Tipologia: CCNL
Data firma: 7 maggio 1996
Validità: 01.05.1996 - 31.12.1999
Parti: Anpo-Confartigianto, Cna, Claai, Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Occhialeria, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

  Titolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Contratto.
Art. 2 - Validità e sfera di applicazione.
Art. 3 - Inscindibilità disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 4 - Reclami e controversie.
Art. 5 - Esclusività di stampa.
Art. 6 - Decorrenza e durata.
Titolo II - Relazioni sindacali
Premessa.
Art. 7 - Osservatori.
Art. 8 - Governo del mercato del lavoro.
Art. 9 - Lavoro esterno.
Art. 10 - Lavoro a domicilio.
Art. 11 - Sistema contrattuale.
• Livello nazionale di categoria.
• Livello decentrato di categoria.
• Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati.
o Livello nazionale di categoria.
o Indennità di vacanza contrattuale.
o Livello decentrato di categoria.
o Livello regionale di trattativa.
Titolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Accordo interconfederale.
• Relazioni sindacali.
Art. 13 - Distribuzione del contratto.
Art. 14 - Assemblea.
Art. 15 - Permessi retribuiti per cariche sindacali.
Art. 16 - Delega sindacale.
Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione.
Art. 18 - Contratto a termine.
• Progetti speciali
Art. 19 - Periodo di prova.
Art. 20 - Definizione ed elementi della retribuzione.
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 22 - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 23 - Orario di lavoro.
Art. 24 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 25 - Lavoro straordinario.
Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo.
Art. 27 - Lavoro a squadre.
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti.
Art. 30 - Permessi.
Art. 31 - Ferie.
Art. 32 - Aspettativa.
Art. 33 - Congedo matrimoniale.
Art. 34 - Maternità.
Art. 35 - Servizio militare.
Art. 36 - Trasferte.
Art. 37 - Mezzi di trasporto per servizio.
Art. 38 - Cessione, trasformazione, trapasso d'impresa.
Art. 39 - Indennità in caso di morte.
Art. 40 - Disciplina del lavoro.
  Art. 41 - Trattenute per il risarcimento.
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari.
• Rimprovero, multa, sospensione.
• Licenziamento.
• Prescrizione delle sanzioni.
Art. 43 - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 44 - Tutela dei licenziamenti individuali.
Art. 45 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 46 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio.
Art. 47 - Inquadramento unico.
Art. 48 - Commissione paritetica per l'inquadramento.
Art. 49 - Pluralità e mutamento di mansioni.
Art. 50 - Passaggio di qualifica.
Art. 51 - Ambiente di lavoro.
Art. 52 - Diritto allo studio.
Art. 53 - Lavoratori studenti.
Art. 54 - Assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica.
Art. 55 - Apprendistato.
• Regolamento (Apprendistato).
• Durata dell'apprendistato e progressione della retribuzione.
• Dichiarazione delle parti.
• Apprendistato "ultra ventenni".
Titolo V - Parte operai
Art. 56 - Sospensioni e riduzione del lavoro.
Art. 57 - Gratifica natalizia.
Art. 58 - Trattamento dì fine rapporto (TFR).
Art. 59 - Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 60 - Malattia professionale e infortunio sul lavoro.
Art. 61 - Festività - Trattamento economico.
Art. 62 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1. Definizione del lavoro a domicilio.

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio.
3. Libretto personale di controllo.
4. Responsabilità del lavoratore a domicilio.
5. Retribuzione.
6. Maggiorazione della retribuzione.
Titolo VI - Parte Quadri - Impiegati
Art. 63 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 64 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione.
Art. 65 - Trattamento economico per le festività.
Art. 66 - Tredicesima mensilità.
Art. 67 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 68 - Trattamento economico per malattia e infortunio.
Art. 69 - Normativa quadri.
• Norma transitoria.
Art. 70 - Classificazione del personale.
Parte retributiva
Art. 71 - Incrementi retributivi.
• Tabella A
• Tabella B
Art. 72 - Valori della ex indennità di contingenza.
Art. 73 - Previdenza complementare.
Art. 74 - Quota di servizio contrattuale.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore dell'occhialeria

Roma, 7 maggio 1996

Tra Associazione Nazionale Produttori Occhiali - Confartigianato, […] con l'assistenza di Confartigianato […], Cna nazionale […], Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa) […], Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) […] e Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) […] e con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl), Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) […], Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) […] con l'assistenza della Unione Italiana del Lavoro (Uil).

Titolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 - Validità e sfera di applicazione.

Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443/85:
- che producono in prevalenza occhiali o articoli inerenti l'occhialeria (montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc.);
- che svolgono l'attività di ottica.

Art. 4 - Reclami e controversie.
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà ad incontri a livello territoriale tra le organizzazioni artigiane e dei lavoratori per dirimere le controversie.

Titolo II - Relazioni sindacali
Premessa.

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l'importanza dello sviluppo dell'imprenditoria artigiana dei settori dell'Occhialeria e dell'Ottica; avuto riguardo altresì all'attuale situazione del comparto, concordano su un sistema di rapporti sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, e in particolare il settore in oggetto, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell'artigianato, l'acquisizione di tecnologie più avanzate e il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come previsto dai successivi articoli, che si traducano in accordi o intese fra le parti, saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.

Art. 7 - Osservatori.
Le parti individuano nella costituzione di Osservatori nazionali e regionali di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopra indicate.
Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree-sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti e alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di formazione lavoro, occupazione femminile, lavoro a domicilio; contratti a termine;
- l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi d'innovazione tecnologica;
- ambiente.
Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della 1a riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.

Art. 8 - Governo del mercato del lavoro.
Le Associazioni artigiane forniranno in un confronto a livello regionale i dati in loro possesso anche sulla base dell'attività conoscitiva di cui alle leggi regionali per l'artigianato, relativi alla consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio disaggregati, ove possibile, per classi d'età, sesso e qualifiche e per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questo livello i dati in loro possesso relativi all'entità e alla struttura delle retribuzioni contrattuali riferite all'insieme delle imprese presenti nel territorio.
Le Associazioni artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli enti pubblici previsti per legge - contratti di formazione lavoro e/o corsi di formazione professionale.
Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica sull'andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, all'orario di lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne.
Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro.
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile situazioni di settore, di comparto, e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di assorbimento della manodopera nel settore si definiranno, a livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio; ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità.

Art. 9 - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto della possibilità di ricorrere, nell'ambito del settore dell'Occhialeria, a lavorazione presso terzi, affermano che il lavoro in conto terzi - sia ricevuto che commesso da aziende artigiane - debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e s'impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle loro competenze per il superamento di dette situazioni.
A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari.
Riconoscono altresì che contribuisca a tale fine l'azione autonoma delle organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano all'impresa la possibilità di coprire i costi aziendali in connessione con il rispetto dei contratti e della legge.
Per esprimere questa volontà e per consentire una migliore applicazione delle normative sia contrattuali che di legge:
1) le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) a livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si procederà ad un confronto per una valutazione globale dei processi di decentramento produttivo, dell'articolazione del lavoro esterno, dei flussi delle commesse in entrata e in uscita, della tipologia delle lavorazioni, della localizzazione sul territorio di tali fenomeni.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese del settore il confronto di cui sopra potrà avvenire tra le strutture territoriali, su richiesta delle stesse e su esplicita delega delle strutture regionali.
Le Associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali fenomeni.
L'utilizzazione dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzata - sempre nel rispetto dell'autonomia delle parti - ad iniziative tendenti a portare e a mantenere i processi sopra indicati nell'ambito del rispetto delle leggi e dei contratti esistenti.
Nota a verbale.
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale previsto dalla legge.

Art. 10 - Lavoro a domicilio.
Le parti convengono sull'opportunità di favorire ogni forma occupazionale regolare, compreso il lavoro a domicilio. Le parti concordano di dar luogo al necessario sistema di confronti e verifiche per una piena attuazione dei disposti contrattuali in materia.
[…]
Le Associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso, relativi al lavoro a domicilio, alle Commissioni paritetiche, che potranno essere definite a livello provinciale o territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto o al sindacato territoriale, specificando nominativi e indirizzi dei lavoratori assunti, articolati per singola azienda.
(Per il regolamento sul lavoro a domicilio vedi art. 62)
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale.

Art. 11 - Sistema contrattuale.
Livello nazionale di categoria.
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche del CCNL;
- costituzione di eventuali Fondi di categoria.
Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.

Livello decentrato di categoria.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo (CCRIL) vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni Regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Titolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Accordo interconfederale.

Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo interconfederale 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che s'intendono da esso sostituite.

Art. 14 - Assemblea.
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
[…]

Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione.

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 18 - Contratto a termine.
In considerazione dei particolari profili organizzativi e produttivi delle imprese artigiane del settore e in considerazione dell'opportunità creata dall'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56 le parti convengono di valorizzare nel massimo grado le opportunità occupazionali che si creano nel settore dell'Occhialeria artigiana.
[…]
L'assunzione di lavoratori a termine nelle aziende artigiane secondo le norme sopra richiamate è possibile solo quando vi sia il rispetto integrale dei contratti collettivi artigiani.

Art. 23 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 e i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico od orari regolamentati dagli Enti locali.
[…]

Art. 24 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensioni del lavoro connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per fare fronte alle variazioni d'intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 25 - Lavoro straordinario.
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali.
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore con un limite massimo individuale di 220 ore annue di cui 1/3 recuperabile tramite riposi compensativi non retribuiti, fruibili in ragione della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario.
La data di godimento dei riposi compensativi maturati verrà concordata tenendo conto delle necessità tecnico-produttive dell'impresa e delle esigenze del lavoratore.
[…]

Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo.
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22 e le 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali, festive, o di riposo compensativo (ad esclusione di quelle previste dall'art. 29, punti C e D).
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti ed eccezionali.
S'intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i minori.
[…]

Art. 27 - Lavoro a squadre.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora. La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 23 e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggere all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 23, l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro, finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, che comporti la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario settimanale contrattuale è di 36 ore con la retribuzione di 40 ore.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente aumentate della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere comunicate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all'art. 23.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[…]
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al comma 1 del presente articolo è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.

Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti.
A) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
B) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica, godrà oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
[…]

Art. 31 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento il godimento del periodo di ferie può essere completato, entro il mese di aprile dell'anno successivo, a quello di maturazione.

Art. 34 - Maternità.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 40 - Disciplina del lavoro.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione e deve osservare le disposizioni nell'esecuzione per la disciplina del lavoro stesso. La consumazione dei cibi e bevande nei locali dell'azienda deve essere disciplinata.

Art. 42 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai 3 giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con il solo TFR.
I provvedimenti disciplinari adottati devono essere portati a conoscenza degli interessati, per iscritto, con la precisa indicazione dell'infrazione commessa.

Rimprovero, multa, sospensione.
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l'autorizzazione prescritta;
[…]
- che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l'applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.

Licenziamento.
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso ma con TFR, può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
[…]
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[…]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, […] lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all'azienda;
[…]
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero, multa e sospensione", di cui al presente articolo, quando siano già stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso paragrafo.

Art. 48 - Commissione paritetica per l'inquadramento.
Viene costituita una Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni nuove nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche, di prodotto o a fronte di nuove organizzazioni del lavoro, abbiano subìto trasformazioni tali da far assumere una diversa tipologia;
b) la Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti;
c) la Commissione esaminerà le relative esemplificazioni e procederà all'individuazione dei criteri, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte alle organizzazioni stipulanti per la ratifica e, una volta che saranno state concordemente accolte, saranno recepite dal successivo CCNL.
Inoltre, la Commissione potrà condurre uno studio analitico e propositivo anche sulle declaratorie e i livelli.
1 volta all'anno la Commissione riferirà in apposite riunioni alle parti stipulanti sui risultati degli studi compiuti ed eventuali proposte.
6 mesi prima della scadenza contrattuale la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.
3 mesi prima della scadenza contrattuale le parti s'incontreranno per una verifica relativa ai risultati della Commissione paritetica per l'inquadramento.

Art. 51 - Ambiente di lavoro.
I lavoratori - tramite le loro rappresentanze sindacali - hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare l'intervento di ricerca a livello territoriale le parti s'incontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire anche nell'ambito degli incontri fissati dall'art. 7 del presente CCNL) di norma 1 volta l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'attuazione degli interventi nell'ambito della operatività della legge n. 833/78 e successive.
Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle organizzazioni contraenti per stipulare convenzioni con la USL e con gli Enti pubblici e Centri di ricerca.
Le organizzazioni contraenti s'impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 55 - Apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato dell'Occhialeria e dell'Ottica è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore in età e ai sensi della legge che venga assunto dall'impresa per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
[…]
Gli eventuali periodi d'addestramento effettivamente compiuti presso altre imprese verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del concepimento del periodo prescritto, sempreché si riferiscano alla stessa attività di produzione e non siano intercorse, tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori ai 18 mesi.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti valgono le norme di legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente contratto. Per quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni valgono le norme contrattuali applicabili per qualifica di appartenenza.

Regolamento (Apprendistato).
Data la particolare struttura dell'impresa artigiana, si riconosce che la qualificazione dell'apprendista passa necessariamente anche attraverso esperienze che consentano una conoscenza complessiva della lavorazione per cui viene qualificato.

Dichiarazione delle parti.
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle provincie di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Apprendistato "ultra ventenni".
Le parti concordano sulla necessità di realizzare, attraverso l'attuazione e la sperimentazione di tutti gli strumenti previsti dalle leggi vigenti, un'attenta gestione del mercato del lavoro, coerente con le specifiche esigenze delle imprese artigiane.
In tale ambito di intenti si colloca, anche ai sensi dell'Accordo interconfederale 21.7.88, l'attuazione della legge n. 56/87, art. 21, comma 5.
A tal fine le parti concordano di sperimentare l'applicazione del citato disposto, convenendo sui seguenti criteri attuativi:
A) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 22 anni compiuti;
B) individuazione dei seguenti tassativi profili di professionalità superiore, ai quali applicare quanto previsto al punto A):
- impiegati tecnici ed amministrativi;
- addetto alla realizzazione attrezzature per pantografi, iniettato e metallo;
- addetto all'esecuzione di campioni e modelli;
- addetto al ciclo completo produttivo delle lenti (collaudo e classificazione delle lenti, sbozzatura delle lenti, lappatura delle lenti);
- controllo finale del prodotto in tutti i suoi livelli, componenti e qualità.
[…]
Le parti concordano di procedere, 6 mesi prima della scadenza del presente CCNL, a una verifica a livello nazionale, anche sulla base degli elementi conoscitivi degli Osservatori e delle esperienze dei rapporti sul territorio.

Titolo V - Parte operai
Art. 62 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1. Definizione del lavoro a domicilio.

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nell'esecuzione parziale nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente. Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. Libretto personale di controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5. Retribuzione.
[…]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra s'intendono devolute alle associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto.
A tal fine: nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le associazioni territoriali degli imprenditori e le OO.SS. territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto.