Tipologia: CCAL
Data firma: 20 febbraio 2019
Validità: 01.04.2019 - 31.12.2021
Parti: Italo e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Taf, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie
Settori: Trasporti, Italo
Fonte: uiltrasporti.it

 

Sommario:

 

Premessa
Campo di applicazione
Decorrenza e durata
Procedura di rinnovo
Inscindibilità delle norme contrattuali
Interpretazione del contratto e controversie collettive
Parte I - Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali
Capo I - Sistema di Relazioni Industriali

Art. 1 Relazioni industriali
Capo II - Diritti Sindacali
Art. 2 Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori
Art. 3 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Art. 4 Permessi sindacali
Art. 5 Procedure di raffreddamento per prevenire e per risolvere i conflitti collettivi
Art. 6 Procedure di conciliazione e arbitrato per le controversie individuali o plurime
Art. 7 Italo Pass
Art. 8 Appalti, e trasferimenti d’azienda
Parte II - Mercato del lavoro e classificazione professionale
Art. 9 Lavoro a tempo parziale
Art. 10 Contratto di apprendistato professionalizzante
Art. 11 Lavoro Agile
Art. 12 Percentuali di utilizzo
Art. 13 Classificazione professionale
Art. 14 Sede di Lavoro
Parte III - Orario di lavoro
Art. 15 Orario di lavoro
Art. 16 Lavoro Straordinario
Art. 17 Riposo Settimanale e Giorni Festivi
Art. 18 Ferie e Festività Soppresse
Parte IV - Svolgimento del rapporto di lavoro e politiche sociali
Art. 19 Tutela della maternità e della paternità
Art. 20 Pasti aziendali

 

Parte V - Retribuzione
Art. 21 Retribuzione
Art. 22 Aumenti periodici di anzianità
Art. 23 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 24 Indennità di funzione Quadri
Art. 25 Salario Professionale
Art. 26 Premio di Risultato
Art. 27 Compenso per lavoro straordinario
Art. 28 Indennità per lavoro notturno
Art. 29 Indennità per lavoro domenicale e festivo
Art. 30 Trasferta e altri trattamenti in caso di servizio svolto fuori dal distretto di assegnazione
Art. 31 Indennità di formazione
Art. 32 Indennità di trasferimento
Art. 33 Reperibilità
Art. 34 Indennità varie
Art. 35 Turno disponibile per il Personale di Macchina e Train Manager
Art. 36 Indennità di Riserva
Art. 37 Utilizzazione in periodi di non lavoro
Art. 38 Produttività
Art. 39 Trattamento di fine rapporto (TFR)
Parte VI - Responsabilità sociale, welfare, previdenza complementare e assistenza sanitaria
Art. 40 Welfare Aziendale
Disposizioni finali
Una tantum
Allegato 1
Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Regolamento elettorale per l’elezione delle rappresentanze sindacali unitarie e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Allegato 2
Regolamento di funzionamento delle RSU
Regolamento di funzionamento dei RLS

Allegato 3 Salario professionale


Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori spa Sistema Contrattuale Collettivo applicabile al personale dipendente, non dirigente, nell’ambito del CCNL Mobilità - Area Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016. Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro

In data 20 Febbraio 2019, tra Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori spa […], e la Filt Cgil […], la Fit Cisl […], la Uiltrasporti […], la Ugl Taf […], la Fast Confsal […], la Orsa Ferrovie […], è stato stipulato il presente contratto.

Premessa
Le parti stipulanti il presente contratto, consapevoli dei diversi ruoli e competenze e delle rispettive responsabilità che motivano la loro azione:
Ritengono che le trasformazioni in atto che interessano il sistema del trasporto viaggiatori Alta Velocità richiedano una forte impronta comune nell’azione di sviluppo della Società attraverso strumenti contrattuali condivisi;
Dichiarano il comune interesse a perseguire percorsi negoziali utili ad accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di efficientamento aziendale, e a definire condizioni adeguate di tutela del lavoro e delle professionalità attraverso la definizione di regole contrattuali collettive chiare ed esigibili;
Confermano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie - del 16 dicembre 2016 quale contratto di lavoro di riferimento;
Condividono l’impegno ad assicurare un sistema di relazioni industriali orientato alla partecipazione e quindi alla prevenzione e al superamento dei possibili motivi di conflitto, coerente con l’evoluzione del mercato, con il crescente livello di competitività del contesto di riferimento, e con gli obiettivi produttivi e di efficienza organizzativa della Società;
In tale ambito:
Si danno atto che con il presente contratto viene definito il sistema contrattuale collettivo applicabile al personale dipendente, non dirigente, di Italo spa, nell’ambito del CCNL della Mobilità - area contrattuale attività ferroviarie - del 16 dicembre 2016, il cui rapporto di lavoro viene pertanto regolato da detto CCNL, fatto salvo quanto espressamente previsto nel CCAL Italo, in appresso articolato, che costituisce parte integrante ed inscindibile del suddetto sistema contrattuale;
Si impegnano, fermi restando i diritti dei lavoratori, a stabilire percorsi relazionali finalizzati al sostegno attivo di un modello di sviluppo della Società, che preveda il miglioramento dei servizi resi alla clientela in condizioni di crescente sicurezza, efficacia ed economicità di gestione, che comprenda, tra gli elementi di riferimento, lo sviluppo sostenibile dell’occupazione ed il miglioramento delle condizioni di lavoro;
Individuano in un modello di relazioni industriali improntato alla ricerca del confronto costruttivo lo strumento finalizzato ad accompagnare le fasi di crescita della Società nell’ambito degli assetti contrattuali condivisi;
Confermano la sede aziendale quale sede di confronto idonea per individuare soluzioni atte ad accompagnare i processi di sviluppo della Società anche attraverso la valorizzazione di momenti di informazione, consultazione e di contrattazione.

Campo di applicazione
Con la sottoscrizione del presente CCAL, Italo spa e le Organizzazioni Sindacali stipulanti, hanno raggiunto, anche nell’ambito delle previsioni di cui al richiamato Contratto della Mobilità - attività ferroviarie - del 16 dicembre 2016, una intesa diretta a stabilire, salvo integrazioni espressamente previste, la disciplina di riferimento del suddetto sistema di trasporto viaggiatori Alta Velocità, che regolerà a decorrere dalla stipula del presente contratto i rapporti di lavoro del personale dipendente della Società, esclusi i dirigenti, anche nella prospettiva di migliorare i livelli di competitività dell’azienda, la sicurezza e la qualità del lavoro nonché le condizioni contrattuali.
Alla luce di quanto sopra, e in conformità con quanto previsto all’art. 4 punto 7 del CCNL Mobilità/Area AF del 16 dicembre 2016, ogni articolo di cui al presente CCAL, deve intendersi quale norma di rinvio specifico per intervenute intese modificative, salvo integrazioni espressamente previste, delle corrispondenti norme di cui al suddetto CCNL Mobilità/Area AF del 16 dicembre 2016.

Parte I - Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali
Capo I - Sistema di Relazioni Industriali
Art. 1 Relazioni industriali

1. Il modello delle Relazioni Industriali in Italo- Nuovo Trasporto Viaggiatori spa si articola nelle seguenti aree: Informazione, consultazione e contrattazione. In ciascuna area il modello di relazioni industriali si articola in due livelli secondo quanto di seguito convenuto.
2. Oltre alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, alle Organizzazioni sindacali regionali/territoriali e alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) come sotto costituite i cui ambiti di attività e le cui prerogative sono già definite dalla legge, dagli accordi interconfederali vigenti e dal presente contratto, il sistema di Relazioni Industriali si avvale di ulteriori organismi di interlocuzione come di seguito meglio specificato.
3. Informazione
L’area dell’informazione è volta a favorire, in ambito non negoziale, l’arricchimento dei comuni contenuti di conoscenza in ordine ai principali fenomeni che caratterizzano la gestione aziendale nei termini di seguito specificati.
Con cadenza annuale, e di norma entro il primo semestre, nel corso di un apposito incontro l’azienda fornirà le informazioni relative alle materie di seguito indicate negli ambiti di rispettiva competenza.
Sono oggetto di informativa nei confronti delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, i seguenti temi:
- Piano industriale e relativi aggiornamenti e programmi aziendali;
- andamento economico e produttivo con riguardo anche ai più significativi indicatori di bilancio e alle prospettive di sviluppo;
- tassi di adesione alla previdenza complementare;
- modifica della macrostruttura organizzativa ed eventuali conseguenti ricadute;
- problematiche connesse al rapporto di lavoro derivanti dall’integrazione europea;
- andamento delle assunzioni e relativa tipologia contrattuale (tempo determinato, a tempo parziale, apprendistato professionalizzante)
- fabbisogni formativi e linee generali della formazione e riqualificazione professionale. Il Comitato Formazione e Sviluppo potrà formulare proprie osservazioni in argomento;
- situazione occupazionale dell’Azienda e le relative linee di tendenza con particolare riguardo all’occupazione giovanile e a quella femminile;
- pari opportunità;
- salute e sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente. Il Comitato Sicurezza sul Lavoro potrà formulare proprie osservazioni in argomento.
- scenari evolutivi del mercato del trasporto con riferimento al quadro istituzionale e normativo conseguente ai processi di liberalizzazione e alle strategie competitive.
Con cadenza annuale, e di norma entro il primo semestre, saranno oggetto di informativa nei confronti delle RSU-Segreterie Regionali/territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCAL, i seguenti temi:
gli obiettivi di produzione e produttività e relativi indirizzi sui principali indicatori di performance delle singole unità organizzative;
- le Azioni dirette a garantire la salute e sicurezza del lavoro, la qualità dell’ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- qualità del servizio, rapporto con la clientela e produttività;
- le eventuali ricadute relative alla modifica delle strutture organizzative;
- effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
- evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello e figura professionale delle singole unità organizzative;
- i dati analitici sugli orari di fatto, articolati per le singole unità organizzative;
- modifica della microstruttura organizzativa;
- valori di EBITDA annuali utili ai fini dell’erogazione del premio di risultato - verifica andamento degli obiettivi del premio di risultato.
4. Consultazione
La consultazione rappresenta un momento non negoziale, finalizzato a condividere la conoscenza di specifiche materie con l’obiettivo di progettare iniziative ed individuare soluzioni comuni.
La consultazione si articola su due livelli, aziendale e per unità produttiva in relazione agli ambiti di competenza, ed è finalizzata a favorire la condivisione di specifiche materie con l’obiettivo di proporre iniziative e individuare soluzioni comuni.
Partecipano alla consultazione le RSU congiuntamente alle Segreterie Regionali/territoriali competenti per territorio delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCAL.
La consultazione, si avvarrà anche dei seguenti Comitati nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza:
• Osservatorio Nazionale
• Comitato Sicurezza sul Lavoro
• Comitato Welfare e Pari Opportunità
• Comitato Formazione e Sviluppo
Osservatorio Nazionale
È costituito da complessivi 6 componenti di cui 3 nominati dall’Azienda e 3 nominati dalle OOSS stipulanti il presente CCAL, con mandato di durata triennale. Il Comitato si riunirà una volta l’anno. L’Osservatorio Nazionale sarà sede di analisi, verifica e confronto sulle seguenti aree tematiche:
• andamento delle imprese di servizi di trasporto, del mercato e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo relativi agli altri settori del trasporto;
• evoluzione dell’assetto organizzativo del mercato di riferimento, rispetto all’evoluzione internazionale e nazionale del settore, avendo riguardo alle realtà territoriali di cui all’obiettivo l quale definito nella normativa comunitaria, ed in particolare al Mezzogiorno;
• linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
• andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e alla formazione professionale;
• dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all’andamento complessivo del comparto produttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro, anche con riferimento al mercato internazionale;
• andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro distinti per sesso e per età anagrafica con analisi e valutazione della dimensione occupazionale delle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti di lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali interne, dell’andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all’orario contrattuale;
• formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche ed alle trasformazioni organizzative, normative e professionali;
Verrà costituita presso l’Osservatorio stesso una banca dati destinata a raccogliere informazioni relative all’andamento dell’occupazione, ai flussi in entrata e in uscita, alle tipologie dei rapporti di lavoro; la raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della vigente disciplina sulla tutela della privacy.
L’Osservatorio Nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti e nell’ambito delle aree tematiche sopra definite.
L’Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dalle parti.
Comitato Sicurezza sul Lavoro
È costituito da complessivi sei componenti di cui tre nominati dall’Azienda e tre nominati dalle OOSS stipulanti il presente CCAL, con mandato di durata triennale. Il Comitato si riunirà due o tre volte l’anno.
Il Comitato sarà sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni ai diversi livelli ed all’evoluzione delle normative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate.
Nello specifico il Comitato ha il compito di:
• proporre iniziative finalizzate a garantire la salute dei lavoratori, la sicurezza del lavoro, la qualità dell’ambiente e la salvaguardia degli impianti in coerenza con la legislazione nazionale in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro;
• esprimere valutazioni in ordine all’introduzione di normative e standard in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro, ergonomia dei posti di lavoro, sicurezza di apparecchiature, dotazioni, attrezzi, vestiario e mezzi protettivi;
• esaminare, anche sulla base dei dati statistici forniti dall’Azienda, l’evoluzione del fenomeno infortunistico e proporre eventuali azioni di miglioramento;
• contribuire alla definizione degli orientamenti in materia di formazione ed informazione per i lavoratori ed i RLS e, in particolare, relativamente ai percorsi formativi individuati per i RLS;
• comporre, con riferimento a quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/08, eventuali problematiche di carattere generale o specifico emerse formulando proposte idonee al loro superamento.
Comitato Welfare e pari opportunità
È costituito da complessivi sei componenti di cui tre nominati dall’Azienda e tre nominati dalle OOSS stipulanti il presente CCAL. Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti almeno una volta l’anno.
Il Comitato ha il compito di:
• monitorare l’evoluzione della legislazione in materia di Pari Opportunità e di Welfare;
• valutare la logistica delle strutture convenzionate;
• valutare progetti e azioni positive diretti a promuovere le Pari Opportunità o a sviluppare il Welfare aziendale;
• valutare i risultati conseguiti al termine dei progetti e delle azioni intraprese;
• individuare soluzioni tese a garantire una maggiore efficacia degli istituti previdenziali e assistenziali in essere;
• promuovere azioni dirette a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e proporre azioni orientate a conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.
Comitato Formazione e Sviluppo
È costituito da complessivi sei componenti di cui tre nominati dall’Azienda e tre nominati dalle OOSS stipulanti il presente CCAL. Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti almeno una volta l’anno.
Il Comitato ha il compito di:
• analizzare gli impatti dell’innovazione tecnologica a dell’evoluzione della domanda di prodotti/servizi sull’assetto delle professionalità presenti in Azienda;
• analizzare manifestazioni di interesse relative a percorsi di crescita professionale, trasferimenti ecc..;
• proporre azioni positive per favorire iniziative di riqualificazione professionale anche attraverso progetti di formazione continua e training on the job;
• elaborare indirizzi per la formazione/riconversione professionale finalizzati al reimpiego del personale;
• promuovere attività in tema di formazione e di riqualificazione professionale, ivi ricomprendendo sia quanto previsto dal D.lgs 81/2008 sia quanto rinveniente da eventuali processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale ovvero dall’introduzione di innovazioni tecnologiche;
• elaborare a tal fine proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante convenzioni con enti privati e pubblici;
• promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con le Regioni e/o con Enti pubblici e privati in materia di formazione;
• consentire il co-finanziamento delle principali attività formative rivolte ai lavoratori di Italo spa, attraverso la condivisione dei progetti di maggiore rilevanza e la sottoscrizione degli accordi sindacali da allegare alla presentazione di ciascun Piano.
5. Contrattazione
Le parti intendono valorizzare la negoziazione, anche negli ambiti delegati dalla legge, quale fase di confronto finalizzata ad individuare con efficacia e tempestività, sempre nel rispetto dei ruoli, le soluzioni utili per gestire i processi di evoluzione del mercato e di sviluppo dell’Azienda nella prospettiva di assicurare i necessari miglioramenti della redditività e produttività aziendali.
Alla contrattazione viene ricondotta, secondo criteri e modalità negoziali di cui al CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie 16 dicembre 2016 come integrate dal presente CCAL Italo Spa nonché alle previsioni di legge vigenti, la eventuale gestione delle conseguenze sul piano sociale dell’attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro.
Sono oggetto di contrattazione con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, i seguenti temi:
- Norme applicative e disciplina del rapporto di lavoro, unicamente per rinvii specifici previsti dalla legislazione del lavoro e dal CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie - del 16 dicembre 2016;
- Disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
- Criteri per la definizione del premio di risultato;
Sono oggetto di contrattazione con le RSU-Segreterie Regionali/territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, i seguenti temi:
- Criteri per la programmazione dei turni di lavoro e le conseguenze degli stessi, al variare dell’offerta commerciale, finalizzati al conseguimento della ciclicità ed equa ripartizione dei carichi di lavoro;
- Articolazione dei regimi di orario contrattuale, ricadute sulle condizioni di lavoro nei casi di ristrutturazione e/o riorganizzazione;
- Articolazione del premio di risultato, nell’ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale;
- Effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario.
Resta inteso che, qualora al termine della procedura per la programmazione dei turni di lavoro non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, l’azienda attiverà comunque la proprie elaborazioni dei turni a decorrere dalla data programmata, nel rispetto della normativa di cui al presente CCAL.

Capo II - Diritti Sindacali
Art. 2 Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori

Ad integrazione ed attuazione di quanto disposto dall’art. 9 del CCNL Mobilità del 16 dicembre 2016, si conviene che:
1. Le previsioni di cui alla presente sezione si intendono parte integrante del processo per la costituzione ed il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
2. Ai fini della costituzione delle RSU, si farà riferimento alle famiglie professionali che sono state individuate prendendo a riferimento l’organizzazione di Italo-

Famiglie Professionali

Numero RSU

Numero RLS

Macchinisti/Operatori di Impianto

4

2

Train Manager

4

2

H/S Bordo

4

2

Stazioni

4

2

Staff

3

1

3. Le RSU congiuntamente con le Segreterie Regionali/Territoriali hanno funzione di rappresentanza e potranno effettuare con l’Azienda la contrattazione di secondo livello, nonché sottoscrivere intese e recepire le informative di cui al presente contratto.
Le suddette intese, se sottoscritte dalla maggioranza delle RSU/Segreterie Regionali/Territoriali, saranno efficaci per tutto il personale in forza e vincolanti per tutte le Organizzazioni Sindacali presenti all’interno dell’Azienda.
4. In occasioni di incontri su temi che non riguardino la generalità delle famiglie professionali, parteciperanno solo le RSU congiuntamente alle segreterie Regionali/Territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCAL interessate e le intese, se approvate dalla maggioranza della RSU congiuntamente alle segreterie Regionali/Territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCAL di riferimento della famiglia professionale saranno vincolanti per tutti i lavoratori in essa occupati.
5. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto dovranno, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, definire le date di elezione delle RSU e dei RLS ed avviare tutte le procedure inerenti l’elezione entro e non oltre 60 giorni nel rispetto delle previsioni di cui all’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014.
6. Le RSU esercitano a titolo unitario e secondo criterio di maggioranza anche quanto previsto dagli artt. 20; 23; 25; 27 del titolo III della Legge 300/70.
Nota a verbale: Per quanto attiene al Regolamento di elezione e di funzionamento delle RSU si rinvia all’allegato 1 che fa parte integrante del presente CCAL.

Art. 3 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
In aggiunta a quanto previsto nell’art. 10 del CCNL Mobilità del 16 dicembre 2016, si conviene quanto segue:
1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono lavoratori eletti per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro in base a quanto previsto dalla D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Ai fini dell’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi del D.lgs n. 81/2008, la stessa sarà effettuata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 47 del D.Lgs 81/2008.
3. Fermo restando le attribuzioni assegnate dalla Legge, la cui disciplina è contenuta nell’art. 20 D.lgs n. 81/2008 e coerentemente con quanto previsto dall’accordo Interconfederale del 22/06/1995, il RLS può:
a) segnalare al Comitato Sicurezza sul Lavoro eventuali difformità circa l’applicazione delle disposizioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate in esito alla valutazione dei rischi, compresi quelli interferenti;
b) sottoporre al Comitato Sicurezza sul Lavoro eventuali proposte dei lavoratori, tese a migliorare i provvedimenti adottati in materia di prevenzione, protezione ed igiene del lavoro;
c) segnalare al Comitato Sicurezza sul Lavoro esigenze formative n materia di salute e sicurezza in relazione ad eventuali specificità esistenti nell’ambito in cui esercita la propria rappresentanza.
4. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza avranno diritto di accesso sui luoghi di lavoro nel rispetto delle vigenti normative e dovranno segnalare preventivamente alla Funzione Health & Safety, le visite che intendono effettuare agli ambienti di lavoro, concordando con tale funzione le relative modalità e tempistiche di accesso.
5. Al fine di consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza lo svolgimento del proprio ruolo secondo le vigenti previsioni legislative, l’azienda confermano per gli stessi, l’accesso alle informazioni e documentazioni inerenti le tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy e dei regolamenti aziendali.
I componenti della Rappresentanze aziendali restano in carica per tre anni e decadono automaticamente con l’insediamento delle nuove RSU/RLS.
Nota a verbale: Per quanto attiene al Regolamento di elezione e di funzionamento dei RLS si rinvia all’allegato 1 che fa parte integrante del presente CCAL.

Art. 4 Permessi sindacali
[…]
8. Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai fini delle garanzie di sicurezza del servizio, agli eletti ed accreditati, saranno riconosciute 40 ore annue di permesso retribuito previste ai sensi dell’accordo interconfederale del 22.6.1995 oltre che le ore necessarie per la frequentazione di corsi di formazione specifica. Gli stessi avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno cinque giorni prima della data prevista dell’assenza, salvo casi di particolare urgenza. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’Azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta al RLS richiedente nelle 24 ore successive alla richiesta.
9. La partecipazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica di prevenzione, ex art. 35 D.lgs. 81/2008, non determina la riduzione delle ore di permesso riconosciute dall’Accordo.

Art. 8 Appalti, e trasferimenti d’azienda
1. Qualora l’azienda ricorra all’appalto, la stessa dovrà porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione.
2. Nel rapporto con le aziende appaltatrici, Italo spa opererà nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante.
3. Al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, verranno inserite nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici ad applicare ai propri dipendenti il CCNL di riferimento nonché al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge.
4. Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d’azienda si applicano L’art. 2112 c.c. e l’art. 47 della legge 29.12.1990, n. 428, e le successive modifiche e integrazioni.
5. Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura prevista dall’art. 47 della legge n. 428/1990 come modificata dal D.Lgs. n.18/2001 l’azienda deve dare comunicazione alle rappresentanze sindacali competenti e alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto dei motivi dei programmati trasferimenti d’azienda, delle loro conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

Parte II - Mercato del lavoro e classificazione professionale
Art. 10 Contratto di apprendistato professionalizzante

L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% degli apprendisti, con arrotondamento all’unità superiore di eventuali frazioni decimali qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa o per mancato conseguimento delle abilitazioni indicate nel progetto formativo. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente punto sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
Quanto al punto 25 del medesimo articolo, ad integrazione delle figure professionali già previste nel CCNL Mobilità/Area AF, si identificano le ulteriori seguenti figure professionali ed profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante:
Figure professionali
Hostess/Steward bordo
Hostess/Steward stazione
Eventuali ulteriori figure professionali/profili formativi, saranno stabiliti con accordi specifici tra le parti.

Art. 11 Lavoro Agile
In attuazione dell’art. 24 del CCNL Mobilità del 16 dicembre 2016, si definisce quanto segue:
L’azienda allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, intende promuovere il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. In funzione di quanto precede l’azienda valuterà, in fase sperimentale, richieste provenienti da personale di profilo amministrativo il cui orario di lavoro non sia articolato su turni.
Per lavoro agile, anche in coerenza con le previsioni di cui all’art. 18 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e fermo restando il rapporto di lavoro in essere, si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità flessibile sia rispetto ai tempi di lavoro che rispetto ai luoghi nei quali la stessa viene eseguita che può essere:
- una sede aziendale, diversa da quella di appartenenza specificatamente attrezzata;
- la propria residenza o altro luogo;
con l’ausilio di strumenti tecnologici che assicurino il collegamento protetto con il software aziendale necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Lo svolgimento della prestazione in lavoro agile:
a) non comporta la modifica:
1) dell’esercizio del potere direttivo nonché del potere di controllo dell’azienda per i lavoratori che svolgono la propria attività con modalità ordinarie anche in conformità e nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della Legge n.30/1970;
2) delle mansioni, del profilo contrattuale e del trattamento economico e normativo;
3) della sede di lavoro, dell’orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale;
4) del Codice Disciplinare;
5) dei doveri e dei diritti individualmente in capo al lavoratore, derivanti dalle norme di legge e di contratto applicate ai lavoratori che svolgono la propria attività con modalità ordinarie, ivi ricomprendendo i diritti sindacali;
b) non consente, per il periodo interessato, il riconoscimento di alcun trattamento riferito al mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa;
c) si fonda sul presupposto necessario che il lavoratore sia connesso e collabori con il resto dell’azienda.
Il lavoro agile potrà essere richiesto dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, il cui ruolo e le relative mansioni siano compatibili con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro per una durata di 12 mesi.
L’adesione del lavoratore si realizza, nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative della funzione di appartenenza, su base volontaria con la sottoscrizione dell’accordo di cui all’art. 19 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (c.d. accordo individuale).
In ragione della peculiarità della modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, il lavoratore si atterrà alle indicazioni riportate nell’accordo individuale che dovrà indicare:
- le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con riferimento all’orario di lavoro, le fasce di reperibilità tenuto conto di quanto precisato ai successivi punti;
- le modalità di esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro;
- gli strumenti informatici e di telefonia assegnati, le loro modalità di utilizzo.
Fatto salvo quanto di seguito definito, la prestazione lavorativa svolta in lavoro agile potrà essere collocata, salvo diversa indicazione del responsabile della funzione di appartenenza, di norma in tutti i giorni lavorativi della settimana, nella misura massima di 1 giorno a settimana.
La mancata fruizione settimanale non consentirà il recupero alla settimana/mese/anno successivo.
Fermo restando il rispetto dell’orario contrattuale, la prestazione in lavoro agile dovrà essere svolta, anche al fine di garantire i tempi di riposo e di disconnessione, con in seguenti regimi di orario:
- presso sede aziendale, diversa da quella di appartenenza: lo stesso orario di lavoro della sede di appartenenza;
- presso una sede all’esterno dei locali aziendali: nell’arco orario compreso tra le 08.00 e le 20.00 con fruizione di un intervallo di almeno 30 minuti da fruire tra le 12.30 e le 14.30 e comunque sempre assicurando la propria presenza e reperibilità nelle fasce orarie che saranno concordate con il proprio responsabile.
Durante le giornate in lavoro agile, in ragione della peculiarità della modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, è escluso il ricorso al lavoro supplementare e al lavoro straordinario.
Per lo svolgimento della prestazione in lavoro agile, il lavoratore utilizzerà gli strumenti tecnologici in conformità con le disposizioni di legge e le normative aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tutela della privacy, proprietà intellettuale e sicurezza informatica. Il lavoratore è tenuto ad avere la massima cura delle dotazioni tecnologiche assegnate e dovrà accertarsi costantemente della loro operatività e collegamento di rete secondo le modalità di connessione adottate.
In caso di malfunzionamento della connessione o delle dotazioni aziendali assegnate, il lavoratore dovrà darne tempestivamente comunicazione al proprio responsabile per la risoluzione del problema. Qualora il prolungato malfunzionamento renda impossibile la prestazione lavorativa, il lavoratore concorderà con il responsabile le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso lo spostamento presso un’altra sede o il rientro presso quella di appartenenza.
Per le giornate in cui la prestazione lavorativa è svolta in lavoro agile presso una sede aziendale, diversa da quella di appartenenza, sarà riconosciuto il Buono pasto, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento aziendale.
L’azienda avrà facoltà di riconoscere al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile, nell'ambito dell'accordo individuale, il diritto all'apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze.
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
In materia di sicurezza sul lavoro e assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, si rinvia a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 22 e 23 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.
Il lavoratore e il datore di lavoro possono recedere dall’accordo individuale nei termini previsti dall’art. 19, comma 2, della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.

Art. 12 Percentuali di utilizzo
1. I rapporti di lavoro a tempo determinato e le missioni in somministrazione, sono attivabili, nel limite del 30% complessivo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione o dell’inizio della missione, di norma diviso equamente tra categorie di lavoratori.
2. Se dall’applicazione delle percentuali di cui al punto precedente risultassero frazioni di unità, il numero dei lavoratori da assumere è elevato all’unità superiore.

Parte III - Orario di lavoro
Art. 15 Orario di lavoro

1. Disciplina generale
a. Orario settimanale

L’orario ordinario di lavoro è fissato in 38 ore settimanali calcolate, in programmazione, come media quadrimestrale sui seguenti periodi:
- 1° periodo, intercorrente tra la domenica di dicembre in cui ha luogo il cambio orario annuale di RFI e il sabato della 17A settimana successiva;
- 2° periodo, intercorrente tra la prima domenica seguente il termine del 1° periodo e il sabato della 17A settimana successiva;
- 3° periodo, intercorrente tra la prima domenica seguente il termine del 2° periodo e il sabato di dicembre precedente al nuovo cambio orario annuale di RFI.
Per il turno unico e i turni non cadenzati, la media delle 38 ore viene programmata in ognuno dei tre periodi con il limite massimo settimanale di 44 ore ed il limite minimo settimanale di 32 ore, ferme restando la durata massima dell’orario giornaliero e le durate minime dei riposi giornalieri e dei riposi settimanali come di seguito disciplinate. Per i turni in seconda e in terza, nei limiti minimi e massimi programmati.
Per quanto sopra definito, l’orario ordinario di lavoro di 38 ore settimanali si intende realizzato come media in ognuno dei tre periodi considerati. Pertanto, i lavoratori percepiranno la retribuzione ordinaria sia nelle settimane di superamento che in quelle di riduzione di detta media.
Per i lavoratori operanti su turni avvicendati (turni in seconda e in terza) e su prestazione unica, l’orario di lavoro settimanale è ripartito di norma su 5 giorni e, in funzione delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative dell’azienda, potrà essere ripartito su 6 giorni.
b. Orario giornaliero
L’orario di lavoro giornaliero è articolato in:
a) turni avvicendati su due periodi giornalieri (c.d. turni in seconda);
b) prestazione unica giornaliera (c.d. turno unico);
c) turni non cadenzati nelle 24 ore (operato esclusivamente da Personale di Macchina e Personale di Bordo);
d) turni avvicendati nelle 18/24 ore (c.d. turni in terza).
La durata massima della prestazione giornaliera per i lavoratori comandati con turno unico, turno in seconda e turno in terza è pari a 10 ore.
In ipotesi di turno unico:
e) è ammessa una prestazione giornaliera con orario spezzato. Per orario spezzato si intende un orario giornaliero che preveda un intervallo non retribuito. La durata di ciascuno dei periodi giornalieri non sarà inferiore a tre ore. La durata dell’intervallo tra i due periodi di lavoro non sarà inferiore a trenta minuti e non sarà superiore a due ore e trenta minuti;
f) potrà essere concordata una flessibilità in ingresso e in uscita nel rispetto del regolamento aziendale.
È considerata notturna la prestazione lavorativa giornaliera che interessa la fascia compresa tra le ore 00.00 e le 05.00.
La durata massima della prestazione lavorativa giornaliera notturna non potrà essere superiore a 8 ore, salvo diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per il personale operante su turni in terza e fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del successivo punto 2.d per quanto attiene il personale operante su turni non cadenzati.
Fatto salvo quanto previsto al terzo capoverso del successivo punto 2.d per quanto attiene il personale operante su turni non cadenzati, il numero massimo di prestazioni lavorative giornaliere notturne è di 2 tra due riposi settimanali. Per il personale operante su turni in terza, tale limite può essere elevato a 3 tra due riposi settimanali.
Fatto salvo quanto previsto al quarto capoverso del successivo punto 2.d per quanto attiene al personale operante su turni non cadenzati, le ore di prestazione lavorativa giornaliera notturna ricadenti nella fascia compresa tra le 00.00 e le 05.00 non possono eccedere le 390 ore annue, contabilizzate al minuto primo.
c. Riposi giornalieri
La durata minima del riposo giornaliero è fissata in:
- 12 ore consecutive in caso di turno unico;
- 8 ore tra un servizio ed un altro in caso di turno in seconda e turno in terza, ferma restando la misura minima di 11 ore medie nell’arco del mese;
- 16 ore, in caso di prestazione precedente che abbia interessato la fascia 01.00 - 05.00 con esclusione del personale operante su turni non cadenzati.
d. Riposi settimanali
La durata del riposo settimanale deve comprendere almeno un’intera giornata solare ed è fissata in:
- 36 ore minime consecutive, a decorrere dal termine dell’ultima prestazione giornaliera, in caso di prestazione ripartita su sei giorni lavorativi;
- 48 ore minime consecutive, a decorrere dal termine dell’ultima prestazione giornaliera, in caso di prestazione ripartita su cinque giorni lavorativi, ovvero operata su turni non cadenzati.
Ai fini di cui sopra, qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nel periodo compreso tra le ore 00.00 e le ore 05.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 06.00.
e. Pausa
Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.h per il personale operante su turni non cadenzati, ove la prestazione giornaliera superi le sei ore consecutive, sarà prevista una pausa per il recupero psico-fisico di 15 minuti, considerando utili a tal fine anche gli spazi temporali nei quali il lavoratore, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, non sia nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni.
Per i lavoratori operanti su turno unico con orario spezzato sarà considerato utile ai fini della pausa l’intervallo non retribuito collocato tra i due periodi di prestazione.
f. Termine del servizio
Nel caso di lavoro su turni in seconda e su turni in terza, per prestazioni che devono garantire la continuità del servizio, il dipendente può lasciare il posto di lavoro solo se sostituito.
Fermo restando quanto sopra, l’Azienda si impegnerà a provvedere alla sostituzione del personale entro due ore oltre il termine della prestazione lavorativa giornaliera programmata e comunque non oltre due ore dal termine della prestazione massima ammessa.
2. Disciplina speciale per il personale di macchina e per il personale di bordo
La presente disciplina si applica al personale di macchina e di bordo quando è utilizzato in servizio ai treni, compresi eventuali trasferimenti di materiale rotabile non in servizio commerciale.
a. Orario di lavoro:
L’orario di lavoro comprende il tempo nel corso del quale il lavoratore effettua:
- condotta, nel corso della quale il Personale di Macchina è responsabile della guida del treno.
- scorta, nel corso della quale il Personale di Bordo, nell’ambito delle rispettive competenze, opera sul treno.
- attività accessoria, nel corso della quale il Personale di Macchina esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, ovvero il Personale di Bordo, nell’ambito delle rispettive competenze, svolge operazioni preliminari o successive connesse alla circolazione ovvero all’accoglienza clienti e al servizio commerciale del treno, ovvero, altresì, il Personale di Macchina o il Personale di Bordo procede al cambio con altro equipaggio con consegna diretta.
- attività complementare, nel corso della quale il Personale di Macchina esegue operazioni di spostamento del mezzo di trazione per esigenze dell’azienda o di RFI, il Personale di Bordo effettua l’accoglienza dei clienti e/o i servizi commerciali, ovvero il Personale di Macchina o il Personale di Bordo svolgono attività complementari e/o correlate rispetto alla mansione prevalente.
- riserva, nel corso della quale il personale è presente nell’impianto e a disposizione dell’azienda per l’eventuale esecuzione di un’attività di condotta o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari, correlate e accessorie alla mansione prevalente.
- sosta di servizio, il tempo nel quale il lavoratore pur essendo a disposizione dell’azienda non è nell’esercizio di nessuna delle attività sopra elencate.
- spostamento di servizio, nel corso del quale il personale senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell’azienda:
- si reca, anche in treno, presso una località al di fuori del proprio distretto di assegnazione, provenendo da quest’ultimo, e viceversa;
- si sposta tra località diverse collocate al di fuori del proprio distretto di assegnazione;
- si sposta tra località collocate all’interno del proprio distretto di assegnazione tra l’una e l’altra delle attività di cui al presente punto 2.a.
- pausa, il tempo, all’interno della sosta di servizio, utile per il recupero psico-fisico e/o funzionale alla fruizione del pasto.
b. Personale di Macchina
La durata massima della prestazione lavorativa giornaliera è pari a 10 ore.
In caso di Riposo Fuori dal Distretto di Assegnazione, la somma della prestazione giornaliera antecedente e di quella seguente il riposo stesso non potrà eccedere le 18 ore.
Il limite di condotta giornaliera, al netto delle soste programmate, è pari a 6 ore.
Ai fini di quanto previsto all’art. 38.1 tale limite è elevabile a 7 ore, in programmazione, per un numero massimo di 5 volte al mese e comunque per non più di una volta tra due riposi settimanali.
Il limite di condotta giornaliera continuativa, al netto delle soste programmate, è pari a 4 ore e 30 minuti, elevabile, in programmazione, a 5 ore per specifici turni di lavoro a fronte di esigenze di servizio commerciale, ferme restando le procedure di cui all’art. 1 punto 5 del presente contratto. Per il servizio prestato in ciascuno di detti turni sarà riconosciuta la specifica indennità di cui al successivo art. 34 punto 5.
Ove al termine della citata procedura non si raggiunga tra le parti l’accordo, l’azienda potrà comunque programmare a livello nazionale fino a quattro giornate di lavoro giornaliero a 5 ore di condotta giornaliera continuativa, al netto delle soste programmate.
L’intervallo di tempo minimo di interruzione della continuità dell’attività di condotta è fissato in 30 minuti, valendo, ai fini del calcolo di tale intervallo, qualsiasi altra attività ricompresa nella definizione di orario di lavoro di cui al punto 2.a, ad esclusione delle soste programmate ricadenti tra l’ora di partenza programmata e l’ora di arrivo reale del treno.
c. Personale di bordo
La durata massima della prestazione lavorativa giornaliera è pari a 10 ore.
Ai fini di quanto previsto all’art. 38.1 tale limite, nell’ambito delle procedure di cui all’art. 1 punto 5 del presente contratto, è elevabile a 11 ore, in programmazione, per un numero massimo di 5 volte al mese e comunque per non più di una volta tra due riposi settimanali.
In caso di Riposo Fuori dal Distretto di Assegnazione la somma della prestazione giornaliera antecedente e di quella seguente il riposo stesso non potrà eccedere le 18 ore.
d. Prestazione lavorativa giornaliera notturna
È considerata notturna la prestazione lavorativa giornaliera che interessa la fascia compresa tra le ore 00.00 e le 05.00.
Il limite della prestazione lavorativa giornaliera notturna è pari a 8 ore. Ai fini di quanto previsto all’art. 38.1 tale limite è elevabile a 9. Il numero massimo di prestazioni lavorative giornaliere notturne è di 2 tra due riposi settimanali.
Le ore di prestazione lavorativa giornaliera notturna ricadenti nella fascia compresa tra le 00.00 e le 05.00 non possono eccedere le 360 ore annue, contabilizzate al minuto primo.
e. Assenza dal distretto di assegnazione
L’assenza dal distretto di assegnazione, non potrà essere programmata per periodi superiori alle 30 ore.
f. Riposi giornalieri
La durata minima del riposo giornaliero nel distretto per il Personale di Macchina e Bordo è fissata in 14 ore consecutive.
In caso di prestazione che interessa la fascia 01.00-05.00, la durata minima del successivo riposo giornaliero nel distretto di assegnazione per il Personale di Macchina e Bordo è di 18 ore.
La durata minima del riposo giornaliero fuori distretto di assegnazione (RFD) è fissata in 7 ore consecutive.
I riposi fuori distretto di assegnazione (RFD) possono essere programmati fino ad un massimo di 5 al mese e non possono essere programmati 2 riposi fuori distretto di assegnazione (RFD) consecutivi.
g. Riposi settimanali
La durata minima del riposo settimanale è fissata in 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa e dovrà comprendere almeno un’intera giornata solare.
Il giorno di riposo settimanale viene programmato di norma al 6° giorno ed è spostabile dal 4° al 7° giorno.
Nella programmazione dei turni dovrà essere garantita la fruizione di 3.400 ore annue di riposo settimanale.
Qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nel periodo compreso tra le ore 00.00 e le 05.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle 06.00.
h. Pausa
In caso di prestazione giornaliera superiore a 6 ore consecutive, il lavoratore avrà diritto ad una pausa programmata nei turni di 30 minuti per il recupero psicofisico. Detta pausa potrà essere assorbita da eventuali spostamenti di servizio, ovvero dalla pausa per la refezione.
Il lavoratore avrà inoltre diritto ad una pausa programmata nei turni di 30 minuti per la fruizione dei pasti, non in vettura, qualora prima o dopo il periodo di lavoro programmato non risultino disponibili 30 minuti nell’ambito delle fasce 11-15 e/o 18-22. Restano fermi i trattamenti di maggior favore in godimento ovvero nei casi di turni con riposo successivo fuori distretto di assegnazione, la fruizione del pasto sarà garantita presso le strutture convenzionate al termine del turno di lavoro.
Per il personale di bordo, nel caso in cui la prestazione lavorativa giornaliera sia elevata a 11 ore, sarà garantita la programmazione della pausa per la fruizione del pasto.
Qualora in fase di programmazione dei turni, nell’ambito delle procedure di cui all’art. 1, punto 5 (contrattazione), la pausa per la refezione non possa essere prevista per esigenze di produzione, si darà luogo alla corresponsione della specifica indennità di cui al successivo art. 34, punto 6.
Detta pausa, peraltro, potrà, per esigenze operative, essere oggetto di riprogrammazione, purché intercetti le fasce orarie 11-15 e/o 18-22. Ove ciò non fosse possibile, si darà luogo alla corresponsione della specifica indennità di cui al comma che precede.
Nota a verbale
Le Parti si incontreranno entro il 31 marzo 2020 per valutare gli effetti delle modalità di programmazione di cui al quarto comma.
i. Termine del servizio
Il lavoratore potrà lasciare il servizio solo dopo l’arrivo del collega subentrante o previa autorizzazione dell’azienda.
Fermo restando quanto sopra, in caso di ritardi dovuti alla circolazione dei treni, l’azienda provvederà alla sostituzione del personale entro due ore oltre il termine della prestazione lavorativa giornaliera programmata e comunque non oltre due ore dal termine della prestazione giornaliera massima definita dal presente contratto presso la prima stazione dove l’azienda effettua servizio viaggiatori.

Art. 16 Lavoro Straordinario
1. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale;
2. Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare lavoro straordinario nei seguenti casi:
a) malattia improvvisa di un dipendente durante lo svolgimento o in procinto di iniziare l’attività lavorativa;
b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere d) ed e), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di macchina e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia;
c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere d) ed e);
d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, calamità pubblica ecc.;
3. Nel caso di personale operante su prestazione unica giornaliera, ovvero su turni in seconda o in terza, è considerato lavoro straordinario quello eccedente la prestazione programmata giornaliera. Tale lavoro straordinario è retribuito mensilmente secondo i compensi orari previsti.
4. Per il personale operante su turni non cadenzati, è considerato lavoro straordinario quello eccedente la prestazione massima giornaliera definita dal presente contratto. Tale lavoro straordinario è retribuito mensilmente secondo i compensi orari previsti.
5. In relazione al carattere multi periodale dell’orario ordinario settimanale di lavoro di 38 ore, come definito al precedente art. 15 punto 1.a., è, inoltre, considerato lavoro straordinario in ognuno dei tre periodi considerati, la differenza positiva tra i due seguenti valori:
i. somma delle prestazioni effettivamente rese da ogni lavoratore, al netto delle eventuali eccedenze di cui ai precedenti punti 3 o 4;
ii. ore ragguagliate al periodo di riferimento, come di seguito indicate:
- 1° periodo: 646 ore
- 2° periodo: 646 ore
- 3° periodo: orario settimanale ordinario x il n. di giorni compresi nel periodo diviso 7.
6. L’eventuale differenza positiva risultante ai sensi del precedente punto 5 sarà retribuita con la maggiorazione spettante.
7. Le assenze dal lavoro per ferie, malattia, infortunio, riposi compensativi, nonché le altre assenze espressamente disciplinate nel presente contratto, determinano un decremento delle ore ragguagliate di cui al comma 5.ii, pari al lavoro programmato da turno nella giornata di assenza. Per il personale a turno unico il valore di tale riduzione per ogni giornata di assenza è pari ad 7 ore e 36 minuti.

Art. 17 Riposo Settimanale e Giorni Festivi
1. Riposo settimanale
1.1 Per il personale operante su turno unico, si considera giorno di riposo settimanale la domenica. Per il personale operante su turno in seconda, in terza e non cadenzato, il giorno di riposo settimanale sarà individuato in dipendenza dell’articolazione dei turni.
1.2 Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la prestazione lavorativa giornaliera nel giorno della settimana destinato al riposo settimanale, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella successiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Il riposo suddetto può essere differito per una sola volta.
2. Giorni festivi
2.1 Sono considerati giorni festivi:
- 1° gennaio - Capodanno
- 6 gennaio - Epifania
- Lunedì dopo Pasqua
- 25 aprile - Anniversario della Liberazione
- 1° maggio - Festa del Lavoro
- 2 giugno - Festa della Repubblica
- 29 giugno - SS. Pietro e Paolo, in sostituzione del S. Patrono
- 15 agosto - Assunzione
- 1° novembre - Ognissanti
- 8 dicembre - Immacolata Concezione
- 25 dicembre - Natale
- 26 dicembre - S. Stefano
2.2 Al lavoratore che presta la sua giornata lavorativa in una delle festività di cui sopra, compete quanto previsto all’art. 29 (Indennità per Lavoro Domenicale o Festivo) del presente contratto ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni.
Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente comma, una giornata di retribuzione di cui all’art. 21 punto 1.1 a), b) e c) e punto 1.2 c) e d) del presente contratto.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto dall’art. 29 (indennità per Lavoro Domenicale o Festivo) del presente contratto ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il termine di 30 giorni. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per il lavoro straordinario diurno di cui all’art. 27 del presente contratto.
2.4 Nel caso in cui una festività di cui al punto 2.1 coincida con il giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui di cui all’art. 21 punto 1.1 a), b) e c) e punto 1.2 c) e d) del presente contratto.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con il giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto all’art. 29 (Indennità per Lavoro Domenicale o Festivo) e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.2.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5, ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore.
Per i lavoratori di cui all’art. 15 punto 2 (Orario di Lavoro - Disciplina Speciale per il Personale di Macchina e per il Personale di Bordo), nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori distretto di assegnazione (RFD).
Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui all’art. 29 (Indennità per Lavoro Domenicale o Festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Per tutti i lavoratori comandati con turni in seconda, in terza e turni non cadenzati di cui all’Art. 15 del presente contratto, qualora la festività di cui al punto 2.1 del presente articolo coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
2.8 Le giornate comunque non lavorative (riposo settimanale e festività) cadenti in un periodo di assenza per motivi diversi dalle ferie o dai permessi retribuiti sono assorbite dalle assenze stesse.

Art. 18 Ferie e Festività Soppresse
[…]
4. La fruizione delle ferie è irrinunciabile e deve avvenire con un valore minimo di una giornata. […]

Parte IV - Svolgimento del rapporto di lavoro e politiche sociali
Art. 19 Tutela della maternità e della paternità

Ad integrazione di quanto previsto al punto 3 dell’art. 33 del CCNL Mobilità/Area AF del 16 dicembre 2016, si conviene quanto segue:
Nel caso di interdizione anticipata delle lavoratrici per maternità, il trattamento economico spettante a carico dell’INPS sarà integrato dall’Azienda ed equiparato per analogia a quanto previsto in caso di “Astensione Obbligatoria” con riconoscimento del 100% del trattamento economico complessivo netto.
Le parti concordano, infine che per incrementare la qualità dei contratti anche con riferimento agli strumenti di conciliazione vita-lavoro, durante il primo anno di vita del bambino il personale di bordo e di macchina che usufruisce delle ore di allattamento potrà, con il consenso del lavoratore, essere assegnato a mansioni fino al livello E, fermo restando il diritto alla conservazione al trattamento economico. L’individuazione della mansione avverrà privilegiando il criterio della coerenza professionale, tenuto conto delle esigenze della persona e delle esigenze organizzative dell’azienda.

Art. 20 Pasti aziendali
Il personale che presta la propria attività su turno unico di cui alla lettera b) dell’art. 15 b. del presente contratto, per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria superiore alle 6 ore, fruirà di una pausa per un minimo di 30 minuti per la consumazione del pasto e anche ai fini del recupero delle energie psico-fisiche.
Il resto del personale di cui alle lettere a), c) e d), fruirà del pasto aziendale secondo le modalità stabilite dalla disciplina dell’orario di lavoro di cui all’art. 15 del presente contratto.
[…]

Parte V - Retribuzione
Art. 28 Indennità per lavoro notturno

Ai lavoratori che prestano servizio tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è corrisposta una indennità oraria per lavoro notturno […]

Art. 30 Trasferta e altri trattamenti in caso di servizio svolto fuori dal distretto di assegnazione
[…]
5. In caso di riposo fuori distretto di assegnazione, al fine di assicurare l’adeguato recupero fisico-psichico del lavoratore, l’azienda procederà a stipulare convenzioni con strutture alberghiere adeguate.
6. Il monitoraggio della qualità dei servizi offerti dagli esercizi commerciali e dalle strutture alberghiere sarà verificato dal management dell’azienda, oltre la rilevazione periodica e formalizzata del gradimento dei lavoratori.

Art. 33 Reperibilità
1. La seguente normativa si applica ai dipendenti con orario di lavoro articolato su prestazione unica giornaliera, turno in seconda e turno in terza;
2. L’Azienda predispone un servizio di reperibilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per sopperire ad esigenze non prevedibili delle strutture di Produzione, delle attività di protezione aziendale e di comunicazione con la clientela e con i media.
3. Il lavoratore in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste, ove richiesto dall’azienda, in base a quanto stabilito alla lettera f) dell’art. 56 di cui al CCNL Mobilità/Area AF del 16 Dicembre 2016, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità, che verranno esposte negli impianti almeno 7 gg. prima della loro operatività ed avranno durata almeno mensile.
In caso di giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere reperibile nel turno predisposto dall’azienda, lo stesso deve darne immediata comunicazione ai superiori diretti.
Qualora si determini quanto previsto al precedente capoverso, il sostituto, successivamente inserito nella turnazione di reperibilità a seguito di modifica programmabile della medesima, ne sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore; nei casi di sostituzione di personale che per cause accidentali di impedimento non può garantire la reperibilità, il sostituto verrà informato in tempo utile per garantire la sostituzione.
4. L’obbligo della reperibilità consiste nell’impegno, da parte del lavoratore, di lasciare all’azienda indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate dell’azienda fuori dell’orario normale di lavoro, per essere in grado di raggiungere entro un’ora la località di raccolta, di riunione o di intervento, secondo le modalità definite in applicazione del successivo punto 8.
Al fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate in reperibilità, le aziende doteranno di idonei strumenti di comunicazione i lavoratori inseriti nei turni di reperibilità.
L’impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 7 giorni ogni quattro settimane. A fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, a livello aziendale potrà essere definita tra le parti un’articolazione dei turni che preveda un numero di giornate di reperibilità superiore, sino ad un massimo di 10.
5. Per intervento in reperibilità si intende l’attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione dell’azienda, in relazione a quanto previsto al precedente punto 1, di guasti o anomalie e comunque fino al ripristino della funzionalità ovvero per sopperire ad esigenze non prevedibili. Il tempo complessivo dell’intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
La durata dell’intervento in reperibilità del lavoratore che, al momento della chiamata, non abbia ancora fruito di almeno 8 ore di riposo sarà, di norma, limitata a 4 ore. Tale limite può essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell’intervento, senza comunque superare la durata massima di 8 ore.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative e/o produttive, a livello aziendale le parti, nell’ambito di quanto previsto al successivo punto 8, potranno individuare limiti più elevati della durata degli interventi in reperibilità e del relativo regime dei riposi.
6. Durante il normale orario di lavoro giornaliero il lavoratore presente nell’impianto non può essere considerato reperibile né può esserlo nei giorni di malattia o di altra assenza che impedisca l’effettuazione delle prestazioni.
A tal fine si precisa che il lavoratore in ferie che dichiari, assumendosene ogni responsabilità, di essere ugualmente in grado di intervenire in caso di chiamata, può essere mantenuto in turno di reperibilità.
7. Il lavoratore chiamato ad intervenire durante la pausa per refezione o nell’intervallo tra le due prestazioni in caso di orario spezzato non è considerato reperibile e gli interventi effettuati durante la pausa o nell’intervallo sono da considerare prestazioni straordinarie ed in tal senso assoggettate alla disciplina sul lavoro straordinario di cui all’art. 27 (Lavoro straordinario) del presente CCAL.
[…]
9. L’Azienda per far fronte a situazioni contingenti di cui al precedente punto 1, potranno ricorrere a lavoratori disponibili, preventivamente individuati su base volontaria, per interventi al di fuori del normale orario di lavoro. In tali casi al lavoratore compete una indennità di chiamata pari a € 33,00, comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta o di riunione o di intervento.
Le prestazioni rese dal lavoratore disponibile in caso di intervento saranno retribuite con le stesse modalità previste per il lavoratore reperibile al precedente punto 8.2.
Dal momento della chiamata sorgono a carico del lavoratore resosi disponibile e rintracciato gli stessi doveri previsti per il personale reperibile.
10. In caso di intervento in reperibilità, l’azienda autorizza il lavoratore dipendente all’uso del taxi per raggiungere il punto di raccolta o il luogo dell’intervento.

Art. 34 Indennità varie
1. Indennità di permanenza a bordo treno per Personale di Macchina e Train Manager
L’indennità di permanenza a bordo treno è funzione del tempo di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio).
[…]
L’indennità di permanenza a bordo sarà corrisposta a partire dalla prima ora, qualora il tempo di permanenza a bordo di un turno di lavoro sia superiore a 6h.
2. Indennità Hostess/Steward
Sui servizi commerciali previsti in programmazione con due Hostess/Steward, laddove in operativo ne sia presente uno solo, allo stesso verrà corrisposta un’indennità aggiuntiva di assenza dalla residenza giornaliera pari a € 8,50.
L’azienda fornirà ad ogni cambio orario (o in caso di variazione del turno) la programmazione dei servizi previsti con due Hostess/Steward.
3. Indennità Variazione turno per il personale di bordo
In caso di richiesta di variazione della fascia oraria di un turno di lavoro, prima dell’inizio del turno stesso, il personale interessato avrà la facoltà di rifiutare tale variazione. In caso di accettazione e per variazioni maggiori di un’ora, sarà riconosciuta la seguente indennità di assenza dal distretto di assegnazione aggiuntiva: […]
Non rientrano in tali fattispecie le variazioni delle attività all’interno del turno di lavoro che non vadano a variare la fascia di utilizzazione.
[…]
4. Indennità Variazione turno per il personale di stazione, addetti protezione asset, personale di coordinamento operativo e operatori di impianto
L’azienda potrà richiedere, per esigenze tecnico, organizzative e produttive non altrimenti gestibili, la variazione della fascia oraria di un turno di lavoro, prima dell’inizio del turno stesso, con il consenso del lavoratore, facendo primario riferimento al personale disponibile (preventivamente registrato in apposito elenco).
A fronte di tale variazione, al personale interessato sarà riconosciuta, la seguente indennità […]
Nota a verbale
Le Parti entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo si incontreranno per verificare le ricadute organizzative e produttive della norma di cui trattasi.
[…]

Art. 35 Turno disponibile per il Personale di Macchina e Train Manager
Al fine di individuare strumenti di flessibilità idonei a contemperare le esigenze produttive e i tempi di vita e lavoro, è istituita all’interno dei turni di lavoro del Personale di Macchina e Train Manager (di seguito il “personale interessato”) la procedura gestionale del “Turno Disponibile” (di seguito “T.D.”).
1. Le giornate di “T.D”:
a) saranno caratterizzate da una fascia oraria, i cui limiti sono definiti di potenziale utilizzazione e della durata massima di 13 ore, fermo restando che il turno di lavoro sarà assegnato, nel rispetto della predetta fascia oraria e dei limiti dell’orario di lavoro previsti dal CCL NTV. Le giornate di “T.D.” verranno computate in programmazione convenzionalmente pari a 7,36 ore (pari a 7 ore e 36 minuti);
b) dovranno essere consecutive e non potranno essere in un numero maggiore di quattro pro-capite per ogni mese di calendario. Tali giornate di “T.D.” potranno essere elevate fino ad un massimo di sei pro-capite per ogni mese di calendario solo a seguito di accordo con le Rappresentanze aziendali;
c) dovranno essere inserite nella sequenze dei turni anonimi al fine di garantirne la ciclicità e l’equa distribuzione dei carichi di lavoro. A fronte di dette giornate di “T.D.” saranno corrisposte le indennità di cui al successivo punto 8 lettera a) eccetto nel caso in cui fossero già stati assegnati turni di lavoro in sostituzione delle T.D. in fase di pubblicazione turni. Saranno comunque corrisposte mensilmente almeno due giornate di “T.D.” con l’indennità di cui al successivo punto 8 lettera a).
2. Le giornate di “T.D.” potranno dar luogo a:
a) Assegnazione Turno di Lavoro;
b) Assegnazione Turno di Riserva;
c) Assegnazione di Mancato Impiego.
3. L’assegnazione del turno dovrà essere sempre anticipata con comunicazione telefonica al personale interessato e successivamente confermata via e-mail, il tutto al massimo entro il termine dell’ultimo “turno di Lavoro o Riserva” precedente alla giornata di “T.D.”.
Nel caso in cui il turno precedente alla giornata di “T.D.” sia un “Mancato Impiego”, la comunicazione dovrà avvenire nella fascia oraria tra le 18:00 e le 20:00; in tale fascia oraria il personale interessato si porrà, quindi, nelle condizioni di ricevere le necessarie comunicazioni. Qualora la comunicazione telefonica avvenga oltre i limiti descritti, il personale interessato avrà facoltà di rifiutare il turno di “Lavoro o Riserva” proposto e richiedere l’assegnazione di un turno di “Mancato Impiego”. Al contrario in caso di eventuale accettazione sarà riconosciuta l’indennità di “Assegnazione Tardiva” di cui di cui al successivo punto 8 lettera b).
4. In caso di estensione o variazione della fascia oraria del turno “lavoro” o “riserva” precedentemente assegnata, prima dell’inizio del turno stesso, il personale interessato avrà facoltà di rifiutare il nuovo turno di “Lavoro o Riserva” proposto. In caso di accettazione sarà riconosciuta l’indennità di “Assegnazione Tardiva” di cui al successivo punto 8 lettera b); in caso di assegnazione di RFD, l’indennità di cui al punto 8 lettera b) sarà riconosciuta per entrambe le giornate.
5. In caso di assegnazione preventiva, con avviso nei tempi e modi previsti al precedente punto 3, di un riposo fuori distretto (di seguito RFD) sulle giornate di “T.D.”, l’indennità di cui al successivo punto 8 lettera a) sarà aumentata del 25% per entrambe le giornate.
6. L’assegnazione di un turno di Mancato Impiego potrà verificarsi solo previa accettazione del personale interessato.
7. In caso di assegnazione di un turno di “Lavoro o Riserva” in una giornata di “T.D.”, l’orario di lavoro computato sarà quello effettivo e conseguente all’assegnazione ricevuta. Le ore e le giornate di “mancato impiego” non rientrano nel computo delle ore di riposo settimanale.
8. Per le giornate di “T.D.” al dipendente saranno riconosciute in aggiunta alle indennità previste dal CCL NTV e successivi accordi, le seguenti indennità […]
9. La durata dei riposi settimanali successivi alla giornata di “T.D.” dovrà essere di almeno 58 ore e non potrà subire variazioni in diminuzione per effetto dell’assegnazione di turni di “Lavoro o Riserva”. La durata di tali riposi potrà subire variazioni in diminuzione, garantendo comunque le 48 ore di riposo settimanale, solo ed esclusivamente a seguito di ritardo treni.
10. In caso di giustificato impedimento che non permetta al personale interessato di soddisfare quanto stabilito dalla presente procedura gestionale, lo stesso dovrà darne immediatamente comunicazione secondo le previste procedure aziendali. Resta inteso che in tal caso non spetteranno le previste indennità.

Art. 36 Indennità di Riserva
Il servizio di Riserva, per il personale di macchina e di bordo, è prestazione lavorativa nel corso della quale il personale è presente in impianto e a disposizione dell’azienda per l’eventuale esecuzione di attività di condotto o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari, correlate ed accessorie alla mansione prevalente.
Il servizio di Riserva è prestazione lavorativa a tutti gli effetti e matura un’indennità giornaliera […]
Nel caso in cui, durante il servizio di riserva, il dipendente venga impiegato per servizi a bordo treno, in sostituzione dei suddetti importi, verranno riconosciute le indennità previste dal CCAL
Utilizzazione della riserva
I. In aggiunta a quanto contrattualmente previsto, nei soli casi non prevedibili e non altrimenti gestibili con i normali strumenti di gestione operativa, qualora un turno di Riserva durante lo svolgimento diventasse un turno di Lavoro con RFD, al personale interessato sarà riconosciuta la seguente indennità di assenza dal distretto di assegnazione aggiuntiva per ciascuna giornata di utilizzazione: […]
Il numero massimo di turni di riserva che durante lo svolgimento possono diventare un turno di Lavoro con RFD è pari a due per risorsa al mese sulle giornate appositamente individuate sul turno.

Art. 37 Utilizzazione in periodi di non lavoro
Nel caso in cui il lavoratore si renda disponibile a lavorare in un periodo destinato a riposo “aggiuntivo”, allo stesso sarà riconosciuto, per l’intera durata della prestazione, il trattamento previsto per il lavoro straordinario di cui all’art. 27. […]
Saranno comunque garantite le previsioni contrattuali in materia di riposo minimo giornaliero e quantità annua di 3.400 ore di riposo settimanale potendosi, invece, ridurre la durata del singolo riposo settimanale al minimo previsto dalla normativa vigente.

Allegato 1 Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Fra Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori spa […] e Filt Cgil […], Fit Cisl […], Uilt Uil […], Ugl Taf […], Fast Confsal […], Orsa Ferrovie […], le parti al fine di dare attuazione a quanto stabilito dal CCAL sottoscritto in data 20 Febbraio 2019 nonché dei vigenti accordi interconfederali, con la presente intesa le Parti convengono di definire le modalità di costituzione, elezione e funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Art. 1 Costituzione dei Collegi Elettorali
Ai fini della costituzione delle RSU, si farà riferimento alle famiglie professionali che sono state individuate prendendo a riferimento l’organizzazione di Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori spa articolata così come di seguito riportato:

Famiglie Professionali

Numero RSU

Numero RLS

Macchinisti/Operatori di Impianto

4

2

Train Manager

4

2

H/S Bordo

4

2

Stazioni

4

2

Staff

3

1

Art. 2 Organismi elettorali
Con la composizione ed i compiti previsti dal Regolamento di cui all’allegato 1, sono organismi elettorali:
(i) la Commissione di Garanzia Nazionale (CGN);
(ii) le Commissioni Elettorali Territoriali (CET).

Art. 3 Le elezioni
2.1 Nelle famiglie professionali come definite nel precedente punto 1.2, si darà luogo alla costituzione delle RSU, su base elettiva, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di organizzazione, tutti i lavoratori dipendenti di Italo spa, non in prova, alla data di elezione secondo quanto stabilito dal presente Accordo.
2.2 Le elezioni degli RLS sono contestuali a quelle delle RSA e per esse valgono le stesse regole.
2.3 Le Organizzazioni Sindacali stipulanti provvederanno ad indire le elezioni entro il 30 Settembre 2018 con le modalità previste dal Regolamento di cui all’ allegato 1.
2.4 Tre mesi prima della scadenza delle RSU/RLS le parti stipulanti il presente Accordo si incontreranno per definire le modalità di rinnovo.

Art. 4 Le candidature
4.1 Le strutture territoriali regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti definiscono le rispettive liste di candidati sulla base di quanto previsto dal Regolamento di cui all’ allegato 1.
4.2 Non possono essere candidati:
- i lavoratori che, al momento della presentazione della lista, non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Italo spa;
- i lavoratori che, al momento della presentazione della lista, siano in periodo di prova;
- i membri della Commissione di Garanzia Nazionale e delle Commissioni Elettorali Territoriali;
- coloro che abbiano presentato le liste.

Art. 5 Presentazione delle liste
5.1 Il termine per la presentazione delle liste alle Commissioni Elettorali Territoriali di riferimento è di quindici giorni dalla data d’indizione delle elezioni di cui all’art. 3.2 del presente Accordo. L’orario di scadenza si intende fissato alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
5.2 Potranno presentare le liste:
a) le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCAL Italo spa del 18 Febbraio 2019 e che abbiano formalmente aderito all’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 10.01.2014;
b) le Organizzazioni Sindacali, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) che alla data del presente accordo risultino costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
1. accettino espressamente e formalmente il presente Accordo, ivi compreso il Regolamento di cui all’allegato 1 e impegnino formalmente al rispetto i propri candidati;
2. ne facciano formale richiesta di ammissione alla Commissione di Garanzia Nazionale.
Le liste presentate dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni sindacali di cui alle precedenti lettere a) e b), dovranno essere corredate da un numero di firme di lavoratori dipendenti dei Distretti Nord, Centro Sud e della Sede Centrale cui si riferisce l’intera RSU, pari al 5% degli aventi diritto al voto.
5.3 Ciascuna Organizzazione Sindacale potrà presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce.
5.4 Il numero dei candidati per ciascuna lista dovrà rispettare il criterio di parità tra i generi e rimanere nei limiti previsti dal Regolamento allegato.
5.5 Le liste dei candidati saranno portate a conoscenza dei lavoratori con le modalità previste dall’allegato Regolamento.

Art. 6 Convocazione delle elezioni
6.1 È compito delle Commissioni Elettorali Territoriali stabilire e comunicare il luogo e l’orario di apertura delle operazioni di voto dei seggi, previo accordo con l’Azienda, nel rispetto delle esigenze dell’attività aziendale e in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto.
6.2 Allo scopo di garantire l’esercizio del diritto di voto al personale operante su turni, i seggi resteranno aperti per due giorni consecutivi con le modalità previste nell’allegato Regolamento.

Art. 7 Modalità delle elezioni
7.1 Nel rispetto dei termini definiti in applicazione del precedente articolo 6, il luogo ed il calendario delle elezioni e le liste dei candidati saranno portati a conoscenza delle lavoratrici e dei lavoratori, almeno otto giorni prima del giorno fissato per le elezioni stesse, dalla Commissione Elettorale Territoriale.
7.2 Il numero e la dislocazione dei seggi elettorali è definita dal Regolamento di cui all’ allegato 1.
7.3 Il seggio elettorale sarà composto da scrutinatori, che sono designati dai presentatori di ciascuna lista elettorale e da un Presidente, nominato dalle Commissioni Elettorali Territoriali.
7.4 La designazione degli scrutinatori, scelti tra i lavoratori elettori non candidati, dovrà essere effettuata non oltre le ventiquattro ore che precedono l’inizio delle votazioni.
7.5 A cura delle Commissioni Elettorali Territoriali, ogni seggio dovrà essere arredato in modo tale da assicurare la segretezza del voto e munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all’ apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
7.6 Il Presidente del seggio designato, tra i lavoratori a tempo indeterminato non in prova, dalle Commissioni Elettorali Territoriali, procederà alla identificazione del votante attraverso la carta d’identità (in corso di validità) o documento equipollente ai sensi dell’ art. 35 comma 2 del DPR n. 445 del 28/12/2000, verificando la sua appartenenza al seggio e facendo apporre apposita firma sull’elenco dei lavoratori, fornito dalla Funzione Risorse Umane e Organizzazione, relativo al collegio della RSU/RLS da costituire.
7.7 Il voto è segreto e non potrà essere espresso né per lettera né per interposta persona.
7.8 I componenti del seggio avranno la facoltà di votare nel seggio in cui svolgono le proprie funzioni anche se diverso da quello in cui sono iscritti.

Art. 8 Validità delle elezioni
8.1 Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
8.2 Le elezioni saranno valide se i votanti risulteranno essere almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto, conteggiati sul totale complessivo nell’ambito di elezione della RSU/RLS.

Art. 9 Schede elettorali, preferenze ed attribuzione dei voti e ripartizione dei seggi
9.1 La votazione avrà luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione.
9.2 Le schede dovranno essere firmate da almeno due componenti del seggio e la votazione dovrà avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
9.3 La scheda dovrà essere consegnata a ciascun elettore, all’atto della votazione, dal Presidente del seggio.
9.4 Il voto sarà espresso scegliendo la lista prescelta.
9.5 Ogni elettore potrà esprimere il voto per una sola lista ed esprimere una sola preferenza fra i candidati presenti nella lista.
9.6 Il voto sarà espresso dall’elettore mediante una chiara indicazione apposta a fianco del nome del candidato preferito così come previsto dall’allegato Regolamento.
9.7 L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista varrà unicamente come votazione della lista, anche se non sia espresso il voto della lista. Il voto espresso apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, renderà nulla la scheda.
9.8 Nel caso di voto espresso apposto a una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considererà valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
9.9 sarà ammessa anche l’espressione di voto della sola lista chiaramente indicata dal votante.
9.10 Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dei Distretti e della Sede Centrale. I seggi verranno ripartiti fra le liste secondo il sistema proporzionale puro. Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale di scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche di eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi etc.), alla Commissione Elettorale Territoriale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in un apposito verbale che trasmetterà alla Commissione di Garanzia Nazionale.

Art. 10 Comunicazione degli eletti a Italo spa
10.1 La Commissione di Garanzia territoriale comunicherà i risultati elettorali alle Organizzazioni Sindacali partecipanti al voto e l’elenco nominativo dei candidati eletti, distinti per Distretto/Sede Centrale, RSU/RLS e lista.
10.2 Le Organizzazioni Sindacali che avranno conseguito delegati eletti ne cureranno l’accredito formale presso l’azienda.

Regolamento elettorale per l’elezione delle rappresentanze sindacali unitarie e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Premessa
Le elezioni si svolgeranno per due giorni continuativi.
L’elezione dei componenti delle RSU/RLS avverrà con il sistema proporzionale puro.
Avranno diritto di voto i lavoratori dipendenti di Italo spa non in prova in forza alla data delle elezioni. Hanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.
Saranno eleggibili i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

2. Insediamento delle Commissioni di Garanzia e Formazione delle Commissioni Elettorali
30 giorni prima della data di indizione delle elezioni, le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCAL Italo spa nomineranno la Commissione di Garanzia Nazionale composta da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali stesse, comunicando alle rispettive strutture nazionali e per conoscenza all’azienda i nominativi dei componenti ed il domicilio di insediamento.
Entro il medesimo termine, le Segreterie Regionali delle stesse Organizzazioni Sindacali nomineranno le Commissioni Elettorali Territoriali con la stessa composizione, secondo le giurisdizioni elettorali di cui all’allegato 1, comunicando alla Commissione di Garanzia Nazionale i nominativi dei componenti ed il domicilio di insediamento.

3. Adempimenti della Commissione di Garanzia Nazionale
La Commissione di Garanzia Nazionale:
a) porterà a conoscenza delle Commissioni Elettorali Territoriali le norme relative alle elezioni;
b) predisporrà il fac-simile dei moduli per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;
c) predisporrà il fac-simile dei moduli per la verbalizzazione degli atti di competenza delle Commissioni Elettorali Territoriali;
e) delibererà entro 2 giorni, su richiesta delle Commissioni Elettorali Territoriali, su eventuali controversie e/o richieste di chiarimenti.
L’attività della Commissione di Garanzia Nazionale verrà verbalizzata se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.

4. Adempimenti della Commissione Elettorale Territoriale
La Commissione Elettorale Territoriale:
a) porterà a conoscenza degli elettori le norme relative alle elezioni, inclusi il luogo e il calendario delle votazioni, la dislocazione fisica e l’orario di apertura dei seggi;
b) predisporrà i moduli per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;
c) predisporrà le schede elettorali ed i moduli per la verbalizzazione delle attività delle Commissioni elettorali;
d) riceverà la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
e) verificherà la valida presentazione delle liste;
f) costituirà i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
g) assicurerà la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
h) esaminerà e deciderà su eventuali ricorsi proposti secondo quanto previsto dal presente accordo;
i) proclamerà i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
L’attività della Commissione Elettorale Territoriale verrà verbalizzata se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.
Le Commissioni Elettorali Territoriali rimarranno in carica fino alla conclusione dell’attività elettorale e conserveranno tutta la documentazione elettorale. Le stesse Commissioni Elettorali Territoriali dovranno individuare, nella prima seduta, la/e sede/i della/e Organizzazione/i sindacale/i nazionale/i presso la/e quale/i la documentazione sarà conservata.

5. Adempimenti della Commissione Elettorale
In ogni seggio, la Commissione Elettorale:
a) curerà l’affissione delle liste dei candidati;
b) terrà in consegna e, a richiesta dell’elettore, rende disponibile per la visione copia del presente regolamento elettorale;
c) tiene in consegna e, a richiesta dell’elettore, renderà disponibile un registro per la segnalazione di eventuali irregolarità e/o contestazioni relativamente alle operazioni di voto.
La Commissione Elettorale inoltre:
1. prenderà in consegna i locali del seggio elettorale, assicurandone l’apertura e la chiusura secondo gli orari e le modalità organizzative (es. seggi volanti) disposti dalla Commissione di Garanzia Nazionale per favorire la massima partecipazione al voto;
2. sarà garante della segretezza del voto e della regolarità dell’insieme degli atti inerenti il voto;
3. prenderà in consegna dalla Commissione di Garanzia Nazionale l’elenco nominativo degli elettori, le schede elettorali ed i moduli per la verbalizzazione della propria attività;
4. delibererà sui risultati dello scrutinio, su eventuali controversie relative allo stesso e sulle eventuali segnalazioni di cui al punto c).

6. Presentazione delle liste
a) Requisiti
Ciascuna Organizzazione Sindacale potrà presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce. Ogni lista potrà presentare un numero di candidati pari, al massimo, a due terzi dei delegati da eleggere. I candidati dovranno essere dipendenti da impianti ricadenti nel Distretto della RSU/RLS/collegio elettorale.
La lista dovrà essere presentata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva cui si riferisce l’intera RSU pari al 5% degli aventi diritto al voto.
b) Procedura
Per la presentazione delle liste dovrà essere eseguita la seguente procedura:
c) entro 15 giorni dall’insediamento della Commissione di Garanzia Nazionale, le strutture nazionali delle Organizzazioni Sindacali che intendono presentare liste elettorali raccoglieranno le firme per la presentazione delle liste stesse su apposito modulo predisposto dalla medesima Commissione di Garanzia Nazionale e disponibile presso le Commissioni Elettorali Territoriali, cui i moduli debitamente compilati dovranno essere riconsegnati entro i successivi 15 giorni.
d) entro 7 giorni dalla scadenza della riconsegna dei moduli di cui al precedente punto, le Commissioni Elettorali Territoriali delibereranno sulla ammissibilità delle liste verificando l’esistenza dei requisiti richiesti ai sensi del precedente punto 6A;
e) alle strutture sindacali nazionali cui non siano ammesse liste per mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, la Commissione Elettorale Territoriale sarà tenuta a dare motivazione scritta dell’esclusione;
f) entro i tre giorni successivi, sarà data facoltà alle strutture sindacali nazionali che abbiano ricevuto la comunicazione di cui al precedente punto c, di adeguare i requisiti valutati mancanti dalla Commissione Elettorale Territoriale, ovvero di ricorrere contro la deliberazione presso la Commissione stessa secondo le procedure previste dall’art. 11 del presente Regolamento;
g) qualora liste originariamente escluse vengano riammesse per effetto della precedente lettera d), la Commissione Elettorale Territoriale procederà ad una nuova deliberazione sulle liste ammesse;
h) qualora, invece, in esito alla procedura di cui alla precedente lettera d), risultasse confermata l’esclusione, la Commissione Elettorale Territoriale si limiterà ad informare per iscritto la struttura sindacale regionale interessata.
i) 8 giorni prima della data delle elezioni, porterà a conoscenza dei lavoratori, le liste dei candidati mediante affissione.

7. Incompatibilità
Non potranno essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione di Garanzia e di Commissione Elettorale.
La carica di componente della RSU sarà inoltre incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva in organismi istituzionali dal livello di Consiglio Comunale per i Comuni con oltre 5.000 elettori o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici relativa ad istanze da quella comunale per Comuni con oltre 5.000 elettori. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determinerà la decadenza dalla carica di componente della RSU.
Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto, un candidato risultasse compreso in più di una lista, la Commissione Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
In sede di verifica dei requisiti richiesti dal punto 6 B punto a), la Commissione Elettorale Territoriale riterrà nulle le firme di uno stesso elettore apposte per la presentazione di liste diverse.

8. Votazioni
Ciascun elettore per esercitare il diritto di voto dovrà recarsi personalmente al seggio presso il quale risulta iscritto. Nel caso di mancata iscrizione negli appositi elenchi il Presidente della Commissione Elettorale valutata l’appartenenza dell’elettore al seggio, ne riporterà il nominativo in calce alla lista degli elettori e, dell’avvenuta votazione, ne riporterà nota a verbale. Conseguentemente si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli elettori del collegio di appartenenza.
I membri della Commissione Elettorale voteranno nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio; qualora non risultassero iscritti in tale seggio, essi verranno iscritti in calce alla lista degli elettori del seggio e dell’avvenuta votazione verrà presa nota nel verbale. Conseguentemente si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli elettori del collegio di appartenenza.
Per esercitare il diritto di voto, gli elettori dovranno consegnare alla Commissione Elettorale del seggio un documento di riconoscimento.
Il Presidente del seggio consegnerà all’elettore la scheda per esprimere il voto e provvederà ad avvisarlo, a garanzia della segretezza del voto, che la scheda dovrà essere restituita, piegata, per l’immissione nell’urna.
Lo stesso Presidente avrà cura che l’elettore apponga una firma accanto al suo nominativo sulla lista degli elettori del seggio.
Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata, o qualora egli stesso l’abbia deteriorata fortuitamente, potrà richiedere una seconda scheda restituendo la prima.
Il voto sarà espresso una volta apposta la propria preferenza contrassegnando sulla lista prescelta.
L’elettore potrà esprimere, inoltre, una preferenza nell’ambito della lista stessa, segnando una croce a fianco del candidato prescelto.
Qualora la scheda elettorale non riporti l’elenco nominativo dei candidati, l’elettore esprimerà il voto di lista e potrà esprimere la propria preferenza trascrivendo sulla scheda il nominativo del candidato fra quelli risultanti nell’elenco affisso a cura della Commissione Elettorale presso il seggio.
Le elezioni saranno valide se i votanti risulteranno essere almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto calcolati nell’ambito di elezione della RSU.
Nel tempo, durante il quale i seggi resteranno chiusi, le cassette contenenti le schede, gli atti del seggio, nonché le urne elettorali, dovranno essere opportunamente sigillati e custoditi in luogo sicuro, a cura della Commissione Elettorale competente.

9. Scrutinio
Lo scrutinio avverrà immediatamente dopo il termine ultimo previsto per le votazioni.
L’attribuzione dei seggi alle singole liste elettorali avrà luogo con il sistema proporzionale puro.
Il sistema proporzionale puro si applicherà suddividendo il totale dei voti validi di lista per il numero dei Delegati da eleggere in ogni RSU/RLS, ovvero, dove esistenti, in ogni singolo collegio elettorale, ottenendo così il quoziente voto; determinato il quoziente voto, si dovrà dividere il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente, individuando così il numero di seggi di ciascuna lista.
Se in base alla prima ripartizione dei voti non dovessero essere assegnati tutti i posti disponibili, si dovranno attribuire i rimanenti, fino alla completa copertura dei posti, a quelle liste che avranno ottenuto nell’operazione di divisione, i maggiori resti ivi compresi quelli ottenuti in assenza di quorum.
Sono dichiarati eletti quei candidati che nell’ambito di ciascuna lista avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità nei voti di preferenza sarà dichiarato eletto il più anziano di età; in mancanza di preferenze saranno eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista.
Nello scrutinio delle schede, se risultassero espresse preferenze su diverse liste il voto viene considerato “nullo”. Qualora nell’ambito della lista prescelta il numero di preferenze risultasse essere superiore a quello consentito, resterà valido il voto di lista e si intenderanno nulle tutte le preferenze; nel caso che non sia stato espresso il voto di lista, ma sia stato manifestato il voto di preferenza in un’unica lista, il voto sarà valido e si intenderà attribuito alla lista per la quale è stata espressa la preferenza, sia che queste ultime eccedano, o meno, il numero di preferenze consentito.
Qualora la preferenza sia riferita ad un nominativo di candidato inesistente o non appartenente alla lista prescelta, verrà considerato valido il voto di lista ed annullata la preferenza.
Nell’ipotesi di contestazioni che dovessero insorgere in relazione alle operazioni elettorali, deciderà, in via definitiva, la Commissione Elettorale Territoriale ai sensi del precedente articolo 4.

10. Insediamento degli eletti
Entro 7 giorni dall’elezione, la Commissione Elettorale Territoriale delibererà sui risultati elettorali e notificherà all’azienda e alle Organizzazioni Sindacali i risultati elettorali e l’elenco nominativo dei candidati eletti, distinti per collegio elettorale, RSU/RLS e lista, allegando alla comunicazione copia della delibera adottata con i risultati elettorali ed i nominativi dei lavoratori eletti e non eletti in ciascuna lista con il numero dei voti validi riportati da ognuno di essi, anche ai fini delle eventuali successive sostituzioni.
Copia della delibera e del verbale della Commissione elettorale dovrà essere notificata anche al Comitato Provinciale dei Garanti istituito ai sensi dell’Accordo Interconfederale del 10.01.2014 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta certificata, dopo 5 giorni nel caso non vi siano ricorsi, ovvero entro 48 ore dalla chiusura dell’esame del ricorso e della verbalizzazione delle operazioni nel caso di ricorso.
Entro 20 giorni dalle notifiche di cui al precedente capoverso le Organizzazioni Sindacali procederanno, ognuna per proprio conto, a comunicare per iscritto all’azienda la propria rappresentanza e la RSU sarà considerata formalmente insediata solo quando le comunicazioni sindacali pervenute all’azienda riguardino il 50%+1 dei componenti della medesima RSU.

11. Ricorsi
Contro le deliberazioni della Commissione Elettorale sarà ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia Territoriale entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di scrutinio da parte di uno o più membri della Commissione stessa, previo preannuncio che dovrà risultare agli atti della Commissione medesima entro il completamento delle operazioni di scrutinio.
La Commissione di Garanzia Territoriale dovrà deliberare sul ricorso a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 2 giorni, verbalizzando la decisione.
Contro le deliberazioni della Commissione di Garanzia Territoriale sarà ammesso ricorso entro 2 giorni, presso la stessa Commissione o, in alternativa, entro 10 giorni presso il Comitato Provinciale dei Garanti. Tale Comitato sarà composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell’associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore della DTL o da un suo delegato.
Il ricorso potrà essere presentato da parte di uno o più membri della Commissione di Garanzia Territoriale, ovvero su iniziativa di una o più strutture sindacali nazionali di OO.SS. non rappresentate in Commissione che abbiano partecipato alle elezioni.
Qualora il ricorso sia promosso da uno o più membri della Commissione Elettorale Territoriale espressi da strutture sindacali nazionali di Organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione di Garanzia Nazionale, il ricorso potrà essere inoltrato anziché al Comitato Provinciale dei Garanti alla Commissione di Garanzia Nazionale che si pronuncerà entro 48 ore verbalizzando con l’approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tal caso, la deliberazione della Commissione di Garanzia Nazionale sarà insindacabile.

12. Disposizioni generali
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, varranno le norme elettorali generali.

Allegato 2
Regolamento di funzionamento dei RLS

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono lavoratori eletti per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro in base a quanto previsto dalla D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Titolarità
I RLS oltre a quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, svolgono le funzioni definite all’interno del CCAL Italo spa ed in particolare:
a) potranno accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) saranno consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
c) saranno consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al Servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) saranno consultati in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D. lgs. n. 81/2008;
e) riceveranno le informazioni e la documentazione, anche su supporto informatico tramite accredito protetto da password, inerente alla valutazione dei rischi (DVR) e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceveranno le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceveranno una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008;
h) promuoveranno l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) faranno proposte in merito alla attività di prevenzione;
j) avviserà il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività.

Accesso ai luoghi di lavoro
I RLS eserciteranno il diritto di accesso ai luoghi di lavoro segnalando, qualora lo ritengano opportuno, al Servizio Prevenzione e Protezione le visite che intendono effettuare presso le strutture aziendali, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili.
Le visite potranno svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o loro delegati.

Convocazione Riunioni
La RLS si riunirà periodicamente, così come previsto dall’art. 35 del D.Lgs n. 81/2008 convocata con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi e con un ordine del giorno scritto.
Ogni riunione dovrà essere verbalizzata

Incompatibilità con incarico ricoperto
La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è incompatibile con:
• l’appartenenza al Servizio di Prevenzione e Protezione;
• la carica di Medico Competente;
• la responsabilità della direzione di una struttura o i relativi delegati per la sicurezza;

Sostituzione per dimissioni o vacanza
In caso di dimissioni di un RLS, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista elettorale.

Durata e rinnovo dei RLS
I componenti dei RLS resteranno in carica per tre anni e decadranno automaticamente con l’insediamento dei nuovi RLS.