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CONFINDUSTRIA

Uscita progressiva dall’emergenza da COVID-19: quali regole dal 1° maggio 2022

Nota di Aggiornamento
30 aprile 2022


Sommario
1. Premessa
2. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
3. Le misure non più applicabili a partire dal 1° maggio 2022
4. Tabella riepilogativa

1. Premessa
Il DL n. 24/2022, all’esame della Camera dei deputati per la conversione in legge (AC3533), ha disposto le regole per il progressivo allentamento delle misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (sul punto, v. Nota di aggiornamento del 31 marzo 2022).
Come noto, alcune delle misure del DL saranno efficaci fino al 30 aprile 2022.
Inoltre, con riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie al chiuso, l’ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, nel recepire quanto approvato ieri dalla Camera dei deputati durante l’esame del citato DL n. 24, ha disposto, per alcuni contesti, l’obbligo di indossarli anche dopo il 30 aprile 2022.
Pertanto, di seguito, alcune considerazioni in merito allo scenario che delineerà a partire dal 1° maggio 2022 e ai profili di maggiore interesse per le imprese.
In allegato, è disponibile anche una Tabella riepilogativa.

2. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
L’art. 10-quater del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 24/2022 prevede(va) fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni contesti e in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private.
Come anticipato, ieri, la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha approvato un emendamento a tale norma, prorogando, per alcuni contesti al chiuso, l’obbligo di indossare le mascherine.
Al fine di assicurare l’immediata operatività a tale proroga, il Ministro della salute ha adottato l’ordinanza 28 aprile 2022, che recepisce le modifiche approvate alla Camera dei deputati.
In particolare, l’ordinanza, efficace dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 24/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, ha previsto:
• l’obbligo di continuare a indossare i dispostivi di tipo FFP2 per: 1) l'accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto¹; 2) gli spettacoli aperti al pubblico² e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso;
• l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
• la raccomandazione di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina) in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Pertanto, salvi i casi sopra indicati e la raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, nei luoghi chiusi non sarà più obbligatorio indossare le mascherine.
Al riguardo, ricordiamo che - salvo casi specifici - i locali aziendali sono luoghi privati, pertanto, essi non rientrano né nei luoghi pubblici, né in quelli aperti al pubblico³.
Ne consegue che, essendo l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie raccomandato nei luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, l’ordinanza non è normalmente applicabile ai luoghi chiusi di natura privata, propri delle aziende.
Con specifico riferimento ai luoghi di lavoro dei dipendenti pubblici, il Ministro per la pubblica amministrazione ha adottato la Circolare 29 aprile 2022, n. 1 ed ha fornito alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici. In particolare, la Circolare sottolinea da un lato, l’assenza di un obbligo specifico all’utilizzo della mascherina da parte del personale pubblico e, dall’altro, che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.
L’andamento dell’epidemia, la particolare diffusività della variante Omicron, il venir meno delle verifiche all’ingresso del green pass (v. infra), la perdurante responsabilizzazione del datore di lavoro in caso di infezione da COVID-19 e il riferimento dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 al rispetto del Protocollo di sicurezza anticontagio, conducono, tuttavia, a ribadire quanto già suggerito nella Nota di aggiornamento del 31 marzo 2022 in merito alla opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Ciò, infatti, consente ai datori di lavoro di continuare ad esigere dai propri lavoratori e da tutti coloro che accedono ai locali aziendali l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Infine, si segnala che, il 4 maggio p.v. si terrà l’incontro, convenuto all’inizio del mese di aprile, tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e le parti sociali relativamente al Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Confindustria parteciperà all’incontro e informerà il Sistema sui relativi esiti, anche in ordine al regime dell’uso delle mascherine rispetto alla posizione assunta dal datore di lavoro pubblico.

3. Le misure non più applicabili a partire dal 1° maggio 2022
A partire dal 1° maggio 2022 non saranno più operativi:
• l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 base (c.d. green pass base) per l’accesso ai luoghi di lavoro di cui all’art. 9-septies del DL n. 52/2021 e 4-quinquies del DL n. 44/2021). Pertanto, a partire dal 1° maggio 2022, l’accesso ai luoghi di lavoro non sarà più subordinato al possesso di un green pass base in corso di validità, i datori di lavoro non saranno più tenuti a effettuare i controlli - cesserà anche l’efficacia delle procedure aziendali recanti le regole per lo svolgimento delle verifiche - e i lavoratori assenti ingiustificati e/o sospesi per assenza di certificazione potranno essere riammessi regolarmente in servizio.
Si segnala che, il venir meno dell’obbligo di green pass per l’accesso dei luoghi di lavoro non consente ai datori di lavoro di continuare a richiedere - né ai propri lavoratori, né a esterni che accedono ai locali aziendali - la certificazione verde su base volontaria: infatti, l’art. 9, co. 10-bis del DL n. 52/2021 prevede che ogni utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 può essere disposto esclusivamente con legge dello Stato; pertanto, se non espressamente consentito dalla legge, non è possibile richiedere e controllare il possesso dei certificati verdi;
• l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e catering continuativo su base contrattuale (art. 9-bis del DL n. 52/2021);
• l’art. 10-quater, co. 8 del DL n. 52/2021 che, per i lavoratori, considera le mascherine chirurgiche DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2008;
• l’obbligo di green pass base per l’accesso a: servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi all'aperto (art. 9-bis del DL n. 52/2021);
• l’obbligo di green pass rafforzato per convegni e congressi (art. 9-bis.1 del DL n. 52/2021);
• l’obbligo di green pass base per l’accesso ai mezzi di trasporto (art. 9-quater del DL n. 52/2021);
• l’obbligo di green pass rafforzato per le attività di cui all’art. 9-bis.1 del DL n. 52/2021, quali, tra l’altro, piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, discoteche, partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi al chiuso.
In conclusione, salvo quanto previsto:
• dall’art. 1-bis del DL n. 44/2021 per l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, nonché alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, per il quale è infatti richiesto, fino al 31 dicembre 2022, il green pass rafforzato, rilasciato a seguito della somministrazione della dose booster oppure il green pass rafforzato, rilasciato a seguito di guarigione dal COVID-19 o del completamento del ciclo vaccinale primario, unitamente al certificato di tampone - molecolare o antigenico - negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso;
• per gli spostamenti da e verso l’estero. Sul punto, si segnala che ieri il Ministro della salute ha adottato una nuova ordinanza⁴ che, nel prorogare al 31 maggio 2022 le misure dell’ordinanza 22 febbraio 2022 sull’utilizzo del green pass base per l’ingresso nel territorio nazionale (pena la quarantena di 5 giorni)⁵, avrebbe eliminato a decorrere dal 1° maggio 2022 l’obbligo di presentare al vettore al momento dell'imbarco e ai preposti ai controlli il Passenger Locator Form, c.d. PLF;
la certificazione verde COVID-19, a decorrere dal 1° maggio 2022, non sarà più richiesta per l’accesso ad attività e servizi sul territorio nazionale⁶. 

4. Tabella riepilogativa
 

OGGETTO

DAL 1° MAGGIO 2022

Protocolli di sicurezza anti-contagio

Applicabili su base volontaria
Se ne consiglia fortemente l’applicazione

Mascherine nei luoghi di lavoro privati

Obbligatorie nelle imprese che applicano il Protocollo di sicurezza anti-contagio

Green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro

Non richiesto e non applicabile su base volontaria

Obbligo di green pass base per l’accesso alle mense

Non richiesto e non applicabile su base volontaria

Green pass base per la partecipazione a corsi di formazione

Non richiesto
Non applicabile dagli organizzatori su base volontaria

Green pass rafforzato per convegni e congressi

Non richiesto
Non applicabile dagli organizzatori su base volontaria

Green pass base servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso

Non richiesto
Non applicabile dai titolari su base volontaria

Accesso ai mezzi di trasporto

Non richiesto il green pass base
Obbligatoria la mascherina FFP2 fino al 15 giugno 2022

Spostamenti dall’estero

Obbligatorio il green pass base (pena la quarantena di 5 giorni)
V. nota n. 5 per le deroghe all’obbligo di green pass base

____
¹ Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti.
² In sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati.
³ La giurisprudenza evidenzia le caratteristiche di queste due tipologie di spazi: “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si svolge «in luogo pubblico» la riunione che si tenga in un luogo in cui ogni persona può liberamente transitare e trattenersi senza che occorra, in via normale, il permesso dell'Autorità amministrativa (ad es., piazza, strada); mentre è in luogo «aperto al pubblico» la riunione che si tenga in un luogo chiuso (ad es., cinema, teatro), ove l'accesso, anche se subordinato alla disponibilità di un apposito biglietto di ingresso, è consentito a un numero indeterminato di persone; ed è, infine, «privata», la riunione che si tenga in un «luogo chiuso», l'accesso sia limitato a persone già nominativamente determinate”, Cass., SSUU n. 46595/2019; Cass., n. 6089/2021.
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5884

⁵ L’obbligo di green pass base non si applica a: l'equipaggio dei mezzi di trasporto; il personale viaggiante; i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore; chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato; in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km da luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
⁶ Si ricorda che dal 1° aprile 2022, la certificazione verde COVID-19 non era già più richiesta per l’accesso, tra gli altri, a: i servizi di trasporto pubblico locale o regionale; i servizi di ristorazione svolti all'aperto; gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi riservati ai clienti ivi alloggiati; i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura e le mostre; le sagre e le fiere; i centri termali; i centri culturali, i centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono all'aperto; gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; la partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche; i servizi alla persona; i pubblici uffici, i servizi postali, bancari e finanziari e le attività commerciali.


fonte: confindustria.pu.it