Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 29 aprile 2022, n. 13512 - Reiterata esposizione ad amianto nel luogo di lavoro. Mesotelioma pleurico maligno 


 

 

 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: MOSCARINI ANNA
Data pubblicazione: 29/04/2022
 

 

Considerato che:
1. O. e L. C. convennero davanti al Tribunale di Cremona il Comune della stessa città per sentir accertare la responsabilità del convenuto per i danni patiti dal loro padre, C.O., dipendente della Centrale Alimentare del Latte di Cremona dal 1947 al 1981, deceduto il 29 maggio 2004 per mesotelioma pleurico maligno in conseguenza della reiterata esposizione ad amianto nel luogo di lavoro.
2. Nel contraddittorio con il convenuto furono acquisite prove testimoniali e disposta una CTU e, all'esito, il giudice adito ritenne non raggiunta la prova della riconducibilità del mesotelioma all'esposizione professionale di amianto.
3. A seguito di appello delle C., che lamentarono l'omessa considerazione da parte del giudice della circostanza che qualsiasi esposizione ad amianto, oltre che aumentare il rischio di insorgenza o determinare l'innesco della patologia tumorale in ogni caso ne diminuiva i tempi di latenza e di quindi di sopravvivenza, e lamentarono altresì il travisamento del concetto di causalità adeguata, e l'errata valutazione del materiale istruttorio, la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 376 del 2019, ha accolto il gravame ritenendo provata l'esposizione all'amianto del C. almeno due volte l'anno in occasione della sostituzione e creazione di una nuova guarnizione delle caldaie. Ad avviso del giudice del gravame l'esposizione ad amianto, protrattasi per dieci anni fu sì intermittente ma di lunga durata e non meramente "occasionale e di breve durata" come ritenuto dal primo giudice tanto più che vi era prova del non uso, da parte del lavoratore, di mascherine e di strumenti di protezione. La Corte di merito ha pertanto concluso che, pur in assenza di dati certi sull'insorgenza della patologia, una riduzione dell'esposizione ad amianto avrebbe evitato l'insorgere della stessa o ne avrebbe ritardato l'insorgenza di guisa da doversi ritenere provato il nesso causale, circa l'effetto patogenetico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia. Conclusivamente la Corte d'Appello ha riconosciuto a ciascuna delle figlie di C.O. la somma di € 165.960 oltre interessi, con condanna del comune appellato alle spese del doppio grado.
4. Avverso la sentenza il Comune di Cremona ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Hanno resistito Oriana C. e Laura C. con controricorso.
S. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Ritenuto che:
1. Con il primo motivo - violazione dell'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della decisione, oggetto di contestazione tra le parti - il Comune ricorrente lamenta che la Corte d'Appello avrebbe travisato le affermazioni e le conclusioni del CTU su fatti rivelatisi decisivi ai fini del giudizio. La CTU, infatti, pur dando atto, in termini generici, che l'amianto fosse normalmente utilizzato come coinbentante di caldaie e tubazioni, non aveva dato certezza circa la presenza di amianto nello specifico contesto lavorativo del C.. Dunque la CTU avrebbe considerato la presenza dell'amianto quale mera ipotesi così come affermato anche dai testimoni sentiti, sicchè la sentenza d'appello nell'affermare, invece, con certezza la prova del nesso causale tra la presenza di amianto ed il mesotelioma, avrebbe irrimediabilmente travisato le risultanze della CTU e delle deposizioni testimoniali.
2. Con il secondo motivo - violazione dell'art. 360, primo co. nn. 3 e 5 c.p.c. : violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della decisione, oggetto di contestazione tra le parti - il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia considerato, ai fini dell'elemento soggettivo dell'illecito, che pur essendo l'uso dell'amianto molto diffuso in Italia nei più svariati contesti, solo a partire dalle legge n. 257 del 1992, ne fu bandito l'utilizzo con tutti i conseguenti problemi connessi al suo smaltimento. Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge, quali quelli dedotti nel presente giudizio, non era possibile formulare alcun giudizio di responsabilità. Peraltro il giudice d'appello avrebbe erroneamente omesso di considerare l'esistenza, all'epoca dei fatti, di presidi di sicurezza garantiti dal datore di lavoro, di cui il C. non si era colposamente servito.
1-2. I motivi, a prescindere da plurimi profili di inammissibilità per aspecificità delle censure e dunque per inosservanza dell'art. 366 n. 4 c.p.c., sono infondati.
L'impugnata sentenza ha deciso le questioni di diritto sulla base del consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di accertamento nel nesso causale in presenza di amianto, ed i motivi non offrono spunto per confermare o modificare quell'indirizzo. Si veda infatti quanto statuito da Cass, 4 n. 33311 del 24/5/2012 secondo la quale "In tema di omicidio colposo in danno di lavoratori o loro familiari esposti ad amianto e deceduti per tumore polmonare, il nesso causale tra l'esposizione e l'evento infausto può ritenersi dimostrato allorché, applicando leggi scientifiche universali o statistiche ovvero il metodo di giudizio controfattuale, pur non risultando in concreto possibile determinare con esattezza il momento di insorgenza della patologia, si raggiunga comunque la prova che la condotta doverosa omessa avrebbe potuto incidere anche soltanto sul tempo di latenza o sul decorso della malattia. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la penale responsabilità degli imputati per la prolungata esposizione dei dipendenti alle sostanze tossiche, per la promiscuità lavorativa in ambienti angusti, per l'assenza di strumenti di protezione individuali e per l'omessa adozione di misure di riduzione delle polveri).
Nel caso in esame la sentenza non ha affatto raggiunto una piena certezza circa la ricorrenza del nesso di causalità ma ha desunto dalle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative del C. e dalla non occasionalità dell'esposizione ad amianto che, in base al criterio del più probabile che non, anche sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti, l'esposizione per un arco temporale di dieci anni, in ragione delle mansioni svolte e in assenza di strumenti di protezione individuale, avesse prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia, tale da far ritenere provato il nesso di causalità.
Né vi è stato alcun travisamento delle prove, considerato che la Corte del gravame ha valutato tutte le prove testimoniali acquisite al giudizio così come le risultanze della CTU che avevano indicato la necessità di non sottovalutare le fonti di esposizione ambientale ad amianto, concorrenti con quella periodica del luogo di lavoro.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso, se dovuto.
 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 7000 (oltre€ 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 22 marzo 2022