Ministero della Salute
D.A.I.T. DIREZIONE GENRALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
 

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Oggetto: Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022

Con il decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022, sono state disciplinate le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022.
L’intervento normativo intende salvaguardare il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e referendario e della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori Covid-19 positivi, collocati in isolamento ospedaliero o domiciliare, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.
L’art. 3 del predetto decreto legge prevede la costituzione di sezioni ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano Reparti Covid-19 con posti letto da 100 a 199 posti, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi. Con lo stesso provvedimento normativo, è stato disposto che tali sezioni ospedaliere, tramite seggi speciali, possano provvedere alla raccolta del voto domiciliare per gli elettori sottoposti a isolamento per Covid-19, nonché ricoverati presso le strutture sanitarie con Reparti Covid-19 con meno di 100 posti letto.
Lo stesso decreto ha previsto inoltre che, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalie sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o di isolamento fiduciario per Covid-19 e, successivamente, all’inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

1. Raccolta del voto domiciliare
In conformità alle vigenti disposizioni, l’attuale provvedimento normativo prevede, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell’espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, che, per le elezioni che si terranno nel 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali devono essere muniti di certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall’articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come successivamente modificato dall’art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
Si indicano di seguito alcuni adempimenti che occorre compiere durante le predette operazioni di raccolta del voto domiciliare.

Indicazioni pratiche per le operazioni di voto:
Gli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 41/22 per esercitare il diritto di voto devono far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di cui alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo 4, il certificato di cui alla successiva lett. b) che attesti altresì, con il consenso del votante, la propria condizione di soggetto positivo in trattamento domiciliare o di isolamento per C0V1D-19
Il funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale provvederà pertanto ad attestare, mediante apposita certificazione, la ricorrenza di una delle predette ipotesi quale condizione necessaria legittimante l’espressione del voto a domicilio.
Ferma restando l’indicazione di massima di cui alla circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 27319 del 14 agosto 2020, le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest’ultimo sia formato secondo quando disposto dall’art.3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 41/2022, e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. I componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.
In ogni caso, l’elettore, ai fini dell’esercizio del voto, dovrà indossare almeno la mascherina chirurgica.
Prima del posizionamento e dopo l’eliminazione delle protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica.
Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della salute prot. n. 5433 del 22 febbraio 2020¹. I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo di 4-6 ore continuative, le visiere vanno sanificate al termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in ospedale o in sezione e smaltiti correttamente.
Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante.
All’arrivo al domicilio dell’elettore, ferme restando le raccomandazioni circa il distanziamento di almeno un metro, ci si assicura che il votante abbia una mascherina chirurgica, altrimenti si provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con soluzione idroalcolica. In ogni caso, come raccomandato nei documenti ufficiali²’³, l’igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i DPI sia dopo averli dismessi. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, le misure di cui al precedente capoverso (mascherine e igiene delle mani) vanno osservate per ciascuno dei votanti.
La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un’apposita busta; le matite dovranno essere sanificate al termine dell’operazione di voto.
Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all’interno delle urne delle sezioni “ordinarie”, in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse, da effettuarsi come di seguito descritto.
Per quanto riguarda la raccolta del voto nei reparti Covid-19, valgono le raccomandazioni rivolte alla raccolta a domicilio, con ulteriori eventuali accorgimenti che saranno indicati dal personale sanitario responsabile.
Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le misure preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine di ridurlo ulteriormente, si devono mettere in atto le seguenti misure:
Mantenere il distanziamento di almeno un metro;
Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;
Indossare la mascherina chirurgica, da sostituire dopo sei ore;
Indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;
Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle mucose orali, nasali e agli occhi.

2. Raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA)
Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall’articolo 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come successivamente modificato dall’art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni sulla raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali.
Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e dovranno svolgersi all’interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del di stanziamento e dotati di adeguato ricambio d’aria.
La raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali è assimilabile a quella descritta nel precedente paragrafo 1 quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.
Nel caso di strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, in considerazione del fatto che si tratta di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale di seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus dall’esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l’uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.

3. Formazione del personale dedicato alla raccolta del voto domiciliare
In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento etc..) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l’iter relativo allo svolgimento delle attività di raccolta del voto al domicilio del paziente.
Tale necessità formativa è esplicitamente richiamata dal decreto-legge n. 41/22, segnatamente al 1’art. 3, comma 4, terzo periodo: “Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie”.
Pertanto, al fine di assolvere alle disposizioni normative in novella richiamate, le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto, dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e a quelli dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori in trattamento domiciliare o isolamento.
Al fine di assicurare l’efficacia delle misure descritte, dovrà essere garantito il costante raccordo fra l’autorità sanitaria e le autorità competenti per il procedimento elettorale.
 

Il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Dott. Giovanni Rezza


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¹ https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73195=nulliss
² Rapporto ISS COVID-19 n. 1 - Aggiornamento 24 luglio 2020: Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+1_2020+Rev.pdf/a1241ed4-36cd-e1e9-c393-01a0c884c80a?t=1617028223226
³ Rapporto ISS COVID-19 n. 2- Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2 -http://wwvv.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73694&parte=l%20&serie=null