Cassazione Penale, Sez. 3, 12 maggio 2022, n. 18847 - Cedimento di una tavola deteriorata e caduta al suolo da un ponteggio a sbalzo. Responsabilità del legale rappresentante della ditta fabbricante


 

 

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 09/02/2022
 

 

Fatto


1. Con sentenza del 30 giugno 2021 la Corte di Appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza del 31 marzo 2015 del Tribunale di Milano, in forza della quale M.D., nella qualità di legale rappresentante della ditta Socome, era stato condannato alla pena, sospesa, di anni uno mesi sei di reclusione in quanto ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro in danno dell'operaio M.G., dipendente della s.r.l. Valcoperture, precipitato al suolo da un ponteggio a sbalzo, a seguito del cedimento di una tavola a marca Socome. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, quanto alla dedotta violazione di legge e all'invocato vizio motivazionale, il ricorrente ha lamentato la mancata considerazione, anche nella sentenza di rinvio, del nesso eziologico tra condotta ed evento e dell'esistenza di cause concorrenti e sopravvenute.
La Corte territoriale, secondo il ricorrente, aveva invero posto in diretta contiguità causale il vizio di fabbricazione della tavola di ponteggio, nonché il deterioramento della stessa, col sinistro mortale. Al contrario, era stato omesso un passaggio logico ineludibile, quanto alla valutazione circa la sussistenza, o meno, di una causa sopravvenuta - ossia l'omessa attivazione della posizione di garanzia dell'utilizzatore dei prodotti, il quale non avrebbe dovuto impiegare tavole all'evidenza deteriorate - in grado di determinare da sola l'evento.
In proposito, infatti, lo stesso consulente dell'accusa aveva osservato che lo stato di deterioramento era evidente ad occhio nudo anche ad un esaminatore poco esperto, e che il palese degrado avrebbe dovuto sconsigliare l'impiego della tavola. Mentre la Corte territoriale non si era posta il problema di valutare se e quanto tali circostanze - ossia il comportamento impensabile dell'utilizzatore, che aveva continuato a fruire di tali pericolosi materiali - avessero potuto interrompere il nesso causale tra deterioramento ed evento.
In proposito, avuto riguardo alla normativa circa manutenzione e revisione dei ponteggi e ai relativi obblighi di verifica durante l'uso, ciò comportava di fatto una traslazione della posizione di garanzia dal costruttore all'utilizzatore.
Avrebbe quindi dovuto valutarsi se, con giudizio controfattuale, qualora l'utilizzatore avesse adempiuto alla sua posizione di garanzia evitando di utilizzare le tavole logore, l'evento si sarebbe comunque verificato. Altrimenti il costruttore, nonostante l'incuria altrui, avrebbe potuto essere sempre chiamato a rispondere, anche a distanza di anni e per responsabilità di soggetti terzi.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

 

 

Diritto



4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Come è stato già ricordato dall'impugnata sentenza del 30 giugno 2021, la Quarta sezione di questa Corte di Cassazione aveva annullato in parte qua la prima decisione del 3 maggio 2018 della Corte milanese. A questo proposito la sentenza di annullamento aveva osservato che "le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata poste a fondamento della non conformità della tavola al progetto presentato al Ministero risultano immuni da vizi logici. La Corte di merito, con motivazione congrua, ha ritenuto affidabili gli esiti della consulenza del C.T. del P.M. che aveva evidenziato le difformità esistenti rispetto al progetto depositato... Si deve ritenere tuttavia, come evidenziato dalla difesa nel secondo motivo di ricorso, che manca nelle due sentenze di merito, un'analisi precisa del nesso eziologico tra le rilevate difformità originarie della tavola e l'infortunio occorso al ricorrente. La motivazione della sentenza impugnata è carente sotto il profilo esplicativo: individuate le difformità costruttive attraverso l'apporto della consulenza tecnica, non dice chiaramente come tali difformità abbiano inciso sulla determinazione dell'infortunio occorso al lavoratore e non approfondisce l'ulteriore aspetto, anch'esso rilevante nella vicenda, della incidenza dell'usura della saldatura della tavola sulla causazione dell'evento. Dovranno quindi essere colmate tali lacune, attraverso un giudizio esplicativo maggiormente analitico e dovrà essere i/lustrata la rilevanza causale dei profili indicati sull'accadimento dell'infortunio".
4.2. Tenuto conto dei difetti motivazionali così evidenziati, la Corte del rinvio ha fornito, contrariamente ai rilievi di parte ricorrente, adeguata e non censurabile risposta. Ciò tanto in relazione alla sussistenza di nesso causale tra il deficit strutturale della tavola da ponteggio, la sua rottura improvvisa e la morte dell'operaio, quanto all'incidenza dell'usura della saldatura sul collasso della tavola stessa.
4.3. Vero è, in generale, che, qualora un infortunio sia dipeso dall'utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione, senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta, non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi (Sez. 4, n. 2494 del 03/12/2009, Castelletti, Rv. 246162). Il costruttore infatti, in quanto titolare di una posizione di garanzia, risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione del prodotto ove risulti privo dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza e sempre che l'utilizzatore non ne abbia fatto un uso improprio, tale da poter essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento (Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Burkhart, Rv. 256390); a meno, quindi, che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Sez. 4, n. 5541 dell'8/11/2019, Sorianini, Rv. 278445). Né rilevando, di per sé, la distanza temporale della condotta colposa rispetto all'evento da essa causato (cfr. Sez. 4, n. 5541 dell'8/11/2019, cit.).

4.4. Ciò posto, in realtà il ricorso neppure si confronta appieno col percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Infatti la Corte territoriale, richiamata analiticamente la relazione del consulente del Pubblico ministero, neppure specificamente contestata, ha evidenziato - così colmando il deficit della prima decisione d'appello - il contributo causale ascrivibile ai vizi di fabbricazione della tavola da ponteggio.
In particolare, la sentenza censurata (condividendo in sé i rilievi difensivi quanto all'insufficienza - ai fini dell'affermazione di responsabilità - della mera difformità dell'asse rispetto al progetto visionato ed autorizzato in sede amministrativa, dovendosi invero accertare in concreto se la realizzazione non conforme avesse inciso sulla verificazione dell'evento) ha ricordato e fatto proprie le conclusioni del consulente, il quale aveva affermato che la rottura della tavola fosse stata determinata dal concorso di due fattori: l'inefficacia delle saldature di collegamento tra il piano di calpestio e l'appoggio di estremità, nonché lo stato pregresso di deformazione plastica della tavola. Con rilievo neppure revocato in dubbio, anzi, la scorretta saldatura costituiva un vero e proprio vizio occulto della tavola.
Se quindi la difformità dell'asse, rispetto a quanto autorizzato in sede ministeriale, non era sufficiente ad affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, tuttavia, la Corte territoriale ha indicato le ragioni per cui la realizzazione non conforme del pezzo ha inciso sul verificarsi dell'evento. Detta difformità, lungi dall'essere ininfluente sull'affidabilità del sostegno, aveva comportato un'inadeguatezza - tra l'altro non immediatamente percepibile - delle caratteristiche strutturali del prodotto, incidente sulla resistenza e sulla tenuta delle tavole, rendendole non idonee a garantire agli utilizzatori il livello di sicurezza necessario.
4.4.1. In relazione poi all'usura della tavola, dalla sentenza impugnata si evince che tale anomalia (da inquadrarsi piuttosto come deterioramento del prodotto, ossia come perdita delle proprie caratteristiche) sarebbe riconducibile al ricordato vizio di fabbricazione, da intendersi come concausa, se non unica causa, di siffatta usura. Pur ammettendo il concorso tra difetto di produzione e usura nella causazione del cedimento, la Corte territoriale ha appunto osservato come il vizio di fabbricazione avesse contribuito ad un più rapido e pervasivo sviluppo delle condizioni di deterioramento. In difetto del vizio, il deterioramento non avrebbe provocato lo scollamento, proprio in quanto l'usura era stata provocata, o comunque accelerata, dalla saldatura irregolare.
4.5. In ogni caso, quanto al cattivo stato di conservazione dei ponteggi, la stessa Corte territoriale ha riconosciuto che la loro mancata sostituzione ha giustificato l'intervenuta condanna, a titolo di concorso nel reato, anche di altri soggetti responsabili del montaggio e della manutenzione degli stessi. Tutto ciò, peraltro, senza fare venire meno il concreto apporto del difetto di progettazione e produzione, senz'altro ascrivibile al ricorrente nei termini che precedono, alla sequenza causale che ha condotto alla verificazione dell'evento.
4.5.1. In tal senso, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, il giudizio controfattuale, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, ove eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento, richiede il preliminare accertamento di ciò che è naturalisticamente accaduto (cd. giudizio esplicativo), al fine di verificare, sulla base di tale ricostruzione, se la condotta omessa può valutarsi come adeguatamente e causalmente decisiva in relazione all'evitabilità dell'evento, ovvero alla sua verificazione in epoca significativamente posteriore (Sez. 4, n. 416 del 12/11/2021, dep. 2022, Castriotta e/Annunziata, Rv. 282559) o anche con minore intensità lesiva (cfr. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138).
A questo proposito la sentenza impugnata - avuto ovviamente riguardo alla posizione dell'odierno ricorrente - ha puntualmente operato la valutazione cui era chiamata, significativamente concludendo nei termini di cui al punto 4.4.1. e quindi richiamando un ben diverso percorso di causalità soprattutto in relazione ai ben differenti tempi che avrebbero eventualmente potuto condurre al disastro. Tutto ciò senza che, al riguardo, si sia appuntata alcuna specifica ed espressa censura.
4.5.2. Il percorso motivazionale si è pertanto correttamente compiuto.
4.6. Infatti, quanto all'ulteriore ricorrenza di possibili diversi fattori causali, la Corte territoriale ha appunto del tutto ragionevolmente osservato, senza illogicità di sorta, che non vi era alcuna traccia di interventi meccanici o siderurgici effettuati sulle tavole, né erano mai state menzionate dagli stessi tecnici evenienze del genere. Evenienze che d'altronde non erano state neppure allegate - infine - dalla medesima difesa.
5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo della decisione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.
5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in€ 3.000,00.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 09/02/2022