Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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Consiglio di Stato, Sez. 2, 11 maggio 2022, n. 3716 - Incidente stradale del Carabiniere durante un inseguimento. Ai fini del risarcimento è necessario indicare gli specifici obblighi di protezione ritenuti violati


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 8954 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Lisa Buonadonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Legione Carabinieri -OMISSIS- e di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati Massimiliano Zuccaro per Anna Lisa Buonadonna;

 

Fatto


La parte appellante impugna la sentenza del T.A.R. -OMISSIS- -OMISSIS-, Sez. VI, n. -OMISSIS-, pubblicata il 21.3.2018, resa nel giudizio di cui al R.G. n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dall'infortunio sul lavoro occorso il 26.3.2006, con invalidità permanente subita pari almeno al 40% nella misura complessiva di €. 431.910,93 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto.

In particolare, l'odierno appellante, appuntato scelto dei Carabinieri, effettivo all'Aliquota Radiomobile - squadra motociclisti - della Compagnia di -OMISSIS-, nello svolgimento di un servizio di pattuglia, insieme a un collega, il giorno 26 marzo 2006, nella località -OMISSIS-, notava due persone che sembravano darsi alla fuga su un ciclomotore, imboccando nel senso opposto di marcia una via del centro cittadino.

Azionati i segnali di allarme, acustici e luminosi, i due appuntati si imbatterono nell'inseguimento dei soggetti, avanzando anch'essi, ciascuno a bordo della propria motocicletta di servizio, verso -OMISSIS- nel senso opposto di marcia.

In questo frangente l'odierno appellante collideva con un'autovettura che stava avanzando nel senso di marcia consentito.

A seguito dell'investimento l'odierno appellante riportava delle fratture multiple gravi, come da referto rilasciato dall'ospedale -OMISSIS- delle tre -OMISSIS-.

L'infermità patita dal militare veniva riconosciuta come derivante da causa di servizio, con decreto n. -OMISSIS- del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

L'odierno appellante per via di questa infermità veniva dichiarato parzialmente inidoneo al servizio ordinario.

Il Comando Generale dell'Arma, con decreto n. -OMISSIS-, gli ha concesso un equo indennizzo per l'infermità patita, pari a 4158, 24 euro.

Il 4 ottobre 2012, il Comando Generale dell'Arma ha riconosciuto al medesimo appellante la somma di euro 638,01 come rimborso delle spese sanitarie sostenute a seguito dell'incidente.

L'odierno appellante ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. -OMISSIS- -OMISSIS-, richiedendo il riconoscimento del risarcimento dei danni patiti, sostanzialmente imputando all'Arma dei Carabinieri, quale soggetto datoriale, una responsabilità contrattuale da inadempimento, collegata alla posizione di garanzia derivante dalla previsione di cui all'art. 2087 c.c.

L'adito T.A.R. ha rigettato il ricorso con la sentenza n. -OMISSIS-, impugnata in questa sede.

L'appellante ha sollevato i seguenti rubricati motivi di appello:

1. Error in iudicando - omessa valutazione della sollevata eccezione di intempestività della copiosa documentazione versata ex adverso agli atti in data 7.11.2016 (poi utilizzata dai primi giudici in maniera determinante ai fini del decisum assunto) con attribuzione di valenza "a vantaggio" della p.a. pur al lume della inerzia delle resistenti che non corredavano detta documentazione di alcuno scritto difensivo che esplicitasse la prospettazione che, con detta documentazione, si intendeva invocare.

2. Error in iudicando - omessa valutazione della assoluta contraddittorietà degli assunti verosimilmente riconducibili (non essendo stati versati agli atti scritti difensivi che facessero lume sulla prospettazione di parte che si intendeva offrire) alla linea difensiva sposata dalle resistenti secondo cui vi sarebbe stata una condotta "scriteriata" del -OMISSIS- a base del sinistro di cui si discorre il che si poneva in endogena antitesi rispetto alla - da esse stesse resistenti - riconosciuta riconducibilità del sinistro medesimo a causa di servizio, anche da ciò desumendosi l'assoluta infondatezza e temerarietà degli assunti de quibus (presumibilmente riconducibili alla linea difensiva delle resistenti).

3. Error in iudicando - errata e falsa applicazione dei principi di diritto applicabili in tema di responsabilità datoriale e del conseguente peculiare riparto dell'onere probatorio.

4. Error in procedendo - omessa valutazione delle richieste istruttorie formulate in sede di ricorso introduttivo - omessa motivazione.

L'Amministrazione si è costituita nel giudizio di appello con memoria formale.

L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 26 aprile 2022.
 

Diritto


1) L'appello si palesa infondato.

2) Parte ricorrente nei motivi di appello - che per ragioni di economia processuale, connessione tra le varie censure e logicità espositiva si scrutinano congiuntamente - si duole sostanzialmente del fatto che l'adito T.A.R. avrebbe violato i criteri che disciplinano l'onere della prova che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, incombeva sull'Amministrazione, trattandosi di responsabilità contrattuale ex artt.1218 e 2087 c.c.

In particolare, secondo l'appellante, gravava su quest'ultima, in qualità di datrice di lavoro, l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie alla tutela del lavoratore; onere che, a detta dell'appellante, non sarebbe stato assolto, in quanto l'Amministrazione avrebbe solo dimostrato di avere messo a disposizione dell'appellante le dotazioni di vestiario e accessori idonei alle sue mansioni, ma non di aver garantito le altri necessarie condizioni quali la corretta manutenzione della motocicletta e, comunque di sicurezza del veicolo, anche in considerazione della sua supposta vetustà.

In tale ambito l'odierna appellante ritiene che non sono sollevabili a suo carico censure di negligenza, che il sinistro è strettamente connesso all'adempimento dei doveri di servizio e si è verificato nel corso dell'espletamento delle sue mansioni lavorative.

Si duole altresì della tardività della produzione documentale in primo grado da parte dell'Amministrazione e, nel contempo, dell'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure delle richieste istruttorie formulate.

3) Il Collegio rileva l'infondatezza delle censure, ritenendo che la sentenza gravata debba essere integralmente confermata per le ragioni che seguono.

4) La sentenza di rigetto non è incentrata sull'imputazione di comportamenti negligenti in capo all'odierno appellante, né viene messo in dubbio che il sinistro occorso sia riconducibile all'attività lavorativa svolta, come già formalmente riconosciuto dall'Amministrazione con il riconoscimento della causa di servizio (con decreto n. -OMISSIS-) e la concessione dell'equo indennizzo (con decreto n. -OMISSIS-).

Le ragioni del rigetto del ricorso di primo grado si incentrano correttamente sulla motivazione, in punto di diritto, secondo cui "la responsabilità ex art. 2087, c.c. implica la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente, adottando tutte le misure atte allo scopo, ma detto obbligo non è sufficiente a sostenere la domanda risarcitoria ove il danno, da cui si chiede ristoro, non risulti diretta e provata conseguenza di una condotta del datore di lavoro, tenuta in violazione dei propri doveri … la semplice esistenza del menzionato dovere del datore non può risultare sempre e comunque sufficiente a sostenere la domanda risarcitoria ove il danno da cui si chiede ristoro non risulti, come nella specie, diretta e provata conseguenza di una condotta del datore di lavoro, tenuta in violazione dei propri doveri".

Il Collegio rileva in questa sede come la parte appellante non ha indicato quali sono le violazioni delle regole precauzionali che avrebbe posto in essere la pubblica amministrazione, ovverosia quali sarebbero, anche dal punto di vista del nesso causale, le specifiche inosservanze degli obblighi di tutela della salute del lavoratore che hanno comportato l'incidente occorso all'appellante o ne hanno aggravato le conseguenze.

L'odierno appellante nel ricorso di primo grado si è limitato a lamentare che l'amministrazione non avrebbe apprestato tutte le misure per evitare il danno, in via del tutto generica e senza specifiche allegazioni in ordine alle possibili specifiche misure omesse, ovverosia agli specifici obblighi di protezione violati.

Anche nel giudizio di secondo grado la contestazione è rimasta generica, in quanto l'odierno appellante, si è limitato a indicare che l'Amministrazione non ha offerto alcuna prova circa lo stato manutentivo in cui versava il risalente mezzo di servizio in dotazione nell'occasione del sinistro - moto Guzzi modello 850 T5 con 28 anni di vita - senza tuttavia evidenziare in che modo tale profilo avrebbe avuto incidenza causale nel sinistro occorso e, peraltro, violando il divieto di ius novorum in appello in quanto tale profilo non è stato dedotto nel ricorso di primo grado.

L'odierno appellante ha, inoltre, indicato come la messa a disposizione di casco e di vestiario non risulta assolutamente proporzionata rispetto al rischio a cui il lavoratore (militare appartenente alla squadra motociclisti) veniva ordinariamente esposto, anche in questo caso senza indicare l'incidenza causale e allegare quali altre misure precauzionali l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto attivare per evitare il sinistro.

Tali allegazioni rientravano quantomeno nell'onere di prospettazione dei fatti rilevanti e, a parere del Collegio anche nell'onere probatorio della parte richiedente il risarcimento, pur ritenendo che la responsabilità invocata sia di tipo contrattuale.

D'altra parte, secondo giurisprudenza consolidata, il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 c.c., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte, dato che ai sensi dell'art. 1218 c.c. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (Cass. civ. Sez. lavoro, 25/10/2021, n. 29909)

5) In ultimo, il Collegio osserva come non abbia alcuna incidenza sull'esito del giudizio l'eventuale tardività della produzione documentale da parte dell'Amministrazione in primo grado, né avrebbero avuto rilievo decisivo le istanze istruttorie formulate in primo grado, in quanto vertenti sulla dinamica del sinistro, non in contestazione e sull'entità del danno.

6) Per le suesposte ragioni l'appello va rigettato.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese del grado di giudizio di appello tra le parti.

 

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.


Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Sabbato, Presidente FF

Francesco Frigida, Consigliere

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore