Tribunale Pavia, Sez. Lav., 20 aprile 2022 - Legittimo il licenziamento per giusta causa del medico adibito ai tamponi che omette di comunicare l'esito positivo di un tampone molecolare Covid-19 del collega


 

 

 
 REPUBBLICA ITALIANA
 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 IL TRIBUNALE DI PAVIA
 
 Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
 
 in persona del dott. - Gabriele Allieri
 
 ha pronunciato la seguente
 
 SENTENZA
 


 nella causa r.g. n. 228/2022 promossa da:
 
 E.F., rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv. Andrea Nobili, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
 
 ricorrente
 
 CONTRO
 
 I.C.S. s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Cesare Andrea Pozzoli, Angelo Chiello e Giovanni Veca, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
 resistente

 

FattoDiritto


 
 1. Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2022, E.F. ha convenuto in giudizio I.C.S. s.p.a. chiedendo che, in riforma dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 1, comma 48, L. n. 92 del 2012, venga dichiarata l'illegittimità e/o inefficacia e per l'effetto venga annullato il licenziamento intimatogli con lettera del 15.01.2021, con condanna della convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria, commisurata alla sua retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi a tale periodo. In via subordinata, ed in applicazione dell'art. 18, comma 5, St. Lav., ha chiesto la condanna della convenuta a pagargli la relativa indennità risarcitoria, da quantificarsi nella misura massima. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di riqualificare il licenziamento intimato in termini di recesso per giustificato motivo soggettivo, con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Ha chiesto, in ogni caso, la condanna della parte datoriale al versamento delle retribuzione dovuta per il periodo di sospensione cautelare dal servizio.
 
 2. La società convenuta si è costituita ritualmente in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo pertanto la reiezione delle domande con essa formulate.
 
 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori della parti che si sono riportati alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
 
 4. Così ricostruito l'iter processuale, si deve affermare che il ricorso è infondato perché nessuna delle difese proposte da parte ricorrente scalfisce le conclusioni cui è giunta l'ordinanza che ha definito la prima fase del giudizio; anzi, la documentazione depositata da M. in allegato alla memoria di costituzione conferma quanto già emerso nella fase sommaria, alla cui ordinanza definitoria può dunque farsi riferimento, salve le integrazioni di cui infra.
 
 5. Va innanzitutto ricordato che i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere si collocano nel contesto dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Sars-Cov-2.
 
 5.1 Per fronteggiare il noto stato d'emergenza che ne è derivato, e che ha riguardato peculiarmente le strutture sanitarie, M., che gestisce diversi istituti di ricovero e cura in varie località I., ha approntato una specifica organizzazione presso la struttura pavese, al fine di garantire, qualora necessario, una pronta sottoposizione a tampone di tutti i lavoratori in essa presenti e una successiva tempestiva comunicazione dell'esito agli stessi interessati.
 
 5.2 A partire dal 14 luglio 2020, la gestione dell'attività di sorveglianza così descritta è stata affidata ad E.F. e C.C.; quest'ultima, in qualità di infermiera, è stata specificamente chiamata ad occuparsi della gestione, in termini di calendarizzazione e programmazione, delle richieste di sottoposizione a tampone e dei relativi risultati, così da coadiuvare F., chiamato all'esecuzione dei tamponi e alla comunicazione degli esiti una volta disponibili. Quest'assegnazione risulta documentalmente, formando oggetto della comunicazione prot. (...) ML che Maugeri ha inviato, tra gli altri, proprio a F. e che questi non ha contestato di aver ricevuto cfr. doc. 4, fase sommaria, M.. Al suo interno, fra l'altro, con specifico riguardo all'attività di medico competente già propria del ricorrente, si legge che la gestione dell'emergenza derivante dalla diffusione del virus era da considerarsi prioritaria rispetto alle altre attività, indicate come non urgenti e facilmente riprogrammabili.
 
 5.3 Sempre in ordine all'organizzazione predisposta da M., e quindi in merito al ruolo rivestito da F., va inoltre rilevato che, con successiva comunicazione prot. (...) del 13.10.2020 a lui direttamente rivolta, M. gli ha comunicato che dal giorno successivo egli sarebbe stato a disposizione della Direzione sanitaria per l'attività connessa "alla emergenza Covid-19 "tamponi" e "vaccinazioni influenzali" per i lavoratori dell'Istituto di Pavia". Nello stesso contesto, F. è stato invitato a concordare con le dott.sse N. e P., nonché con la Direzione sanitaria, le modalità operative necessarie cfr. doc. 3, fase sommaria, F. e doc. 5, fase sommaria, M.. A corollario di tale comunicazione, con missiva prot. (...) del 15.10.2020, M. gli ha ulteriormente comunicato che dal successivo 19.10.2020 egli non avrebbe più dovuto svolgere le attività proprie del medico competente presso la struttura pavese di via B. cfr. doc. 5-bis, fase sommaria, M.. Ad ulteriore chiarimento dei suoi compiti, con mail del 05.11.2020 inviatagli dal vice-direttore sanitario F.R., F. ha ricevuto la precisa indicazione che il compito di avvisare i dipendenti positivi al virus era affidato a lui e non ai medici competenti cfr. doc. 16, fase sommaria, F..
 
 6. Nel quadro delle mansioni così affidategli, si è inserita la contestazione disciplinare formulata da M. nei suoi confronti il 16.11.2020 cfr. doc. 6, fase sommaria, F..
 
 6.1 Nella comunicazione, vengono contestati numerosi fatti; ai fini della presente decisione, è tuttavia il caso di soffermarsi su quello di cui alla lett. a), ove si legge:
 
 "Lei ha omesso di comunicare ad una dipendente della scrivente azienda, sig.ra C.F., risultata positiva al Covid-19, l'esito del tampone molecolare cui si era sottoposta. La dipendente aveva infatti eseguito un tampone il 10.11.2020 in seguito ad un caso di positività di una collega di reparto; non avendo ricevuto alcun riscontro, il 13.11.2020, a ben tre giorni dall'esecuzione del tampone, si è attivata autonomamente e ha chiesto informazioni alla dott.ssa G.M., in qualità di Medico Competente del Reparto in cui opera la dipendente. La dott.ssa M., vista la delicatezza e urgenza della questione, ha comunicato alla dipendente l'esito del tampone, che era positivo, precisandole che era stato vidimato il 12.11.2020 alle ore 8.33. Come da comunicazione prot. (...), con riferimento all'emergenza sanitaria in corso, Lei era stato adibito alla attività "tamponi" e "vaccinazioni influenzali", e rientra quindi nelle Sue responsabilità la comunicazione del referto positivo alla dipendente. Tale sua gravissima omissione ha posto in serio pericolo sia la salute della dipendente, sia la salute dei pazienti del reparto e dei colleghi della dipendente".
 
 6.2 F. si è difeso da questa contestazione con propria comunicazione del 20.11.2020 cfr. doc. 7, fase sommaria, F.. In essa egli ha sostenuto che:
 
 "Fino all'inizio del mese di ottobre i tamponi effettuati ai dipendenti avevano quale laboratorio di destinazione l'Istituto Zooprofilattico che li processava e ne trasmetteva i referti alla responsabile del Servizio di Medicina di Laboratorio M. che, a sua volta, li inoltrava a chi di competenza. Per questi tamponi l'invio dei campioni al laboratorio era accompagnato a quello di una tabella riepilogativa all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
 
 Successivamente è stato individuato come laboratorio di riferimento quello di I.M., i cui referti sono inseriti nel programma Galileo.
 
 Nel caso della dott.ssa F. da una e-mail della stessa (10/11) indirizzata all'Istituto Zooprofilattico con allegata la tabella sopracitata, si evince che il tampone, eseguito non dal sottoscritto ma presumibilmente in reparto, è stato inviato a quel laboratorio e il referto sarebbe pertanto dovuto pervenire con modalità analoga a quella in essere fino a ottobre.
 
 L'inserimento del referto su Galileo induce quindi a pensare che la destinazione del tampone sia stata modificata successivamente senza peraltro darne segnalazione alcuna.
 
 Per tali ragioni non ho potuto prendere visione dell'esito dell'accertamento che in data 13/11 in seguito a segnalazione dell'interessata e in tale circostanza ho provveduto a redigere la certificazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124".
 
 6.3 In replica a questa difesa e ad integrazione della propria contestazione, con la lettera del 20.12.2020 cfr. doc. 8, fase sommaria, F., contenente anche l'ascrizione di ulteriori fatti a carico di F., M. ha precisato, rispetto alla vicenda di cui alla lett. a) sopra riportata, che:
 
 "…Lei stesso ha ammesso nell'ambito delle sue "giustificazioni" di non aver consultato il sistema Galileo in cui, come Le è noto, sono inseriti tempestivamente tutti i tamponi processati (sia dall'Istituto Zooprofilattico sia dal laboratorio I.M.); e ciò, nonostante tale verifica costituisse uno degli oneri più rilevanti nell'ambito dell'attività "tamponi" e "vaccinazioni influenzali" cui è stato adibito a decorrere dal 14 ottobre 2020".
 
 6.4 Con successiva lettera del 22.12.2020, F. ha si è però difeso sostenendo che "l'informazione che anche i referti dei tamponi processati dall'Istituto Zooprofilattico sono inseriti…su Galileo non mi è mai stata fornita" cfr. doc. 9, fase sommaria, F..
 
 6.5 In sostanza, M. ha contestato a F. l'inadempimento consistito nell'aver omesso di comunicare alla collega C.F. l'esito del tampone cui si era sottoposta. F. da parte sua si è difeso sostenendo che, visto che apparentemente quel tampone era stato trasmesso all'Istituto Zooprofilattico, il relativo referto non avrebbe dovuto essere consultabile nel sistema Galileo ma essere reso conoscibile con altra modalità; è per questo che egli non avrebbe consultato quel sistema e, dunque, non avrebbe avuto modo di prendere contezza dell'esito e comunicarlo. In replica a tale circostanza, M. ha chiarito che, a prescindere dal laboratorio esaminante, ogni referto sarebbe confluito nel sistema Galileo, ciò che smentirebbe l'ostacolo indicato da F.. Questi, infine, ha sostenuto di non essere stato messo a conoscenza della possibilità di impiegare il sistema Galileo anche per consultare i referti provenienti dall'Istituto Zooprofilattico.
 
 6.6 Non sposando le ragioni del dipendente, M. l'ha infine licenziato per giusta causa con lettera del 15.01.2021 cfr. doc. 10, fase sommaria, F., nella quale, al di là degli specifici richiami alla contestazione disciplinare appena esaminata, ha ritenuto che i fatti ascritti, tanto singolarmente quanto complessivamente valutati, non consentissero la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro.
 
 6.7 Nell'impugnare in giudizio il licenziamento, F. ha ribadito le difese già formulate in sede disciplinare e, nel proporre l'opposizione all'ordinanza che ha definito la prima fase, oltre a ribadire le precedenti difese, ha sottolineato di non essere stato posto a conoscenza del fatto che F. si era sottoposta a tampone, ciò che logicamente gli avrebbe precluso in radice di controllarne l'esito. Ha inoltre dedotto la mancanza di prove in ordine alla disponibilità di quel tampone nel sistema Galileo dalle ore 8.33 del 12.11.2020.
 
 6.8 M., nella propria memoria difensiva, ha invece ripetuto quanto già osservato in sede disciplinare e nel corso della prima fase; ha inoltre replicato alle ulteriori deduzioni di F..
 
 7. Ciò posto, l'istruttoria condotta ha consentito di ricostruire tanto il funzionamento generale del sistema di sorveglianza sanitaria in cui F. è stato coinvolto, quanto la specifica "vicenda F.".
 
 7.1 A.N., direttrice del laboratorio di analisi della struttura pavese di M., dopo aver precisato che all'epoca della vicenda in esame quel laboratorio si occupava di processare i tamponi, ha riferito di non aver "fatto uso diretto del sistema Galileo; abbiamo un gestionale di laboratorio che si interfaccia con il sistema Galileo. Dal punto di vista del laboratorio, il sistema Galileo è formato da una parte in cui il medico inserisce una richiesta d'esame che giunge nel gestionale del laboratorio. Una volta che il referto viene firmato dal gestionale del laboratorio viene automaticamente inserito nel sistema Galileo. All'epoca ottobre-novembre 2020 mandavamo parte dei campioni all'Istituto Zooprofilattico, che inviava via mail il referto e che il laboratorio inseriva all'interno del gestionale e dunque dentro il sistema Galileo". Costei ha poi riferito che l'altro laboratorio cui venivano inviati i campioni era il "laboratorio di analisi partner di Carate Brianza. Nel caso di Carate Brianza, trattandosi di un nostro partner, si procedeva in modo più rapido. Il nostro laboratorio e quello di Carate Brianza ha il nostro stesso software gestionale, sicché loro inserivano il dato all'interno del loro sistema ed esso compariva anche nel nostro gestionale. A quel punto veniva firmato nel nostro gestionale e confluiva automaticamente nel sistema Galileo".
 
 7.2 Allo stesso modo, F.R., vice-direttore sanitario presso la stessa struttura, ha riferito che "per la sorveglianza sanitaria veniva utilizzato il sistema Galileo. Io utilizzo quest'ultimo quotidianamente. Il sistema non ha Alert, ma l'operatore per vedere i referti deve consultare il profilo della persona interessata. All'interno del sistema Galileo confluiscono tutti gli esiti del laboratorio analisi della M. di Pavia, dove arrivano tutti i campioni molecolari di una serie di istituti. Lo Zooprofilattico li manda al laboratorio interno che a sua volta fa confluire il referto all'interno del sistema Galileo. Lo stesso vale per il laboratorio di Carate Brianza".
 
 7.3 A sua volta, G.M., medico dirigente e medico competente della clinica, ha ricordato di aver "avuto un ruolo nella gestione dell'emergenza Covid specialmente nei periodi di marzo ed aprile 2020. Successivamente, dopo una lettera di incarico, la gestione dell'emergenza Covid nella mia unità operativa è stata affidata a F.…Dopo il marzo-aprile 2020 non ho più gestito i tamponi all'interno della struttura…Nello svolgimento della mia attività ho avuto modo di utilizzare un sistema chiamato Galileo. Era il sistema che consentiva di verificare l'esito dei tamponi. La ricerca nel sistema era "manuale", non vi erano allerte in caso di inserimento di tamponi recanti positività. Nel periodo in cui mi sono occupata dell'attività, non so dire quanti tamponi si verificavano al giorno. Direi comunque tra i 30 e 40 tamponi giornalieri. Mi riferisco a tamponi relativi a soggetti che lavorano per M. o che, per ragioni lavorative, gravitano all'interno della struttura. Nella primissima fase l'analisi sul tampone era svolta dallo Zooprofilattico o al Laboratorio di Carate Brianza. I dati comunicati da questi soggetti eranocaricati nel sistema Galileo previa verifica, quanto meno per l'apposizione di una firma digitale, da parte del Laboratorio interno di M.. Il medico che si occupava della sorveglianza vedeva i dati una volta che il laboratorio interno li aveva caricati".
 
 7.4 Da parte sua, A.R., assegnata alla sezione di microbiologia della struttura, ha riferito che al suo interno venivano processati "i tamponi eseguiti durante l'emergenza Covid. Quest'attività è iniziata da ottobre/novembre 2020, perché in precedenza i tamponi non erano processati direttamente da noi ma dall'istituto Zooprofilattico o presso il laboratorio di Carate Brianza….Prima che il laboratorio processasse direttamente i tamponi, ho avuto a che fare con l'emergenza perché il laboratorio inviava i tamponi altrove. Non ho avuto a che fare con il sistema Galileo. Non l'ho mai utilizzato…In nessun caso inseriamo dati all'interno del sistema Galileo. Tuttavia, sia prima che attualmente inseriamo i dati contenenti l'esito del tampone nel gestionale interno del laboratorio, il quale carica automaticamente i dati all'interno del sistema Galileo".
 
 7.4.1 Rispetto alla specifica attività svolta da F. e C., e alla relativa organizzazione, quest'ultima, sentita previo provvedimento ex art. 421 c.p.c., ha affermato di aver "collaborato per un periodo di circa 3 mesi e mezzo/ 4 mesi per la sorveglianza sanitaria relativa all'esecuzione dei tamponi; inizialmente, da luglio, per tutti coloro che accedevano all'ospedale per svolgere attività lavorative o di studio. Con la seconda ondata, ossia da fine settembre 2020, l'attività si è concentrata sui dipendenti della struttura. La nostra attività consisteva nell'esecuzione dei tamponi…Io dovevo programmare l'intera attività rispetto alle richieste di essere sottoposti a tampone, registravo le richieste, davo gli appuntamenti. Mi occupavo della calendarizzazione. Compilavo le liste in base alla disponibilità di giornata e oraria del medico che eseguiva il tampone - il dott. F. - e successivamente svolgevo attività collaterali di ambulatorio…Verificavo anche che a fine giornata i tamponi programmati fossero stati eseguiti. E. il tampone, compilavo delle griglie di accompagnamento che andavano al laboratorio di competenza; veniva verificato che tutto fosse eseguito come programmato e dunque veniva fatta la consegna al laboratorio. Durante la seconda ondata, e dunque da settembre 2020, n.d.r. in avanti, l'attività era svolta da me a livello di programmazione e da F. come esecuzione dei tamponi. Nessun'altro era coinvolto in queste operazioni. La mia competenza si fermava con l'invio del tampone al laboratorio. Al dott. F. spettava il compito di comunicare l'esito del tampone. Solitamente, a quanto so, il laboratorio inviava i referti in file e F. li consultava e archiviava i tamponi negativi e comunicava agli interessati gli esiti positivi… Finozzi disponeva dell'elenco delle persone da sottoporre a tampone. Questo elenco era lo stesso che F. utilizzava, successivamente, per verificare che fossero arrivati gli esiti dei tamponi e per eseguire i successivi adempimenti, ossia archiviazione del tampone negativo o comunicazione del tampone positivo". Quanto all'utilizzo di quest'elenco, R. ha confermato che "l'infermiera C. organizzava le liste e assumeva le informazioni per la loro elaborazione e faceva avere a F. l'elenco delle persone sottoposte a tampone in quella giornata. F., in base alla lista dei soggetti sottoposti a tampone, doveva verificare se erano disponibili gli esiti".
 
 7.5 Il quadro emergente può essere così sintetizzato. C., ricevute le richieste di sottoposizione a tampone, redigeva un apposito elenco. I nominativi ivi presenti erano sottoposti al test da parte di F.; il tampone veniva quindi trasmesso al laboratorio interno e da questo smistato ad uno dei due laboratori esterni di cui M. si avvaleva all'epoca, ossia l'Istituto Zooprofilattico o il laboratorio di Carate Brianza. I referti redatti dopo l'esame laboratoriale erano poi trasmessi ancora al laboratorio interno, il quale trasferiva i relativi dati in software gestionali interni. I dati così inseriti, a prescindere dal laboratorio che aveva processato i tamponi, erano comunque destinati a confluire entro il sistema Galileo, programma che consentiva di consultare gli esiti di tutti i tamponi eseguiti.
 
 7.6 La confluenza di tutti i referti in questo sistema è una circostanza indicata univocamente dagli informatori e, pertanto, da considerarsi pienamente provata.
 
 7.6.1 Questo dato non è scalfito dall'affermazione di C. secondo cui "l'esito dei tamponi era conosciuto a F. a seconda del tipo di laboratorio. Un laboratorio mandava i referti in file, presumo con una mail, ma non ne sono certa perché non ero coinvolta in questa fase, mentre l'altro laboratorio li inseriva nel sistema Galileo. Un laboratorio era lo Zooprofilattico, l'altro era il laboratorio Bianalisi. Non ricordo quale dei due inviasse i file e chi li inserisse nel sistema Galileo". Detto che la teste, per non essere stata coinvolta in questa specifica fase, ha sostenuto d'esserne scarsamente a conoscenza, deve ritenersi che la circostanza che si evince dalle sue parole, ossia che la conoscenza dei referti avvenisse su un doppio binario - mail o sistema Galileo - a seconda del laboratorio processante, riflette un dato che, se letto isolatamente, risulta erroneo e fuorviante; l'affermazione, che in questi termini sarebbe del resto confliggente con la deposizione di tutti gli altri soggetti escussi, può essere invece correttamente intesa se letta alla luce della spiegazione fornita da N., la quale ha ricordato che l'Istituto Zooprofilattico "inviava via mail il referto che il laboratorio inseriva all'interno del gestionale e dunque dentro il sistema Galileo…nel momento in cui lo Zooprofilattico inviava la mail contenente i dati della giornata, io lo inviavo immediatamente, anche dopo le 17.00, anche alle 22.00 o alle 23.00…ad alcuni soggetti…tra questi vie era anche il dott. F.". Si comprende quindi che la mail cui fa riferimento C. va intesa come una fonte di conoscenza "aggiuntiva" rispetto al sistema Galileo, ma non sostitutiva di quest'ultimo; i dati contenuti nella mail trasmessa al laboratorio, e da questo a F., venivano comunque lavorati dal laboratorio medesimo e quindi inseriti nel sistema Galileo.
 
 7.6.2 Questa valutazione delle parole di C., già formulata nell'ordinanza che ha definito la prima fase, va qui ribadita con la precisazione che essa, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, non appare contraddittoria o, secondo quanto pare adombrare F. p. 30 ricorso in opposizione, persino "faziosa", derivando piuttosto dalla necessità ed opportunità di analizzare la dichiarazione non già atomisticamente, ma alla luce delle ulteriori informazioni acquisite; all'esito di questa valutazione, le parole dell'informatrice non sono giudicate talvolta credibili e talaltra non credibili - con apprezzamento addirittura diversificato a seconda che il loro contenuto sia "comodo o scomodo" per M. - ma, a ben vedere, sempre credibili, ancorché da calibrare - sotto il profilo della loro diversa capacità di descrivere in modo completo un certo quadro - a seconda dell'ambito di riferimento. In questo modo, è possibile smentire l'apparente contrasto tra le dichiarazioni di C. e N. ed evidenziare che, al di là di quell'apparenza, le due dichiarazioni non confliggono tra loro, integrandosi.
 
 7.6.3 D'altra parte - e tornando a ciò che realmente assume rilievo - è falso che F. non abbia ricevuto alcuna comunicazione rispetto alla possibilità e dovere di cercare ogni referto nel sistema Galileo. Con mail del 02.11.2020, in risposta alla richiesta che R. ha indirizzato a vari destinatari tra cui F., e con cui costei ha chiesto di inviare a quest'ultimo taluni esiti affinché questi li potesse comunicare ai dipendenti coinvolti, N. ha infatti replicato, con comunicazione ugualmente spedita anche a F., che "il dott. F. può vedere in tempo reale i referti su Galileo" cfr. doc. 11, fase sommaria, M..
 
 7.7. Pertanto, va ribadito che tutti gli esiti venivano inseriti entro quest'ultimo e così messi a disposizione di F. perché li comunicasse tempestivamente.
 
 8. Calando tale dato nella "vicenda F.", può quindi fin d'ora dirsi che risulta smentita la difesa che F. ha formulato rispetto al fatto ascrittogli; data l'unicità della fonte da cui egli avrebbe dovuto attingere le conoscenze da condividere con gli interessati, risulta infatti impossibile aderire alla sua giustificazione per cui la mancata comunicazione a F. sarebbe dipesa da un'inaccessibilità dell'informazione presso il sistema Galileo o, comunque, da difficoltà legate al laboratorio che ne aveva processato il tampone. Detto altrimenti, visto che i referti confluivano tutti in un unico sistema, l'identificazione della struttura che aveva processato il tampone era un dato del tutto indifferente ai fini dell'attività di comunicazione assegnata a F., implicante comunque l'accesso al sistema Galileo. È inoltre smentita la difesa per cui nessuno gli avrebbe comunicato la necessità di consultare quel programma anche per conoscere i referti provenienti dall'Istituto Zooprofilattico; la mail del 02.11.2020 sopra richiamata dimostra, piuttosto, il contrario.
 
 8.1 In merito alla consultazione del sistema Galileo, va peraltro precisato che questo non era impostato per dare avvisi rispetto all'inserimento di referti relativi a tamponi positivi; colui che vi accedeva doveva quindi compiere ricerche nominative. Nella specie, F. poteva avvalersi della lista redatta dall'infermiera C., ciò che, logicamente, consentiva una ricerca mirata e circoscritta, oltre che potenzialmente accurata e capillare.
 
 8.2 Chiarito quanto precede, si tratta ora di analizzare le risultanze istruttorie rispetto alla suddetta vicenda.
 
 8.2.1 È pacifico tra le parti che C.F. si sia sottoposta a tampone dopo essere venuta a contatto con un collega dello stesso reparto risultato positivo. La diretta interessata ha del resto chiarito che "arrivò una collega con dei sintomi e quindi, sentito il primario A.N., abbiamo fatto tutti il tampone rapido". La scansione della vicenda, oltre che dalla deposizione di F., risulta anche documentalmente; con mail del 06.11.2020, ore 18.28, il dott. N. ha scritto a C. - e per conoscenza alla direzione sanitaria e a F. - di inserire con urgenza taluni soggetti, tra cui F., tra coloro da sottoporre a tampone, trattandosi di persone venute a contatto con persona positiva. Con successiva mail del 09.11.2020, ore 8.28, trasmessa a C. - e ancora per conoscenza alla direzione sanitaria e a F. - N. ha rettificato la richiesta, indicando che, visto che i tamponi rapidi cui gli interessati si erano sottoposti erano risultati negativi, non sarebbe stato più necessario procedere ad un test nei loro confronti. Tuttavia, con replica immediata a questa comunicazione, F., con propria mail del 09.11.2020, ore 9.25, indirizzata direttamente a N. e C. - e per conoscenza alla direzione sanitaria - ha precisato che quell'esito negativo era derivato da un mero test rapido, eseguito prima che fossero trascorse 72 ore dal contatto; al fine di comprendere il da farsi, ha concluso chiedendo se fosse opportuno eseguire un nuovo tampone rapido. A quel punto, N., con comunicazione del 09.11.2020, ore 9.36, ha inoltrato immediatamente la richiesta di F. a C. e direzione sanitaria - soggetti che peraltro già la conoscevano - scrivendo "Inoltro al servizio di medicina del lavoro per competenza" cfr. doc. depositato da M. il 22.11.2021, fase sommaria.
 
 8.2.2 Non risultando risposte a questa mail, F. ha dichiarato che "il giorno successivo, ossia il 10.11.2020 tra colleghi ci siamo fatti il tampone molecolare e abbiamo inviato la comunicazione della circostanza, via mail, a C. e alla direzione sanitaria. I. la mail il giorno stesso il 10.11.2020…Comunicammo a C. e alla direzione sanitaria di esserci sottoposte a tampone perché, per quanto non ci avessero risposto, erano loro preposti a questo genere di affari e dunque ritenemmo doverli mettere al corrente, seguendo la procedura prescritta".
 
 8.2.3 Anche queste circostanze trovano puntuale riscontro documentale. Risulta infatti che con comunicazione del 10.11.2020, ore 11.15, inviata da F. a Direzione Sanitaria Pavia, C.C., S.M. e all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., la prima ha inviato l'elenco dei dipendenti sottoposti a tampone per essere stati a contatto con collega positivo; all'e-mail è allegata apposita tabella riportante quattro nominativi, tra cui quello di C.F. cfr., ancora, doc. depositato da M. il 22.11.2021, fase sommaria. Che il laboratorio interno abbia ricevuto il suo tampone nella stessa data è altrettanto documentale cfr. doc. 7, fase sommaria, M..
 
 8.2.4 Quanto alla mail di cui s'è appena detto, è provato che F., benché non contemplato tra i suoi immediati destinatari, ne abbia comunque preso conoscenza.
 
 8.2.4.1 Sentita in merito nel corso della fase sommaria, C. ha infatti riferito che F. le aveva inviato una mail per informarla che si era sottoposta a tampone e ha proseguito spiegando che "F. non era tra i destinatari di questa mail. I destinatari erano la sottoscritta, la direzione sanitaria, la dott.ssa M.. Io inoltrai la mail a F. perché non era tra i destinatari…Ho inoltrato la mail a F. nell'arco della stessa giornata in cui l'avevo ricevuta, penso. Mi resi conto di essere destinataria di una mail che non mi riguardava. Poiché avevo notato che non era stata trasmessa a F. che si occupava dei referti, gliel'ho inoltrata così come facevo per situazioni in cui ricevevo qualcosa che non riguardava me ma lui. Non so dire se gliel'ho girata subito o dopo qualche ora, ma ritengo di averla senz'altro inoltrata nella stessa giornata in cui l'avevo ricevuta".
 
 8.2.4.2 Nella propria opposizione, F. si è lungamente speso nel sostenere che queste parole non siano decisive, ponendo l'accento sul fatto che C. - con la frase "Ho inoltrato la mail a F. nell'arco della stessa giornata in cui l'avevo ricevuta, penso" - abbia posto in dubbio di aver inoltrato quella e-mail, che F. ha infatti detto di non aver mai ricevuto.
 
 8.2.4.3 Tuttavia, detto che C. si è espressa in termini dubitativi non in ordine al "fatto storico" dell'invio dell'e-mail, bensì rispetto al momento in cui ciò avvenne, ogni dubbio circa il fatto che F. sia stato tempestivamente informato del fatto che quattro dipendenti, tra cui C.F., si erano sottoposti al tampone è stato poi definitivamente dissipato nel corso dell'opposizione. In questo contesto, M. ha infatti depositato l'e-mail, spedita da C. a F. il 10.11.2020, ore 11.55, e a cui l'informatrice ha fatto riferimento nella sua deposizione; con questa e-mail, la prima ha trasmesso al secondo la precedente comunicazione di F. del 10.11.2020, ore 11.14, allegandovi l'elenco dei soggetti che si erano sottoposti a tampone e fornendo l'indicazione che i relativi esiti avrebbero dovuto essere di seguito cercati, verosimilmente, nel sistema Galileo (C. scrive testualmente: "questi tamponi andranno poi cercati su G.immagino…) cfr. doc. 1, fase d'opposizione, M..
 
 8.2.4.4 È quindi provato che F. sia stato puntualmente posto a conoscenza della necessità di controllare l'esito del tampone di F. (e che nel far ciò il sistema Galileo sarebbe stato la fonte appropriata). Risulta dunque radicalmente smentita la principale difesa contenuta nel ricorso in opposizione, ove egli ha tentato di respingere l'addebito sostenendo di non essere stato messo a conoscenza della necessità di verificare e comunicare l'esito del tampone in questione.
 
 8.2.4.5 Per inciso, a smentire l'invio e il recapito di questa comunicazione da C. a F. non vale il fatto che quest'ultimo abbia genericamente contestato d'averla ricevuta cfr. verbale d'udienza del 12.04.2022. Invero, pur non trattandosi di una p.e.c. ma di un'e-mail semplice, il fatto che essa sia stata spedita all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., ossia all'indirizzo che - pacificamente - è stato efficacemente utilizzato dal ricorrente, in entrata e in uscita, per ogni comunicazione interna di cui v'è traccia nel presente giudizio, induce a presumere il buon fine della sua trasmissione, presunzione che, in mancanza di specifici elementi atti a confutarla, conduce a ritenere che il procedimento di trasmissione si sia perfezionato con successo.
 
 8.2.5 Ciò chiarito, è inoltre provato che, diversamente da quanto ha sostenuto F. nella propria opposizione, il laboratorio interno ha processato il referto di F. il 12.11.2020, ore 8.33. Il dato è documentale, risultando dall'illustrazione dell'analisi degli accessi a quel referto sul sistema Galileo, tra i quali figura quello dello stesso F. del 13.11.2020, ore 16.21 cfr. doc. 5, fase d'opposizione, M.. È appena il caso di rilevare che il ricorrente, rispetto al contenuto del documento contenente le indicazioni in commento, non ha formulato alcuna osservazione atta a censurare la veridicità dei dati riferiti alla data e all'ora in cui il referto è stato caricato nel sistema. È dunque provato che dalle 12.11.2020, ore 8.33, il referto di F. sia stato inserito nel sistema Galileo e posto a disposizione di F..
 
 8.2.6 È però pacifico che egli non abbia comunicato alcunché a F. e che questa abbia preso coscienza della propria positività solo il giorno dopo, in data 13.11.2020, quando, non avendo ricevuto alcun riscontro, ha deciso di attivarsi personalmente. F., in proposito, ha in particolare dichiarato di aver scoperto di essere positiva "perché il 13.11.2020, non avendo notizie, mi preoccupai di sapere come fosse andato. Mi rivolsi alla collega della medicina del lavoro M., competente per il reparto in cui lavoro. Fu M. a darmi una risposta". In base alla dichiarazione di M., l'orario in cui costei ha dato seguito alla richiesta di F. va collocato nelle ore 16.00/16.30 del 13.11.2020 cfr. deposizione M.. F. ha quindi riferito che, scoperta la propria positività, ha "chiesto al laboratorio interno di stamparmi il referto. Appurai che era stato acquisito dal laboratorio il 12.11.2020. A quel punto sono andata da F. a chiedergli spiegazioni. F. rispose che non riusciva a stare dietro a tutti i tamponi che arrivavano dal laboratorio e disse che non sapeva che io mi ero sottoposta a tampone molecolare".
 
 8.2.6.1 Sul punto, F. ha dedotto che tra gli accessi al referto presso il sistema Galileo non risulta quello di M. cfr. verbale d'udienza del 12.04.2022. La circostanza, tuttavia, è irrilevante perché, oltre ad essere indiscusso e dimostrato che F. abbia preso contezza del proprio stato di salute dalla stessa M., le modalità con cui quest'ultima ha appreso il dato non incidono sulla circostanza per cui era dovere di F. avvisare tempestivamente F. e non smentiscono il fatto che allo scopo gli sarebbe bastato consultare il sistema Galileo nell'arco della giornata del 12.11, ossia a due giorni dall'esecuzione del tampone. Peraltro, nella misura in cui il ricorrente ha sostenuto che "M. avrebbe appreso l'esito del tampone da un canale diverso dal sistema Galileo e questo dimostra che esso non era l'unico canale di conoscenza e che i referti potevano essere visti altrimenti" cfr. verbale d'udienza del 12.04.2022, la sua deduzione non ha rilievo perché non smentisce il valore conoscitivo assicurato da Galileo ma adombra l'esistenza di una pluralità di fonti da cui attingere, senza tuttavia intaccare il dato per cui risulta che F. non ha fatto ricorso a nessuna di esse.
 
 8.3 Concludendo, l'istruttoria ha dunque condotto ad accertare, senza incontrare smentite in sede d'opposizione, che F. è stato tempestivamente posto a conoscenza della situazione relativa a F. e messo dunque in condizione di verificare l'esito del suo test, ancorché non lo avesse eseguito personalmente. Egli, fin dalle ore 8.33 del 12.11.2020, avrebbe inoltre potuto verificare il contenuto del referto accedendo al sistema Galileo, programma che egli sapeva essere la fonte da cui apprendere ogni informazione per eseguire la mansione assegnatagli, ivi compresa quella attinente al controllo dell'esito del tampone di C.F., la cui esecuzione gli è stata debitamente comunicata da C.C.. Risulta però che F., ignara della propria positività per non essere stata avvisata, abbia continuato a lavorare, e dunque ad avere contatti con colleghi e pazienti, fino al successivo pomeriggio del 13.11.2020.
 
 8.4 A chiusura dell'analisi fattuale, vale la pena compiere una precisazione rispetto all'attività istruttoria che ha consentito di ricostruire i fatti rilevanti ai fini del decidere; in particolare, atteso che il ricorrente, nella propria opposizione, pur senza formulare alcuna specifica conclusione a riguardo, si è doluto dell'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c. da parte del giudice nella fase sommaria, è opportuno ricordare che nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie ed ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti od emersi dall'istruttoria cfr., tra le altre, Cass., n. 17683/2020.
 
 8.4.1 Nella specie - in cui, peraltro, il giudizio si è sviluppato con lo svolgimento di una prima fase, di carattere sommario, non contrassegnata da alcuna decadenza e preclusione in capo alle parti - il giudice ha ritenuto necessario procedere, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'escussione di due soggetti (C.F., "vittima" della condotta contestata a F., e C.C., infermiera chiamata a coadiuvarlo nello svolgimento della attività rilevanti nella fattispecie) che, pur non indicati dalle parti nelle rispettive liste di informatori, risultavano, in base agli atti di parte e alle ulteriori informazioni acquisite, potenzialmente a conoscenza di fatti rilevanti ai fini del decidere. Ne è derivata la loro escussione, evidentemente preceduta dall'inconsapevolezza rispetto al contenuto delle dichiarazioni che costoro avrebbero reso. La scelta di procedere alla loro audizione si colloca dunque nel perimetro dei poteri utili all'accertamento della verità materiale, cui è orientato il processo, onde l'infondatezza delle osservazioni di F. rispetto al loro esercizio.
 
 9. Ciò posto, deve ritenersi che l'omissione di F., posta da M. anche singolarmente alla base del recesso, configuri una grave negligenza suscettibile di fondare il licenziamento per giusta causa intimatogli. 9.1 Va in quest'ottica ricordato che, ferma restando la necessaria prova della sussistenza materiale del fatto, "al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non è necessario che l'elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto" Cass., n. 13512/2016.
 
 9.1.1 Nel caso di specie, va aggiunto che l'analisi della fattispecie va compiuta anche alla luce della disciplina collettiva applicabile alle parti. In tal senso, benché gli atti adottati da M. nel corso del procedimento disciplinare non facciano riferimento a specifiche tipizzazioni compiute nel Ccnl e nel contratto aziendale, ad essi può senz'altro farsi riferimento, vuoi perché depositati dalle parti in allegato ai rispettivi atti - tanto che proprio F. ha argomentato le sue difese anche in base al contratto aziendale - vuoi perché, in ogni caso, "la contestazione dell'addebito nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 7, primo comma, L. n. 300 del 1970, è corretta se ha ad oggetto i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale posto a fondamento del provvedimento sanzionatorio, così da garantire un'adeguata difesa dell'incolpato; l'immodificabilità della causa di licenziamento riguarda, quindi, solo gli elementi di fatto e non già la qualificazione dei medesimi, attività valutativa che appartiene in via esclusiva al giudice" Cass., n. 16190/2002. Ne deriva che nulla osta a che l'apprezzamento del fatto avvenga sulla base di strumenti negoziali acquisiti al processo e vincolanti fra le parti, anche se di essi il datore di lavoro non si è espressamente avvalso per una sua puntuale qualificazione giuridica, appannaggio infatti del giudice.
 
 9.1.2 Orbene, l'art. 70 Ccnl applicabile, dedicato agli "Obblighi del dirigente" cfr. doc. 24 M., al comma 3, lett. j), prevede espressamente che il dirigente è tenuto ad "assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche".
 
 9.1.3 L'art. 20, comma V, lett. c), del Contratto collettivo aziendale applicato presso M. cfr. doc. 38 F. contempla, tra le fattispecie aventi rilevanza disciplinare, la "grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati…dalla direzione sanitaria"; la stessa disposizione chiarisce che la fattispecie, nei casi di particolare gravità, è suscettibile di condurre al licenziamento per giusta causa del dipendente. Il comma IV dello stesso art. 20 chiarisce che tra i criteri di cui tenere conto per graduare la sanzione vi sono il "grado di negligenza", "la rilevanza degli obblighi violati" e "il grado…di pericolo, anche potenziale, causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi".
 
 9.2 Premesso questo quadro, nella specie il dato oggettivo dell'omissione di F. è senz'altro provato. È infatti pacifico che egli non abbia avvisato F. dell'esito del tampone e che il compito assegnatogli consistesse, oltre che nell'eseguire i tamponi ai richiedenti, anche nell'avvisarli del relativo esito.
 
 9.2.1 È quindi appena il caso d'osservare che l'assegnazione di questo incarico non si presta alle censure formulate dallo stesso ricorrente, secondo cui si sarebbe trattato di attività da rimettere al medico competente (nel caso di F., alla dott.ssa M.). Ciò perché le disposizioni di cui F. ha lamentato la violazione - art. 25 D.Lgs. n. 81 del 2008 e ulteriori disposizioni in merito alla sorveglianza sanitaria, indicazioni operative del Ministero della salute del 29.04.2020 e del d.g.r. Lombardia n. 3114/2020 cfr. docc. 13 e 15 F. - non precludono che l'attività finalizzata alla verifica della contrazione del virus, e la conseguente comunicazione all'interessato, sia rimessa ad un soggetto diverso dal medico competente; non sussiste un divieto, né esplicito né implicito, in tal senso e d'altra parte, specie in ambito sanitario, una ripartizione dei compiti che coinvolga personale medico diverso dal medico competente nel compimento dei test e nelle operazioni a valle non pare sovrapporsi alle prerogative e doveri di quest'ultimo, né va intesa come indebita attribuzione ad un soggetto di compiti spettanti ad altri. D'altra parte, non risulta che F., prima del deposito del ricorso, abbia mai formulato alcuna osservazione rispetto all'incarico affidatogli.
 
 9.2.2 Sempre su un piano oggettivo, va inoltre ribadito che l'omissione non può senz'altro ritenersi giustificata in virtù della difesa di F. secondo cui la mancata consultazione del sistema Galileo sarebbe derivata dal fatto che, ritenendo che il tampone fosse stato processato dall'Istituto Zooprofilattico, l'esito non sarebbe stato disponibile su quel programma. Richiamando quanto già osservato in precedenza, è qui sufficiente ripetere che trattasi di difesa ampiamente smentita, perché non corrisponde al vero che il flusso informativo fosse diversificato a seconda del laboratorio di provenienza del referto; ogni referto era infatti notoriamente disponibile sul sistema Galileo, sicché la sua semplice consultazione avrebbe potuto garantire l'adempimento dell'obbligo di comunicazione. Va poi escluso, sempre per le ragioni sopra esposte, che egli ignorasse che il sistema Galileo contenesse anche dati provenienti dall'Istituto Zooprofilattico. In definitiva, le difficoltà sostenute da F. sono inesistenti e non valgono a configurare una causa di giustificazione per la sua omissione.
 
 9.2.3 Neppure può condividersi la tesi adombrata in ricorso per cui il compito assegnatogli non avrebbe potuto trovare adeguata esecuzione da parte di un solo medico; dalle parole di R. e M., impegnate nella stessa attività assegnata a F. rispettivamente da novembre 2020 in avanti e a marzo/aprile 2020 - ossia in periodi notoriamente assimilabili, quanto a livello di gravità dell'emergenza, a quello che ha visto impegnato F. - risulta che i tamponi da eseguire e per cui verificare gli esiti erano in un numero tra i 30 e i 40 giornalieri; trattasi di una cifra che riflette un incarico correttamente gestibile anche da una singola unità, specie se si tiene conto del fatto che F. poteva contare sul supporto organizzativo offerto dall'infermiera C. e della possibilità di eseguire ricerche mirate nel sistema Galileo avvalendosi della lista nominativa dei soggetti da controllare. A ciò s'aggiunga che la mole di lavoro derivante da questo incarico appare senz'altro compatibile anche con lo svolgimento di altre mansioni - quali quelle di medico competente che F., anche ad ottobre e novembre, conservava presso altre sedi della convenuta - soprattutto se si considera che la datrice di lavoro gli aveva segnalato, fin da luglio 2020, che l'incarico relativo alla sorveglianza sanitaria era da considerarsi prioritario rispetto agli altri.
 
 9.3 Va poi osservato che nella valutazione della fattispecie non rileva il fatto che l'iter seguito da F. sia differito da quello ordinario in ragione dell'esecuzione del tampone da parte di un soggetto differente da F.; questi, infatti, è stato posto a conoscenza dell'esecuzione del test e ha ricevuto una tabella dei soggetti per cui avrebbe dovuto verificare l'esito cfr. doc. 1, fase d'opposizione, M.. L'avergli assicurato complete e tempestive informazioni esclude dunque che il compimento aliunde del tampone abbia inciso in senso ostativo, o anche solo limitativo, sul dovere di comunicazione assegnatogli.
 
 9.4 Infine, e per inciso, quanto precede induce a ritenere irrilevante anche la circostanza che l'analisi sul tampone di F. sia stata compiuta non dall'Istituto Zooprofilattico, come pareva emergere dai destinatari della mail del 10.11.2020, ma dall'Istituto di Carate Brianza cfr. deposizioni N., R..
 
 9.5 Conclusivamente, sussistevano tutti i presupposti perché F. operasse correttamente, adempiendo altrettanto correttamente all'incarico assegnatogli.
 
 9.6 La sua inazione riflette perciò un contegno del tutto distante dalla "massima diligenza" che, in base al contratto collettivo, avrebbe dovuto contraddistinguere l'esecuzione della prestazione. Si è piuttosto in presenza di una negligenza, che, proprio per la mancanza di elementi che possano in concreto suggerire difficoltà di sorta nell'esecuzione dei suoi compiti, va ritenuta particolarmente grave, specie se si tiene conto che lo scenario che fa da sfondo alla vicenda avrebbe dovuto senz'altro imporre una maggiore attenzione e scrupolo nell'esecuzione della mansione.
 
 9.7 A ciò s'aggiunga, seguendo i criteri selettivi di cui al contratto aziendale, che l'obbligo informativo violato ha indubbia ed estrema rilevanza; nel noto contesto emergenziale derivante dalla diffusione del Sars-Cov-2 la pronta conoscenza dell'aver contratto il virus ha assunto capitale importanza, rappresentando il presupposto per l'adozione di ulteriori misure di cautela per sé e la comunità. L'obbligo informativo violato mutua la propria rilevanza dagli obiettivi in vista dei quali è predisposto, sicché si deve ritenere che il suo adempimento fosse non solo rilevante, ma addirittura cruciale.
 
 9.8 Ne deriva, per le stesse ragioni, che si è in presenza di un'omissione in grado, potenzialmente, di cagionare un gravissimo pericolo a M., a F. e, soprattutto, ai pazienti. È provato che F., inconsapevole del proprio stato, abbia frequentato la struttura, e abbia dunque mantenuto contatti con colleghi e pazienti fino al pomeriggio del 13.11.2020, ossia ben oltre 24 ore dal momento in cui il suo referto era disponibile. È del tutto evidente che ciò abbia esposto al rischio di contagio una serie indeterminata di soggetti, anche potenzialmente sensibili.
 
 9.9 Quanto illustrato conduce a ritenere che il fatto sia caratterizzato da particolare gravità e giustifichi la decisione datoriale di determinare la cessazione immediata del rapporto di lavoro.
 
 10. Quanto precede assorbe ogni ulteriore difesa delle parti e conduce a respingere il ricorso in opposizione.
 
 11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
 

P.Q.M.

 
 Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione e condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.103,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
 
 Si comunichi
 
 Così deciso in Pavia, il 19 aprile 2022.
 
 Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2022.