Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 29 aprile 2022, n. 13
Misure urgenti per il contrasto alla pandemia da COVID-19 dopo la cessazione dello stato d’emergenza nazionale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 18, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;
• le ordinanze presidenziali contingibili e
urgenti n. 10 del 28.03.2022 e n. 11 del 31.03.2022;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022;
 

CONSTATATO

• che lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, da ultimo prorogato con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si è concluso il 31 marzo 2022;
• che sono comunque state ritenute necessarie alcune misure di contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19, e che tali misure sono contenute a livello statale principalmente nel decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e nelle ordinanze del Ministro della Salute del 1° aprile e del 28 aprile 2022, e a livello provinciale nelle ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 10 del 28.03.2022 e n. 11 del 31.03.2022;
• che con l’ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, in particolare, sono state adottate a livello statale le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
• che le misure di sicurezza emanate con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 trovano applicazione fino al 30 aprile 2022;
• che, in attesa dell’entrata in vigore della relativa legge di conversione, alcune prescrizioni sono state prorogate con l’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022;
• che si ritiene pertanto opportuno recepire a livello provinciale le misure menzionate ai punti precedenti;
 

ORDINA

che nell’intero territorio provinciale dal 1° maggio al 15 giugno 2022 si applichino le seguenti misure:
1) è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico, urbani ed extraurbani, previsti dall’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso;
2) è altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-
assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
3) Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
4) i vettori dei mezzi di trasporto, i loro delegati, nonché i titolari o gestori dei servizi e delle attività di cui ai punti 1) e 2) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
5) è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;
6) trovano applicazione le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Presidente della Provincia