Cassazione Civile, Sez. 6, 23 maggio 2022, n. 16594 - Divieto di cumulo tra rendita lnail e prestazione di invalidità lnps per lo stesso evento invalidante


 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA
Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 23/05/2022
 

proc. N. 15074/20 tra DeMinico (Parte ricorrente) e INPS (Parte intimata)
 



Con sentenza del 2.10.19, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Modena, che aveva respinto la domanda dell'assistito in epigrafe volto al riconoscimento della pensione di invalidità di cui all'art. 2 della legge n. 222/1984, per incompatibilità con la rendita Inail in godimento all'assistito in relazione al medesimo evento generatore.

Avverso tale sentenza ricorre l'assistito per un motivo, che deduce illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 43 della l. 335/1995, per violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost., in quanto non consente il cumulo tra rendita lnail e prestazione di invalidità lnps per lo stesso evento invalidante.
Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già chiarito (Sez. L, Sentenza n. 14438 del 29/07/2004, Rv. 575082 - 01) che non suscita dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 2, 3 e 38 Cost., la previsione dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo cui le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'a.g.o. per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, sino a concorrenza della stessa, atteso che non può escludersi un intervento del legislatore che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali.

Nulla per spese, non essendo stata svolta attività difensiva.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.


 

P.Q.M.


rigetta il ricorso;
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022.