Tipologia: Accordo adeguamento misure di prevenzione Covid
Data firma: 28 aprile 2022
Validità: 30 settembre 2022*
Parti: Agenzia delle Entrate e OO.SS. Area Dirigenza, OO.SS. Aree Professionali
Comparti: P.A., Agenzia delle Entrate
Fonte: unadis.it


Accordo per l’adeguamento delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia in relazione alla condizione pandemica per la sindrome da Covid-19

Il giorno 28 aprile 2022 si sono incontrati i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali e dell’Aerea della dirigenza, in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, nel rispetto delle vigenti norme e misure di sicurezza individuate nei protocolli interni per il contrasto all’infezione da Covid 19
Visto l’articolo 2087 del Codice Civile;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. [Testo unico sicurezza sul lavoro]”;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l’articolo 7, comma 6, lettera k), a norma del quale “sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: [...] le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro”, e comma 7, secondo cui “Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere [...] k), [...]”;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 20 marzo 2020, e in particolare l’articolo 43, comma 1, lett. c);
Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. [Decreto Cura Italia]”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. [Decreto liquidità imprese]”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. [decreto Rilancio]”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
Visto il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha introdotto “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, recante “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 2, secondo cui “A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza. Nell’attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità”;
Visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021, recante “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;
Visto il decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della pubblica amministrazione e recante “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”;
Visto il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, in corso di conversione;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, recante “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»”, dalle quali è possibile desumere anche indicazioni di carattere generale finalizzate al contenimento del rischio COVID-19 nell’attuale scenario epidemiologico;
Considerato che, alla luce di quanto statuito nell’Ordinanza del Ministro della salute sopra citata, possono ritenersi invariate le generali misure comportamentali individuali e collettive, di prevenzione e igienico sanitarie, precedentemente adottate per il contenimento del rischio di contagio del virus COVID-19, anche se “semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione”;
Considerato altresì che le misure igienico - sanitarie finalizzate al contenimento del rischio contagio da COVID-19 sono confermate nelle apposite FAQ sul sito istituzionale del Ministero della Salute;
Considerato che è responsabilità del datore di lavoro adottare e attuare le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche in materia di tutela dal rischio di contagio dal virus Covid-19;
Confermata l’opportunità di proseguire, anche dopo la cessazione del periodo di emergenza sanitaria, con modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le 3
rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente accordo, al fine di addivenire allo scambio di informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire l’ordinario svolgimento delle attività;
Ritenuto necessario garantire, ai fini dello svolgimento delle attività in presenza e della continuità dei servizi, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico, finalizzate ad assicurare il contenimento del rischio di contagio dal virus COVID-19;
Convengono

Art. 1 Obblighi del datore di lavoro - aggiornamento DVR
1. L’Agenzia continua a mantenere i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso l’adozione di molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione e secondo le eventuali future indicazioni fornite dal Governo, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro della Salute e dalle Autorità competenti in materia.
2. Per quanto al punto 1, nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale, ciascun datore di lavoro provvede alla revisione del documento di valutazione dei rischi con il coinvolgimento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, oltre che con la prevista consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
3. La revisione del documento di cui al punto 2 è finalizzata ad individuare misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio dal virus Covid-19 adeguate sia all’attuale modalità di erogazione, prevalentemente in presenza, della prestazione lavorativa, sia alla attuale fase pandemica, caratterizzata dal superamento dello stato di emergenza sanitaria nazionale, e che tengano anche conto della diffusione dell’utilizzo del lavoro agile e delle peculiarità delle singole sedi di lavoro.
4. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID- 19, il medico competente collabora con il datore di lavoro e i RLS.
5. Nell’aggiornamento del DVR si deve tener conto dell’inserimento dei tirocinanti nelle strutture dell’Agenzia.

Art. 2 Contrattazione di sede
1. Ai fini di quanto previsto al precedente articolo 1, in ogni sede di contrattazione decentrata dovrà essere avviata entro 5 giorni dalla data del presente accordo la contrattazione di sede territoriale, per l’adeguamento, presso la stessa sede, delle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro alle previsioni del presente accordo.
2. Gli accordi sottoscritti localmente potranno integrare i contenuti del presente accordo anche con riferimento alle specifiche esigenze e/o alle normative in materia di contenimento e gestione della diffusione del virus Covid-19 di emanazione regionale e/o delle competenti autorità territoriali (Presidenti di Regione, Sindaci, Prefetti, autorità sanitarie, ecc.).
3. Sono confermati i tavoli regionali permanenti sulle materie oggetto del presente accordo, costituiti, al fine di coordinare le misure da attuare negli uffici delle singole regioni, nel rispetto delle prerogative dirigenziali e di quelle delle Organizzazioni Sindacali.

Art. 3 Obblighi informativi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro deve informare e sensibilizzare il personale, circa le eventuali disposizioni delle Autorità preposte e sulla necessità di rispettare le misure di prevenzione e protezione così come stabilite dal medesimo con la collaborazione del SPP, del MC e con la preventiva consultazione dei RLS. Tra tali misure, finalizzate a ridurre il rischio di contagio da COVID-19, si riportano, con particolare ma non esclusivo riferimento, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, l’utilizzo della mascherina fornita, la frequente igiene delle mani, l’apertura delle finestre per 10 minuti ogni ora, compatibilmente con le condizioni metereologiche.

Art. 4 Dotazione mascherine FFP2
1. Il datore di lavoro fornisce al lavoratore un numero di mascherine FFP2 sufficienti in relazione al tempo di svolgimento dell’attività lavorativa in presenza nel luogo di lavoro, e comunque nel numero di minimo due unità giornaliere, fornendo altresì idonee informazioni circa il tempo oltre il quale la mascherina deve essere sostituita.

Art. 5 Ambienti di lavoro - distanziamento, pulizia, areazione, barriere
1. Nell’ambito del documento di valutazione dei rischi, ciascun datore di lavoro prevede le misure idonee a garantire il necessario ricambio di aria nei locali di lavoro, escludendo, compatibilmente con i vincoli impiantistici, i ricircoli. In caso di impossibilità di eliminare i ricircoli il datore di lavoro dovrà provvedere all’implementazione di misure per la gestione del maggior rischio.
2. Con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione protezione, del medico competente e con la preventiva consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli ambienti di lavoro devono essere organizzati in maniera da garantire una distanza tra le sedute delle postazioni di lavoro di due metri. La presenza contemporanea del personale assegnato ad ogni stanza deve in ogni caso essere compatibile con l’esigenza di assicurare il ricambio di aria ai sensi del precedente comma 1.
3. E’ assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento e alla costante sanificazione dei filtri e degli apparecchi fissi e mobili, nonché la sanificazione costante dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise, delle pulsantiere degli ascensori, delle superfici esterne dei distributori automatici, tramite aziende specializzate e con l’utilizzo dei prodotti aventi caratteristiche virucide nei confronti del virus Sars-CoV-2 previste dall’Autorità sanitaria.
4. Devono essere fornite al personale tutte le indicazioni per un sicuro accesso alle parti comuni degli edifici, come i punti di ristoro, anche disponendo un utilizzo a rotazione degli stessi, prevedendo percorsi e distanziamenti obbligati con segnali orizzontali, un’adeguata areazione naturale dei locali e il rispetto delle misure di distanziamento sociale.
5. In tutti i front office e in tutte le postazioni adibite al ricevimento del pubblico sono installate barriere protettive in plexiglass per evitare il diffondersi di contagi tra il personale e tra questo e l’utenza, e gli stessi sono dotati di gel per la pulizia delle mani.
6. Nei punti di accesso di ogni ufficio e nei front office sono installati erogatori di soluzione disinfettante e apposito cartello segnaletico che ne prescriva l’utilizzo a chiunque si accinga a entrare. La medesima tipologia di dispenser è installata negli spazi comuni.
7. Gli utenti e i fornitori, in occasione dell’accesso agli uffici, dovranno indossare i dispositivi di protezione.

Art. 6 Fasce temporali di flessibilità oraria
1. In applicazione dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.M. 8 ottobre 2021, allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, è possibile individuare, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale. Fino alla conclusione delle trattative locali, sono confermate le vigenti fasce di flessibilità.

Art. 7 Organizzazione riunioni
1. Le riunioni andranno organizzate preferibilmente con forme di collegamento da remoto e, se in presenza, potranno avere luogo solo previa specifica autorizzazione del datore di lavoro e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, eventualmente integrate per lo specifico incontro da organizzare (distanziamento, ventilazione, riduzione numero partecipanti, ecc.).

Art. 8 Misurazione della temperatura
1. È mantenuta la misura della rilevazione della temperatura di colleghi, utenti, fornitori in accesso agli uffici dell’Agenzia. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone con temperatura superiore ai 37,5° saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Ogni sede deve quindi essere dotata di un’area di isolamento. La misurazione della temperatura potrà avvenire mediante sistemi di rilevamento automatico a distanza o tramite termometro con funzionamento manuale a distanza. In quest’ultimo caso, i soggetti preposti alla rilevazione potranno essere individuati negli addetti al servizio di vigilanza, ove presente. Sarà assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9 Sorveglianza sanitaria
1. È assicurata sino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
2. Fino al 30 giugno 2022 i lavoratori fragili diretti svolgono ordinariamente la propria attività lavorativa in modalità agile.
3. Fino al 30 giugno 2022 per i lavoratori che convivono con persone fragili sono individuate ulteriori misure di sicurezza quali: limitazione della compresenza con altri colleghi nelle stanze e/o il ricorso al lavoro agile nel limite massimo previsto dalla direttiva adottata dall’Agenzia con atto n. 104815 del 4 aprile 2022.

Art. 10 Obblighi dei dipendenti in caso di contagio
1. Il dipendente ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni normative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 e successive modifiche e integrazioni in tema di isolamento (in caso di infezione da virus COVID-19 confermata) e di autosorveglianza (in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2). In particolare deve segnalare al datore di lavoro di riferimento ambedue le eventualità per le conseguenti determinazioni.

Art. 11 Regole di comportamento nei luoghi di lavoro
1. Nei luoghi di lavoro ogni dipendente deve:
a) utilizzare mascherine FFP2 fornite dal datore di lavoro e provvedere alla sostituzione ogni 4 ore.
L’obbligo vige fino a diverso avviso del datore di lavoro, che terrà conto delle indicazioni normative in proposito e/o della specifica risultanza della valutazione del rischio. Sono esonerati i soggetti di cui all’articolo 5 comma 4, lettera b), e comma 5, del decreto legge n. 24 del 2022;
b) rispettare la distanza interpersonale non inferiore a un metro;
c) provvedere alla frequente igiene delle mani.
d) limitare allo stretto necessario gli spostamenti all’interno della sede, che devono comunque avvenire indossando le mascherine;

Art. 12 Svolgimento attività esterne
1. Le attività esterne vengono svolte nell’ambito di uno scenario caratterizzato dalla progressiva ripresa dell’ordinarietà per le attività economiche e sociali. In tale contesto, essendo comunque di primaria importanza cautelare la salute di ciascun lavoratore/lavoratrice impegnato in tali attività, si stabilisce che le stesse andranno svolte con le seguenti cautele:
a) rispetto delle disposizioni legislative nazionali e locali eventualmente emanate;
b) rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro durante le attività;
c) dotazione, da parte del datore di lavoro, di mascherine di tipo FFP2 in numero sufficiente alla durata dell’attività;
d) dotazione, da parte del datore di lavoro, di gel igienizzante per le mani;
e) uso dei mezzi di trasporto ordinariamente previsti da disposizioni interne, con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 sui mezzi pubblici e all’interno delle vetture aziendali/private (ove autorizzato l’uso) se utilizzate da più di una persona;
f) rispetto dei protocolli di sicurezza eventualmente vigenti presso i luoghi di svolgimento dell’attività esterna o comunque da osservare durante lo svolgimento delle attività esterne (es. sui mezzi di trasporto).
g) obbligo durante ogni incontro dell'uso di mascherina;
2. Qualora nel corso dell’attività esterna il dipendente rilevi ipotesi di rischi di sicurezza rispetto a possibili contagi deve darne comunicazione, con esplicitazione delle cause, al datore di lavoro che valuterà se proseguire l’attività.

Art. 13 Obblighi comuni
1. L’Agenzia e il personale a qualsiasi titolo presente negli uffici dell’Agenzia osserveranno con la più scrupolosa attenzione tutte le misure dirette ad assicurare che la prestazione lavorativa e l’accesso degli utenti esterni avvenga nella maggiore sicurezza possibile, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, alla vigente normativa e agli accordi e protocolli d’intesa sottoscritti in materia.

Art. 14 Tavolo di monitoraggio
1. Le Parti si impegnano a proseguire, con un tavolo permanente, il monitoraggio sulla efficacia e l’aggiornamento del presente accordo, anche in funzione dell’effettivo andamento epidemiologico sul territorio nazionale.
2. Si applicano in ogni caso le previsioni dei Protocolli nazionali (anche futuri) sottoscritti in materia dalle parti sociali e dal Governo e/o dai Ministri competenti, sia a quanto non previsto dal presente accordo, sia a quanto previsto, se di maggiore garanzia e tutela per la sicurezza dei lavoratori.

Art. 15 Efficacia
1. Le previsioni del presente accordo hanno validità fino al 30 settembre 2022 oppure fino alla data, se antecedente, di eventuali interventi normativi disposti dalle competenti autorità in caso di recrudescenza a dei contagi.
2. Il presente accordo si applica a tutto il personale presente nelle strutture dell’Agenzia, ivi compresi i tirocinanti.

Roma, 28 aprile 2022 

Agenzia delle Entrate
OO.SS. Area Dirigenza
Cisl Fp
Fp Cgil
Uil Pa
Cida Fc
Unadis
Dirstat-Fialp
Flepar
OO.SS. Aree Professionali
Cisl Fp
Fp Cgil
Uil Pa
Confsal Unsa
Flp
Usb Pi
Confintesa Fp