Cassazione Civile, Sez. 3, 09 maggio 2022, n. 14556 - Amianto e legittimazione all'azione


 

 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SCODITTI ENRICO
Data pubblicazione: 09/05/2022
 

Rilevato che:
A.S. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo l'INPS e l'INAIL chiedendo, previo accertamento che l'attore quale lavoratore esposto al rischio amianto aveva diritto ad essere ammesso ai benefici previsti dall'art. 13 comma 8 L. n. 257 del 1992 come modificato dalla l. n. 271 del 1993, che fosse ordinato all'INPS di ricostituire la pensione dell'attore medesimo moltiplicando per il coefficiente 1,5 sia l'intero periodo lavorativo sia il relativo importo, con il rimborso delle eventuali maggiori somme incassate - con interessi - e non utili a fini pensionistici per il già conseguito periodo massimo di anzianità lavorativa, nonché la condanna dell'INAIL al risarcimento nella misura di Euro 50.000 o nella somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Premesso di avere lavorato su motocisterna che non aveva mai svolto attività di navigazione in quanto destinata a "galleggiante", espose l'attore di avere, confidando di potere usufruire dei benefici previdenziali di cui sopra, rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro e che l'INPS aveva tuttavia comunicato il rigetto della domanda di pensione con l'indicazione che "la certificazione rilasciata dall'INAIL è errata, come dallo stesso Ente dichiarato". Aggiunse di avere dovuto effettuare, a copertura del periodo mancante, il versamento di contributi volontari per la complessiva somma di Euro 26.081,35, prendendo a mutuo la somma da società finanziaria.
Il giudice del lavoro del Tribunale adito accolse la domanda, condannando l'INPS alla ricostruzione della pensione previdenziale e alla riliquidazione come da domanda, con condanna alla restituzione della contribuzione volontaria, e condannando l'INAIL al risarcimento del danno nella misura di Euro 85.520,61, oltre interessi, a titolo di differenze pensionistiche perse e di spese per il finanziamento contratto. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli i due istituti convenuti. Riunite le impugnazioni, con sentenza di data 28 settembre 2018 la Corte d'appello di Palermo - sezione controversie di lavoro - accolse gli appelli, rigettando le domande.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che l'appellato era decaduto dalla possibilità di proporre domanda giudiziale per il riconoscimento del beneficio previdenziale per decorso del termine prescritto, che la domanda era stata erroneamente formulata nei confronti dell'INAIL, costituendo la certificazione di esposizione ultradecennale al rischio amianto atto meramente propedeutico rispetto all'eventuale provvedimento di liquidazione del trattamento di quiescenza rimesso all'esclusiva competenza dell'INAIL. Aggiunse che vi era assenza di condotta dell'INPS univocamente orientata ad indurre lo A.S. a fare affidamento sull'accoglimento della sua istanza (l'Istituto aveva sempre espressamente escluso ogni "valenza previdenziale" all'arco temporale oggetto di asserita esposizione al rischio amianto) e che vi era stata insufficiente accortezza comportamentale del dipendente ("il quale prima di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro, avrebbe dovuto quanto meno attendere, stante la definitività e gravità della propria opzione volontaristica, una positiva comunicazione da parte dell'INPS").
Ha proposto ricorso per cassazione A.S. sulla base di due motivi e resistono con distinti controricorsi l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis. l cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria.
 

Considerato che:
premesso di prestare acquiescenza al capo di sentenza relativo all'appello proposto dall'INPS, con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ.. Osserva la parte ricorrente che la responsabilità non può essere ascritta all'INPS, il quale ha respinto la domanda di pensione relativa al beneficio previdenziale per erroneità della certificazione INAIL, come da nota di quest'ultima nella quale si leggeva che la certificazione di esposizione all'amianto era stata rilasciata erroneamente. Aggiunge che la certificazione in discorso, demandata all'INAIL nell'ambito di una procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero e parti sociali ed esplicitata in una circolare INPS, costituisce condizione necessaria per il conseguimento della pensione.
Il motivo è fondato. Prevede l'art. 47, comma 4, d.l. n. 269 del 2003, convertito con l. n. 326 del 2003, che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto, ai fini della concessione del relativo beneficio previdenziale, sono accertate e certificate dall'INAIL. La circostanza che il trattamento pensionistico conseguente all'applicazione del detto beneficio sia erogato dall'INPS, non esclude che titolare dell'accertamento e della certificazione possa essere un soggetto diverso, e tale è la previsione della legge, che individua nell'INAIL tale soggetto. - Bisogna pertanto distinguere la legittimazione passiva relativa all'azione avente ad oggetto il trattamento pensionistico da quella relativa all'azione di responsabilità civile per erronea certificazione, che va identificata nel soggetto cui la legge demanda il compito relativo, e cioè l'INAIL, che è nel presente giudizio con riferimento a quest'ultimo domanda, il soggetto passivamente legittimato.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1175 e 2697 cod. civ., 54 L. n. 88 del 1989. Osserva il ricorrente che la corte territoriale ha rilevato l'esistenza di una responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ. in mancanza di eccezione da parte dell'INAIL e trattandosi nella specie di eccezione in senso stretto. Aggiunge che lo A.S. solo il 30 marzo 2004 presentò le dimissioni, cioè dopo quasi sette mesi dal rilascio della certificazione di lavoro esposto all'amianto, e dunque dopo un lasso di tempo tale da ingenerare nel lavoratore il ragionevole affidamento sul contenuto del certificato, e che l'INAIL non ha provato che lo A.S. avrebbe potuto evitare il danno di cui ha chiesto il risarcimento usando l'ordinaria diligenza. Osserva inoltre che in base all'art. 54 l. n. 88 del 1989 "la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta"
Il motivo è fondato. La circostanza rispetto alla quale viene rilevato dalla corte territoriale il concorso del fatto colposo del danneggiato non è la perdita del beneficio previdenziale, ma l'impossibilità di conseguire il trattamento pensionistico ordinario senza una forma di contribuzione volontaria (e la necessità di attingere all'uopo ad un mutuo). Trattasi non del danno evento della condotta pregiudizievole contestata all'INAIL, ma di un danno conseguenza di tale danno, rilevante sotto il profilo dell'art. 1227, comma 2, cod. civ.. Non può farsi riferimento al più recente orientamento della sezione lavoro di questa Corte che, superando il precedente di Cass. n. 21454 del 2013, che qualificava la vicenda in termini di art. 1227, comma 2, cod. civ., ritiene che il contegno del lavoratore che rassegni le proprie dimissioni, con condotta idonea ad incidere sul processo produttivo dell'evento dannoso, è da qualificare nei termini di cui all'art. 1227, comma 1, cod. civ. (Cass. n. 23114 del 2019), perché il danno evento in considerazione in tale fattispecie è proprio il conseguimento del trattamento pensionistico (nella specie si trattava della pensione di anzianità, per la quale l'INPS aveva fornito errate informazioni circa la posizione contributiva).
Ciò premesso, secondo il pacifico e costante indirizzo di questa Corte, il concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio (fra le tante da ultimo Cass. n. 19218 del 2018). Il ricorrente in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa ha affermato che l'INAIL si è costituito tardivamente un giorno prima dell'udienza di discussione. Assolto l'onere di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., risulta, come da accesso agli atti consentito dalla natura processuale della censura, l'intervenuta decadenza circa la facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per cui il giudice di merito non poteva fare applicazione dell'art. 1227, comma 2, cod. civ..
Con riferimento al rapporto processuale fra il ricorrente e l'INPS, la circostanza che il ricorso, proposto avverso la statuizione della corte territoriale relativa all'appello proposto dall'INAIL, sia stato notificato anche all'INPS senza proporre gravame sul capo della sentenza che ha deciso l'appello proposto dal medesimo INPS, costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
 

P. Q. M.
 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità in relazione al rapporto processuale fra il ricorrente e l'INAIL.
Compensa integralmente le spese processuali con riferimento al rapporto processuale fra il ricorrente e l'INPS.
Così deciso in Roma il giorno 6 aprile 2022