Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 12 maggio 2022, n. 18740 - Caduta del frigorifero sulla gamba del dipendente della ditta trasportatrice. Rischio interferenziale. Annullamento con rinvio


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 02/02/2022
 

 

Fatto




1. La Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pesaro, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a B.R. e P.B. in quella di euro 309,00 di multa per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. La vicenda riguarda le lesioni patite da C.F., dipendente della "Autotrasporti S.A. s.r.l.", il quale riportava una frattura biossea scomposta alla gamba destra, da cui derivava una malattia della durata di giorni 228.
I fatti, come ricostruiti nelle sentenze di merito, possono essere così brevemente riassunti.
La "Clabo Group S.r.l.", il cui amministratore è il P.B., odierno ricorrente, operante nel settore della produzione di frigoriferi, aveva incaricato la "Giromari S.r.l.", il cui amministratore unico è B.R., di rivestire taluni banchi frigo.
Concluse le lavorazioni, la "Clabo Group" aveva commissionato alla ditta "Autostrasporti S.A. s.r.l." di prelevare banchi frigo dallo stabilimento della "Giromari" e di trasportarli presso la Fiera di Rimini, incaricando la società "Giromari" di mettere a disposizione un suo dipendente, con un muletto, per il carico dei frigoriferi sull'autocarro.
La "Giromari" incaricava P. Luigi, addetto alla movimentazione merci nell'azienda. La ditta autotrasportatrice aveva inviato sul posto un autocarro, condotto dall'autista C.F., e la "Clabo Gruop s.r.l." aveva inviato presso lo stabilimento della "Giromari" due suoi dipendenti (SC. e R.), che presenziavano alle operazioni di carico; P. aveva caricato alcuni banchi frigo sul camion condotto da C.F., seguendo le indicazioni dei dipendenti della "Clabo Group" e con la collaborazione dello stesso C.F., il quale si era posizionato sul cassone del camion e provvedeva ad assicurare i frigoriferi già caricati, in modo tale che non potessero danneggiarsi durante il trasporto. Le operazioni proseguivano tal modo, finchè il carico di un banco frigo, di forma e dimensioni diverse dagli altri, veniva effettuato senza infilare le forche del muletto nelle asole sottostanti, semplicemente posizionandolo sopra le forche. Il voluminoso frigorifero, durante la movimentazione, si inclinava e cadeva sulla gamba del C.F., provocandogli le lesioni di cui sopra.
I giudici ritenevano di ascrivere ai legali rappresentanti delle società coinvolte nella vicenda, una mancata valutazione del rischio interferenziale, considerando realizzata la violazione degli obblighi di cui all'art. 26 d.lgs. 81/08.
Con riferimento al P.B., si legge in motivazione, erano presenti alle operazioni di carico due dipendenti della ditta "Clabo Group", SC. e R., i quali si erano ingeriti nelle modalità attuative del carico della merce, fornendo disposizioni al mulettista circa le operazioni e i movimenti da compiere.
2. Avverso la pronuncia di condanna ha proposto ricorso per cassazione P.B. a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.
I) Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, comma 2, 42, 43, n. 3, 590, comma 3, cod.pen. e 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008; mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativamente alla prova dell'asserita ingerenza diretta dei dipendenti di "Clabo Group s.r.l." nelle lavorazioni oggetto del contratto intercorso con la soc. "Giromari" (vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli altri atti del processo specificamente indicati).
La "Clabo Group s.r.l." non aveva assegnato ai propri dipendenti alcun compito che potesse costituire ingerenza nelle operazioni di carico dei manufatti sull'autocarro della ditta di S.A..
L'attività si svolse interamente fuori del perimetro aziendale della società rappresentata dal ricorrente e sotto il controllo di altri datori di lavoro, che avevano impiegato il proprio personale esperto, addetto specificamente alle manovre di sollevamento e carico del materiale sull'automezzo. L'errore in cui è incorsa la Corte territoriale sarebbe evidente: ai fini di una corretta applicazione della previsione di cui all'art. 28 d.lgs 81/2008, la Corte di merito avrebbe dovuto effettuare un'accurata verifica del compito assegnato ai dipendenti inviati presso la "Giromari s.r.l." ed accertare se tale compito potesse presentare un rischio da interferenza lavorativa.
La scelta di SC. e R. di intervenire nell'attività di carico, nonostante l'assenza di precise disposizioni datoriali, costituisce manifestazione di un'autonoma scelta di agire, non autorizzata dalla "Clabo". L'incarico ricevuto dai dipendenti non presentava alcun rischio interferenziale con le lavorazioni delle altre ditte.
II) Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, comma 2, 42, 43, n. 3 c.p. e dell'art. 26, comma 2, D.lgs. 81/2008, nella parte in cui viene ritenuta l'operatività della disposizione speciale cautelare anche rispetto ad attività lavorative rutinarie dell'appaltatore, estranee al processo produttivo della committenza ed in assenza di rischi interferenziali; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Le risultanze probatorie avrebbero dovuto escludere qualsiasi violazione in capo al ricorrente della regola cautelare contestata, poiché l'attività di carico della merce, nel corso della quale si è verificato l'infortunio del C.F., è avvenuto nella piena e totale autonomia della ditta Giromari, che, nello svolgimento della prestazione, si è avvalsa esclusivamente della propria organizzazione aziendale.
III) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., in relazione all'art. 26 D.lgs. 81/2008, per la ritenuta inosservanza degli obblighi cautelativi ivi contenuti, rilevante nella causazione dell'evento. Travisamento della prova ed omessa individuazione di un contributo causale rilevante alla stregua della c.d. causalità della colpa. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata individuazione del nesso causale tra l'omissione cautelare contestata e l'evento.
La sentenza d'appello va censurata anche nella parte in cui ritiene integrata la violazione di cui all'art. 26 d.lgs. 81/2008 sulla scorta della ritenuta mancanza, fra le ditte coinvolte, di "un adeguato flusso informativo, riguardante i concreti pericoli connessi alla movimentazione dei manufatti in oggetto", non avendo i datori di lavoro posto in essere la necessaria cooperazione ed il coordinamento relativi agli interventi di protezione e prevenzione dai relativi rischi (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata).
Sulla base della modalità operativa che ha contraddistinto il verificarsi dell'evento, così come ricostruito nell'impugnata sentenza, che dà conto di un "rischio generico, connesso al sollevamento e carico di manufatti ingombranti e pesanti" (cfr. pag. 17, sentenza impugnata), appare evidente come l'infortunio occorso al C.F. sia dipeso da una inosservanza delle basilari regole cautelari da impiegarsi nelle operazioni del carico di merci su un automezzo ad opera del mulettista P. e dello stesso infortunato C.F.. Tali dipendenti, come espressamente emerso dall'istruttoria dibattimentale, possedevano una specifica formazione con riguardo alle operazioni dagli stessi svolte al momento dell'infortunio.
Inoltre, le operazioni di carico - peraltro specificamente tenute in considerazione nel DVR, versato in atti, delle società Giromari e S.A., rappresentavano rischi generici per le imprese S.A. e Giromari, che si occupavano specificamente di tali lavori di trasporto e di movimentazione; per tale ragione si può senz'altro affermare che esse si inscrivono in un ciclo produttivo autonomo ed estraneo a quello dell'impresa appaltante ed alla sua sfera di signoria.
la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare il rapporto di causalità tra la condotta colposa e l'evento, verificando la sussumibilità dell'evento stesso, asseritamente determinato dalla condotta trasgressiva di una regola cautelare, nel novero di quegli eventi che la stessa norma mira a scongiurare.
IV) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui agli artt. 40, comma 2, e 41, comma 2, cod.pen.; abnormità del comportamento tenuto dal lavoratore, interruzione del nesso causale. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato di lesioni colpose.
La sentenza impugnata, a pagina 21, afferma che: "il nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro per l'omessa predisposizione o vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche e l'evento non è interrotto dal comportamento imprudente del lavoratore, atteso che le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro ed evitare incidenti ai lavoratori in ogni caso e cioè anche quando essi stessi per imprudenza, disattenzione, assuefazione al pericolo possono provocare l'evento".
Sebbene il Supremo Collegio abbia chiarito che non può venire in soccorso del datore di lavoro il comportamento imprudente posto in essere dai lavoratori non adeguatamente formati, tuttavia, tale principio di diritto non può trovare applicazione nel caso in esame. Ed invero, l'infortunio è stato determinato da una non corretta procedura di movimentazione e carico del banco frigo in questione, in un caso nel quale ai lavoratori addetti a tali manovre erano state fornite le necessarie informazioni e l'adeguata formazione in merito ai rischi e alle procedure da adottare, espressamente considerate nei documenti di valutazione dei rischi lavorativi provenienti dalle ditte coinvolte.
V) Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 42, 43, comma 3 e 590, comma 3. c.p., con riferimento al profilo soggettivo e personale della colpa da inosservanza di norme cautelari. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per colpa da posizione.
Con motivi aggiunti la difesa nel richiamarsi ai motivi di ricorso sottolinea quanto segue.
Erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 26 d.lgs. 81/2008.
Le risultanze probatorie richiamate nel ricorso, corroborate dalle argomentazioni ivi dedotte, rivelano come i doveri di attivazione gravanti in capo all'appaltante, in base alla disposizione dell'art. 26 d. lgs. n. 81/2008, non si potessero estendere a processi lavorativi ricadenti completamente sotto l'egida esclusiva della ditta "Giromari", privi di interferenze lavorative. La tutela del lavoratore infortunato non rientrava nel perimetro della posizione di garanzia del committente, con conseguente insussistenza - diversamente da quanto ritenuto nell'impugnata sentenza - di una posizione di garanzia rilevante ex art. 40 cpv. cod. pen. in capo all'imputato P.B..
La Corte territoriale avrebbe dovuto accertare il rapporto di causalità tra la condotta colposa e l'evento, verificando la sussumibilità dell'evento stesso, asseritamente determinato dalla condotta trasgressiva di una regola cautelare, nel novero di quegli eventi che la stessa norma mira a scongiurare, senza chiarire, in alcun modo, quale sarebbe stata la condotta asseritamente omessa dall'imputato idonea ad evitare l'evento, posto che l'informazione sulle specifiche lavorazioni non poteva che essere resa dall'impresa che vi provvedeva .
Ferme restando tutte le censure devolute con i motivi di ricorso e considerata l'operatività, anche nel presente grado di giudizio della disposizione dell'art. 129 c.p.p., occorre evidenziare come per il reato ascritto in imputazione risulti interamente decorso il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, anche tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione maturato nel corso del procedimento.

 

Diritto

 


1. Occorre preliminarmente rigettare la richiesta formulata dalla difesa, contenuta nella memoria conclusiva, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Invero, considerati i periodi di sospensione intervenuti nel corso del giudizio, non risulta decorso il termine massimo di prescrizione del reato. L'infortunio si è verificato in data 17 gennaio 2014. Al termine massimo di
prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, da farsi decorrere dalla data di consumazione del reato, deve aggiungersi un periodo di sospensione complessivo di mesi 8 e giorni 10 (dal 25/9/2015 al 10/12/2015 per richiesta di rinvio congiunta di tutte le parti; dall' 11/4/2017 al 27/6/2017 per adesione del difensore al 'astensione dalle udienze procalamata dalla categoria forense; dal 13/2/2018 al 22/5/2018 per richiesta di differimento avanzata dalla difesa) . Pertanto la prescrizione maturerà in data 17/3 / 2022 .
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
L'incidente occorso al C.F., dipendente della ditta trasportatrice, si legge nella sentenza impugnata, si è verificato durante la fase di carico di un frigorifero sul camion da questi condotto. Il mulettista, dipendente della "Giromari s.r.l.", nell'area di carico delle merci di tale azienda, non infilò le forche del carrello elevatore negli alloggiamenti sottostanti il collo da sollevare, posizionandolo semplicemente su di esse a causa delle rilevanti dimensioni. Durante il sollevamento, il frigorifero si inclinò e cadde sulla gamba del C.F., mentre questi era sul cassone del camion intento a posizionare gli altri frigoriferi, provocandogli le lesioni di cui all'imputazione. Tutto ciò avvenne alla presenza dei dipendenti della società "Clabo group s.r.l.", di cui l'imputato è legale rappresentante, i quali, durante le fasi di carico, si ingerivano nell'esecuzione dell'attività, coordinando le operazione e fornendo indicazioni al mulettista.
In considerazione della dinamica dell'infortunio, la Corte di merito, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto, dopo avere analizzato le modalità di accadimento del fatto, che l'infortunio occorso al C.F. fosse dipeso dalla mancata gestione del rischio interferenziale, non previsto dai diversi datori di lavoro coinvolti, i cui dipendenti erano tutti impegnati nell'attività di carico dei frigoriferi.
Nel definire le responsabilità da ascriversi all'imputato, i cui dipendenti avevano fornito indicazione al mulettista sulle modalità operative, la Corte di merito ha ritenuto che la sussistenza del rischio interferenziale "derivava dalla contestuale presenza presso lo stabilimento della Giromari di dipendenti di imprese diverse, peraltro nella zona di carico e nell'area di operatività del muletto".
Di seguito ha sostenuto che "la responsabilità degli imputati è indubbia, essendo gli stessi titolari di obblighi di garanzia e non avendo posto in essere le doverose misure di prevenzione (di informazione, vigilanza e controllo), specificamente indicate nell'imputazione e della normativa antinfortunistica, nonché in forza della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c.".
Ebbene, i passaggi motivazionali richiamati, nei quali è condensato il ragionamento espresso dalla Corte di merito, risultano incoerenti e lacunosi.
Dalle modalità di accadimento del fatto rappresentate in sentenza si desume che l'evento non è stato conseguenza della presenza dei lavoratori nell'area di operatività del muletto, ma delle erronee modalità con cui è stata realizzata l'attività di carico.
Quanto al secondo passaggio motivazionale, il riferimento alle doverose misure da adottare risulta essere del tutto generico.
Ne deriva la fondatezza delle doglianze espresse dalla difesa, essendo la sentenza impugnata carente sotto molteplici profili: in nessun passaggio motivazionale è indicato con precisione in cosa si sia sostanziato il rischio interferenziale che ha determinato l'evento e quali misure funzionali a gestire il rischio concretizzatosi avrebbero dovuto essere previste e adottate dall'imputato.
Pur essendosi la sentenza a lungo soffermata sulla nozione di rischio intereferenziale e sulla disposizione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. 81/08, che si assume violata, ha mancato di definire il rischio concretizzatosi dal quale è dipeso l'infortunio.
L'assenza del coordinamento, in relazione a tale rischio, è rimasta formula vuota che doveva essere evidentemente riempita di contenuti, essendo necessario individuare quali informazioni dovessero essere somministrate dall'imputato e quali misure dovessero essere adottate per scongiurare l'evento verificatosi.
A ciò devono aggiungersi le seguenti ulteriori considerazioni.
Il committente - tale deve essere considerato l'imputato, che aveva incaricato l'impresa Giromari di caricare i frigoriferi sul camion - è da ritenersi responsabile, secondo consolidato orientamento espresso in sede di legittimità, allorquando assuma una partecipazione attiva nella conduzione dell'attività da compiersi; in tal caso, invero, egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, e, dunque, anche di quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza in cui si svolgono le attività da compiersi (Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011, dep. 2012, P.G. e P.C. in proc. Bergamelli, Rv. 253295).
Nel presente caso l'ingerenza si sarebbe realizzata attraverso il comportamento serbato dai dipendenti della "Clabo Group", presenti alle operazioni di carico, i quali avrebbero, secondo la ricostruzione offerta in sentenza, impartito direttive sulle modalità di carico. Non si comprende tuttavia se gli stessi si siano ingeriti anche in relazione alla scelta del mulettista di non inforcare in modo regolare il frigorifero rovinato addosso all'autista, circostanza da cui è effettivamente dipeso l'infortunio.
Altro aspetto rimasto in ombra riguarda la scelta delle imprese a cui il ricorrente aveva affidato il compito di effettuare il carico ed il trasporto: la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ma non esclusivamente in tal modo (Cass. Sez. 4, sent. n. 8589 del 14.1.2008, Speckenhauser e altro, rv. 238965).
Occorreva quindi porsi il problema di una eventuale scelta non diligente delle imprese esecutrici dell'incarico e della idoneità tecnica degli esecutori, aspetto del tutto trascurato in motivazione.
Circa l'omissione di controllo sul rispetto delle previsioni antinfortunistiche, poiché é del tutto taciuto quali accordi fossero stati precisamente conclusi tra la committenza e l'imprese esecutrici del carico e del trasporto, è sfornita di argomentazioni a sostegno l'aspetto riguardante la consapevolezza da parte dell'imputato delle modalità attraverso le quali si sarebbero svolte le attività di carico.
3. Da quanto precede deve pervenirsi all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.

 

P.Q.M.
 


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.
Così deciso il 2 febbraio 2022