Cassazione Penale, Sez. 4, 22 aprile 2022, n. 15677 - Infortunio durante un intervento manutentivo su un impianto di refrigerazione. Reato estinto per morte dell'imputato


 

Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 08/02/2022
 

 

FattoDiritto


1. Con sentenza del 3 marzo 2020 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con cui C.R. era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3 cod. pen. per avere, nella sua qualità di Responsabile territoriale della Manutencoop Facility Management s.p.a., appaltatrice della fornitura di servizi di manutenzione impianti tecnologici della Telecom Italia, con obbligo di garantire la manutenzione ordinaria delle infrastrutture, in relazione all'unità operativa della Telecom Italia di Rozzano, con subdelega in materia di sicurezza sul lavoro, cagionato lesioni personali - consistite in nella frattura pluriframmentaria dell'omero sinistro- ad A.C., dipendente della Manutencoop Facility Management, il quale, incaricato di procedere ad intervento manutentivo su un impianto di refrigerazione, ivi recandosi, poggiava il piede su una griglia di camminamento non vincolata, che cedendo lo faceva cadere sul pavimento sottostante.
2. Avverso la sentenza ha formulato ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.
3. Con il primo denuncia il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza. Lamenta l'assenza di approfondimento delle questioni sottoposte con l'atto di appello, inerenti alla distinzione degli obblighi gravanti sull'imputato quale delegato per la sicurezza della Manutencoop Facility, da quelli derivanti dagli impegni contrattuali assunti dalla società nei confronti della Telecom s.p.a., non considerandone le implicazioni giuridiche in ordine agli obblighi informativi della committenza sui rischi insiti e proprii dell'ambiente di lavoro. Sottolinea il salto logico operato dalla Corte che confonde l'adempimento delle previsioni del contratto di appalto, che prevedeva un controllo periodico a campione dei camminamenti grigliati, con l'inidoneità della procedura ad assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro, affermando che siffatta procedura di verifica -espressamente pattuita con la committenza- non fosse sufficiente ad assicurare la sicurezza delle strutture, rendendo prevedibile l'evento occorso. Rileva che la sentenza non chiarisce perché le puntuali modalità di controllo non fossero sufficienti a soddisfare gli oneri di cautela, la cui fonte normativa non viene neppure esplicitata.
4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, in relazione alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dai testi A.C., M., P. e M.. Assume che, al di là della configurabilità di un'obbligazione antinfortunistica in capo all'imputato per un rischio proprio dell'ambiente di lavoro del committente, nessuna violazione di regola cautelare è ascrivibile al ricorrente, perché la manutenzione dei camminamenti veniva puntualmente eseguita dall'appaltatrice, secondo gli obblighi periodici assunti, ma anche in relazione a segnalazioni degli addetti. Sostiene che le penetranti modalità di controllo sono emerse dalla dichiarazioni testimoniali -che riporta- e che la Corte di appello ha omesso un autonomo vaglio delle prove, nonostante le sollecitazioni introdotte con l'atto di appello. Contesta la sussistenza dell'accertamento in ordine al nesso di causalità tra la condotta ascritta e l'evento, mancando ogni approfondimento sul punto.
5. Con memoria del 20 gennaio 2022, la difesa ha comunicato il decesso di C.R., intervenuto in data 10 luglio 2021, producendo relativo certificato, concludendo, tuttavia, per l'assoluzione del medesimo, secondo il principio enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi.
6. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per morte dell'imputato.
7. Il reato deve essere dichiarato estinto ex art. 150 cod. pen., per morte dell'imputato. Del tutto inconferente è il richiamo della sentenza delle Sezioni Unite n. 30 del 25 ottobre 2000, Poggi Longostrevi, inerente alla declaratoria in sede di legittimità di inefficacia del sequestro conservativo apposto sui beni dell'imputato, ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen., a seguito del decesso del medesimo dopo la proposizione del ricorso per cassazione avverso la misura cautelare, ritenuta inibita dal disposto dell'art. 317 cod. proc. pen., che stabilisce la cessazione degli effetti del sequestro solo a seguito dell'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere, con la conseguenza che nel procedimento cautelare, di natura incidentale, resta interdetta ogni pronuncia sui motivi dell'impugnazione, per il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità. Ciò, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non implica affatto che, a fronte della morte dell'imputato, il giudice del processo principale possa pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di impugnazione, ciò essendo precluso dal chiaro disposto dell'art. 150 cod. pen., secondo il quale "La morte del reo avvenuta prima della condanna estingue il reato". Tanto è vero che questa Sezione ha recentemente chiarito che "Il giudice dell'impugnazione penale (nella specie, la Corte di cassazione) non può decidere ai soli effetti civili ex art. 578 cod. proc. pen. nel caso di morte dell'imputato, atteso che la possibilità di deliberare sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo è limitata soltanto all'estinzione del reato per amnistia o prescrizione e, per il carattere speciale della disciplina, non può essere analogicamente estesa ad altre cause estintive" (Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 16/01/2019, PG/Abbona Rv. 276339).
8. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
 

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
Così deciso il 8/02/2022