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

Art. 44 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7 D.Lgs. 66/2003), fermo restando la durata normale dell’orario settimanale. Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

Art. 45 - Pause
Se l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare, secondo quanto dispone l’art. 8 D.Lgs. 66/2003, di un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di dieci minuti. La pausa si considera lavoro effettivo ai fini del trattamento retributivo. La collocazione della pausa deve tener conto delle esigenze aziendali.

Art. 46 - Lavoro suppletivo e straordinario
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali
[…] In alternativa alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e supplementare, possono essere concordati riposi compensativi.

Art. 47 - Ferie
[…]
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, su richiesta del dipendente, previa autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di servizio.

Art. 49 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il personale ha diritto al riposo settimanale pari a 24 ore. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato. Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 50 - Assenze per malattia

[…]
B) Lavoratori affetti da patologie oncologiche
1. Ai sensi dell’articolo 12-bis del D.Lgs. n.61/00, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
2. L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.
3. Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere tra-sformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in ogni caso salvo disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
[…]
D) Tutela della maternità e della paternità
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, previste dal D.Lgs 26.3.2001 n. 151 e dal D.Lgs. 80/2015 a cui si fa espressamente riferimento, per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo.
Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell’astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post-partum.
[…]

Art. 51 - Infortunio sul lavoro
I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste dall’art. 1 D.P.R. 1124/65. L’obbligo è esteso anche ai lavoratori a progetto.
Il personale soggetto all’assicurazione obbligatoria INAIL, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 38/2000 e successive modificazioni, sono tutelati contro l’infortunio e le malattie professionali attraverso gli strumenti e i provvedimenti introdotti dalla normativa vigente.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli sia accaduto, anche se di lieve entità, all’istituto affinché lo stesso possa procedere con le procedure del caso.
[…]

Art. 53 - Tutela della maternità e della paternità
Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto collettivo in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, si fa riferimento alla normativa di legge in vigore. Il congedo di maternità ha una durata complessiva di 5 mesi, fruibili, a scelta della lavoratrice, due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi oppure un mese prima del parto fino a 4 mesi successivi e sempreché il medico competente accerti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20 D.Lgs. 151/2001). […]
Riposi giornalieri della madre. La lavoratrice madre ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino, a due periodi di riposo ciascuno della durata di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Nel caso l’orario giornaliero sia inferiore alle 6 ore il riposo è solo uno.
I riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione.
[…]
Nel caso di parti plurimi i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste per riposi giornalieri possono essere utilizzate anche dal padre.
Nel caso di figli affetti da handicap si rinvia a quanto previsto dall’art. 42 D.Lgs 165/2001.
[…]

Art. 54 - Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico competente (D.Lgs. 509/88 art. 10 che ha modificato l’art. 26 legge 30 marzo 1911, n. 118).

Art. 58 - Congedi e Permessi per handicap
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33, legge 5.2.92 n. 104, così come modificato dagli artt. 19 e 20, legge n. 53/00 e dall’art. 2, legge 27.10.93 n. 423, e cioè:
(a) il periodo di astensione facoltativa ‘post partum’ fruibile fino ai 3 anni d’età del bambino; (b) in alternativa alla lett. a), 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni d’età del bambino, indennizzate a carico dell’INPS;
(c) dopo il 3° anno d’età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell’INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 3° grado, convivente.
Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall’articolo 7, legge n. 1204/71, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del predetto articolo.
Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il 3° grado handicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato può usufruire alternativamente dei permessi di cui alle lett. b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle con-dizioni e alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

Art. 60 - Parità e Tutela dei Lavoratori
Tutela delle lavoratrici madri - Per le lavoratrici, o i lavoratori che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano l’altro genitore all’interno del nucleo familiare convivente, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.
Pari Opportunità - In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l’esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all’accesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
L’Ente gestore si adopererà per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.
L’Ente gestore favorirà l’utilizzazione da parte di lavoratori stranieri per l’accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana, nella programmazione delle ferie, favorirà il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine.

Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 69 - Ente Bilaterale

Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, concordano di partecipare alle attività dell’ente bilaterale del comparto, per le finalità:
• gestire i contratti di formazione e lavoro;
• incrementare l’occupazione;
• realizzare corsi di formazione professionali;
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all’assunzione di lavoratori con contratto atipico, tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
• costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale, che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
• gestire, con criteri mutualistici, l’erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L’Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali e promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

Art. 71 - Legislazione nazionale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, le parti rimandano alla vigente legislazione nazionale.
[…]