Cassazione Penale, Sez. 4, 02 maggio 2022, n. 16811 - Mortale infortunio sul lavoro. Rinuncia all'impugnazione


 

Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 05/04/2022
 

FattoDiritto


1. La parte civile M.D. aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze, il 23/10/2020, aveva confermato l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato di B.D. operata dal Tribunale di Pisa con sentenza del 10/5/2018, per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. commesso in Pontedera il 14/8/2013, in relazione all'infortunio sul lavoro nel quale aveva perso la vita Do.G..
Era stata contestata l'erronea interpretazione degli artt. 2051 e 2043 cod. civ. in relazione alle prove documentate in atti.
Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 6/7/2021, tuttavia, il difensore e procuratore del ricorrente, Avv. Francesco Paolo Scaduto, faceva pervenire a questa Corte dichiarazione di rinuncia all'impugnazione a firma di M.D..

2. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla l. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla l.15/22), il P.G. e il difensore di B.D. Avv. Stefano Del Corso, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in ragione dell'intervenuta rinuncia allo stesso.

3. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen.

4. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.
 

P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2022