Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 2 luglio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti:
Anpo e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Ombrelli, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Addì 2 luglio 2004, in Milano tra Associazione Nazionale
Produttori Ombrelli (Anpo) e le Organizzazioni sindacali: Femca/Cisl, Filtea/Cgil,
Uilta/Uil è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21
giugno 2000 da valere per le aziende che producono ombrelli - ombrelloni
fabbricati con qualsiasi materia prima
Accordo di rinnovo quadriennale Settore industriale delle manifatture di
ombrelli / ombrelloni
In Milano, addì 2 luglio 2004, tra Associazione Nazionale
Produttori Ombrelli (Anpo), aderente a Confindustria [
] con l'assistenza [
] di
Assolombarda e del consulente sindacale Aimpes [
] e Federazione Energia, Moda,
Chimici e Affini (Femca-Cisl), Federazione Italiana Lavoratori Tessile e
Abbigliamento (Filtea-Cgil), Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento
(Uilta-Uil) è stato raggiunto il presente Accordo di rinnovo del
CCNL quadriennale 21 giugno 2000 per i dipendenti delle aziende industriali
che producono ombrelli - ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima.
Capitolo II - Sistema di informazione
Art. 8 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli.
Osservatorio nazionale di
categoria
Le Parti ritengono che l'approfondita conoscenza del settore e il confronto
delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il
dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni industriali partecipate nel
sistema delle manifatture di ombrelli e ombrelloni.
La pratica della comunicazione e condivisione delle informazioni ha lo scopo -
attraverso la ricerca di convergenze nell'analisi dei problemi e
l'individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare la filiera
produttiva delle manifatture di ombrelli e ombrelloni, migliorando la
competitività delle aziende, difendendo l'occupazione e valorizzando le risorse
umane quale fattore strategico di sviluppo.
Per perseguire queste finalità le Parti, ferme restando la rispettiva autonomia
d'iniziativa e le distinte responsabilità, concordano di aggiornare il sistema
informativo contrattuale attribuendo un ruolo centrale all'Osservatorio
nazionale delle manifatture di ombrelli e ombrelloni.
L'Osservatorio è costituito da 6 rappresentanti designati da Femca-Cisl,
Filtea-Cgil e Uilta-Uil e da altrettanti Anpo, che costituiscono il Comitato di
Indirizzo Strategico.
Il Comitato ha il compito di orientare l'attività dell'Osservatorio definendo le
priorità di azione, indicando i temi delle ricerche, approvando i programmi di
lavoro e adottando le elaborazioni prodotte.
Compiti dell'osservatorio
Analisi e conoscenza del settore delle manifatture di ombrelli e ombrelloni.
1) L'Osservatorio:
- acquisisce in via diretta i dati, le informazioni e ogni altro elemento
conoscitivo riguardanti il settore delle manifatture di ombrelli e ombrelloni
nel suo complesso e i suoi comparti;
- analizza le informazioni;
- produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti
individuati dalle Parti.
2) Concertazione di iniziative a favore della difesa e sviluppo del settore
delle manifatture di ombrelli e ombrelloni.
L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e
fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e Anpo
possono congiuntamente avanzare in ambito di Dialogo Sociale nelle sedi
istituzionali nazionali, comunitarie e internazionali in materia di politica
industriale settoriale, politica del lavoro, politica commerciale, rispetto dei
diritti umani fondamentali, impegno contro contraffazione, frodi commerciali,
evasioni, elusioni e lavoro irregolare.
La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni a cura
dell'Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo delle
manifatture di ombrelli e ombrelloni e delle risorse umane che operano al suo
interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi
di riposizionamento competitivo delle imprese della filiera.
Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
(a) l'attività produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei consumi;
[
]
(c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento
produttivo all'estero, con particolare riferimento alla analisi dei Paesi
destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi
complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
[
]
(e) la struttura dell'occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle
varie tipologie di contratto di lavoro;
[
]
(i) l'andamento della contrattazione di 2° livello, con particolare riferimento
alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato;
[
]
(l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e
formazione;
(m) l'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione aziendale, con
particolare riferimento alle conseguenze sull'occupazione;
(n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare
riferimento ai problemi derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di
provvedimenti comunitari) e all'igiene e sicurezza del lavoro;
(o) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di
diffondere le migliori pratiche;
(p) l'analisi comparativa (benchmarking) delle migliori pratiche in
materia di responsabilità sociale;
(q) i supporti organizzativi e di servizio a disposizione delle piccole e medie
aziende nei distretti industriali.
L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del
settore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l'andamento
del settore e le sue tendenze evolutive.
Ciascuna delle Parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a
disposizione dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui
dispone, attinenti alle materie sopra elencate.
Il Comitato di indirizzo può individuare esperti provenienti dalle rispettive
Organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli
studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle Parti assume a proprio
carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.
Gli studi e le analisi condotte all'interno dell'Osservatorio potranno essere
preparatori anche alla attività negoziale delle Parti.
Il Comitato di indirizzo può decidere di approfondire analisi relative a singole
realtà di comparto o territoriali.
Il Comitato di indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale e
straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o Anpo ne facciano
motivata richiesta.
I documenti e le analisi dell'Osservatorio, nonché ogni decisione del Comitato
di indirizzo, vengono approvati all'unanimità.
L'attività di segreteria operativa dell'Osservatorio è presso l'Anpo,
Associazione degli imprenditori.
Nota a verbale.
Una riunione annuale sarà comunque dedicata - su richiesta delle Organizzazioni
sindacali - alle informazioni di cui all'art. 8, punto 1),
CCNL 21.6.00
("livello nazionale").
Attività al livello regionale.
Al livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture,
rispettivamente individuate, per prendere in esame le valutazioni effettuate e
le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio nazionale che in
sede territoriale e di distretto industriale, per fornire all'Ente Regione le
indicazioni necessarie per le sue attività istituzionali a sostegno del settore
e per la regolamentazione dei profili formativi.
Le conclusioni cui le Parti saranno pervenute in tale sede saranno ricondotte,
per competenza, agli Organismi bilaterali regionali previsti dagli accordi
interconfederali vigenti.
Informazioni al livello territoriale e/o di distretto industriale.
Al livello territoriale (normalmente coincidente con quello delle strutture
organizzative imprenditoriali) e nelle aree caratterizzate da un elevato grado
di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende del settore, da
identificare in incontri nazionali tra le Parti e previa verifica operativa con
le competenti Associazioni territoriali, verranno attivati annualmente - su
richiesta delle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti - momenti
di analisi e confronto congiunto sull'andamento produttivo e occupazionale delle
imprese del settore delle manifatture di ombrelli e ombrelloni del territorio.
A questo fine si utilizzeranno sia le conoscenze acquisite tramite
l'Osservatorio nazionale, che le informazioni messe a disposizione da parte
delle Associazioni datoriali territoriali. Le materie di analisi e confronto
sono le seguenti:
(a) l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
(b) la struttura ed evoluzione dell'occupazione;
(c) le tendenze del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali;
(d) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali della Organizzazione
dei tempi di lavoro;
(e) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
(f) tendenze del decentramento produttivo sia in Italia che all'estero;
[
]
(h) condizioni e problemi legati al rispetto dell'ambiente;
(i) costo dell'energia e iniziative finalizzate al risparmio energetico;
(j) valorizzazione del lavoro femminile e iniziative di pari opportunità locali;
(k) problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione
continua.
Le analisi e gli approfondimenti su tali materie, in quanto si concretizzino in
proposte comuni delle Parti, saranno sottoposti agli enti pubblici territoriali
competenti, nonché agli Organismi paritetici territoriali intercategoriali
affinché nella programmazione dei rispettivi interventi tengano conto delle
esigenze del settore delle manifatture di ombrelli e ombrelloni.
Le Parti potranno promuovere presso le Organizzazioni territoriali la
costituzione di specifici Osservatori territoriali per l'analisi delle tematiche
di comparto e l'individuazione delle iniziative di sostegno.
Informazioni al
livello aziendale.
Premessa.
Il livello aziendale di informazione individua 3 tipicità:
(a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali
dell'azienda (come specificato nel presente paragrafo);
(b) informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi;
(c) informazioni delle imprese a livello europeo (si veda il relativo paragrafo
nel presente articolo).
Il sistema informativo aziendale, pur nella distinzione delle 3 diverse
finalità, tende a sviluppare un migliore livello di comprensione della realtà
dell'impresa con il coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e della loro
rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.
Pur con le finalità proprie di ciascuna regolamentazione, i 3 diversi momenti
informativi possono coincidere.
Informazioni.
A livello aziendale - di norma annualmente - le aziende con più stabilimenti e
le unità produttive con più di 50 dipendenti, tramite le Associazioni
territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle
strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria
competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
(a) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione e alla
struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
(b) i programmi d'investimento e di diversificazione produttiva, indicando
l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali,
comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
(c) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti
iniziative formative e di riqualificazione professionale;
(d) le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi
insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
(e) le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche
derivanti da attività industriali;
(f) il superamento delle barriere architettoniche.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale, nonché alle
iniziative formative da realizzare con il concorso di Fondi pubblici;
- alle eventuali politiche di commercializzazione diretta in Italia e
all'estero;
- allo stato di applicazione della legislazione di parità con le relative azioni
positive in linea con la
Raccomandazione CEE 1984 e in correlazione con le
iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l'impiego
del lavoro femminile;
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e
reinserimento dei lavoratori svantaggiati;
- all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a
contenuto anche formativo.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle Parti,
quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Le aziende di cui al comma 1) del presente paragrafo daranno inoltre - a
richiesta della RSU - informazioni con cadenza annuale in merito alle iniziative
realizzate di decentramento produttivo, con particolare riferimento alla
delocalizzazione all'estero, qualora le stesse comportino ricadute
occupazionali. L'informazione riguarderà il Paese di destinazione e la tipologia
di produzione, nonché altre eventuali informazioni che l'azienda ritenga di
poter fornire nel rispetto dei principi di riservatezza industriale e
commerciale.
Durante il corso dell'informativa annuale le Società di capitale con obbligo di
deposito, per legge, del bilancio consegneranno, a richiesta, copia dello stesso
e della relazione di accompagnamento, già approvate dall'assemblea dei soci.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o
per i complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo
aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione
presso l'Associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede
centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di
cui al comma 1) saranno estese ad eventuali piani pluriennali.
Imprese a dimensione europea.
In relazione alla
Direttiva UE n. 94/45 le Parti concordano di darne
attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel
nostro Paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a
dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa e
dell'accordo interconfederale demandando a livello aziendale il compito di
individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema
informativo contrattuale adottato per il settore delle manifatture di ombrelli e
ombrelloni nel suo complesso, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali
viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di
cui alla
Direttiva n. 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che
abbiano in Italia la sede della Società capogruppo secondo le procedure che
saranno fissate nei relativi accordi aziendali.
Art. 19 - Lavoro esterno.
Eliminare ultimo comma.
Art. 74 - Maternità (operaie).
omissis
Trattamento economico contrattuale.
Dagli eventi in corso all'1.1.05, in caso di gravidanza e puerperio, ferme
restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il
periodo di assenza fino al 100% della retribuzione mensile di fatto netta per i
primi 5 mesi.
omissis
Art. 48 - Lavoratori disabili.
Le Parti stipulanti, sensibili al problema delle persone disabili e diversamente
abili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro
confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne
la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, con tutti gli strumenti
agevolativi previsti dalla legge 12.3.99 n. 68, anche nell'ambito delle
convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità
tecnico-organizzative delle unità produttive.
(omissis)
Art. 8 bis - Formazione.
1) Organismo
bilaterale nazionale di categoria
Nell'attuale contesto industriale, caratterizzato dalla necessità di più elevati
livelli di competitività, dalla capacità di valorizzare le risorse umane e di
migliorarne l'occupabilità, da una significativa evoluzione del sistema di
relazioni industriali, assume un rilievo strategico per il sostegno e lo
sviluppo del settore l'esigenza:
- di una efficace esplicitazione dei fabbisogni professionali;
- di disporre di azioni formative adeguate;
- di promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo
(inteso come insieme di Istruzione scolastica, Università, Formazione
professionale).
In tale contesto, le Parti:
- convengono sulla positività e l'importanza delle esperienze congiunte di
dialogo sociale sui temi della formazione realizzate nel proprio settore nella
rilevazione dei fabbisogni professionali delle manifatture di ombrelli e
ombrelloni e nella definizione degli standard minimi di competenze;
- si riconoscono nella comune valutazione che le parti sociali debbano essere
titolari dell'azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del settore;
- sanciscono la necessità di attivarsi congiuntamente al fine di dotarsi di
strumenti condivisi, praticabili ed efficaci allo scopo di fornire - alla
collettività, alle istituzioni, al settore - elementi utili per l'individuazione
e l'indirizzo di azioni e iniziative, attinenti l'istruzione e la formazione, a
sostegno del settore e del suo sviluppo.
Le Parti, ferme restando le rispettive autonomie d'iniziativa e le distinte
responsabilità, decidono di costituire l'Organismo Bilaterale Nazionale delle
manifatture di ombrelli e ombrelloni (nel proseguo abbreviato in "Obn-Anpo').
Settore
delle manifatture di ombrelli e ombrelloni.
Obiettivo dell'Obn-Anpo è fornire stabilmente indicazioni utili per massimizzare
e promuovere qualità e efficacia della formazione e dell'orientamento, al fine
di valorizzare le risorse umane ed incrementare la competitività dell'apparato
produttivo, a salvaguardia della filiera italiana delle manifatture di ombrelli
e ombrelloni.
L'Obn-Anpo è costituito da 6 rappresentanti designati da Femca-Cisl, Filtea-Cgil
e Uilta-Uil e da altrettanti dell'Anpo, che costituiscono il Comitato di
indirizzo.
Il Comitato di indirizzo dell'Obn-Anpo può individuare esperti provenienti dalle
rispettive Organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo
svolgimento delle attività, delle ricerche e delle analisi.
Ciascuna delle Parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di
tale personale.
L'attività di Segreteria operativa dell'Obn-Anpo è presso l'Anpo, Associazione
degli imprenditori.
Attribuzioni dell'Obn-Anpo.
L'Obn-Anpo è preposto all'attuazione delle seguenti funzioni:
- completare e mantenere aggiornata e di libera accessibilità l'anagrafe delle
figure di riferimento necessarie al funzionamento e allo sviluppo del settore (a
partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all'Obnf);
- completare e mantenere aggiornate e di libera accessibilità le descrizioni
delle prestazioni ideali attese da ciascuna figura professionale (anche a
partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all'Obnf);
- completare/monitorare/aggiornare, mantenendoli di libera accessibilità, gli
standard minimi di competenze relativi alle figure professionali (anche a
partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all'Obnf);
- partecipare ad iniziative di coordinamento tra i settori in materia di
metodologie, lessici, identificazione/verifica/descrizione nella rilevazione dei
fabbisogni di professionalità e nella promozione della formazione permanente;
- attivare e mantenere rapporti con istituzioni preposte alla formazione in
senso lato, (fra cui il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza Stato-Regioni, gli
Enti ed Organismi Bilaterali Regionali e di categoria, Fondimpresa-Fondo
interprofessionale di cui all'art. 118, legge n. 388/00);
- promuovere, progettare, proporre moduli formativi sulle tematiche delle
manifatture di ombrelli e ombrelloni;
- finalizzati alla formazione di formatori e tutor;
- proporre linee guida e promuovere le migliori pratiche formative, in
particolare per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per la
riqualificazione nei processi di mobilità;
- promuovere moduli di formazione, anche a distanza, su temi di specifico
interesse per il settore delle manifatture di ombrelli e ombrelloni;
- individuare, implementare e diffondere linee guida e moduli formativi, anche a
distanza, in materia di ambiente, salute e sicurezza, finalizzati a un utilizzo
efficace da parte degli OBR, delle imprese e dei lavoratori, nonché di materiale
di formazione di base da fornire ai neo-assunti;
- individuare opportunità formative e definire progetti quadro per la formazione
permanente nel sistema delle manifatture di ombrelli e ombrelloni;
- (non sostitutivi delle iniziative autonomamente proponibili a livelli
distrettuali, territoriali e aziendali) fornendo all'Associazione
imprenditoriale Aimpes e alle Organizzazioni sindacali indicazioni utili (queste
ultime correlate a Fondimpresa-Fondo interprofessionale di cui all'art. 118,
legge n. 388/00);
- promuovere e diffondere le esperienze più significative di formazione di primo
inserimento, di formazione continua e di alternanza realizzate nell'ambito del
settore;
- promuovere e organizzare iniziative di riflessione relative alla qualità e
all'efficacia di azioni formative realizzate;
- collaborare con le istituzioni che concorrono alla definizione dei profili
formativi dell'apprendistato;
- individuare e diffondere linee guida a garanzia della qualità degli stage da
effettuare nelle imprese del settore delle manifatture di ombrelli e ombrelloni;
- (di libera adozione da parte delle imprese e da proporsi anche a livello
distrettuale e territoriale);
- ogni altra funzione e compito che il Comitato di indirizzo valuterà opportuna,
purché rientrante negli obiettivi prefissati dell'Organismo.
Il comitato di indirizzo
In relazione alla situazione del settore e a strategie condivise, il Comitato di
indirizzo individua le priorità di azione che formalizza per scritto. Il
programma di attività viene svolto con i mezzi e le risorse a disposizione dell'Obn-Anpo;
il Comitato di indirizzo ne sorveglia l'esecuzione, ne verifica i risultati e
apporta ogni modifica ritenuta opportuna.
Le iniziative del Comitato di indirizzo, nonché ogni decisione, sono da
approvare all'unanimità.
Il Comitato di indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza almeno
trimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o l'Anpo
ne facciano motivata richiesta.
Il Comitato di indirizzo può sollecitare e/o indicare iniziative relative a
singole realtà di comparto o riferite all'ambito locale, anche raccordandosi e
recependo istanze dai livelli distrettuali e territoriali.
L'Obn-Anpo può avvalersi di esperti e collaboratori esterni individuati di
comune accordo al fine di perseguire compiti e obiettivi specifici concordati.
In tal caso, ciascuna delle Parti ne assume a proprio carico le eventuali spese,
fermo restando che l'Obn-Anpo potrà favorire - per le attività istituzionali
sopra elencate - l'utilizzo di Fondi e finanziamenti pubblici e privati,
nazionali ed europei, da parte delle rispettive Associazioni e Organizzazioni
sindacali.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione dell'Obn-Anpo, direttamente o
tramite l'Osservatorio, dati statistici e informazioni di cui dispongano
inerenti l'obiettivo dell'Obn-Anpo e a promuovere, ciascuno per propria parte,
Fondimpresa-Fondo interprofessionale di cui all'art. 118, legge n. 388/00.
Gli studi e le analisi condotti all'interno dell'Obn-Anpo, in relazione alle
funzioni e compiti e alle attività svolte, potranno essere preparatori e
propedeutici anche all'attività negoziale delle Parti e di supporto allo
svolgimento della contrattazione di 2° livello.
3) Progetti formativi
Le Parti convengono sulla opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative
di cui le stesse siano propositrici o titolari, nonché di fare conoscere tali
iniziative alle aziende associate e ai lavoratori, anche ai fini di quanto
previsto all'art. 56, lett. B) (Iniziative a sostegno della formazione continua)
del presente CCNL.
Ferme restando le rispettive autonomie operative, le Parti potranno inoltre
promuovere specifiche iniziative formative, non riconducibili a Fondimpresa, da
progettare e realizzare congiuntamente.
Raccordo con il livello
territoriale
A) L'Obn-Anpo mette a disposizione delle rispettive Parti al livello
territoriale le conoscenze e quant'altro ritenuto necessario.
B) Il materiale proveniente dall'Obn-Anpo e gli approfondimenti specifici
condotti dalle Parti al livello locale (vedi attuale elenco) saranno sottoposti
all'attenzione
...omissis
C) L'Obn-Anpo deve attivarsi e creare presupposti perché si instauri una
efficace circolarità del flusso delle informazioni dalla periferia (territori,
distretti, Obr, strutture formative periferiche) al centro (Obn-Anpo) e
viceversa.
D) Nuovo punto 2.3)
2.3) Studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione
professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del
lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne l'utile
collocazione anche tramite convenzioni in posti di lavoro confacenti alle loro
attitudini e acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le
possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Le Parti ritengono che lo strumento dei tirocini formativi sia utile al fine di
formare al lavoro le persone disabili.
Art. 31 - Contratto a termine.
Le Parti si richiamano all'Accordo quadro europeo Unice-Ceep-Ces 18.3.99 in cui
si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere
la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le
Parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa
contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore delle
manifatture di ombrelli e ombrelloni tramite una migliore flessibilità nella
salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori
interessati.
L'assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni
di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
[
]
L'azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso
al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti
sono stati stipulati.
[
]
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una
informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della
mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
[
]
In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è
possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e
il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito,
al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
[
]
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di
lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non
discriminazione di cui all'art. 6, D.lgs. n. 368 del 6.9.01.
Art. 25 ter - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato (ex "interinale").
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze
e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione
del presente articolo.
In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti
contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione
di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
[
]
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di
somministrazione di lavoro, procederà all'inserimento dei lavoratori previa
informazione alla RSU relativamente a: numero dei contratti, cause, lavorazioni
e/o reparti interessati e relativa durata. Analoga informativa riguarderà le
ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.
Art. 25 sexties -
Contratto di inserimento.
[
]
Il contratto d'inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere
specificamente indicato il progetto individuale d'inserimento.
[
]
Nel progetto verranno indicati, inoltre:
[
]
(b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto d'inserimento ha una durata non inferiore a 9 mesi e non può essere
superiore ai 18 mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave
handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento
potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna, impartita
anche con modalità di formazione a distanza, non inferiore a 16 ore, ripartita
fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da svolgere
nella fase iniziale del rapporto, e di disciplina del rapporto di lavoro e
organizzazione aziendale.
La formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in
funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione potrà essere effettuata sulla base di un programma, a moduli,
proposti dall'Organismo bilaterale settoriale.
I moduli formativi conformi a quelli proposti dall'Obn-Anpo settoriale
risultanti eventualmente già frequentati dal soggetto in un precedente contratto
di inserimento/reinserimento presso un'altra azienda sono considerati già
adempiuti anche in occasione di ciascun nuovo contratto di inserimento presso
altre diverse aziende, fatto salvo, con riferimento al contesto aziendale
specifico, la parte relativa alle nozioni di prevenzione antinfortunistica che
deve essere ripetuta.
[
]
Dichiarazione a verbale n. 1
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i),
D.lgs. n. 276/03, la registrazione delle competenze acquisite sarà
opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato
(tutor o referente formativo aziendale).
Dichiarazione a verbale n. 2
Le Parti si riservano di definire un modello di progetto individuale di
inserimento, da proporre per l'utilizzo nel sistema delle manifatture di
ombrelli e ombrelloni.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le Parti auspicano l'estensione anche ai lavoratori disabili, riconosciuti tali
ai sensi della legge n. 68/99, della disciplina del contratto di
inserimento/reinserimento lavorativo e dei relativi benefici contributivi.
Art. 31 septies - Telelavoro.
Le Parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla
modernizzazione e al miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai
lavoratori di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale attraverso
una maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati.
Pertanto, con il presente articolo le Parti, recependo l'Accordo
interconfederale sottoscritto da ________________in data_____, intendono
regolamentare la disciplina del telelavoro nell'ambito del CCNL Anpo industria
delle manifatture di ombrelli e ombrelloni come segue:
1) Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro
dipendente svolta in regime di telelavoro.
Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a
domicilio e ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista.
Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed
economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali
riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni
in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute
nel presente CCNL.
2) Per telelavoro si intende la prestazione dell'attività lavorativa effettuata
con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti
telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in
altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro
aziendale.
Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via
telematica, all'interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a
distanza, non implichi l'impiego della strumentazione informatica come mezzo
propedeutico allo svolgimento dell'attività lavorativa.
[
]
Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro dovranno essere
indicati al lavoratore, in forma scritta: l'unità produttiva di appartenenza, la
sua collocazione all'interno dell'organico aziendale e il responsabile di
riferimento, la descrizione dell'attività lavorativa da svolgere e le clausole
contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la
consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del CCNL
in vigore).
Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell'attività lavorativa
in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per
effetto di accordo individuale e/o collettivo, indicando eventualmente le
relative modalità.
4) Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e
dal CCNL di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l'attività
all'interno dei locali dell'impresa. Analogamente, il carico di lavoro e i
livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che
svolgono l'attività nel locali dell'impresa.
Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della azienda e
può disporre rientri periodici di quest'ultimo nell'impresa per motivi di
programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui
con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o
aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non
telelavorabili e per l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10), e
per altre motivazioni definite a livello aziendale.
I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di
lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso
alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che
svolgono l'attività all'interno dei locali dell'impresa.
Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali
lavoratori.
5) La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per
l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e
le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al
mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla
copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa.
Il telelavoratore è tenuto a segnalare l'eventuale guasto al datore di lavoro
con la massima tempestività.
[
]
6) Al lavoratore in regime di telelavoro si applica la disciplina prevista dalle
vigenti disposizioni di legge e dal presente CCNL in materia di orario di
lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro potranno
svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto
per la particolare natura del tipo di rapporto, al lavoratore è concessa una
maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione
della prestazione lavorativa nell'arco della giornata sia alla durata
giornaliera della stessa.
Tuttavia potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello
individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità
nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa.
Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o
predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a
straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno.
In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite
a tali istituti.
7) Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro si
applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute
previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda.
Pertanto l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire
per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla
inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro e la
sua conformità alla legislazione in materia.
Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai
rischi derivanti dall'utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è
tenuto ad attenersi.
Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di
salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di
prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro.
Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale
accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso.
Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla Direzione
aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria
postazione di lavoro, specificandone i motivi.
In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, deve
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua
formazione e alle istruzioni ricevute.
[
]
9) Le Parti convengono che l'eventuale installazione di qualsiasi strumento di
controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere
effettuata nel rispetto del D.lgs. n. 626/94 di recepimento della
Direttiva n.
90/270/CEE relativa ai videoterminali.
10) Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche e alla
attività sindacale che si svolge nell'impresa.
11) Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e
consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito all'introduzione del
telelavoro in azienda.
12) È possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le
indicazioni sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.
Le Parti si riservano di verificare la conformità del presente articolato
contrattuale con il testo definitivo e ufficiale dell'accordo interconfederale,
con riserva di eventuali armonizzazioni.
Art. 31 - Banca delle ore.
Inserire quale comma 4), punto C):
Con decorrenza dall'1.1.05 nella banca delle ore - se annualmente già attivata
da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della
flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per
comprovati impedimenti personali.
[
]
Art. 28 - Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro.
Da inserire prima dell'ultimo comma:
Ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 66/03, nel caso di adozione della flessibilità
di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero
consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in
flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2), lett. d), D.lgs. n. 66/03, nel caso di adozione
della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della
prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo
settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più
11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano
definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
Art. 29 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
A) Lavoro straordinario.
Con decorrenza dall'1.5.04 è considerato lavoro straordinario contrattuale la
prestazione di lavoro eccedente l'orario settimanale contrattuale, ad eccezione
di quella connessa ai regimi di flessibilità di cui all'art. 28 - Parte
Generale.
omissis
Aggiungere in calce al punto A).
Il periodo di cui all'art. 4, comma 3), D.lgs. 8.4.03 n. 66, è fissato in 12
mesi, a fronte della molteplicità delle produzioni settorialmente effettuate e
della complessità delle soluzioni tecnico-organizzative adottate nel settore
industriale delle manifatture di ombrelli e ombrelloni.
omissis
C) Lavoro notturno.
[
]
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità i lavoratori e le lavoratrici che
ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1), D.lgs. n. 66/03, in caso di adozione di un
orario variabile articolato su più settimane e di assenza di una specifica
regolamentazione a livello aziendale, il limite di 8 ore di lavoro notturno
nelle 24 ore è calcolato come media su un arco di tempo di 12 mesi.
omissis
Art. 25
quinquies - Apprendistato professionalizzante.
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato professionalizzante
diventi esecutiva, le Parti concordano la presente regolamentazione al fine di
consentire - attraverso il tempestivo utilizzo dell'istituto non appena ciò sarà
possibile - lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
Nel frattempo continuerà a trovare applicazione la disciplina dell'apprendistato
prevista dall'art. 25 quinquies,
CCNL 21.6.00.
Norme generali.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i
giovani d'età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla
qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per
l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia
interni che esterni all'azienda.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un
contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la
qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione,
la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Qualifiche - Livelli -
Mansioni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i
lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° al 6° e per
tutte le relative mansioni.
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a
cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della
scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe
di cottimo.
Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme
applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione
nell'apprendistato professionalizzante.
Le Parti si danno atto che la definizione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d'intesa con le
Associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale.
Le Organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia,
ribadiscono che attraverso l'Obn-Anpo settoriale intendono concorrere alla
definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli
standard minimi di competenza.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione
120 ore medie annue retribuite.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio
post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto
all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie
annue retribuite.
Le Parti, attraverso l'Obn-Anpo settoriale, definiranno in tempo utile per
consentire la tempestiva attuazione dell'istituto:
- le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in
forma modulare, esterna e interna alle aziende;
- la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale -
da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli
infortuni; le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti
che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato
professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di
aver già ricevuto una parte di formazione.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative
formative esterne e interne all'azienda.
In caso d'interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro
attesta l'attività formativa svolta.
Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste
dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente
formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può
essere svolta direttamente dal datore di lavoro
Dichiarazione a verbale n. 1 (produzioni in serie).
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le Parti
riconoscono che nel settore industriale delle manifatture degli ombrelli il
processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di
macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista
l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la
formazione interna ed esterna all'azienda.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le Parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro
notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella
ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e
su turni diurni.
Dichiarazione a verbale n. 3 (aree Obiettivo 1)
Le durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle
aree del Mezzogiorno (Obiettivo 1,
Regolamento n. 92/2081/CE del 20.7.93)
saranno definite nell'ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul
Mezzogiorno e comunque in tempo utile per consentire l'utilizzo del nuovo
istituto.
Nuova dichiarazione a verbale n. 4
Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in
materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto
contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le
conseguenti armonizzazioni.
Art. 33 - Lavori discontinui.
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le
48 ore medie settimanali.
In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni
svolte, tale durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad
un periodo di 12 mesi.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i
portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti addetti al
trasporto di persone.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti,
nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali
agevolazioni a esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di
domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di
maggiorazione del 38%.
[
]
Art. 98 - Inquadramento dei lavoratori.
Gruppo di lavoro.
Anpo e Filtea-Femca-Uilta concordano di istituire un Gruppo di lavoro che avrà
lo scopo di valutare le metodologie di inquadramento previste dai principali
contratti nazionali e di ricercare un eventuale diverso modello d'inquadramento
ritenuto più idoneo alle caratteristiche del sistema industriale delle
manifatture di ombrelli e ombrelloni.
Relativamente alle proposte congiuntamente individuate, le Parti si danno atto
che il Gruppo di lavoro produrrà attente valutazioni di praticabilità in
relazione alle peculiarità del settore e alle caratteristiche organizzative
delle piccole e medie imprese.
Il Gruppo di lavoro si incontrerà entro dicembre 2004 e terminerà i propri
lavori entro dicembre 2005.
Protocollo VII Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le Parti stipulanti il presente CCNL concordano sull'opportunità che il rapporto
di lavoro si svolga in un clima aziendale idoneo allo svolgimento dell'attività.
A tal fine dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in
ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla condizione sessuale e dovrà essere
prevenuto ogni comportamento improprio, compiute attraverso atti, parole, gesti,
scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico-fisica della
lavoratrice e del lavoratore.
In particolare saranno evitati comportamenti discriminatori che determinino una
situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle
conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo
di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale
opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la
massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento
vengono inserite nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al
presente contratto, le
risoluzioni del Consiglio CEE
29.5.90 e del
Parlamento UE
A5-0283/2001.
In caso di emanazione di specifiche normative, le Parti si incontreranno e ne
faranno oggetto di valutazione.
omissis