Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 maggio 2022, n. 16823 - Infortunio durante i lavori di rimozione e sgombero di materiali metallici in appalto. Lavori in quota e formazione


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 20/04/2022
 

 

FattoDiritto
 



1. Con sentenza del 1° marzo 2021 - all'esito di giudizio abbreviato - il Tribunale di Cassino ha ritenuto L.M. responsabile:
- del delitto di cui agli artt. 590 commi 1 e 3 cod. pen. (capo A della rubrica);
- della contravvenzione di cui agli artt. 71, comma 1, 87, n.2 lett. c), d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (capo B della rubrica);
- della contravvenzione di cui agli artt. 37, comma 1, e 55 lett. c) d.lgs. n. 81/2008 (capo C della rubrica);
reati tutti accertati a Sora il 21 gennaio 2019.
L.M. è stato condannato, senza concessione di attenuanti e operata la riduzione per il rito, alle seguenti pene, condizionalmente sospese: per il delitto sub A) alla pena di € 600,00 di multa; per la contravvenzione sub B) alla pena di € 1.250,00 di ammenda; per la contravvenzione sub C) alla pena di € 600,00 di ammenda. È stato condannato, inoltre, a risarcire i danni cagionati alla parte civile costituita, D.L. (da liquidarsi in separato giudizio) e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad € 5.000,00 oltre che a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e rappresentanza.

2. Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi il 21 gennaio 2019 presso i locali industriali dell'ex stabilimento «Imar» nel quale la «Agisider s.r.l.», società della quale L.M. è legale rappresentante, doveva eseguire lavori di rimozione e sgombero di materiali metallici.
L.M. è accusato, quale legale rappresentante della società con funzioni di datore di lavoro, di aver causato al dipendente D.L. lesioni personali che comportarono una malattia e l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo pari a 142 giorni. È accusato, in particolare: di non aver messo a disposizione dei dipendenti attrezzature adeguate all'esecuzione dei lavori in quota; di aver consentito l'uso di un carrello elevatore ad un lavoratore non abilitato; di non aver provveduto ad una formazione adeguata del lavoratore infortunato in relazione ai rischi specifici connessi all'attività che doveva compiere. È accusato, inoltre, di illeciti contravvenzionali connessi all'infortunio quali profili di colpa specifica rilevanti ai fini della causazione dell'evento.
Secondo la ricostruzione compiuta dal Tribunale di Cassino, il giorno dei fatti, i quattro dipendenti della Agisider s.r.l. (G.D., E.C., A.J. e D.L.) si recarono insieme al datore di lavoro, presso l'ex stabilimento Imar per eseguire lavori di rimozione e sgombero di materiali metallici che la «Agimar» aveva ricevuto in appalto dalla «Imar». Al fine di rimuovere una canalina metallica pericolante posta a circa 3-4 metri di altezza (rimozione che doveva avvenire facendo uso della fiamma ossiacetilenica) gli operai si avvalsero di un carrello elevatore che avevano in dotazione e di una cesta in rete metallica che fu rinvenuta nel capannone. Le forche del carrello elevatore furono inserite sotto il piano della cesta che fu sollevata e trasportata nel luogo ove si trovava la canalina da rimuovere. Dopo aver caricato nella cesta le bombole con cannello e le altre attrezzature necessarie all'esecuzione del lavoro, D.L. vi entrò e fu sollevato in quota. Eseguì il primo taglio operando da un lato della cesta e poi si spostò dal lato opposto, ove erano posizionate le bombole. Spostandosi, fece sì che il peso si concentrasse da un lato della cesta che si rovesciò. Questo determinò la caduta del lavoratore che riportò fratture multiple e rimase degente in ospedale fino all'11 giugno 2019.

3. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza lamentando:
- con un primo motivo, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ritiene non autonoma l'iniziativa del lavoratore e non abnorme il suo comportamento;
- con un secondo motivo, riferito in particolare all'illecito contravvenzionale contestato al capo B) (violazione degli artt . 71 comma 1 e 87 n. 2 lett. c) d.lgs. n. 81/08 per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature appropriate per l'esecuzione di lavori in quota), il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale sostenendo che si tratterebbe di «reato impossibile ex art. 49 cod. pen. per inesistenza dell'oggetto ». Osserva in proposito: che i dipendenti della Agisider non dovevano effettuare alcun lavoro in quota, ma solo lavori ad altezza inferiore ai due metri; che la decisione di procedere alla rimozione della canalina fu adottata in autonomia dai dipendenti i quali non avevano ricevuto indicazioni in tal senso; che, pertanto, nessuno strumento avrebbe dovuto essere fornito loro per l'esecuzione di quel lavoro; che la cesta utilizzata per raggiungere la canalina si trovava abbandonata all'interno del capannone e l'infortunato decise di utilizzarla senza aver ricevuto indicazioni in tal senso.

4. Col primo motivo di ricorso, L.M. lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. sostenendo mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione di una sentenza di condanna pronunciata in primo grado con riferimento al delitto di cui all'art. 590 commi 1 e 3 cod. pen e a due illeciti contravvenzionali.
La sentenza impugnata è stata pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e la pena inflitta per il reato di cui all'art. 590 cod. pen è quella della multa, si tratta dunque, senza dubbio, di una sentenza appellabile ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen.
Come noto, la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., ma non può farlo «nei casi previsti dall'art.606 comma 1 lett. d) ed e)». In questi casi, ai sensi dell'art. 569 comma 3 cod. proc. pen., il ricorso si converte in appello (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018 dep. 2019, PMT C/ Alonzi, Rv. 274834; Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, Alias Zaratye Huaman, Rv. 242789).

5. Il ricorso contro la sentenza di condanna per violazione dell'art. 590 cod. pen. pronunciata dal Tribunale di Cassino in data 1° marzo 2021 deve pertanto essere qualificato come appello. Ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. ciò comporta che si converta in appello anche il ricorso proposto contro le condanne per illeciti contravvenzionali puniti con sola pecuniaria, connessi al delitto ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. Ne consegue la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.

 

P.Q.M.
 



Qualificato come appello il ricorso proposto da L.M. nella qualità di legale rappresentante della ditta Agisider dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il giudizio.
Così deciso il 20 aprile 2022