PROTOCOLLO D’INTESA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NELLA PROVINCIA DI LECCE
 

Soggetti sottoscrittori:
Prefettura di Lecce;
Regione Puglia;
Provincia di Lecce;
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce;
INAIL di Lecce;
INPS di Lecce,
ASL Lecce
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce;
CGIL,
CISL;
UIL;
UGL;
Confindustria;
Confcommercio;
Confartigianato;
Confesercenti
ANCE;
CNA;
Coldiretti;
Confapi;
CLAAI;
CIA
e con l’adesione di:
Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce;
PMITALIA;
LAICA;
Federaziende;
Federtorziario

 

PREMESSO CHE

- la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in tutti i settori pubblici e privati, si inscrive nel novero del più ampio diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 Cost, quale diritto fondamentale dell’individuo;
- la sicurezza dei lavoratori costituisce altresì un valore sociale riconosciuto e disciplinato dal legislatore statale, in conformità all'art. 117 della Costituzione, con un complesso normativo che delinea un articolato sistema di promozione e che coinvolge soggetti istituzionali e parti sociali nella realizzazione di iniziative e programmi di intervento finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- gli Enti e le Amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, ciascuno nel proprio ambito, così come le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono n impegnati in attività finalizzate a garantire la piena attuazione della disciplina legislativa tu contrattuale ed alla promozione della salute e della sicurezza attraverso azioni diversificate nei settori della vigilanza, della formazione e dell’assistenza alle imprese;
In particolare, all’Arma dei Carabinieri è demandato lo svolgimento, in via preminente, dei compiti nel comparto della sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del discendente decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017;
- per quanto concerne il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, lo svolgimento dei corsi in materia di formazione antincendi è disciplinato dall’art. 14, comma 2. lett. g) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dai relativi decreti del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 e 14 marzo 2012;
- la drammatica attualità del fenomeno degli incidenti sul lavoro anche nel territorio della provincia di Lecce - con 4.134 incidenti denunciati, di cui 24 mortali, nel corso del 2021¹ - rende necessario un ulteriore impegno sinergico e coordinato delle Istituzioni e delle parti sociali volto ad individuare e realizzare percorsi condivisi che contribuiscano concretamente al contrasto del fenomeno e all’affermazione della legalità, tanto più nell’attuale momento storico di diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha portato all’adozione di un articolato sistema di indispensabili misure di contenimento del contagio, in particolare nei luoghi di lavoro;
- con decreto prefettizio n. 55106 del 12 maggio 2020 è stato costituito il Nucleo Provinciale di Controllo delle attività produttive industriali e commerciali, coordinato dalla Prefettura di Lecce e composto dagli Enti a vario titolo competenti per la vigilanza in ordine al rispetto dei protocolli condivisi tra Governo e parti sociali per la prevenzione del contagio da Covid-19 nei vari ambienti di lavoro;
- la proficua sinergia interistituzionale posta in essere attraverso il cennato organismo ha consentito di analizzare sotto ogni aspetto l’attività delle imprese operanti nel territorio provinciale, compresi i profili attinenti al rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, per un totale di n. 374 aziende ispezionate, di cui n. 255 nel 2020 e n. 119 nel 2021, contribuendo alla prevenzione dei fenomeni infortunistici;
- per ridurre in modo determinante l’incidentalità lavoro correlata è necessario affiancare al l’atti vita di vigilanza e controllo posta in essere dagli organi competenti un intervento di più ampio respiro, finalizzato allo sviluppo di iniziative di prevenzione, elevando i livelli culturali e la capacità di percepire il rischio, soprattutto negli ambienti lavorativi maggiormente vulnerabili (es. edilizia, agricoltura, comparto manifatturiero e industriale);
 

CONSIDERATO CHE

- le parti firmatarie intendono delineare un efficace modello di prevenzione e contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nei settori maggiormente interessati dal fenomeno infortunistico, nella consapevolezza che una sempre più diffusa formazione ed un crescente impiego di risorse tecnologiche di supporto agli operatori economici possano costituire strumenti per conseguire adeguati livelli di salute e sicurezza dei lavoratori;
- la tutela del diritto alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo di un sistema integrato di scambio informativo tra le pubbliche Istituzioni deputate alle attività di verifica e controllo anche per il contrasto del lavoro irregolare e sommerso, che spesso si accompagna alla mancata applicazione delle norme sulla sicurezza;
- è necessario implementare le iniziative tese ad accrescere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza nei confronti sia delle imprese che dei lavoratori, elevandone il livello di formazione ed informazione;
- tali esigenze sono state condivise in sede di Conferenza Provinciale Permanente - Sezione li Sviluppo Economico e Attività produttive, nell’ambito di un apposito Tavolo tematico del 12 ottobre 2021 sulla Sicurezza sul lavoro;
- in virtù delle vigenti disposizioni relative alle rispettive competenze, l’attività di vigilanza degli Organi preposti dovrà essere conforme alle direttive e agli indirizzi delle sedi istituzionali previste dalla L. 215/2021, mentre la comunicazione e divulgazione dei dati inerenti alla succitata attività di vigilanza dovrà essere preceduta dall’osservanza delle procedure interne di ogni Amministrazione o Ente sottoscrittori del presente
 

Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Costituzione dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro

È costituito presso la Prefettura di Lecce l’Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro, presieduto dal Prefetto o da un suo delegato, con la partecipazione dei soggetti sottoscrittori del presente atto, nonché di tutti gli altri soggetti pubblici e privati competenti nella tematica trattata. L’Osservatorio:
a) monitore il fenomeno degli infortuni sui luoghi di lavoro nei settori più a rischio, attraverso la raccolta continua delle segnalazioni degli infortuni, attraverso appositi report',
b) individua le strategie di intervento territoriale nonché la relativa attuazione, stabilendo modalità istituzionali e forme organizzative gestionali più adatte all’attuazione degli interventi di prevenzione degli incidenti;
c) cura lo sviluppo dei rapporti tra i diversi soggetti (istituzionali e non) nonché le forme di collaborazione ritenute più idonee;
d) propone l’integrazione del Protocollo con altri soggetti aderenti;
e) vigila sull’attuazione degli interventi da parte dei soggetti coinvolti e sulla qualità degli interventi realizzati, favorendo la creazione delle “buone pratiche” e la successiva condivisione a livello territoriale;
f) a seguito dell’attività di monitoraggio svolta, approva eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo.
L’Osservatorio si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione del Prefetto.
 

Art. 2
Attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione

Le Parti concordano sulla necessità di potenziare, con il sostegno della Regione Puglia, l’attività di formazione dedicata a tutti gli attori del mondo del lavoro operanti nei settori maggiormente interessati dal fenomeno infortunistico. A tal fine, anche in collaborazione con gli Enti bilaterali costituiti dalle Associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si impegnano a sviluppare e promuovere mirate iniziativi di formazione ed informazione rivolte ai lavoratori ed ai datori di lavoro in ordine ai rischi professionali presenti nei rispettivi ambiti di attività, finalizzate ad accrescere la pratica della sicurezza. Analoghi percorsi formativi saranno realizzati a beneficio degli studenti delle scuole superiori del territorio, anche nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale.
Le Associazioni datoriali assicureranno piena collaborazione, mettendo a disposizione le competenze specialistiche necessarie a facilitare l’interazione soprattutto con le piccole e medie imprese, promuovendo presso i propri iscritti l’implementazione e il continuo aggiornamento dei “sistemi di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori” sulla base delle linee guida INAIL, anche attraverso adeguate forme di sostegno informativo (tramite appositi sportelli) e finanziario. In particolare, verranno promosse attività quali check-list sulle valutazioni dei rischi, predisposizione di Linee guida e Vademecum, scambio di buone pratiche, erogazione di formazione specifica su procedure e comportamenti.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a realizzare percorsi di formazione e di valorizzazione delle figure dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Preposti, assicurando un ruolo prepositivo ed una incisiva funzione di controllo interno ai sistemi aziendali in materia di sicurezza, così da promuovere una sempre maggiore sensibilità dei lavoratori ai temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi di infortuni sul lavoro.
Le risultanze delle attività formative e gli strumenti operativi messi a punto saranno resi noti alla Prefettura con report periodici in seno all’Osservatorio Provinciale, nel cui ambito sarà valutata l’istituzione di una banca dati della formazione e dei formatori, al fine di mettere a sistema le esperienze formative e le competenze acquisite.
 

Art. 3
Attività di controllo

Le Parti, consapevoli che l’inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza sociale è concausa non secondaria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, concordano sulla necessità di accompagnare le iniziative di prevenzione con una sempre più incisiva attività degli organi di vigilanza competenti, ciascuno nel proprio ambito, da sviluppare con modalità coordinate, congiunte ed integrate.
Gli Enti preposti a livello provinciale alla vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di rapporti di lavoro e legislazione sociale, si impegnano a sviluppare, anche congiuntamente, azioni di promozione dell’osservanza delle norme e di repressione delle violazioni. Provvederanno inoltre, nell’ambito del coordinamento stabilito dall’art. 7 D.Lgs. 81/2008, alla reciproca informazione circa la programmazione e la pianificazione dell’attività di controllo ed individueranno le modalità più idonee per evitare sovrapposizioni e duplicazioni e per la condivisione degli esiti complessivi dei controlli effettuati, rilevando tempestivamente eventuali criticità e definendo le conseguenti azioni correttive.
SPESAL e ITL, inoltre, provvederanno ad intensificare, con il supporto delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, l’attività coordinata di controllo promossa dalla Prefettura di Lecce nell’ambito del Nucleo Provinciale di Controllo delle attività produttive. La programmazione dei controlli terrà conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio delle aziende a maggiore rischio di incidenti, svolta in seno all’Osservatorio Provinciale, in sinergia con le direttive e gli indirizzi delineati in sede di programmazione dell’attività di vigilanza da parte delle strutture di coordinamento previste dall’art.7 del D.Lgs 81/08 s.m.i. (Legge n. 215/2021) e compatibile con la programmazione ed il coordinamento, ove previsto, dei singoli Enti a ciò istituzionalmente preposti.
 

Art. 4
Trattamento dati personali

Le procedure necessarie all’attuazione del presente protocollo d’intesa saranno realizzate nel rispetto delle norme previste dall’ordinamento in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.
 

Art. 5
Oneri

Dalla sottoscrizione del presente Protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
 

Art. 6
Verifica e durata

Il presente Protocollo d’intesa ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e alla scadenza potrà essere rinnovato per un ulteriore biennio previo assenso degli Organismi e degli Enti sottoscrittori.

Lecce, 5 maggio 2022

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¹ Open data INAIL


fonte: inail.it