Tipologia: Accordo per la regolamentazione della reperibilità
Data firma: 25 giugno 2019
Validità: dal 01.07.2019
Parti: Italo e Filt-Cgil, Fit-Cisl/RSA, Uilt-Uil/RSA, Ugl-Taf, Fast-Confsal/RSA, Orsa Ferrovie/RSA
Settori: Trasporti, Italo
Fonte: uiltrasporti.it


Accordo per la regolamentazione della reperibilità

Il giorno 25 Giugno 2019 presso la sede di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori spa (di seguito “Italo” o la “Società”) con sede legale in Viale del Policlinico, n. 149 b, sono presenti: *** e le OO.SS. Nazionali di categoria [...] Filt Cgil […], Fit Cisl […]/ RSA […], Uilt Uil […]/RSA […], Ugl Taf […], Fast Confsal […]/RSA […], Orsa Ferrovie […]/RSA […], congiuntamente anche le “Parti”.

Premesso che
• all’interno del CCAL Italo del 20 Febbraio 2019 è già previsto l’istituto della Reperibilità sia in termini di normativa, funzionalità e relativi compensi che resta confermato in ogni sua parte;
• l’istituto della reperibilità è indispensabile per garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie e comunque per sopperire ad esigenze non prevedibili;
• il lavoratore in reperibilità è in possesso di idonei strumenti di lavoro e di comunicazione per rispondere tempestivamente alle chiamate dell’azienda;
• il lavoratore in reperibilità deve porsi nelle condizioni di soddisfare le eventuali chiamate dell’azienda fuori dell’orario normale di lavoro;
• le Parti hanno riconsiderato gli elementi generali della normativa della reperibilità con l’intento di individuare una specifica indennità per gli interventi in reperibilità effettuati da remoto;
• le Parti condividono pertanto di definire, nell’ambito delle previsioni di legge e di contratto vigenti, soluzioni più appropriate per riconoscere ai lavoratori in reperibilità che effettuano interventi da remoto una indennità di “attivazione reperibilità”.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano che
- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- il lavoratore in reperibilità, per il quale è comunque garantito il trattamento di cui all’art.33 del CCAL Italo del 20 Febbraio 2019, che viene chiamato deve attivarsi, con gli strumenti a disposizione, per risolvere il problema svolgendo attività lavorativa da remoto con collegamento alle reti informatiche aziendali, oppure, nel caso che remotamente non sia possibile risolvere il guasto o che vi siano problemi di accesso ai sistemi attraverso la rete informatica aziendale, deve recarsi presso le sedi di lavoro per la risoluzione del problema;
- vengano istituite due specifiche indennità in nessun caso cumulabili in base alla modalità di intervento:
• in caso di intervento da remoto verrà riconosciuta l’indennità pari ad € 10,00 al lordo delle ritenute di legge;
• in caso di effettivo spostamento del lavoratore dal proprio domicilio per rispondere alla chiamata dell’azienda, come previsto dall’art.33 del CCAL Italo del 20 Febbraio 2019, verrà riconosciuta l’indennità specifica di € 20,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre alle eventuali spese sostenute dal lavoratore per raggiungere la sede aziendale.
- in caso di reperibilità da remoto, la richiesta di intervento potrà avvenire sia via e-mail che telefonicamente ed il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni di comunicazione di inizio e fine intervento previste all'interno della procedura operativa aziendale;
- in nessun caso le due indennità saranno sommate e sia in caso di intervento da remoto che in caso di intervento sul posto, verrà riconosciuta l’indennità come “una tantum” relativamente al turno programmato in reperibilità anche se le chiamate/attivazioni in reperibilità dovessero essere più di una nell’arco dello stesso turno programmato in reperibilità;
- i trattamenti economici di cui al presente accordo ricomprendono tutti gli istituti legali, contrattuali, diretti, indiretti e differiti e in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice civile, sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il presente accordo avrà decorrenza dal 1 Luglio 2019, e sarà soggetto ad un periodo di monitoraggio della durata di 6 mesi, pertanto le Parti dichiarano sin da ora di incontrarsi entro il 31 Dicembre 2019 per valutare l’andamento dell’istituto.