Tipologia: CCNL
Data firma: 12 maggio 2022
Validità: 12.05.2022 - 11.05.2025
Parti: Fmpi e Ulssa, Flia-Servizi
Settori: Trasporti, Logistica ecc.
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Campo di applicazione
Decorrenza e durata
Capitolo I - Relazioni industriali
Art. 1 - Assetti Contrattuali
Art. 2 - Ente Bilaterale
Art. 3 - Diritti sindacali e di associazione
Art. 4 - Assemblea
Art. 5 - Contributi Sindacali
Art. 6 - Distribuzione contratto
Art. 7 - Efficacia del contratto
Art. 8 - Commissione Regionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 9 - Composizione delle controversie
Art. 10 - Patronati
Capitolo II - Costituzione e tipologia del rapporto di lavoro
Art. 11 - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 12 - Periodo di prova
Art. 13 - Attività stagionali
Art. 14 - Mansioni superiori
Art. 15 - Lavoro a tempo determinato
Art. 16 - Lavoro parziale o part-time, assistenza portatori di handicap e tossicodipendenti.
Art. 17 - Apprendistato
Art. 18 - Somministrazione del lavoro
Art. 19 - Prestatori di lavoro ripartito
Art. 20 - Contratto intermittente
Capitolo III - Declaratoria e classificazione del personale
Art. 21 - Classificazione del personale
Art. 22 - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Capitolo IV- Orario di lavoro
Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 24 - Banca Ore
Art. 25 - Lavoro straordinario
Art. 26 - Riposo settimanale - Festività

 

Art. 27 - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Capitolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro

Art. 28 - Distacco e trasferimento
Art. 29 - Trasferta
Art. 30 - Interruzione- Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 31 - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 32 - Congedo per matrimonio
Art. 33 - Volontariato
Art. 34 - Congedo di maternità
Art. 35 - Congedo di paternità
Art. 36 - Congedo parentale
Art. 37 - Congedi per la malattia del figlio
Art. 38 - Tossicodipendenza- Etilismo
Art. 39 - Ritiro della patente di guida
Art. 40 - Ferie
Art. 41 - Aspettativa
Art. 42 - Malattia - Infortuni
Art. 43 - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 44 - Divieti
Art. 45 - Risarcimento danni
Art. 46 - Formazione continua e professionale
Art. 47 - Lavoratori studenti
Art. 48- Codice disciplinare
Art. 49 - Mobbing
Capitolo VI - Retribuzione
Art. 50 -Trattamento economico
Art. 51 - Tredicesima mensilità
Art. 52 - Indennità
Art. 53 - Corresponsione della retribuzione- Reclami sulla busta paga
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto
Capitolo VII - Privacy e sicurezza sul lavoro
Art. 55 - Tutela della privacy
Art. 56 - Sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 57 - Rappresentante per la sicurezza
Art. 58 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero


Contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti delle aziende esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio

Il giorno 12/05/2022 in Napoli presso la sede della Fmpi Campania sita nel Centro Direzionale Isola E/7, a conclusione delle trattative avviate il 4 Aprile 2022 e dei successivi incontri, si sono riunite le sotto indicate Organizzazioni: le Organizzazioni: Fmpi, Federazione Medie e Piccole Imprese […], e Ulssa […], Flia Servizi […]

Campo di applicazione
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle aziende che svolgono, anche per conto terzi, funzioni sostanziali, principali o collaterali nel settore Autotrasporto, Spedizione merci, logistica e facchinaggio, anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti anche singolarmente o all'interno di strutture logistiche, centri distributivi alimentari e non, strutture/infrastrutture aeroportuali, portuali auto-portuali, ferroviarie ed in tutte le strutture richiedenti sia private che pubbliche.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, non è ammessa alcuna parziale applicazione dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Capitolo I - Relazioni industriali
Le parti condividono la necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali di alto profilo, fondato sul confronto preventivo e partecipativo, e convengono di individuare forme innovative di partecipazione finalizzate a valorizzare l'apporto dei lavoratori e delle loro rappresentanze ferme restando le reciproche sfere di autonomie.

Art. 1 - Assetti Contrattuali
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro in due settori:
- contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;
- contrattazione di 2° livello: contratto integrativo aziendale.
Contrattazione di 1° livello
La contrattazione collettiva di 1° livello vuole riconoscere il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro e ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
[…]
La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie:
- costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione (CGC);
- regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
Contrattazione di 2° Livello
Livello aziendale

La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali di concerto con le RSA e della dirigenza aziendale. Detta contrattazione potrà essere demandata alla RSA con semplice comunicazione scritta alla controparte.
In caso di aziende che impieghino meno di 15 dipendenti, la RSA potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva o per più unità produttive previo accordo tra le parti imprenditoriali e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
La contrattazione aziendale riguarderà materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dalla contrattazione nazionale.
Alla contrattazione aziendale sono, pertanto, demandate le seguenti materie:
[…]
d) articolazione e strutturazione dell'orario di lavoro settimanale per il personale viaggiante e non, ai fini dell'applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell'anno;
e) piano ferie;
f) approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 10.9.2003 n. 276;
g) programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale;
h) innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell'impresa;
i) casistiche che, nel contratto part time, possano prevedere un numero di ore inferiore a 20;
[…]
m) istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Art. 2 - Ente Bilaterale
Le parti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto di lavoro, convengono di indicare l'Ente Bilaterale Ebiconf.
[…]
L'Ente Bilaterale Ebiconf non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative.
Fermo quanto sarà ulteriormente stabilito dalle parti in sede di costituzione dell'Ente Bilaterale, gli ambiti delle materie demandate alla competenza dell'Ente stesso sono a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo:
- la strutturazione del mercato del lavoro ed anche la gestione di prestazioni integrative o sostitutive rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito;
- la programmazione delle attività formative e la determinazione delle modalità di attuazione della formazione professionale in azienda con particolare riferimento al nuovo contratto di apprendistato;
- la promozione di corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- la funzione certificatoria dei contratti di lavoro, in vista della prevenzione delle controversie giudiziali sul piano della esatta qualificazione del contratto di lavoro, nonché dei processi di outsourcing, in funzione di un corretto utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro e di appalto, nonché ogni altro compito di certificazione che le leggi o regolamenti possono affidargli;
- la funzione certificatoria dei regolamenti interni, in vista della prevenzione delle controversie giudiziali sul piano della esatta applicazione, nonché ogni altro compito di certificazione che le leggi e/o i regolamenti possono affidargli;
- la funzione di regolamentazione del mercato del lavoro attraverso la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
- l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
- la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
- la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
- il supporto e integrazione alle funzioni di controllo degli Enti competenti, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati su tutto il territorio nazionale;
- lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

Art. 3 - Diritti sindacali e di associazione
Le aziende aderenti alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, che impiegano più di 15 dipendenti, riconosceranno ai componenti delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL le prerogative stabilite dalla legge del 20.05.70 n.300.
Le aziende, aderenti alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, che impiegano meno di 16 dipendenti, garantiranno:
- ai lavoratori 10 ore annue per partecipazione alle assemblee;
[…]
La RSA è titolato ad incontrarsi con la Direzione aziendale per la discussione inerente le problematiche relative a:
- distribuzione del CCNL;
- indumenti di lavoro;
- programmazione dei periodi di ferie;
- eventuale funzionamento della mensa aziendale;
- problematiche che insorgono all'interno dell'azienda e che hanno ricadute sui lavoratori non contemplate nella contrattazione di secondo livello.

Art. 4 - Assemblea
L'assemblea si svolgerà, di norma, al di fuori dei locali dell'azienda o della cooperativa, ma in presenza di locali idonei, anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti, in applicazione a quanto disposto dalla legge 20.5.70 n. 300.

Capitolo II - Costituzione e tipologia del rapporto di lavoro
Art. 11 - Costituzione del rapporto di lavoro

[…] Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima della assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui la diagnosi sarà comunicata al dipendente.

Art. 15 - Lavoro a tempo determinato
Le assunzioni con contratto a termine sono regolamentate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto. […]
Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili, la percentuale massima dei contratti a termine, da calcolarsi per quelli di durata non inferiore a 9 mesi, non può superare, nell'anno di calendario, il:
- 15% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle aziende fino a 15 lavoratori;
- 20 % dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle aziende sopra i 15 lavoratori.
Per specifiche esigenze dell’azienda i limiti di cui sopra possono essere elevati previo accordo aziendale con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL. […]

Art. 16 - Lavoro parziale o part-time, assistenza portatori di handicap e tossicodipendenti.
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL.
Potrà essere oggetto di accordo con le organizzazioni stipulanti il presente CCNL a livello aziendale un minimo garantito di ore lavorative.
Il rapporto a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei soci e dei lavoratori.
Questo contratto può essere esteso anche ai dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto di apprendistato.
[…]
Il lavoratore dipendente, nelle condizioni di cui alla Legge 104/92 e successive modifiche intercorse con la Legge n. 183/2010, così come riconosciuti dal SSN competente per territorio, che chiede il passaggio a tempo parziale, ha il diritto di precedenza rispetto agli altri soci e lavoratori dipendenti. Tale diritto di precedenza è esteso ai genitori di figli affetti da tossicodipendenza.
I dipendenti affetti da patologie gravi, oltre a quelle riferibili a malattie oncologiche, riconosciute dalla ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.
Al dipendente che si trova nelle condizioni di fornire assistenza a persone handicappate si applica la disciplina di cui alla legge n. 104/92 e successive modifiche intercorse con la Legge n. 183/2010.

Art. 17 - Apprendistato
- Apprendistato per l'espletamento dei diritto-dovere di istruzione e formazione
Le Parti concordano di regolamentare la definizione degli assetti contrattuali del rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, come segue.
Il contratto di apprendistato per l’espletamento di diritto-dovere di istruzione e formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale prevede una durata non superiore a tre anni, per i giovani dai 15 anni ai 18 anni che abbiano assolto 10 anni di istruzione obbligatoria.
Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che la durata è pari a 120 ore annue. La formazione deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione aziendale internamente o esternamente all'azienda.
Progressione economica e durata
Livello             Durata massima …
II                          trenta mesi
III                        quarantotto mesi
IV                        quarantotto mesi
[…]
-Apprendistato Professionalizzante
Ai sensi del Titolo VI, articoli 49 e ss., del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., le Parti concordano la seguente disciplina dell’istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire, in via suppletiva ed integrativa alla legge regionale, l'assunzione di lavoratori per conseguire l'incremento dell'occupazione giovanile attraverso un iter garantito caratterizzato dall'alternanza tra formazione e lavoro. Le Regioni infatti, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, hanno il compito di definire, di intesa con le Associazioni sindacali e datoriali, i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, le ore di formazione necessarie, la certificazione dei risultati formativi e le modalità di registrazione della formazione nel libretto formativo.
Ne consegue che in mancanza di una regolamentazione analitica dell'istituto da parte delle Regioni si fa riferimento alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nella quale vengono stabiliti, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, le modalità di erogazione e angolazione della formazione, esterna e interna alle singole imprese.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni di età, è finalizzato alla qualificazione professionale attraverso un percorso formativo per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali e essere stipulato, anche in forma part time, per i livelli compresi tra il 2° e 6° inclusi del presente CCNL.
Formazione formale e non formale
L'apprendistato professionalizzante è strutturato quale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione, attraverso un determinato percorso formativo, di specifiche competenze (cd. "formazione formale"), nonché al conseguimento di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro (cd. "formazione non formale") e favorire il primo inserimento nel mondo del lavoro.
La prima è erogata dai datori di lavoro in possesso della qualifica di "impresa cooperativa formativa accreditata" o di "capacità formativa interna" nonché da Enti di formazione accreditati dalle Regioni o Fondi per la formazione continua o Enti Bilaterali.
Il datore di lavoro, pertanto, non potrà recedere prima della scadenza del contratto, salvo che ricorrano i casi di giusta causa e giustificato motivo ed, in ogni caso l'apprendista ha diritto alla valutazione e certificazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati durante il periodo svolto.
Piano formativo individuale e tutor
Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato in cui vanno indicati, sulla base del bilancio di competenza del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione dell'apprendista nonché la ripartizione di impegno tra formazione cd. "aziendale" o "extra aziendale".
Il piano formativo sarà seguito da un piano individuale di dettaglio elaborato con l'ausilio dei tutor nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso dell'apprendista.
Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, dell'impresa cooperativa e del tutor e dovrà contenere:
- il percorso, le competenze possedute e quelle da acquisire;
- il tutor, quale responsabile del percorso formativo.
Il profilo formativo, quindi, è costituito dall'insieme degli obiettivi formativi e gli standard minimi di competenza da conseguire nel corso del contratto attraverso il percorso formativo esterno ed interno all'impresa, formale e non formale sul luogo di lavoro.
Il Tutor aziendale è il soggetto che supporta l’apprendista nell'intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale che lo stesso tutor contribuisce a definire.
La formazione sarà realizzata mediante la presenza di un tutor in possesso delle competenze e delle funzioni previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle eventuali discipline regionali.
Il tutor dovrà aver acquisito una formazione di almeno 16 ore presso gli enti accreditati.
Il Tutor deve essere un lavoratore qualificato di livello superiore o pari a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine del contratto.
La formazione dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e deve, comunque, essere finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze e conoscenze:
- il contesto normativa relativo ai dispositivi d’alternanza;
- gli elementi di contrattualistica di settore e/c aziendale in materia di formazione;
- l'accoglienza e l’inserimento degli apprendisti in azienda;
- le relazioni con i soggetti esterni all'impresa coinvolti nel percorso formativo dell’apprendista;
- definizione del piano formativo individuale, pianificazione ed accompagnamento dei percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
- valutazione dei progressi ed i risultati dell’apprendimento.
Il tutor segue ed indirizza il percorso formativo, valuta le competenze acquisite dall’apprendista nel corso del tirocinio, compila la scheda di rilevazione dell'attività correlata che sarà firmata anche dall’apprendista.
Durata della formazione
Nell'ambito del monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, pari a 120 ore per anno, saranno erogate, il primo anno, 40 ore di formazione dedicate alle tematiche trasversali, che saranno pari a 20 ore per il secondo anno e successivi. Le restanti ore, saranno dedicate alla formazione professionalizzante. Si precisa che le attività formative a carattere trasversale hanno contenuti formativi omogenei per tutti gli apprendisti mentre quelle a carattere professionalizzante hanno contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da conseguire.
Disciplina del rapporto-Assunzione
Il contratto di apprendistato dovrà rispettare e riportare i seguenti requisiti:
- forma scritta;
- la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito;
- la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto;
- il piano formativo individuale da allegare al contratto di lavoro;
- il nome del tutor aziendale.
Per l’assunzione m prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto con specificazione:
- della prestazione oggetto del contratto;
- del periodo di prova;
- del livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale;
- la qualifica che potrà essere acquisita; la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo individuale.
Nella lettera di assunzione dovranno essere precisate la qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato, la categoria di ingresso, la progressione e la categoria di destinazione.
Alla lettera di assunzione verrà allegato il Piano formativo Individuale.
[…]
Computo dell'anzianità […]
Requisiti per la capacità formativa interna

Il riconoscimento della capacità formativa interna è legato al possesso, da parte del datore, di determinati requisiti quali, ad es., l'utilizzo di docenti, anche propri dipendenti, idonei a trasmettere conoscenze e competenze con tre anni di esperienza professionale nelle medesime attività qualificanti che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore.
La docenza potrà essere svolta anche dai datori che abbiano maturato almeno 6 anni di esperienza in materia.
Qualora in azienda e cooperativa non siano reperibili suddette professionalità, il datore potrà fruire della docenza svolta da personale esterno appartenente ad altre aziende purché esperto del settore produttivo interessato.
L’attività formativa dovrà svolgersi preferibilmente nei locali dell’azienda o in locali diversi da quelli utilizzati per l’attività aziendale ma comunque in regola con le vigenti norme poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Dovrà essere garantita, altresì, la presenza di tutor aziendali con almeno 16 ore di formazione effettuata presso enti accreditati.
La formazione è articolata, inoltre, in un unico progetto che deve svolgersi all’esterno o all'interno della cooperativa sempre in coerenza con il Piano Formativo Individuale e con i profili formativi indicati dalle Regioni, attraverso gli enti di formazione accreditati.
Le aree tematiche approfondite nel corso dell'iter formativo sono strettamente collegate alle conoscenze già in possesso dell'apprendista e sono così articolate:
- competenze relazionali;
- nozioni di diritto di lavoro e sindacale; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; informatica di base;
- lingua inglese parlata e scritta;
Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova al fine del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorso, tra un periodo e l'altro, un’interruzione superiore ad un anno.
Per consentire l'effettivo esercizio del diritto di cumulo dei periodi di apprendistato, ciascun datore di lavoro è tenuto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, a registrare la formazione svolta nel libretto individuale del lavoratore.
Il libretto individuale o, in alternativa, la dichiarazione del percorso formativo, deve essere presentato dal lavoratore all'anno dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre cooperative riferiti alla stessa qualifica professionale.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore ha l'obbligo di:
- vigilare ed impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire la qualifica per la quale è stato assunto;
- accordare all'apprendista, senza alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento formativo nonché per il conseguimento di titoli di studio a valore lega e nella misura massima di 24 ore annue;
- informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, l'apprendista dei risultati dell'addestramento;
- attestare, al termine del periodo di addestramento, le competenze professionali acquisite dall'apprendista dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente e consegnandone copia al lavoratore.
Doveri dell'apprendista
L'apprendista ha l'obbligo di:
- seguire le istruzioni del datore di lavoro e del tutor della sua formazione professionale e seguire con impegno gli insegnamenti impartiti;
- frequentare con assiduità i corsi obbligatori di insegnamento formativo:
- osservare con la massima cura e puntualità tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- osservare le norme disciplinari generali previste dai CCNL.
Facoltà di assunzione
Potranno esercitare la facoltà di assunzione con contratto d'apprendistato professionalizzante esclusivamente le cooperative che occupano almeno 10 dipendenti […]
Periodo di prova […]
Durata massima e trattamento retributivo

La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:
- 18 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2° […]
- 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 3° […]
- 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 4° […]
- 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 5° […]
- 60 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 6° […]
[…]
Qualora nel periodo di formazione il lavoratore si assenti per maternità o per le altre cause previste dal T.U. n. 151/01, per malattia o infortunio per periodi anche non continuativi che superino complessivamente 30 giorni, al fine di poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il periodo di apprendistato verrà prolungato per la stessa durata dell'assenza, ma, comunque, per un tempo entro un massimo di sei mesi.
I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più datori di lavoro, così come quelli svolti presso gli istituti di formazione devono essere certificati dalle aziende ovvero dagli Istituti di formazione e si cumulano, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché l'addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe.
Le assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente ai fini dei limiti numerici per l'applicazione del titolo III, legge n. 300/70. Con cadenza annuale, a livello aziendale, verrà fornita informativa alle RSA se costituite, sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei 2 mesi precedenti. In alternativa verranno inviate alle sedi territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Profili per Trasporti, logistica e pulizie per settore con le competenze da acquisire nel corso del periodo formativo. […]

Art. 18 - Somministrazione del lavoro
La somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di manodopera sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
La somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell'utilizzatore.
La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro. […]
- I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 20% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione sino a 5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato
nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l'esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e deve contenere:
[…]
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
[…]
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativa delle prestazioni lavorative;
[…]
I lavoratori in somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei d pendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

Art. 20 - Contratto intermittente
[…]
L'impresa, può far ricorso al contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per causali oggettive e soggettive previste dalla L. 92/2012
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[…]
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 626/1994 in materia di sicurezza sul lavoro.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[…]
e) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
[…]

Capitolo III - Declaratoria e classificazione del personale
Art. 21 - Classificazione del personale

[…]
Nota a verbale congiunta Fmpi, Ulssa, Flia Servizi:
Al conducente (autista) di cui ai livelli 4°, 5° e 6° è assegnata la cura della piccola manutenzione del mezzo per il buono stato di funzionamento e della pulizia dello stesso. Onde evitare ogni responsabilità a Suo carice, prima di iniziare il servizio dovrà assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento. In caso contrario dovrà dame immediata comunicazione all'impresa cooperativa che avrà l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate.
[…]

Capitolo IV - Orario di lavoro
Art. 23 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro si differenzia tra il personale definito viaggiante ed il restante personale:
a) Personale viaggiante
Per orario di lavoro si intende il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto: guida, carico, scarico, la pulizia e la manutenzione del veicolo, la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico. I periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo normale lavoro sono da considerarsi orario di lavoro.
Evidenziamo qui di seguito i tempi da non considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro:
a. tempi di pausa: sono quelli passati in viaggio su nave, treno, aereo o altro mezzo di trasporto;
b. tempi di attesa non strumentali all'attività operativa: sono quelli non di guida effettiva e non strumentali all'attività operativa, pertanto considerabili di "mera" attesa;
c. tempi di attesa strumentali all'attività operativa: sono quelli strumentali all'attività operativa (ad es. operazioni di carico e scarico merci) che non possono superare le 2 ore/settimana pena congruo indennizzo per ogni ora o frazione di essa di ritardo.
d. tempi di refezione sono quelli trascorsi per la consumazione dei pasti;
e. tempi di interruzione: sono quelli previsti dalle attuali norme cogenti;
I tempi di cui ai punti precedenti danno titolo a compensi che saranno definiti nella contrattazione con le OO.SS stipulanti il presente CCNL a livello aziendale, secondo criteri omogenei di realtà aziendali . Tali accordi saranno formalizzati agli enti previdenziali e dell'ispettorato del Lavoro (art. 3 del DL 318/96 convertito nella Legge n. 402/96).
Dove il tempo di condotta/lavoro non coincide con il tempo di presenza saranno concordate flessibilità sul nastro di lavoro giornaliero, con le OO.SS stipulanti il presente CCNL nella contrattazione di secondo livello aziendale. Non potranno, comunque, essere superate le 48 ore settimanali d’impegno (impegno = condotta/lavoro + tempo a disposizione dell’azienda per svolgere il lavoro non di condotta).
Tali tempi rientrano nell'erario di lavoro e sono determinati a livello aziendale, con le OO.SS stipulanti il presente CCNL, a seconda del mezzo utilizzato.
Punto di raccolta
Rientra nell'attività lavorativa vera e propria il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere il luogo di lavoro, quando è funzionale rispetto alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi alla sede dell'impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione lavorativa.
b) Personale non viaggiante (amministrativo, tecnico ecc.)
La durata del lavoro contrattuale settimanale per il personale non viaggiante è normalmente di 40 ore per un massimo di 8 ore giornaliere.
Le modalità di flessibilità, ai limiti dell'orario di lavoro sopra indicati, compresa la CIG, anche quella in deroga, potranno essere concordate con le OO.SS stipulanti il presente CCNL, in sede di contrattazione a livello aziendale per:
- esigenze legate alla funzionalità del processo lavorativo,
- necessità di maggiore richiesta di produzione dell'azienda e/o cooperativa;
- periodi di minore intensità lavorativa.
Per tutto il personale dovranno prevedersi corsi di formazione, informazione e/o aggiornamento professionale per un ammontare di almeno 78 ore annue rientranti nell'orario di lavoro.
L'orario di lavoro, per i lavoratori qualificati notturni, avviene nel rispetto del D.lgs. n. 532 del 26.11.99.
Per taluni servizi può essere stabilito l’obbligo della reperibilità del dipendente. La regolamentazione e la gestione, anche economica, della reperibilità è demandata alla contrattazione, con le OOSS stipulanti il presente CCNL. di secondo livello aziendale.
È definita reperibilità il tempo in cui il socio o il dipendente rimane disponibile, se viene cercato dall'azienda e/o cooperativa.

Art. 24 - Banca Ore
Le ore prestate, nel semestre, oltre l'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale, vengono accantonate in un monte ore individuale denominato "Banca ore". Tali ore saranno recuperate con permessi di 4/8 ore consecutive dal lavoratore, a titolo di riposo compensativo, con richiesta di almeno 48 ore precedenti il recupero e tenendo presenti le necessità tecnico produttive dell'azienda.
Il monte ore individuale, maturato nel semestre è riportato sulla busta paga. Per necessità aziendali, in caso di mancato recupero, al lavoratore spetta l'aumento sulla quota del lavoro straordinario.
Spetta alla contrattazione di secondo livello tecnica/amministrativa la regolamentazione della Banca ore.

Art. 25 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre i limiti giornalieri e settimanali sono considerate lavoro straordinario. Tali prestazioni sono ammesse sino a un massimo di ore 250 annue pro capite.
È volontà del lavoratore far confluire nella Banca Ore tali ore da recuperare, conteggiate ogni semestre e da recuperare nel semestre successivo o optare per il pagamento straordinario di dette ore
[…]
Nel caso l'azienda o la cooperativa non sia in condizioni di far recuperare le ore eccedentarie, il lavoratore acquisisce il diritto al pagamento dello straordinario con un ulteriore aumento […]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Art. 26 - Riposo settimanale - Festività
Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge e dal presente CCNL.
[…]

Capitolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 30 - Interruzione - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi

[…]
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del dipendente, è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
[…]

Art. 31 - Intervallo per la consumazione dei pasti
La durata del tempo per la consumazione dei pasti è regolamentato con la contrattazione di secondo livello nel rispetto delle attuali norme vigenti in materia.

Art. 34 - Congedo di maternità
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad un'astensione obbligatoria dal lavoro, cd. Congedo di maternità dal lavoro.
Il congedo di maternità è pari a 5 mesi e va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ai 3 mesi successivi al parto.
Inoltre la dipendente ha facoltà di posticipare l'inizio del congedo al mese precedente la data presunta del parto e proseguire nei 4 mesi successivi all'evento, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale ed il medico competente, attestino che non vi siano controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro.
La dipendente ha anche la possibilità di anticipare il periodo di astensione obbligatoria, per uno o più periodi, in relazione al suo stato di salute della come previsto dall’art. 17 T.U.
Il periodo di astensione obbligatoria può altresì essere prorogato fino a 7 mesi dopo il part, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli e la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.
La proroga è disposta con provvedimento della DTL anche su istanza della lavoratrice.
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto. In caso di morte o di grave infermità della madre oppure in caso di abbandono del figlio da parte della madre o se il bambino è affidato esclusivamente al padre, spetta al lavoratore subordinato per 3 o 4 mesi o per la minore durata residua l'astensione 'post partum’.
[…]

Art. 36 - Congedo parentale
La lavoratrice madre ha diritto, per un periodo continuativo a 6 mesi, di permessi per i primi 8 anni di età del bambino elevabili a 10 mesi nel caso di un solo genitore.
Il lavoratore padre ha diritto, per un periodo continuativo, a 6 mesi di permessi per i primi 8 anni di età del bambino elevabili a 10 mesi nel caso di un solo genitore.
[…]
I permessi per l'allattamento devono essere riconosciuti come per legge.
[…]

Art. 40 - Ferie
Il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane, salvo quelle previste per legge.
[…]

Art. 42 - Malattia Infortuni
[…]
Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’accaduto non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL e all’autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
[…]

Art. 43 - Risoluzione del rapporto di lavoro Preavviso
Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle imprese con un numero inferiore a 15 lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le casistiche sotto elencate:
a) comportamento oltraggioso l’insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
[…]
c) danneggiamento volontario di beni dell'impresa;
[…]
e) esecuzioni di lavori senza permesso, nell'impresa, sia per proprio conto che per terzi;
[…]
k) qualsiasi comportamento lesivo dell'integrità fisica e/o morale considerato di rilevante entità e/o reiterato.
[…]

Art. 46 - Formazione continua e professionale
[…] le Aziende realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
- un efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti e lavoratori neo-assunti;
- un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi di lavoro;
- un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Art. 48 - Codice disciplinare
Doveri del lavoratore dipendente
Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
- osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso e adempiere a tutte le formalità che l'impresa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
- svolgere tutti i compiti che verranno loro assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato nell'impresa e delle disposizioni attuative con la massima diligenza e assiduità;
[…]
- evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della impresa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'impresa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizioni legislative;
- rispettare tutte le disposizioni in uso presso l’azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL, Regolamento Interno e con le leggi vigenti.
Sanzioni disciplinari
I soci e i lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità della infrazione commessa, con:
1. rimprovero verbale;
2. rimprovero scritto;
3. multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
4. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 7 giorni;
5. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
6. licenziamento.
Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Il rimprovero verbale o scritto viene comminalo per lievi irregolarità nell'adempimento della prestazione lavorativa e per violazioni di basso rilievo del dovere di corretto comportamento.)
Mancanze punibili con la multa:
- per recidività, entro 1 anno dell'applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;
[…]
- per provata negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
- per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ne sia prescritto il divieto;
- per comportamento scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti e la clientela;
- in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non comportino pregiudizio agli interessi dell’impresa cooperativa.
Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 7 giorni:
- per recidività, entro 1 anno dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;
[…]
- per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti dell'impresa cooperativa;
- per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio (limitatamente al personale non viaggiante);
[…]
- per rifiuto ingiustificato di eseguire ordini concernenti il proprio lavoro;
[…]
- in genere, per negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi dell'impresa cooperativa.
Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da 8 a 10 giorni:
- per particolare gravità o recidiva, entro 1 anno dell'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo non superiore a 7 giorni;
- per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio (limitatamente al personale viaggiante)
[…]
- per abituale negligenza nell'osservanza degli obblighi di servizio o per abbandono del posto di lavoro;
- in genere, per negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi dell'impresa cooperativa o che procurino vantaggi a sé o a terzi (sempreché la gravità dell'atto non sia diversamente perseguibile).
Licenziamento:
- per particolare gravità o recidiva, entro l'anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo compreso tra 8 e 10 giorni; per assenza ingiustificata pari a 5 giorni lavorativi o superiore;
- per essere sotto l’effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti la sicurezza dell'impresa cooperativa o, per il personale viaggiante, stradale;
- per furto o danneggiamento volontario al materiale dell'impresa cooperativa;
[…]
- per utilizzo improprio dei locali o delle attrezzature dell’impresa cooperativa;
- per abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; per insubordinazione grave e/o reiterata verso i superiori;
- per diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno della impresa cooperativa anche fra i soci o i lavoratori dipendenti;
- per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
[…]

Art. 49 - Mobbing
Le Parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o di lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo di lavoro.

Capitolo VI - Retribuzione
Art. 52 - Indennità

Il presente CCNL prevede le seguenti indennità che vengono corrisposte al socio lavoratore o al lavoratore dipendente al verificarsi di determinati eventi:
[…]
Indennità lavoro disagiato
Per ogni giornata in cui i soci e i lavoratori dipendenti effettuino la prestazione con l'impiego di scala aerea o ponte o bilancino sarà corrisposta una speciale indennità […]
Indennità di alta montagna
Ai soci e ai lavoratori dipendenti inviati a prestare lavoro fuori della sede abituale di lavoro e in località di alta montagna la impresa cooperativa corrisponderà un'indennità da concordarsi con le Organizzazioni sindacali, a livello aziendale, stipulanti il presente CCNL.
[…]
Indennità rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali
Al socio o al lavoratore dipendente che ricopra mansioni dì rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali sarà corrisposta un'indennità da concordarsi con le rappresentanze sindacali, a livello aziendale, stipulanti il presente CCNL.

Capitolo VII - Privacy e sicurezza sul lavoro
Art. 56 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'impresa cooperativa attiverà tutte le iniziatile atte a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza del dettato dell'Art. 2087 c.c. e del D.Lgs. 81/2008.
La pratica attuazione delle modalità previste dal presente articolo nonché ogni iniziativa migliorativa orientata alla diminuzione dell'incidenza del fenomeno infortunistico, allo sviluppo ed alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza, sono demandate alla contrattazione di secondo livello.

Art. 57 - Rappresentante per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza (RLS), nelle cooperative che occupano più di 15 dipendenti, verrà preferibilmente eletto tra i rappresentanti sindacali. Nelle cooperative che impiegano personale inferiore alle 16 unità, invece, il RLS è eletto al proprio interno o individuato, per più aziende e/o cooperative in ambito territoriale o del comparto produttivo.