Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Lav., 07 gennaio 2022 - Isolare i non vaccinati è misura discriminatoria ed eccessiva rispetto al rischio di esposizione al Covid e  si pone in contrasto con la normativa in vigore ante 15.10.2021




TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro



Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca La Russa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

ex artt. 669 ter, 669 sexies e 700 c.p.c., nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. /2021 promosso da:
e con Avv. Davide LIVRETTI ricorrenti
contro
persona del Consigliere 
Avv.
resistente
 

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Rilevato che i ricorrenti, con ricorso ex art. 700 c.p.c., hanno chiesto:

"ordinare alla società ... di far cessare le condotte discriminatorie e vessatorie tenute nei confronti dei lavoratori sig.ri ... e meglio descritte in narrativa. ... Si precisa che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condotte contestate di cui si chiede di ordinare la cessazione sono le seguenti:
1. Richiedere un Green Pass da vaccino per l'accesso in azienda.
2. Isolare i dipendenti non vaccinati, non permettendogli rapporti con il restante personale.
3. Spostare i dipendenti non vaccinati in una sede distaccata (Via nello specifico), sporca, non riscaldata ed inidonea allo svolgimento dell'attività lavorativa.
4. Impedire ai dipendenti di svolgere le mansioni inerenti il loro inquadramento o adibirli ad altre.
5. Imporre l'utilizzo di ferie non richieste e non concordate con il solo fine di tenere il dipendente lontano dal luogo di lavoro.
6. Fare pressioni sui propri dipendenti affinché si sottopongano a trattamenti sanitari non obbligatori (quali la vaccinazione anti Covid 19).
7. Muovere contestazioni disciplinari senza fondamento.
8. Videosorvegliare al di fuori della normativa vigente i dipendenti.
9. Acquisire dati sensibili (quali risultati di test sierologici) senza il consenso dei dipendenti.

Rilevato che la resistente ... si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato;

sentite le parti e tentata, infruttuosamente, la conciliazione della causa; a scioglimento della riserva che precede, si osserva quanto segue.
 

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Quanto al fumus, dalla documentazione in atti (doc. n. 3 fase. ricorrenti ) emergono elementi tali da ritenere che entrambi i ricorrenti - ... ... dipendente della ... dal 29.6.2020, quale operaio manovale di 4° livello (doc. n. 2 fasc. ricorrente) e - .... dipendente della società resistente dal 9.6.2014, quale impiegato tecnico di 6° livello con mansione di disegnatore progettista (doc. n. 1 fasc. ricorrenti) - siano stati spostati presso la sede di via ... ed illegittimamente isolati dagli altri lavoratori, in ragione della mancata vaccinazione anti Covid-19, espressamente richiesta dal datore di lavoro.
In particolare, con avvisi nn. 394 - 398 - 400 - 401 - 404 e 405, esposti in azienda dal datore di lavoro a decorrere dal 27.7.2021, si chiedeva al personale dipendente l'esibizione del Green pass per entrare in azienda a partire dall'1.9.2021 (nn. 394 e 397); si imponeva al personale di sottoporsi entro il 30.8.2021, a test sierologico (n. 398); si imponeva, a decorrere dal 2.9.2021, ai dipendenti che non fossero in possesso di Green pass da vaccino di sottoporsi a tampone rapido (n. 400); venivano spostati i dipendenti non vaccinati presso la sede e di via imponendo agli stessi l'isolamento dal personale vaccinato (n. 401); veniva ribadito già dai primi giorni di ottobre 2021 che i dipendenti non vaccinati dovevano rimanere isolati dal restante personale (nn. 404 e 405).

Tale comportamento datoriale di isolamento dei ricorrenti dai lavoratori vaccinati in ragione della loro mancata sottoposizione al vaccino anti Covid-19, anche laddove volto a tutelare la salute degli stessi lavoratori non vaccinati, stante la diffusa trasmissibilità del virus in questione, appare illegittimo alla luce della normativa in vigore che, sino al 15.10.2021, non richiedeva il possesso di certificazione verde da Covid- 19 (Green pass) per accedere ai luoghi di lavoro, richiesta, invece, obbligatoriamente, a decorrere dal 15.10.2021, come da art. 3 del d.l. n. 127/2021, sia essa derivante da vaccinazione contro il Covid-19, ma anche da esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore, o da guarigione dall'infezione.
Pertanto, libero ogni cittadino di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, finché una legge non preveda l'obbligatorietà del vaccino, solamente a decorrere dal 15.10.2021 è stata prevista l'obbligatorietà della certificazione verde da Covid-19 e la possibilità di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per i lavoratori non in possesso della certificazione verde contro il Covid-19 (da vaccino o tampone o guarigione).

Nessuna norma, tuttavia, consente di isolare i soggetti non sottoposti alla vaccinazione rispetto agli altri lavoratori vaccinati, come invece accaduto nei confronti dei ricorrenti che hanno lamentato, inoltre, di essere stati adibiti ad una sede assolutamente non idonea allo svolgimento dell'attività lavorativa, in ambiente poco igienico, sporco e non riscaldato, con controllo di telecamera, senza idonea strumentazione di lavoro (per il ricorrente, con richiesta di fare la legna nei boschi (per il ricorrente Omissis, sottoposti a contestazioni disciplinare e comportamenti vessatori e mobbizzanti, con conseguenti ripercussioni sulla loro salute psicofisica.
Vero che l'art. 2087 cod. civ. obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure consigliate dalla scienza, dalla tecnica e dall'esperienza idonee a ridurre al minimo, se non azzerare, ogni rischio per la sicurezza e il benessere fisico e psichico del lavoratore, ma nel caso di specie, l'isolamento dei ricorrenti dal resto dal personale, addirittura in una sede diversa da quella dove si trovano tutti gli altri lavoratori, appare misura eccessiva rispetto al rischio di esposizione e si pone in contrasto con la normativa in vigore che, solamente a decorrere dal 15.10.2021 - e non in epoca precedente - ha previsto il possesso della certificazione verde contro il Covid-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, non necessariamente da vaccinazione - ma anche da esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore, nonché da guarigione dall'infezione - con evidenti profili di discriminatorietà, oltre che di illegittimità.

Quanto al periculum in mora, si evidenzia- il fondato timore che, nelle more del giudizio di merito, il diritto alla personalità morale e all'integrità psicofisica dei ricorrenti venga esposto ad un pericolo imminente e irreparabile e l'urgenza di far cessare i comportamenti illegittimi posti in essere dal datore di lavoro nei confronti dei ricorrenti, al fine di consentire agli stessi lo svolgimento dell'attività lavorativa propria, purché in possesso di certificazione verde contro il Covid-19 derivante da vaccinazione, piuttosto che da esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore o da guarigione dall'infezione.

Deve, di conseguenza, essere ordinato al datore di lavoro resistente di cessare la condotta illegittima e discriminatoria posta in essere nei confronti dei ricorrenti che potranno, muniti di Green pass, accedere ai luoghi di lavoro unitamente agli altri lavoratori, presso la medesima sede.

Ogni altra questione relativa, in particolare, alle contestazioni disciplinari, alla violazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970, alla privacy e ai profili risarcitori, esula dalla tutela d'urgenza.

Considerata la novità delle questioni trattate, si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
 

P.Q.M.
 


- ordina al datore di lavoro resistente di cessare la condotta illegittima e discriminatoria posta in essere nei confronti dei ricorrenti che potranno, muniti di certificazione verde contro il Covid-19 derivante da vaccinazione o da esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore o da guarigione dall'infezione, accedere ai luoghi di lavoro unitamente agli altri lavoratori, presso la medesima sede degli stessi;

- compensa tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti. Busto Arsizio, 7 gennaio 2021
Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Francesca La Russa