REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SALUTE
E SERVIZI SOCIALI
Il Direttore Generale

Genova, 04.05.2020


Prot. n. PG/139806

 

Ai Direttori Generali delle ASL
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl
Ai Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (PSAL)
Al Vice Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo Formazione e Lavoro
Dott. Bruno Piombo


Oggetto: Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

1. Premessa
Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del DPCM 22 marzo 2020, “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”, che, tra l’altro, prevede anche una serie di indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il Protocollo del 14 marzo 2020 prevede, infatti, che siano sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è che, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, la formazione sia effettuata a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
Per quanto riguarda l’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, il succitato Protocollo prevede che il mancato completamento dell’aggiornamento non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). L’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente.
In base a quanto sopra esposto e in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro presso la Commissione Salute delle Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha elaborato delle indicazioni sulla Formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona.
In sintesi, le indicazioni di seguito esposte, che sono state condivise dai rappresentanti delle diverse regioni, prevedono che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi siano idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona
a. Contesto di riferimento normativo
Il contesto normativo di riferimento è rappresentato principalmente dal protocollo tra Governo e parti sociali che, al punto 10), prevede “Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).”.
A questo va anche aggiunto quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "Cura Italia" , convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 che, all'articolo 103, comma 2 ha stabilito quanto segue:
"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Pertanto la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa (come nell’esempio sopra citato del carrellista). Aggiornamento che dovrà essere completato, al termine dell’emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.

b. Indicazioni sulla modalità formativa “Videoconferenza”
Allo stato attuale, non esistendo una definizione normativa della “videoconferenza”, si può fare riferimento alla Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 giugno 2016 che la definisce nel seguente modo:
Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

3. Conclusioni
In base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire l’identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione in tempo reale tra discenti e docente e la verifica dell'apprendimento, che deve essere individuale, si ritiene che i corsi organizzati con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparati a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi siano idonei a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. I soggetti erogatori, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovranno rendere disponibili le credenziali di accesso ai corsi.
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
 

Distinti saluti
Dott. Francesco Quaglia