Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 maggio 2022, n. 16826 - Inadeguata valutazione dei rischi e mancata formazione sull'utilizzo di un decespugliatore da parte del dipendente stagionale dell'azienda agricola


 

 

Presidente: SERRAO EUGENIA
Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 21/04/2022
 

 

FattoDiritto



1. Con sentenza in data 8 novembre 2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Siena il 1° ottobre 2019 con la quale N.B., titolare della omonima azienda agricola, è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 590 comma 3 cod. pen. e condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione, sostituita ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689 con la pena pecuniaria di specie corrispondente, determinata nella misura di € 30.000,00 di multa, pari ad € 250,00 per ogni giorno di pena detentiva.

2. Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi il 12 settembre 2017 a Torrita di Siena, presso la sede dell'azienda agricola della quale N.B. è titolare. La N.B. è accusata, quale datrice di lavoro: di non aver compiuto un'adeguata valutazione dei rischi derivanti dall'impiego di un decespugliatore; di non aver correttamente formato e informato i lavoratori riguardo ai rischi inerenti le attività che dovevano svolgere e, in particolare, riguardo ai rischi connessi all'uso di quella apparecchiatura pericolosa; di non essersi assicurata che l'apparecchio fosse utilizzato in conformità alle istruzioni contenute nel libretto d'uso e manutenzione (che impongono all'utilizzatore di mantenere una distanza di 15 metri da altre persone); di avere così provocato al dipendente G.B. lesioni personali dalle quali è derivata una malattia di durata superiore ai 40 giorni.
Secondo la ricostruzione compiuta dai giudici di merito, il giorno dei fatti G.B., lavorando come dipendente stagionale dell'azienda gestita dalla N.B., stava aiutando il collega, C.G., a tagliare con un decespugliatore le foglie di tabacco raccolte nel campo tenendo sollevata la pianta durante il taglio. Nel corso delle operazioni, il decespugliatore ebbe un rimbalzo e la lama rotante andò a colpire la gamba sinistra di G.B. provocandogli gravi lesioni.

3. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputata articolandolo in tre motivi.
3.1. Col primo motivo, sostiene che la sentenza impugnata, poiché mancante di una pagina, è inidonea a rendere conto dell'iter logico della decisione. Espone che la pagina n. 6 finisce con la frase: «la tesi difensiva secondo la quale le eventuali istruzioni date dal C.S. non...» e la pagina n. 7 inizia con la frase:
«Quanto, infine, alla rimozione della protezione di plastica della lama...». Desume dall'incongruenza tra la fine della pagina n. 6 e l'inizio della pagina n. 7 che la motivazione sarebbe mancante di una intera pagina e assume che si tratterebbe di una parte «di primaria importanza» in quanto «contenente la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha portato la Corte di Appello di Firenze a respingere il secondo motivo di gravame».
3.2. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità.
Osserva che il comportamento dell'infortunato fu «abnorme, inopinato, esorbitante, eccezionale, imprevedibile, volontario ed arbitrario» e costituì, dunque, la causa unica del verificarsi dell'evento. Sostiene che G.B. era stato appositamente formato e godeva di esperienza ultradecennale sicché era assolutamente imprevedibile che potesse compiere operazioni di taglio estranee al processo lavorativo come quelle che erano in corso quando si verificò l'infortunio.
3.3. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

4. Con memoria scritta depositata il 30 marzo 2022 il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso osservando: che il provvedimento impugnato si compone di sette pagine e manca, all'evidenza, di parte del proprio contenuto tra le pagine indicate come n. 6 e n. 7; che gli accertamenti svolti dal difensore hanno dimostrato trattarsi «di una mancanza ab origine di parte della motivazione»; che «detta mancanza impedisce di comprendere l'iter logico seguito dalla Corte fiorentina ai fini del giudizio di responsabilità per le lesioni colpose nei confronti della N.B., laddove vengono affrontati, proprio nelle parti omesse, i motivi di appello sulla condotta attribuibile alla persona offesa, asseritamente rilevante per interrompere il nesso causale tra le pretese omissioni attribuibili alla prevenuta e la lesione patita da G.B.».

5. Il 12 aprile 2022 il difensore dell'imputata ha depositato memoria scritta insistendo per l'accoglimento del ricorso.

6. Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò rende superflua la trattazione degli altri.

7. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che una sentenza mancante di una delle pagine che la compongono è nulla, per difetto di motivazione, quando, «a fronte di detta incompletezza materiale, la motivazione non sia idonea a rendere conto dell'iter della decisione» (Sez. 6 n. 31392 del 07/10/2020, Ziyat, Rv. 279888; Sez. 6, n. 27919 del 11/06/2008, Gamel, Rv. 240662).
Nel caso di specie, il ricorrente riferisce di aver svolto accertamenti presso la cancelleria della Corte di appello di Firenze e di aver appreso che la sentenza è composta da sette pagine. Non è dunque possibile affermare che il provvedimento impugnato manchi di un'intera pagina, e tuttavia non v'è dubbio che la motivazione manchi di una parte e, segnatamente, della parte nella quale la Corte territoriale avrebbe affrontato la tesi difensiva secondo la quale il lavoratore infortunato aveva disatteso istruzioni ricevute da C.S. (che risulta essere il marito di N.B. ed essere stato presente nel momento in cui si verificò l'infortunio). La frase che compare alla fine della pagina n. 6 («la tesi difensiva secondo la quale le eventuali istruzioni date dal C.S. non...»), infatti, non ha seguito sicché non è dato sapere attraverso quali argomentazioni la motivazione sul punto si sarebbe sviluppata.
Questo impedisce di valutare l'iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione con particolare riguardo all'asserita abnormità della condotta posta in essere da G.B., il quale, in tesi difensiva, avrebbe disatteso precise istruzioni ricevute da persona presente sul posto.

8. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

 

P.Q.M.
 



Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
Così deciso il 21 aprile 2022