PROTOCOLLO DI INTESA
tra
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, di seguito denominato MI, rappresentato dal Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi,
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, di seguito denominato MLPS, rappresentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando,
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, di seguito denominato INL, rappresentato dal Direttore Bruno Giordano,
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, di seguito denominato INAIL, rappresentato dal Presidente Franco Bettoni,
di seguito denominati Parti,
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” che ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientate alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito d.lgs. 81/2008), recante “Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l'ISPESL e l'IPSEMA, attribuendone le relative funzioni all'INAIL, quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTI gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e del 7 luglio 2016, n. 128, punto 12.7, i quali prevedono, tra l’altro, che l’erogazione della formazione rivolta ai lavoratori, generale e specifica, quest’ultima per i settori della classe di rischio basso, possa essere effettuata in modalità di apprendimento e-learning;
VISTO il decreto Interministeriale MLPS - MS 6 marzo 2013, recante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha previsto all'articolo 1, comma 159 di istituire la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, con il quale è stato istituito l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, recante "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro";
VISTO il Protocollo di Intesa tra MIUR e INAIL del 16 dicembre 2017, nell’ambito del quale le Parti hanno realizzato congiuntamente il corso di formazione generale ai sensi dall’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in modalità di apprendimento e-learning, sulla base di quanto previsto dai citati Accordi Stato Regioni, destinato agli allievi dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado equiparati ai lavoratori ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in ragione del loro inserimento in percorsi di alternanza scuola lavoro;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che all’articolo 1, comma 785) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”;
VISTE le Linee guida in merito ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 774 del 4 settembre 2019
 

PREMESSO CHE

Il MI:
- ha come fine istituzionale quello di diffondere e promuovere il diritto allo studio e alla formazione su tutto il territorio nazionale;
- promuove la realizzazione di attività volte ad incrementare l’azione educativa e progettuale delle istituzioni scolastiche;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico anche attraverso forme di partenariato con Enti pubblici e privati;
- ricerca le condizioni atte a coniugare nelle scuole, in forza dell’autonomia riconosciuta dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la più ampia flessibilità organizzativa, l’efficacia delle azioni educative offerte in risposta ai bisogni formativi emergenti, la tempestività ed economicità degli interventi, avvalendosi dell’apporto costruttivo di tutti i soggetti protagonisti della comunità sociale di appartenenza;
il MLPS:
- cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento a particolari settori e anche presso altre amministrazioni o organismi nazionali, comunitari e internazionali;
- vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;
- svolge attività di promozione e diffusione degli strumenti di prevenzione e buone prassi anche in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti, nonché di valorizzazione di accordi sindacali, dei codici di condotta ed etici, direttive e monitoraggi sull’efficacia delle azioni di prevenzione;
- vigila tra l’altro sulla disciplina della sicurezza nell’impiego sul lavoro di macchine, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali;
- vigila sull'Ispettorato nazionale del lavoro anche in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli aspetti di carattere ispettivo;
l'INL:
- esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
- emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
- propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
- svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
l’INAIL:
- svolge e promuove programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionale, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro;
- svolge compiti di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è, pertanto, impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nella erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie;
- promuove, per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2022-2024, adottata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con Delibera n. 5 del 24 maggio 2021;
- cura la promozione, la diffusione e la sensibilizzazione degli studenti e dei docenti sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sostiene e realizza proposte progettuali finalizzate a promuovere nelle giovani generazioni la comprensione delle problematiche riferite alle dette tematiche e la consapevolezza della necessità di adottare comportamenti sicuri in ogni ambiente di vita, studio e lavoro
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

- concordano sull'importanza di promuovere programmi per la più efficace diffusione della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di studio, vita e lavoro attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici;
- convengono che la diffusione della cultura della salute e sicurezza, già esplicitata nelle finalità degli Ordinamenti scolastici, possa essere realizzata tramite efficaci azioni di formazione e informazione, destinate agli studenti, in particolare a quelli che sono prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro o che sono coinvolti nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento” e attraverso la messa a disposizione di strumenti volti ad affiancare le istituzioni scolastiche nell’assolvimento dei propri obblighi formativi nei confronti degli studenti equiparati a lavoratori in ambito scolastico e coinvolti nei suddetti PCTO;
- convengono di procedere alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa che disciplini proposte progettuali, educative e didattiche, volte a rendere pienamente efficace l’azione di sensibilizzazione sulle tematiche e sui valori della salute e sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro per coloro che operano nella realtà scolastica, in continuità con le esperienze già realizzate a livello nazionale e territoriale;
- convengono di proporre, previo coinvolgimento della Conferenza delle Regioni, le azioni e gli strumenti previsti dal presente Protocollo a tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione di percorsi di alternanza, quali, a titolo esemplificativo, i percorsi di istruzione e formazione professionale, i tirocini curriculari, gli stage.
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo di Intesa.
 

Articolo 2
Finalità

Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
 

Articolo 3
Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo di Intesa sono definiti congiuntamente gli ambiti e le modalità di attuazione delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche, che le Parti intendono realizzare quali, in particolare quelle di seguito indicate:
1. azioni volte a sensibilizzare e supportare i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti sulla consapevolezza del rischio attraverso interventi formativi e informativi sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro;
2. azioni formative rivolte ai docenti in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 per l’aggiornamento finalizzato al mantenimento della qualifica di formatore-docente nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
 

Articolo 4
Impegni delle Parti

Per la realizzazione delle iniziative individuate nel precedente articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze, nonché attraverso l'eventuale coinvolgimento delle proprie Strutture territoriali, laddove previste, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze, risorse professionali, tecniche, strumentali.
In particolare,
il MI si impegna a:
- mettere a disposizione risorse professionali, materiali e il necessario supporto tecnico, nonché a rendere disponibile la piattaforma tecnologica ai fini dell’erogazione del corso di formazione in modalità e-learning “Studiare il lavoro” secondo quanto disposto dagli Accordi Stato Regioni citati in premessa, n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 128 del 7 luglio 2016 ed in particolare dall’Allegato II di quest’ultimo con i relativi aggiornamenti, nonché a favorire la promozione e la divulgazione dell’iniziativa, il cui progetto formativo, nel rispetto della sfera di autonomia delle istituzioni scolastiche, può essere riconosciuto come credito formativo;
- supportare le istituzioni scolastiche nell’applicazione degli strumenti successivamente previsti, anche in collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle strutture ospitanti;
- promuovere le iniziative progettuali individuate ai sensi del presente Protocollo di Intesa presso le istituzioni scolastiche;
- predisporre strumenti operativi (schede a supporto delle scuole e delle strutture ospitanti) finalizzati a rendere efficace il processo formativo, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’ambito dei PCTO. Tali strumenti contemplano:
a) la definizione congiunta da parte del tutor interno e del tutor esterno delle attività da attribuire allo studente nella struttura ospitante, coerenti con il percorso formativo personalizzato;
b) l’indicazione da parte del tutor esterno allo studente e al tutor interno relativa a:
✓ rischi generali e specifici in considerazione degli ambienti di lavoro, anche relativi a macchine e attrezzature che saranno utilizzate, nel rispetto delle procedure interne prima dell’avvio dell’attività;
✓ informazione/formazione da erogare sugli aspetti legati alla salute e sicurezza in relazione ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro con successiva evidenza dell’avvenuto espletamento prima dell’avvio delle attività;
✓ Dispositivi di Protezione Individuali eventualmente necessari allo svolgimento delle attività previste;
c) la verifica periodica a cura del tutor interno della corrispondenza tra il progetto formativo e le attività effettivamente assegnate allo studente.
Il MLPS si impegna a:
- garantire il costante supporto a favore di una corretta sensibilizzazione e formazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, anche mediante l’attività di coordinamento con i propri enti vigilati, firmatari del presente Protocollo;
- promuovere in particolare, laddove opportuno, il presente Protocollo e le sue finalità anche presso i propri enti vigilati non facenti parte del protocollo stesso;
- diffondere, attraverso il dialogo con le parti sociali, il presente Protocollo e le sue finalità, per garantirne la piena attuazione, in particolar modo presso i soggetti che ospitano percorsi di formazione sui luoghi di lavoro;
- organizzare incontri con tutti i soggetti coinvolti nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento” (studenti, dirigenti scolastici e docenti) volti alla promozione e alla diffusione della cultura in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’INL si impegna a:
- sviluppare, presso gli istituti scolastici e i luoghi di lavoro, iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi della legalità e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte a studenti, personale docente e aziende ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legislativo n. 124 del 2004;
- emanare circolari e indicazioni operative relative alle attività in questione;
- prevedere nell’ambito del documento di programmazione dell’attività di vigilanza un apposito paragrafo dedicato ai tirocini extracurricolari e ai percorsi formativi scuola-lavoro con particolare riferimento ai profili di sicurezza, alla concreta modalità di realizzazione delle attività formative e all’analisi dei soggetti promotori, tanto per i rapporti già avviati, quanto per quelli di prossima attivazione a seguito delle nuove previsioni della legge di bilancio 2022 e delle nuove linee guida della Conferenza Stato-Regioni;
- predisporre eventuali verifiche finalizzate al rispetto delle condizioni di salute e sicurezza e alla corrispondenza tra le attività attribuite agli studenti e quelle effettivamente espletate attivate a seguito di reclami e segnalazioni di irregolarità, formulate anche attraverso le piattaforme in uso, dagli studenti o dai soggetti aventi la relativa responsabilità genitoriale, previe istruttorie delle commissioni territoriali istituite presso gli UU.SS.RR.
L’INAIL si impegna a:
- realizzare azioni di supporto in relazione all’applicazione dei criteri previsti nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 nel contesto scolastico, finalizzate all’individuazione dei docenti in possesso dei relativi requisiti per l’erogazione della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di appartenenza;
- effettuare interventi formativi di aggiornamento rivolti ai docenti-formatori secondo modalità di erogazione da concordare tra le Parti finalizzati al mantenimento della qualifica di formatore-docente nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;
- realizzare l’adeguamento, anche sotto il profilo normativo, del corso di formazione generale previsto dall’articolo 37 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, denominato “Studiare il lavoro”;
- realizzare il corso di formazione parte specifica per i settori della classe di rischio basso ai sensi delle vigenti disposizioni indicate in premessa, da erogarsi in modalità e-learning, sulla base di quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 128 del 7 luglio 2016 citati in premessa, ed assicurarne i successivi adeguamenti in relazione a modifiche normative;
- realizzare iniziative progettuali complementari a sostegno dei predetti corsi di formazione.
 

Articolo 5
Modalità di attuazione

La realizzazione delle attività progettuali potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto alle finalità di ciascuna iniziativa e alle condizioni di fattibilità.
Le Parti promuovono e divulgano la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in ogni ambiente di vita, di studio e di lavoro anche attraverso la valorizzazione delle specifiche proposte progettuali e la diffusione di iniziative significative e di buone pratiche, realizzate con il coinvolgimento delle rispettive strutture territoriali.
 

Articolo 6
Comitato di coordinamento

La pianificazione, programmazione ed organizzazione generale dei piani di attività da realizzare in attuazione del presente Protocollo di Intesa è svolta attraverso un Comitato di coordinamento composto da cinque rappresentanti, di cui due per il Ministero dell’Istruzione, uno per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno per l’INL e uno per l'INAIL.
Il Comitato di coordinamento predispone i piani annuali delle attività e dei progetti da realizzare o promuovere e cura, altresì, il monitoraggio dello stato di attuazione delle singole iniziative realizzate e del livello di raggiungimento degli obiettivi, oltre che dell’ efficacia delle azioni intraprese, i cui report periodici saranno sottoposti ai rispettivi organi competenti.
 

Articolo 7
Durata e oneri

Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.
Dall’attuazione del presente Protocollo di intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Articolo 8
Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo di Intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo n. 196 del 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal Decreto legislativo del 10 agosto 2018, n.101.
 

Articolo 9
Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo di Intesa pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione le Parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo di Intesa.
MI, MLPS, INL e INAIL, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo di Intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del Protocollo.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
 

Articolo 10
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo di Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a tutte le Parti a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
 

Articolo 11
Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
1. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
2. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze Parti;
3. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 12
Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo di Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, il foro competente è quello di Roma.
 

Articolo 13
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R.26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo sono a carico del richiedente.